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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/07/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale Ordinario di Brescia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 6394/2024 R.G. promosso da con il patrocinio dell'avv. GOZZOLI ROSSANA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
( ) con il patrocinio degli avv.ti ROVOLETTO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA e MASALA ANNA
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 25/3/2025, che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 11/09/2021, iscritto presso il registro dello Stato Civile del comune di Ghedi (BS) (atto n. 24, parte I, anno 2021), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse all'udienza del 25/3/2025, all'esito della quale, fallito il tentativo di conciliazione, hanno raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini conclusivi ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Il Giudice, dato atto dell'intervenuto accordo, ha rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
1 Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12/6/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale Ordinario di Brescia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 6394/2024 R.G. promosso da con il patrocinio dell'avv. GOZZOLI ROSSANA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
( ) con il patrocinio degli avv.ti ROVOLETTO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA e MASALA ANNA
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 25/3/2025, che qui si intende integralmente riportato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 11/09/2021, iscritto presso il registro dello Stato Civile del comune di Ghedi (BS) (atto n. 24, parte I, anno 2021), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse all'udienza del 25/3/2025, all'esito della quale, fallito il tentativo di conciliazione, hanno raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini conclusivi ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Il Giudice, dato atto dell'intervenuto accordo, ha rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
1 Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12/6/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
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