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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 569/2023 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento del 17.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
AN AN (CS), alla Via Trieste n. 21, presso lo studio legale dell'Avv. Leonardo Trento, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Leonardo Trento e Daniela
Boccuti giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Gomenizza n. 2, presso lo studio dell'Avv. Carolina Lussana, la quale la rappresenta e la difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
(Partita IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in al Corso Mazzini n. 217, presso CP_1 lo studio dell'Avv. Roberto Chiodo, il quale la rappresenta e la difende come da mandato su foglio separato depositato in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
1 Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattese e respinte le contrarie Parte_1
istanza, deduzioni e conclusioni,
1) in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, a-determinare il danno biologico differenziale riportato dal ricorrente-appellante , in dipendenza e a causa dell'evento per Parte_1
cui è giudizio, nella misura del 45% per invalidità permanente, anziché in quella del 10% ritenuto dal Tribunale, e in complessivi gg. 220 di inabilità temporanea, di cui gg. 120 di itt e gg. 100 di itp 75%, anziché in quello ritenuto dal Tribunale, con la condanna dell' , in CP_3
persona del suo legale rappresentante, al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di €
461.042,00 a titolo di danno differenziale per invalidità permanente, anziché di quello di €
37.430,00 ritenuto dal Tribunale, e di € 19.305,00 a titolo di inabilità temporanea, anziché di €
4.752,00, e, quindi, della complessiva somma di € 480.347,00, anziché di € 42.182,00 ritenuto dal
Tribunale, oltre interessi e rivalutazione, o di quelle altre somme che saranno ritenute di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
b-in subordine, determinare il danno biologico nella misura complessiva di €. €. 54.383,00, di cui €. 47.849,00 per danno da invalidità permanente ed €.
6.534,00 per danno da inabilità temporanea, oltre accessori al soddisfo;
2) accogliere la domanda di risarcimento danno patrimoniale formulata da e, Parte_1 per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante, anche al CP_3 risarcimento di detto danno quantificato in € 105.000,00, o in quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
3) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatali ex art. 93 c.p.c.”.
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_1
contrariis rejectis, così disporre: in via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi sopra esposti con tutte le conseguenze di legge;
nel merito
- rigettare le richieste dell'appellante e confermare l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari, I
Sez. Civ., dr. Di Pede, pubblicata il 23.02.2023 e comunicata alle parti il 02.03.2023; in ogni caso
- condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio, nonché al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti del novellato art. 96 c.p.c., in favore dell'
[...]
”. CP_3
2 Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, Controparte_2
deduzione, eccezione che tutte s'impugnano, disattese, In via istruttoria: ci si oppone alla rinnovazione della CTU medico-legale per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito:
Rigettare l'avverso gravame, siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'ordinanza resa dal Tribunale di Castrovillari;
In via subordinata:
Accertare e dichiarare la reale entità delle lesioni subite dal ricorrente conseguentemente determinare l'eventuale responsabilità dei sanitari nella verificazione dell'evento per cui è causa con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà, fatto salvo il diritto di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 1910 c.c. e tenuto conto del massimale e della franchigia di polizza. Il tutto col favore delle spese e competenze del presente giudizio”.
1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 3.12.2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e l' (compagnia assicurativa della prima), in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, dinanzi al Tribunale di Castrovillari al fine di sentirle condannare al risarcimento dei danni quantificati nella complessiva misura di € 585.347,00, a lui derivati dall'imperizia nel trattamento sanitario di una lussazione del gomito destro occorsa il
24.7.2019 a seguito di una caduta dalla bicicletta.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
➢ 24.07.2019 a seguito dell'aggressione di un cane randagio è caduto dalla bici sulla quale stava circolando e ha riportato lesioni fisiche refertate nell'ospedale di AN come lussazione completa del gomito destro con distacco parcellare sovracondiloidea omerale dx”;
➢ Ricoverato nel reparto di ortopedia dello stesso ospedale è stato sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione e sintesi, con apposizione di filo di e successivo apparecchio Pt_2
gessato e, quindi, dimesso il 25 luglio 2019;
➢ dopo le dimissione ha iniziato ad avvertire dolore all'arto, accompagnato da parestesia al primo dito della mano destra e per queste ragioni si è recato più volte presso l'ospedale per farsi controllare finché il 6 agosto 2019 al dolore si è aggiunta la comparsa di febbre persistente per la quale gli specialisti dell'ospedale gli hanno prescritto terapia cortisonica e antibiotica;
➢ dopo cinque giorni di terapia, la situazione è ulteriormente peggiorata e il ricorrente ha accusato dei dolori persistenti e intensi al gomito dx, ha notato la comparsa di sangue e una
3 perdita di sostanza purulenta e maleodorante che ha impregnato tutta la benda gessata;
ciò ha determinato ancora una volta la sostituzione della stecca gessata, sempre presso l'
[...]
e dove ancora la diagnosi è stata sempre la stessa: “esiti lussazione Controparte_4 instabile gomito dx”;
➢ persistendo nonostante tutte le terapie riabilitative cui si è sottoposto il dolore e l'impossibilità di utilizzare l'arto si è quindi sottoposto ad un'elettromiografia (EMG) e da questa è emerso una “sofferenza neuroprassia del nervo radiale destro con attività di denervazione su brachioradiale, estensore comune delle dita, estensore lungo del pollice, estensore proprio del mignolo di destra. Risposta SAP radiale non evocabile al I° dito, risposta cMAP marcatamente ridotta in ampiezza”; tali esiti lo hanno indotto a consultare l'ospedale Rizzoli di Bologna, dove è stato sottoposto a diversi accertamenti e in data 02.11.19 è stato ricoverato con la seguente diagnosi di ingresso “Artrite settica con instabilità gomito destro e paralisi nervo radiale. Artrite settica in esito di frattura coronoide, lussazione omero radiale e paralisi del nervo radiale. Artrolisi, neurolisi e fissatore esterno con consulenza infettivologica”;
➢ presso l'ospedale di Bologna in data 04.11.19 è stato sottoposto a intervento chirurgico e il successivo 11.11.2019 è stata eseguita una consulenza infettivologica che ha confermato la presenza di Pseudomonas Aeruginosa, con prescrizione di terapia antibiotica;
➢ in data 13.11.19 è stato dimesso con la seguente diagnosi “Artrite settica gomito destro con paralisi motoria di nervo radiale in esito di lussazione del gomito con frattura coronoide trattata chirurgicamente con filo metallico. Durante il ricovero è stato sottoposto in data
04/11/19 a intervento chirurgico di riduzione cruenta della lussazione omero ulnare, pulizia chirurgica, esplorazione del nervo radiale con riscontro di lesione del tronco nervoso, impianto di fissatore esterno omero-ulnare. … È stato richiesto un parere specialistico neurochirurgico: allo stato attuale con processo settico in atto non vi sono indicazioni per ulteriori interventi su nervo radiale. …”. In data 09/01/2020 il veniva ricoverato Pt_1
sempre presso il Rizzoli e dimesso in data 10/01/20 con seguente diagnosi “Persiste paralisi del nervo radiale. …”;
➢ sono seguiti diversi controlli ambulatoriali ed esami strumentali all'esito dei quali infine il proprio ctp ha redatto una relazione contenente le seguenti conclusioni: esiti e postumi di frattura lussazione del gomito dx con lesione del nervo radiale con residuata completa perdita funzionale dell'arto superiore dominante, con danno biologico attuale equivalente alla perdita anatomica dell'arto superiore dominante, in quanto la funzionalità dello stesso è completamente abolita. Tutto ciò integra una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica
4 del soggetto e pertanto un danno biologico permanente differenziale che, sulla base dei
Baremes di riferimento per la valutazione del danno alla persona in responsabilità civile può essere valutato nella misura del 60%, con incapacità totale a svolgere le precedenti mansioni lavorative di infermiere professionale, e ha indicato in complessivi GG: 220 il periodo di inabilità temporanea, di cui GG. 120 per inabilità temporanea totale e GG. 100 per una inabilità parziale al 75%”.>
Sulla base di tali circostanza ha introdotto un procedimento per accertamento Parte_1
tecnico preventivo nel quale il collegio peritale nominato dal giudice pur riconoscendo l'esistenza di elementi di mal pratica medica ha tuttavia stimato in maniera insufficiente gli esiti pregiudizievoli di tali condotte negligenti
Nel ricorso ex art. 702 bis, quindi, è stato chiesto in via preliminare che i consulenti dell'atp venissero chiamati a chiarimenti o che venisse disposta una nuova consulenza, è stato quindi invocato il riconoscimento di una maggiore percentuale di danno biologico e dell'esistenza di un danno patrimoniale derivante dalla modifica delle mansioni conseguente l'invalidità residuata dalla condotta negligente.
