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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2313/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile- Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2024 da:
nato a [...] il [...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in in Sassari Piazza d'Italia n° 9 presso lo Studio dell'avv. Pierfrancesco Cubeddu (C.F.
) e dell'avv. Paola Vagnoni (C.F. ) che lo rappresentano e C.F._2 C.F._3
difendono come da delega in calce al ricorso introduttivo e
nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliata in Sassari, in Via Manno n° 55 presso lo Studio dell'Avv. Valentina Pinna
(C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso C.F._5 introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18/07/2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il padre parteciperà al mantenimento ordinario della sola figlia , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autonoma, mediante corresponsione, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 400,00, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra a decorrere dal Pt_2 mese di maggio 2024. L'assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie di cui dovesse necessitare saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% Per_1 ciascuno e soggiaceranno alle indicazioni contenute nelle Linee Guida dettate dal ConIGlio Nazionale
Forense che i coniugi dichiarano di ben conoscere e alle quali quindi si atterranno.
3) in considerazione di quanto sub “L” precisato, il IG. nato il [...] a [...]
Sassari, codice fiscale residente in [...], trasferisce alla CodiceFiscale_6 IG.ra , nata il [...] ad [...] codice fiscale , Parte_2 CodiceFiscale_7 residente in [...], la proprietà dell'autovettura Citroen C4 tg. DW584DM;
4) la IG.ra provvederà a sue spese, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del deposito Pt_2 della sentenza di omologa della separazione alla trascrizione presso il PRA del verbale della separazione consensuale e relativa sentenza. Tutte le eventuali violazioni al codice della strada connesse al veicolo nonché la relativa tassa di proprietà restano a carico della IGnora;
Pt_2
5) nelle more del giudizio di divorzio, le cui sottostanti condizioni sono infra specificate, la casa coniugale resta assegnata alla IG.ra convivente con le due figlie, una delle quali seppure Pt_2 maggiorenne non è ancora autonoma da un punto di vista economico;
6) la IG.ra , a decorrere dal mese di maggio 2024, pagherà in via esclusiva e sino alla loro Pt_2 totale estinzione i ratei del finanziamento (di euro 129,40 ciascuno) contratto per l'acquisto degli infissi e del boiler con scadenza 15 maggio 2027, mentre le rate afferenti gli ulteriori due finanziamenti, con scadenza 10 ottobre 2030 e 15 gennaio 2026, restano a carico del IG. Parte_1
7) il conto corrente cointestato ai coniugi dovrà essere chiuso entro il mese di maggio 2024 e la IG.ra
dovrà contestualmente attivarsi ad addebitare sul suo conto corrente personale sia la rata del Pt_2 finanziamento su di lei gravante, sia le utenze dell'Enel e di Abbanoa s.p.a. dell'abitazione in cui ella vive, del WiFi per la rete fissa dell'anzidetta abitazione e dei telefoni portatili (incluso il proprio);
8) il IG. preleverà entro il mese di maggio 2024 dalla casa familiare i suoi effetti e beni Parte_1 personali come specificati al punto “M”, previo avviso alla IG.ra ; Pt_2
9) alcun mantenimento è dovuto da un coniuge nei confronti dell'altro.
10) Spese compensate.”
pagina 2 di 4 All'udienza del 03/06/2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
ER (SS) trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2000, N. 101,
Parte 2 , Serie A, Uff. 1), dalla cui unione sono nate in Sassari le figlie il Persona_2
30/05/2001, maggiore di età, studentessa non economicamente autosufficiente, e il Persona_3
25/11/2003, maggiore di età ed economicamente indipendente.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.p.c..
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1 dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 7 novembre Parte_1
1967 (C.F. , e , nata ad [...] l'[...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi residenti in [...], C.F._4 che hanno contratto matrimonio concordatario il 16/09/2000 nel Comune di ER, (anno
2000, N. 101, P. 2, S. A, Uff. 1) alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di ER (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2 Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3 Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Sassari nella camera di conIGlio del 17 giugno 2025.