Si sono costituite in giudizio con separate comparse l' e la compagnia CP_3 CP_2
in persona dei loro rispettivi rappresentanti pro tempore, per resistere alla domanda perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, in rito, hanno eccepito l'inammissibilità della azione diretta spiegata nei confronti dell' perché il co. 1 dell'art. 12 della l. n. 24/2017 in virtù CP_2 del quale “fatte salve le disposizioni dell'art. 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o privare di cui al comma 1 dell'art. 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo art. 10” non era ancora entrato in vigore.
Nel merito, hanno eccepito l'assenza di prova nel caso di specie del nesso di causalità tra condotta dei sanitari e aggravamento della patologia, nonché l'esorbitanza dei danni lamentati.
La causa è stata istruita documentalmente e con ordinanza pubblicata il 23.02.2023, comunicata il
2.03.2023 e resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.02.2023, il Tribunale di
Castrovillari ha così deciso: 1) ha dichiarato l' inammissibilità della domanda nei confronti di
2) ha compensato le spese del procedimento tra il ricorrente e CP_2 CP_2
3) in parziale accoglimento del ricorso nei confronti dell'
[...]
, ha condannato l' al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 CP_5 della somma di € 42.182,00 oltre interessi legali sulla somma di € 36.616,00, annualmente
5 Cont rivalutata, dal 24.7.2019 alla data di pubblicazione della sentenza;
4) ha condannato l' di CS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente (tenendo conto della richiesta di distrazione dei suoi procuratori), liquidate come segue: procedimento di ATP: € 3.946,00 per spese e €
3.056,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
procedimento di merito: € 286,00 per spese e € 4.000,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
In particolare il Tribunale ha ritenuto condivisibili le conclusioni del collegio peritale nominato in sede di atp, senza necessità di riconvocazione dei consulenti che avevano adeguatamente risposto alle critiche mosse dal ricorrente. Ha quindi condiviso le conclusioni del collegio che hanno individuato nel 25% la complessiva percentuale di danno biologico e, precisato che dall'infortunio sarebbe comunque residuato una invalidità permanente del 15%, ha attribuito alla responsabilità dei sanitari la percentuale differenziale del 10% quantificandola sulla base delle tabelle di liquidazione del danno biologico di Milano edizione del 2021, applicando il c.d. punto leggero, quello cioè che non contempla la liquidazione del danno morale, ritenendo che rispetto a tale voce di danno vi fosse un difetto di prova. Ha quindi rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale ritenendo che la documentazione prodotta dal ricorrente fosse insufficiente a dimostrare una riduzione del reddito da lavoro in dipendenza della vicenda per cui è causa.
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso l'ordinanza del tribunale, ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato a mezzo pec in data 29.03.2023, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 5.06.2023 si è costituita in giudizio l' , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito la sua infondatezza.
In data 9.06.2023, si è costituita in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, per resistere al gravame e chiederne il rigetto. In via preliminare ha chiesto che venga emessa una pronuncia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Ha evidenziato che il gravame le è stato notificato nonostante la pronuncia di estromissione dal giudizio e nonostante tale statuizione non sia stata specificatamente censurata.
All'udienza del 5.07.2023, il Consigliere Istruttore ha rigettato le istanze istruttorie ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e
Depositate le memorie difensive di cui all'art. 352 c.p.c., all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.03.2025, con provvedimento comunicato alle parti il 17 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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2.2. Questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018,
n. 19333).
Con un primo motivo di gravame, l'appellante censura l'ordinanza per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. – Omessa o, comunque, insufficiente, motivazione sul punto”.
In particolare, lamenta l'appellante che il giudice di prime cure è incorso in errore non accogliendo la richiesta di riconvocazione dei consulenti e non disponendo una nuova consulenza.
Ha ribadito che il proprio CTP, dott. , ha evidenziato i diversi errori in cui sono Persona_1
incorsi i vari nominati consulenti nel procedimento di ATP, sottostimando sia i postumi invalidanti che l'inabilità temporanea riferibile alla condotta dei sanitari e che alle puntuali osservazioni del ctp i consulenti non hanno mai adeguatamente risposto.
Infatti, a fronte del rilievo per cui non è stata correttamente valutata la quasi impossibilità di movimento dell'arto superiore destro, i consulenti d'ufficio si sono semplicemente limitati a confermare in maniera generica la loro valutazione sul danno permanente del 25% e che questo è il valore tabellare da ascrivere ai soli esiti di una paralisi bassa del radiale, senza però indicare i testi medici di riferimento e senza motivare l'attribuzione del punteggio.
Con un secondo motivo di gravame l'appellante censura l'ordinanza per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. – Omessa o, comunque, insufficiente motivazione sul punto”.
In particola lamenta “la limitazione da parte del Tribunale del danno biologico ad € 37.430,00 e di quello da inabilità temporanea ad € 4.752,00”.
7 Secondo il giudice di prime cure è incorso in errore quando ha aderito alle Parte_1 conclusioni dei nominati consulenti nell'ambito dell'ATP (i quali in relazione all'invalidità permanente hanno stimato un danno biologico differenziale del 10%) senza tenere in considerazione la circostanza per cui a fronte delle osservazioni mosse dal CTP, dott. , i Per_1 nominati consulenti non hanno mai fornito un'adeguata e specifica risposta.
Il motivo di gravame si concentra sulla errata determinazione del quantum debeatur. Infatti, evidenzia parte appellante che il danno biologico da invalidità permanente residuato in seguito e in dipendenza delle accertate inadempienze degli operatori sanitari che lo hanno avuto in cura era ed è notevolmente superiore rispetto a quello sottostimato e indicato dai consulenti tecnici d'ufficio, avendo di fatto perso la funzionalità dell'arto superiore destro.
Pertanto, in parziale riforma della gravata ordinanza e aderendo alle conclusioni motivate e circostanziate del CTP, dott. , nella quantificazione del danno sia da invalidità permanente Per_1
che da inabilità temporanea, chiede che vengano determinati i postumi Parte_1
permanenti residuati nella misura del 60% e, conseguentemente, anche tenendo conto del fatto che la lesione avrebbe comunque lasciato postumi permanenti nella misura del 15%, sia determinato:
1) il danno differenziale per invalidità permanente nella misura del 45% e non nel 10%, 2) il danno da inabilità temporanea in 120 gg. di inabilità totale e 100 di inabilità parziale.
Infine, l'appellante lamenta altresì che la quantificazione del danno come operata dal Tribunale debba considerarsi erronea, sia, perché contrastante con gli importi previsti dalle Tabelle di Milano
e, sia, perché sono state ritenute come non provate le sofferenze psichiche lamentate, nonostante la copiosa documentazione medica versata in atti.
I primi due motivi devono essere congiuntamente esaminati e si presentano infondati con l'unica eccezione di cui appresso si dirà.
L'appellante lamenta la mancata considerazione da parte del giudice e prima di lui dei consulenti tecnici nominai in sede di atp delle precise contestazioni mosse dal proprio consulente tecnico di parte e della consequenziale sottostima delle conseguenze dannose delle condotte imperite dei sanitari. Deve al contrario rilevarsi che i periti nominati in sede di atp hanno fornito risposte adeguate e convincenti a tutti i rilievi del consulente di parte in particolare evidenziando: 1) che il ctp aveva espresso le proprie valutazioni in relazione ad una condizione patologica ancora assolutamente non stabilizzate ( addirittura in una fase in cui era ancora presente il fissatore esterno ); 2) ha ritenuto che l'unica lesione esistente - oltre a quelle derivanti dalla malpratica medica – sarebbe stata la lussazione del gomito mentre in realtà la lesione iniziale era comunque frattura e distacco dell'olecrano, trattato con osteosintesi e con distacco e persistente diastasi
8 dell'apofisi coronoidea ulnare e con sublussazione anteriore del capitello radiale”; 3) all'osservazione obiettiva non si riscontrava affatto una “ mano cadente “ al contrario, per come pure come emerge finanche dalle rappresentazioni fotografiche non era presente né la caduta della mano né un deficit di estensione del polso o delle dita;
4) che contrariamente a quanto ritenuto da ctp la capsulite adesiva ( che peraltro lo stesso ctp indica in evoluzione ), in quanto lesione distale non è riferibile all'operato dei sanitari che ebbero in cura l'appellante; 5) in definitiva la quantificazione operata dal ctp si fonda su una sostanziale assimilazione della condizione patologica del periziato con la totale mancanza di un arto, condizione assolutamente non rispondente all'obiettività clinica osservata dai periti.
Si tratta con evidenza di argomentazioni precise e puntuali delle quali non è possibile in alcun modo predicare l'erroneità e che resistono alle critiche mosse dall'appellante sostanzialmente consistenti nella reiterazione di argomentazioni già svolte e tese ad ottenere una quantificazione del danno avulsa dalla obiettività clinica descritta dai periti.
Con specifico riferimento poi alla erronea quantificazione del danno deve in primo luogo rilevarsi che correttamente il Tribunale ha operato la liquidazione del danno biologico utilizzando il c.d. punto leggero: deve qui ricordarsi che secondo il costante insegnamento della corte di cassazione la nozione di danno biologico integra quella di una lesione della integrità psisco fisica del soggetto e delle conseguenze pregiudizievoli sul pregresso stato di benessere e sugli aspetti dinamico relazionali del soggetto danneggiato. A detta lesione può accompagnarsi una sofferenza interiore,
c.d. danno morale subiettivo, che non rientra automaticamente nella nozione di danno biologico ma che ove allegata e provata è suscettibile di autonoma valutazione e va autonomamente risarcita, sebbene poi di fatto nei sistemi tabellari di liquidazione la quantificazione venga espressa in termini percentuali rispetto al danno biologico. Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, questa autonoma voce di danno non è stata oggetto di alcuna allegazione né assertiva né probatoria, conformemente peraltro alla scelta processuale compiuta dalla parte di introdurre la propria domanda con le forme del rito sommario di cognizione. La documentazione medica allegata a sostegno del ricorso – e che l'appellante invoca in questo grado per avvalorare la tesi della erroneità del rigetto del risarcimento del danno morale – testimonia esclusivamente l'iter dell'evoluzione delle malattia fino alla stabilizzazione degli esiti invalidanti ma appare neutra rispetto alla individuazione di una eventuale sofferenza psichica che a quegli esiti sia legata.
Quanto poi alla erronea individuazione degli importi delle tabelle di Milano edizione 2021 sostiene l'appellante che per l'invalidità del 25% l'importo previsto dalle tabelle milanesi del 2021 è di €
9 90.225 e quello per invalidità al 15%è di € 42.376 e che pertanto la differenza è pari ad € 47.849
e non € 37430 come ritenuto dal Tribunale.
In realtà se si esaminano le tabelle di Milano si rileva che gli importi del 25% e del 15% per una persona di 59 anni di età – al netto delle percentuali previste per il danno morale della cui esclusione si è già dato conto - aìs pari rispettivamente ad € 67332 e ad € 29428 con una differenza quindi di € 37904 e non 37430 come indicato dal Tribunale evidentemente per una svista dovuta al fatto che ha considerato come primo termine l'importo previsto alla colonna dei 60 anni invece che quello della colonna di 59 anni.
Quanto invece all'erroneo calcolo della inabilità temporanea l'appellante si duole che il Tribunale abbia calcolato l'inabilità temporanea per i 131 giorni ( di cui 18 d temporanea assoluta, 79 di temporanea al 50% e 34 di temporanea al 25 %) anche in questo caso secondo l'importo base previsto dalle tabelle milanesi di € 72 die invece di 99 nonostante le documentate sofferenze.
Sotto tale profilo il motivo merita accoglimento: deve infatti riconoscersi che l'iter diagnostico e terapeutico dell'appellante è stato particolarmente accidentato con lunghi periodi di ricovero, con periodi di incertezza rispetto alla corretta diagnosi che ha anche determinato il ricorso alle cure di strutture assai distanti dal luogo di residenza.