Il Presidente Il giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile- Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2024 da:
nato a [...] il [...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in in Sassari Piazza d'Italia n° 9 presso lo Studio dell'avv. Pierfrancesco Cubeddu (C.F.
) e dell'avv. Paola Vagnoni (C.F. ) che lo rappresentano e C.F._2 C.F._3
difendono come da delega in calce al ricorso introduttivo e
nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliata in Sassari, in Via Manno n° 55 presso lo Studio dell'Avv. Valentina Pinna
(C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso C.F._5 introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18/07/2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il padre parteciperà al mantenimento ordinario della sola figlia , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autonoma, mediante corresponsione, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 400,00, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra a decorrere dal Pt_2 mese di maggio 2024. L'assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie di cui dovesse necessitare saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% Per_1 ciascuno e soggiaceranno alle indicazioni contenute nelle Linee Guida dettate dal ConIGlio Nazionale
Forense che i coniugi dichiarano di ben conoscere e alle quali quindi si atterranno.
3) in considerazione di quanto sub “L” precisato, il IG. nato il [...] a [...]
Sassari, codice fiscale residente in [...], trasferisce alla CodiceFiscale_6 IG.ra , nata il [...] ad [...] codice fiscale , Parte_2 CodiceFiscale_7 residente in [...], la proprietà dell'autovettura Citroen C4 tg. DW584DM;
4) la IG.ra provvederà a sue spese, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del deposito Pt_2 della sentenza di omologa della separazione alla trascrizione presso il PRA del verbale della separazione consensuale e relativa sentenza. Tutte le eventuali violazioni al codice della strada connesse al veicolo nonché la relativa tassa di proprietà restano a carico della IGnora;
Pt_2
5) nelle more del giudizio di divorzio, le cui sottostanti condizioni sono infra specificate, la casa coniugale resta assegnata alla IG.ra convivente con le due figlie, una delle quali seppure Pt_2 maggiorenne non è ancora autonoma da un punto di vista economico;
6) la IG.ra , a decorrere dal mese di maggio 2024, pagherà in via esclusiva e sino alla loro Pt_2 totale estinzione i ratei del finanziamento (di euro 129,40 ciascuno) contratto per l'acquisto degli infissi e del boiler con scadenza 15 maggio 2027, mentre le rate afferenti gli ulteriori due finanziamenti, con scadenza 10 ottobre 2030 e 15 gennaio 2026, restano a carico del IG. Parte_1
7) il conto corrente cointestato ai coniugi dovrà essere chiuso entro il mese di maggio 2024 e la IG.ra
dovrà contestualmente attivarsi ad addebitare sul suo conto corrente personale sia la rata del Pt_2 finanziamento su di lei gravante, sia le utenze dell'Enel e di Abbanoa s.p.a. dell'abitazione in cui ella vive, del WiFi per la rete fissa dell'anzidetta abitazione e dei telefoni portatili (incluso il proprio);
8) il IG. preleverà entro il mese di maggio 2024 dalla casa familiare i suoi effetti e beni Parte_1 personali come specificati al punto “M”, previo avviso alla IG.ra ; Pt_2
9) alcun mantenimento è dovuto da un coniuge nei confronti dell'altro.
10) Spese compensate.”
pagina 2 di 4 All'udienza del 03/06/2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
ER (SS) trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2000, N. 101,
Parte 2 , Serie A, Uff. 1), dalla cui unione sono nate in Sassari le figlie il Persona_2
30/05/2001, maggiore di età, studentessa non economicamente autosufficiente, e il Persona_3
25/11/2003, maggiore di età ed economicamente indipendente.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.p.c..
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1 dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 7 novembre Parte_1
1967 (C.F. , e , nata ad [...] l'[...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi residenti in [...], C.F._4 che hanno contratto matrimonio concordatario il 16/09/2000 nel Comune di ER, (anno
2000, N. 101, P. 2, S. A, Uff. 1) alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di ER (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2 Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3 Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Sassari nella camera di conIGlio del 17 giugno 2025.
Il Presidente Il giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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