Ciò premesso ritiene la Corte che dovendo procedere ad una sia pur parziale correzione della liquidazione del danno è opportuno, per fornire degli importi attualizzati al momento della decisione, utilizzare l'ultima versione delle tabelle milanesi ovvero quella del 2024.
In applicazione di dette tabelle a titolo di invalidità permanente spetta l'importo di € 44.054 pari alla differenza tra € 78257 e € 34203 che sono gli importi rispettivamente previsti da quelle tabelle per un danno biologico del 25% e del 15% per una persona di 59 anni.
A titolo di inabilità temporanea, invece, le tabelle 2024 prevedono per ciascun giorno di inabilità temporanea comprensiva di danno psichico l'importo di € 115 onde considerati i giorni e le percentuali sopra ricordati all'appellante spetta la complessiva somma di € 7590 ( € 115x 18 + €
57,5x79 + € 28,75 x 34 ).
La somma complessivamente spettante è quindi € 51.644. Su detta somma devalutata al momento del fatto ( 24 luglio 2019 ) e rivalutata anno per anno sono dovuti gli interessi legali fino alla pubblicazione della presente sentenza per come stabilito dal Tribunale con statuizione sul punto non impugnata.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.- errata valutazione delle prove- Omessa o, comunque, insufficiente motivazione sul punto”.
10 Più in particolare, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale circa la riduzione della capacità lavorativa.
Nello specifico, sin dal suo ricorso introduttivo ha rappresentato che in Parte_1
conseguenza delle lesioni sofferte e della condotta colposa/negligente dei sanitari che lo hanno avuto successivamente in cura è divenuto inidoneo allo svolgimento della mansione di infermiere professionale e poteva svolgere solo attività di tipo amministrativo e front-office con l'utenza, così come confermato dalla produzione in giudizio dell'attestazione del competente medico del lavoro dell'agosto 2020.
Assume l'appellante che tale inidoneità alla mansione ha determinato una perdita mensile non inferiore a euro 1.000,00, nello specifico circa euro 15.000,00 annui, tenuto conto della retribuzione annua spalmata su quattordici mensilità e che questo era stato provato in primo grado mediante la produzione delle buste paga dell'anno 2018, del modello CUD 2019 (redditi 2018), delle buste paga dell'anno 2020 e il modello CUD 2021, dai quali si evinceva chiaramente che mentre il reddito percepito nell'anno prima del sinistro è stato pari ad € 45.237,97, il reddito percepito nell'anno successivo al sinistro è stato pari a € 29.960,58.
Assume quindi che il rigetto sul punto da parte del tribunale sia stato assolutamente ingiustificato e produce ad ulteriore sostegno dei propri assunti le buste paga del 2021 e del 2022 e l'estratto conto assicurativo.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso.
Deve in primo luogo rilevarsi che ai fini della decisione non possono in alcun modo essere presi in considerazione i documenti prodotti per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documenti nella disponibilità della parte sin dal giudizio di primo grado la cui produzione in appello è quindi da considerarsi tardiva.
Ciò premesso la documentazione prodotta in primo grado è la seguente: 1) due buste paga su una delle quali è possibile leggere che il periodo di competenza è ottobre 2019 e il netto in busta è €
1510,41, l'altra si presenta illeggibile nella parte relativa al periodo di competenza e quello dell'ammontare delle competenze, mentre reca a penna l'indicazione luglio 2019 2) due prospetti riepilogativi delle retribuzioni dell'anno 2019 e dell'anno 2020 che riportano esclusivamente degli importi accanto a ciascun mese senza alcuna altra specificazione e senza che pertanto sia possibile in alcun modo risalire alle singole voci della retribuzione. Va peraltro sottolineato che nel prospetto del 2019 le retribuzioni riferite ai mesi di agosto e settembre, ovvero dei mesi immediatamente successivi all'infortunio sono tra le più altre dell'intero anno sicchè e che in quello dell'anno 2020 si rinvengono comunque importi tra loro assai diversificati e per alcune mensilità assolutamente
11 in linea con quelli dell'anno 2019; 3) modelli CUD 2020 e 2021 relativi rispettivamente ai redditi prodotti nel 2019 e nel 2020; 4) attestazione del medico competente in relazione alla necessità di adibire il lavoratore a mansioni amministrative. La documentazione così prodotta non consente in primo luogo di stabilire quali fossero le mansioni svolte in concreto dal lavoratore prima dell'infortunio, né a quali mansioni egli fu effettivamente destinato dopo l'infortunio e quali conseguenze l'eventuale modifica delle mansioni abbia prodotto sull'inquadramento retributivo: da questo punto di vista il dato secco restituito dal raffronto dei redditi imponibili di due soli CUD
( quelli tempestivamente prodotti ) è da solo insufficiente a fare ritenere che la contrazione del reddito sia causalmente ricollegabile alla invalidità e tanto senza considerare che in ogni caso non tutta detta invalidità è riferibile alla responsabilità dei sanitari. Corretta si presenta quindi la decisione del tribunale che ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'attore rispetto a detta specifica voce di danno.
In definitiva l'appello merita accoglimento limitatamente alla rideterminazione degli importi spettanti per come sopra ricostruita.
2.3. Le spese processuali
Nei rapporti tra l'appellante e l' , l'accoglimento di uno solo dei motivi di Controparte_6
gravami e per un importo inferiore a quello invocato giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese del grado che per il resto seguono la soccombenza e si liquidando come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificato dal DM n. 147 del
2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento a sua volta individuato nell'importo complessivamente riconosciuto.
Poiché la modifica dell'importo riconosciuto in primo grado non comporta mutamento di scaglione tariffario, in difetto di specifico motivo non si rende necessaria la nuova regolamentazione delle spese di primo grado, restando confermato quanto già stabilito dal Tribunale.
Nei rapporti tra l'appellante e deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto CP_2 dall'appellata, il Tribunale non ha disposto l'estromissione dal giudizio dell'assicurazione ma ha semplicemente dichiarato inammissibile la domanda proposta nei suoi confronti, per difetto del rimedio dell'azione diretta. Va quini evidenziato che la mancata reiterazione della domanda in questo grado del giudizio consente di ritenere che la sua citazione in giudizio sia avvenuta a soli fini di completezza del contraddittorio e tanto giustifica la compensazione delle spese del grado tra dette parti.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari del 23.02.2023, Controparte_2
comunicata in data 2.03.2023, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ridetermina in € 51.644,, oltre interessi come in motivazione,
l'importo dovuto dall' a a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna l' al pagamento nei confronti di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 777 per spese vive ed €
[...]
4995,5 per onorari di avvocato, con distrazione in favore del procuratore;
compensa le spese del grado tra l'appellante e Controparte_2
Così deciso il 15 maggio 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Silvana Ferriero
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 569/2023 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento del 17.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
AN AN (CS), alla Via Trieste n. 21, presso lo studio legale dell'Avv. Leonardo Trento, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Leonardo Trento e Daniela
Boccuti giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Gomenizza n. 2, presso lo studio dell'Avv. Carolina Lussana, la quale la rappresenta e la difende giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
(Partita IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in al Corso Mazzini n. 217, presso CP_1 lo studio dell'Avv. Roberto Chiodo, il quale la rappresenta e la difende come da mandato su foglio separato depositato in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
1 Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattese e respinte le contrarie Parte_1
istanza, deduzioni e conclusioni,
1) in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, a-determinare il danno biologico differenziale riportato dal ricorrente-appellante , in dipendenza e a causa dell'evento per Parte_1
cui è giudizio, nella misura del 45% per invalidità permanente, anziché in quella del 10% ritenuto dal Tribunale, e in complessivi gg. 220 di inabilità temporanea, di cui gg. 120 di itt e gg. 100 di itp 75%, anziché in quello ritenuto dal Tribunale, con la condanna dell' , in CP_3
persona del suo legale rappresentante, al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di €
461.042,00 a titolo di danno differenziale per invalidità permanente, anziché di quello di €
37.430,00 ritenuto dal Tribunale, e di € 19.305,00 a titolo di inabilità temporanea, anziché di €
4.752,00, e, quindi, della complessiva somma di € 480.347,00, anziché di € 42.182,00 ritenuto dal
Tribunale, oltre interessi e rivalutazione, o di quelle altre somme che saranno ritenute di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
b-in subordine, determinare il danno biologico nella misura complessiva di €. €. 54.383,00, di cui €. 47.849,00 per danno da invalidità permanente ed €.
6.534,00 per danno da inabilità temporanea, oltre accessori al soddisfo;
2) accogliere la domanda di risarcimento danno patrimoniale formulata da e, Parte_1 per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante, anche al CP_3 risarcimento di detto danno quantificato in € 105.000,00, o in quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
3) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatali ex art. 93 c.p.c.”.
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_1
contrariis rejectis, così disporre: in via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi sopra esposti con tutte le conseguenze di legge;
nel merito
- rigettare le richieste dell'appellante e confermare l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari, I
Sez. Civ., dr. Di Pede, pubblicata il 23.02.2023 e comunicata alle parti il 02.03.2023; in ogni caso
- condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio, nonché al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti del novellato art. 96 c.p.c., in favore dell'
[...]
”. CP_3
2 Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, Controparte_2
deduzione, eccezione che tutte s'impugnano, disattese, In via istruttoria: ci si oppone alla rinnovazione della CTU medico-legale per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito:
Rigettare l'avverso gravame, siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'ordinanza resa dal Tribunale di Castrovillari;
In via subordinata:
Accertare e dichiarare la reale entità delle lesioni subite dal ricorrente conseguentemente determinare l'eventuale responsabilità dei sanitari nella verificazione dell'evento per cui è causa con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà, fatto salvo il diritto di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 1910 c.c. e tenuto conto del massimale e della franchigia di polizza. Il tutto col favore delle spese e competenze del presente giudizio”.
1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 3.12.2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e l' (compagnia assicurativa della prima), in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, dinanzi al Tribunale di Castrovillari al fine di sentirle condannare al risarcimento dei danni quantificati nella complessiva misura di € 585.347,00, a lui derivati dall'imperizia nel trattamento sanitario di una lussazione del gomito destro occorsa il
24.7.2019 a seguito di una caduta dalla bicicletta.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
➢ 24.07.2019 a seguito dell'aggressione di un cane randagio è caduto dalla bici sulla quale stava circolando e ha riportato lesioni fisiche refertate nell'ospedale di AN come lussazione completa del gomito destro con distacco parcellare sovracondiloidea omerale dx”;
➢ Ricoverato nel reparto di ortopedia dello stesso ospedale è stato sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione e sintesi, con apposizione di filo di e successivo apparecchio Pt_2
gessato e, quindi, dimesso il 25 luglio 2019;
➢ dopo le dimissione ha iniziato ad avvertire dolore all'arto, accompagnato da parestesia al primo dito della mano destra e per queste ragioni si è recato più volte presso l'ospedale per farsi controllare finché il 6 agosto 2019 al dolore si è aggiunta la comparsa di febbre persistente per la quale gli specialisti dell'ospedale gli hanno prescritto terapia cortisonica e antibiotica;
➢ dopo cinque giorni di terapia, la situazione è ulteriormente peggiorata e il ricorrente ha accusato dei dolori persistenti e intensi al gomito dx, ha notato la comparsa di sangue e una
3 perdita di sostanza purulenta e maleodorante che ha impregnato tutta la benda gessata;
ciò ha determinato ancora una volta la sostituzione della stecca gessata, sempre presso l'
[...]
e dove ancora la diagnosi è stata sempre la stessa: “esiti lussazione Controparte_4 instabile gomito dx”;
➢ persistendo nonostante tutte le terapie riabilitative cui si è sottoposto il dolore e l'impossibilità di utilizzare l'arto si è quindi sottoposto ad un'elettromiografia (EMG) e da questa è emerso una “sofferenza neuroprassia del nervo radiale destro con attività di denervazione su brachioradiale, estensore comune delle dita, estensore lungo del pollice, estensore proprio del mignolo di destra. Risposta SAP radiale non evocabile al I° dito, risposta cMAP marcatamente ridotta in ampiezza”; tali esiti lo hanno indotto a consultare l'ospedale Rizzoli di Bologna, dove è stato sottoposto a diversi accertamenti e in data 02.11.19 è stato ricoverato con la seguente diagnosi di ingresso “Artrite settica con instabilità gomito destro e paralisi nervo radiale. Artrite settica in esito di frattura coronoide, lussazione omero radiale e paralisi del nervo radiale. Artrolisi, neurolisi e fissatore esterno con consulenza infettivologica”;
➢ presso l'ospedale di Bologna in data 04.11.19 è stato sottoposto a intervento chirurgico e il successivo 11.11.2019 è stata eseguita una consulenza infettivologica che ha confermato la presenza di Pseudomonas Aeruginosa, con prescrizione di terapia antibiotica;
➢ in data 13.11.19 è stato dimesso con la seguente diagnosi “Artrite settica gomito destro con paralisi motoria di nervo radiale in esito di lussazione del gomito con frattura coronoide trattata chirurgicamente con filo metallico. Durante il ricovero è stato sottoposto in data
04/11/19 a intervento chirurgico di riduzione cruenta della lussazione omero ulnare, pulizia chirurgica, esplorazione del nervo radiale con riscontro di lesione del tronco nervoso, impianto di fissatore esterno omero-ulnare. … È stato richiesto un parere specialistico neurochirurgico: allo stato attuale con processo settico in atto non vi sono indicazioni per ulteriori interventi su nervo radiale. …”. In data 09/01/2020 il veniva ricoverato Pt_1
sempre presso il Rizzoli e dimesso in data 10/01/20 con seguente diagnosi “Persiste paralisi del nervo radiale. …”;
➢ sono seguiti diversi controlli ambulatoriali ed esami strumentali all'esito dei quali infine il proprio ctp ha redatto una relazione contenente le seguenti conclusioni: esiti e postumi di frattura lussazione del gomito dx con lesione del nervo radiale con residuata completa perdita funzionale dell'arto superiore dominante, con danno biologico attuale equivalente alla perdita anatomica dell'arto superiore dominante, in quanto la funzionalità dello stesso è completamente abolita. Tutto ciò integra una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica
4 del soggetto e pertanto un danno biologico permanente differenziale che, sulla base dei
Baremes di riferimento per la valutazione del danno alla persona in responsabilità civile può essere valutato nella misura del 60%, con incapacità totale a svolgere le precedenti mansioni lavorative di infermiere professionale, e ha indicato in complessivi GG: 220 il periodo di inabilità temporanea, di cui GG. 120 per inabilità temporanea totale e GG. 100 per una inabilità parziale al 75%”.>
Sulla base di tali circostanza ha introdotto un procedimento per accertamento Parte_1
tecnico preventivo nel quale il collegio peritale nominato dal giudice pur riconoscendo l'esistenza di elementi di mal pratica medica ha tuttavia stimato in maniera insufficiente gli esiti pregiudizievoli di tali condotte negligenti
Nel ricorso ex art. 702 bis, quindi, è stato chiesto in via preliminare che i consulenti dell'atp venissero chiamati a chiarimenti o che venisse disposta una nuova consulenza, è stato quindi invocato il riconoscimento di una maggiore percentuale di danno biologico e dell'esistenza di un danno patrimoniale derivante dalla modifica delle mansioni conseguente l'invalidità residuata dalla condotta negligente.
Si sono costituite in giudizio con separate comparse l' e la compagnia CP_3 CP_2
in persona dei loro rispettivi rappresentanti pro tempore, per resistere alla domanda perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, in rito, hanno eccepito l'inammissibilità della azione diretta spiegata nei confronti dell' perché il co. 1 dell'art. 12 della l. n. 24/2017 in virtù CP_2 del quale “fatte salve le disposizioni dell'art. 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o privare di cui al comma 1 dell'art. 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo art. 10” non era ancora entrato in vigore.
Nel merito, hanno eccepito l'assenza di prova nel caso di specie del nesso di causalità tra condotta dei sanitari e aggravamento della patologia, nonché l'esorbitanza dei danni lamentati.
La causa è stata istruita documentalmente e con ordinanza pubblicata il 23.02.2023, comunicata il
2.03.2023 e resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.02.2023, il Tribunale di
Castrovillari ha così deciso: 1) ha dichiarato l' inammissibilità della domanda nei confronti di
2) ha compensato le spese del procedimento tra il ricorrente e CP_2 CP_2
3) in parziale accoglimento del ricorso nei confronti dell'
[...]
, ha condannato l' al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 CP_5 della somma di € 42.182,00 oltre interessi legali sulla somma di € 36.616,00, annualmente
5 Cont rivalutata, dal 24.7.2019 alla data di pubblicazione della sentenza;
4) ha condannato l' di CS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente (tenendo conto della richiesta di distrazione dei suoi procuratori), liquidate come segue: procedimento di ATP: € 3.946,00 per spese e €
3.056,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
procedimento di merito: € 286,00 per spese e € 4.000,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
In particolare il Tribunale ha ritenuto condivisibili le conclusioni del collegio peritale nominato in sede di atp, senza necessità di riconvocazione dei consulenti che avevano adeguatamente risposto alle critiche mosse dal ricorrente. Ha quindi condiviso le conclusioni del collegio che hanno individuato nel 25% la complessiva percentuale di danno biologico e, precisato che dall'infortunio sarebbe comunque residuato una invalidità permanente del 15%, ha attribuito alla responsabilità dei sanitari la percentuale differenziale del 10% quantificandola sulla base delle tabelle di liquidazione del danno biologico di Milano edizione del 2021, applicando il c.d. punto leggero, quello cioè che non contempla la liquidazione del danno morale, ritenendo che rispetto a tale voce di danno vi fosse un difetto di prova. Ha quindi rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale ritenendo che la documentazione prodotta dal ricorrente fosse insufficiente a dimostrare una riduzione del reddito da lavoro in dipendenza della vicenda per cui è causa.
2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso l'ordinanza del tribunale, ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato a mezzo pec in data 29.03.2023, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 5.06.2023 si è costituita in giudizio l' , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito la sua infondatezza.
In data 9.06.2023, si è costituita in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, per resistere al gravame e chiederne il rigetto. In via preliminare ha chiesto che venga emessa una pronuncia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Ha evidenziato che il gravame le è stato notificato nonostante la pronuncia di estromissione dal giudizio e nonostante tale statuizione non sia stata specificatamente censurata.
All'udienza del 5.07.2023, il Consigliere Istruttore ha rigettato le istanze istruttorie ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e
Depositate le memorie difensive di cui all'art. 352 c.p.c., all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.03.2025, con provvedimento comunicato alle parti il 17 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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2.2. Questioni preliminari
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018,
n. 19333).
Con un primo motivo di gravame, l'appellante censura l'ordinanza per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. – Omessa o, comunque, insufficiente, motivazione sul punto”.
In particolare, lamenta l'appellante che il giudice di prime cure è incorso in errore non accogliendo la richiesta di riconvocazione dei consulenti e non disponendo una nuova consulenza.
Ha ribadito che il proprio CTP, dott. , ha evidenziato i diversi errori in cui sono Persona_1
incorsi i vari nominati consulenti nel procedimento di ATP, sottostimando sia i postumi invalidanti che l'inabilità temporanea riferibile alla condotta dei sanitari e che alle puntuali osservazioni del ctp i consulenti non hanno mai adeguatamente risposto.
Infatti, a fronte del rilievo per cui non è stata correttamente valutata la quasi impossibilità di movimento dell'arto superiore destro, i consulenti d'ufficio si sono semplicemente limitati a confermare in maniera generica la loro valutazione sul danno permanente del 25% e che questo è il valore tabellare da ascrivere ai soli esiti di una paralisi bassa del radiale, senza però indicare i testi medici di riferimento e senza motivare l'attribuzione del punteggio.
Con un secondo motivo di gravame l'appellante censura l'ordinanza per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. – Omessa o, comunque, insufficiente motivazione sul punto”.
In particola lamenta “la limitazione da parte del Tribunale del danno biologico ad € 37.430,00 e di quello da inabilità temporanea ad € 4.752,00”.
7 Secondo il giudice di prime cure è incorso in errore quando ha aderito alle Parte_1 conclusioni dei nominati consulenti nell'ambito dell'ATP (i quali in relazione all'invalidità permanente hanno stimato un danno biologico differenziale del 10%) senza tenere in considerazione la circostanza per cui a fronte delle osservazioni mosse dal CTP, dott. , i Per_1 nominati consulenti non hanno mai fornito un'adeguata e specifica risposta.
Il motivo di gravame si concentra sulla errata determinazione del quantum debeatur. Infatti, evidenzia parte appellante che il danno biologico da invalidità permanente residuato in seguito e in dipendenza delle accertate inadempienze degli operatori sanitari che lo hanno avuto in cura era ed è notevolmente superiore rispetto a quello sottostimato e indicato dai consulenti tecnici d'ufficio, avendo di fatto perso la funzionalità dell'arto superiore destro.
Pertanto, in parziale riforma della gravata ordinanza e aderendo alle conclusioni motivate e circostanziate del CTP, dott. , nella quantificazione del danno sia da invalidità permanente Per_1
che da inabilità temporanea, chiede che vengano determinati i postumi Parte_1
permanenti residuati nella misura del 60% e, conseguentemente, anche tenendo conto del fatto che la lesione avrebbe comunque lasciato postumi permanenti nella misura del 15%, sia determinato:
1) il danno differenziale per invalidità permanente nella misura del 45% e non nel 10%, 2) il danno da inabilità temporanea in 120 gg. di inabilità totale e 100 di inabilità parziale.
Infine, l'appellante lamenta altresì che la quantificazione del danno come operata dal Tribunale debba considerarsi erronea, sia, perché contrastante con gli importi previsti dalle Tabelle di Milano
e, sia, perché sono state ritenute come non provate le sofferenze psichiche lamentate, nonostante la copiosa documentazione medica versata in atti.
I primi due motivi devono essere congiuntamente esaminati e si presentano infondati con l'unica eccezione di cui appresso si dirà.
L'appellante lamenta la mancata considerazione da parte del giudice e prima di lui dei consulenti tecnici nominai in sede di atp delle precise contestazioni mosse dal proprio consulente tecnico di parte e della consequenziale sottostima delle conseguenze dannose delle condotte imperite dei sanitari. Deve al contrario rilevarsi che i periti nominati in sede di atp hanno fornito risposte adeguate e convincenti a tutti i rilievi del consulente di parte in particolare evidenziando: 1) che il ctp aveva espresso le proprie valutazioni in relazione ad una condizione patologica ancora assolutamente non stabilizzate ( addirittura in una fase in cui era ancora presente il fissatore esterno ); 2) ha ritenuto che l'unica lesione esistente - oltre a quelle derivanti dalla malpratica medica – sarebbe stata la lussazione del gomito mentre in realtà la lesione iniziale era comunque frattura e distacco dell'olecrano, trattato con osteosintesi e con distacco e persistente diastasi
8 dell'apofisi coronoidea ulnare e con sublussazione anteriore del capitello radiale”; 3) all'osservazione obiettiva non si riscontrava affatto una “ mano cadente “ al contrario, per come pure come emerge finanche dalle rappresentazioni fotografiche non era presente né la caduta della mano né un deficit di estensione del polso o delle dita;
4) che contrariamente a quanto ritenuto da ctp la capsulite adesiva ( che peraltro lo stesso ctp indica in evoluzione ), in quanto lesione distale non è riferibile all'operato dei sanitari che ebbero in cura l'appellante; 5) in definitiva la quantificazione operata dal ctp si fonda su una sostanziale assimilazione della condizione patologica del periziato con la totale mancanza di un arto, condizione assolutamente non rispondente all'obiettività clinica osservata dai periti.
Si tratta con evidenza di argomentazioni precise e puntuali delle quali non è possibile in alcun modo predicare l'erroneità e che resistono alle critiche mosse dall'appellante sostanzialmente consistenti nella reiterazione di argomentazioni già svolte e tese ad ottenere una quantificazione del danno avulsa dalla obiettività clinica descritta dai periti.
Con specifico riferimento poi alla erronea quantificazione del danno deve in primo luogo rilevarsi che correttamente il Tribunale ha operato la liquidazione del danno biologico utilizzando il c.d. punto leggero: deve qui ricordarsi che secondo il costante insegnamento della corte di cassazione la nozione di danno biologico integra quella di una lesione della integrità psisco fisica del soggetto e delle conseguenze pregiudizievoli sul pregresso stato di benessere e sugli aspetti dinamico relazionali del soggetto danneggiato. A detta lesione può accompagnarsi una sofferenza interiore,
c.d. danno morale subiettivo, che non rientra automaticamente nella nozione di danno biologico ma che ove allegata e provata è suscettibile di autonoma valutazione e va autonomamente risarcita, sebbene poi di fatto nei sistemi tabellari di liquidazione la quantificazione venga espressa in termini percentuali rispetto al danno biologico. Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, questa autonoma voce di danno non è stata oggetto di alcuna allegazione né assertiva né probatoria, conformemente peraltro alla scelta processuale compiuta dalla parte di introdurre la propria domanda con le forme del rito sommario di cognizione. La documentazione medica allegata a sostegno del ricorso – e che l'appellante invoca in questo grado per avvalorare la tesi della erroneità del rigetto del risarcimento del danno morale – testimonia esclusivamente l'iter dell'evoluzione delle malattia fino alla stabilizzazione degli esiti invalidanti ma appare neutra rispetto alla individuazione di una eventuale sofferenza psichica che a quegli esiti sia legata.
Quanto poi alla erronea individuazione degli importi delle tabelle di Milano edizione 2021 sostiene l'appellante che per l'invalidità del 25% l'importo previsto dalle tabelle milanesi del 2021 è di €
9 90.225 e quello per invalidità al 15%è di € 42.376 e che pertanto la differenza è pari ad € 47.849
e non € 37430 come ritenuto dal Tribunale.
In realtà se si esaminano le tabelle di Milano si rileva che gli importi del 25% e del 15% per una persona di 59 anni di età – al netto delle percentuali previste per il danno morale della cui esclusione si è già dato conto - aìs pari rispettivamente ad € 67332 e ad € 29428 con una differenza quindi di € 37904 e non 37430 come indicato dal Tribunale evidentemente per una svista dovuta al fatto che ha considerato come primo termine l'importo previsto alla colonna dei 60 anni invece che quello della colonna di 59 anni.
Quanto invece all'erroneo calcolo della inabilità temporanea l'appellante si duole che il Tribunale abbia calcolato l'inabilità temporanea per i 131 giorni ( di cui 18 d temporanea assoluta, 79 di temporanea al 50% e 34 di temporanea al 25 %) anche in questo caso secondo l'importo base previsto dalle tabelle milanesi di € 72 die invece di 99 nonostante le documentate sofferenze.
Sotto tale profilo il motivo merita accoglimento: deve infatti riconoscersi che l'iter diagnostico e terapeutico dell'appellante è stato particolarmente accidentato con lunghi periodi di ricovero, con periodi di incertezza rispetto alla corretta diagnosi che ha anche determinato il ricorso alle cure di strutture assai distanti dal luogo di residenza.
Ciò premesso ritiene la Corte che dovendo procedere ad una sia pur parziale correzione della liquidazione del danno è opportuno, per fornire degli importi attualizzati al momento della decisione, utilizzare l'ultima versione delle tabelle milanesi ovvero quella del 2024.
In applicazione di dette tabelle a titolo di invalidità permanente spetta l'importo di € 44.054 pari alla differenza tra € 78257 e € 34203 che sono gli importi rispettivamente previsti da quelle tabelle per un danno biologico del 25% e del 15% per una persona di 59 anni.
A titolo di inabilità temporanea, invece, le tabelle 2024 prevedono per ciascun giorno di inabilità temporanea comprensiva di danno psichico l'importo di € 115 onde considerati i giorni e le percentuali sopra ricordati all'appellante spetta la complessiva somma di € 7590 ( € 115x 18 + €
57,5x79 + € 28,75 x 34 ).
La somma complessivamente spettante è quindi € 51.644. Su detta somma devalutata al momento del fatto ( 24 luglio 2019 ) e rivalutata anno per anno sono dovuti gli interessi legali fino alla pubblicazione della presente sentenza per come stabilito dal Tribunale con statuizione sul punto non impugnata.
Con un terzo motivo di gravame, l'appellante denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c.- errata valutazione delle prove- Omessa o, comunque, insufficiente motivazione sul punto”.
10 Più in particolare, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale circa la riduzione della capacità lavorativa.
Nello specifico, sin dal suo ricorso introduttivo ha rappresentato che in Parte_1
conseguenza delle lesioni sofferte e della condotta colposa/negligente dei sanitari che lo hanno avuto successivamente in cura è divenuto inidoneo allo svolgimento della mansione di infermiere professionale e poteva svolgere solo attività di tipo amministrativo e front-office con l'utenza, così come confermato dalla produzione in giudizio dell'attestazione del competente medico del lavoro dell'agosto 2020.
Assume l'appellante che tale inidoneità alla mansione ha determinato una perdita mensile non inferiore a euro 1.000,00, nello specifico circa euro 15.000,00 annui, tenuto conto della retribuzione annua spalmata su quattordici mensilità e che questo era stato provato in primo grado mediante la produzione delle buste paga dell'anno 2018, del modello CUD 2019 (redditi 2018), delle buste paga dell'anno 2020 e il modello CUD 2021, dai quali si evinceva chiaramente che mentre il reddito percepito nell'anno prima del sinistro è stato pari ad € 45.237,97, il reddito percepito nell'anno successivo al sinistro è stato pari a € 29.960,58.
Assume quindi che il rigetto sul punto da parte del tribunale sia stato assolutamente ingiustificato e produce ad ulteriore sostegno dei propri assunti le buste paga del 2021 e del 2022 e l'estratto conto assicurativo.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso.
Deve in primo luogo rilevarsi che ai fini della decisione non possono in alcun modo essere presi in considerazione i documenti prodotti per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documenti nella disponibilità della parte sin dal giudizio di primo grado la cui produzione in appello è quindi da considerarsi tardiva.
Ciò premesso la documentazione prodotta in primo grado è la seguente: 1) due buste paga su una delle quali è possibile leggere che il periodo di competenza è ottobre 2019 e il netto in busta è €
1510,41, l'altra si presenta illeggibile nella parte relativa al periodo di competenza e quello dell'ammontare delle competenze, mentre reca a penna l'indicazione luglio 2019 2) due prospetti riepilogativi delle retribuzioni dell'anno 2019 e dell'anno 2020 che riportano esclusivamente degli importi accanto a ciascun mese senza alcuna altra specificazione e senza che pertanto sia possibile in alcun modo risalire alle singole voci della retribuzione. Va peraltro sottolineato che nel prospetto del 2019 le retribuzioni riferite ai mesi di agosto e settembre, ovvero dei mesi immediatamente successivi all'infortunio sono tra le più altre dell'intero anno sicchè e che in quello dell'anno 2020 si rinvengono comunque importi tra loro assai diversificati e per alcune mensilità assolutamente
11 in linea con quelli dell'anno 2019; 3) modelli CUD 2020 e 2021 relativi rispettivamente ai redditi prodotti nel 2019 e nel 2020; 4) attestazione del medico competente in relazione alla necessità di adibire il lavoratore a mansioni amministrative. La documentazione così prodotta non consente in primo luogo di stabilire quali fossero le mansioni svolte in concreto dal lavoratore prima dell'infortunio, né a quali mansioni egli fu effettivamente destinato dopo l'infortunio e quali conseguenze l'eventuale modifica delle mansioni abbia prodotto sull'inquadramento retributivo: da questo punto di vista il dato secco restituito dal raffronto dei redditi imponibili di due soli CUD
( quelli tempestivamente prodotti ) è da solo insufficiente a fare ritenere che la contrazione del reddito sia causalmente ricollegabile alla invalidità e tanto senza considerare che in ogni caso non tutta detta invalidità è riferibile alla responsabilità dei sanitari. Corretta si presenta quindi la decisione del tribunale che ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'attore rispetto a detta specifica voce di danno.
In definitiva l'appello merita accoglimento limitatamente alla rideterminazione degli importi spettanti per come sopra ricostruita.
2.3. Le spese processuali
Nei rapporti tra l'appellante e l' , l'accoglimento di uno solo dei motivi di Controparte_6
gravami e per un importo inferiore a quello invocato giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese del grado che per il resto seguono la soccombenza e si liquidando come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificato dal DM n. 147 del
2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento a sua volta individuato nell'importo complessivamente riconosciuto.
Poiché la modifica dell'importo riconosciuto in primo grado non comporta mutamento di scaglione tariffario, in difetto di specifico motivo non si rende necessaria la nuova regolamentazione delle spese di primo grado, restando confermato quanto già stabilito dal Tribunale.
Nei rapporti tra l'appellante e deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto CP_2 dall'appellata, il Tribunale non ha disposto l'estromissione dal giudizio dell'assicurazione ma ha semplicemente dichiarato inammissibile la domanda proposta nei suoi confronti, per difetto del rimedio dell'azione diretta. Va quini evidenziato che la mancata reiterazione della domanda in questo grado del giudizio consente di ritenere che la sua citazione in giudizio sia avvenuta a soli fini di completezza del contraddittorio e tanto giustifica la compensazione delle spese del grado tra dette parti.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari del 23.02.2023, Controparte_2
comunicata in data 2.03.2023, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ridetermina in € 51.644,, oltre interessi come in motivazione,
l'importo dovuto dall' a a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento del danno;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna l' al pagamento nei confronti di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 777 per spese vive ed €
[...]
4995,5 per onorari di avvocato, con distrazione in favore del procuratore;
compensa le spese del grado tra l'appellante e Controparte_2
Così deciso il 15 maggio 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Silvana Ferriero
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