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Ordinanza 5 aprile 2025
Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2252/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Capitano Presidente
dott. Enrico Legnini Giudice Relatore
dott. Federica Verro Giudice
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2252/2024 promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Lombardia n. 16, C.F. e , nata il C.F._1 Parte_2
25.07.1990 in Canicattì (AG) ed ivi residente nella Via Lombardia n. 16, C.F.
rappr.ti e difesi per procura in calce al ricorso dall'Avv. Antonio Ferraro C.F._2
C.F. nel cui Studio in Canicattì, nel Viale Giudice Saetta n. 67, sono CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati;
RECLAMANTE/I
contro
, nato a [...] il [...] -c.f. e Controparte_1 CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...] -c.f. entrambi ivi Controparte_2 CodiceFiscale_5
residenti in [...], ed ivi elettivamente domiciliati in Canicattì in Corso Umberto I n.100,
presso lo studio legale dell'AVV. Gianpaolo Greco del Foro di Agrigento, CodiceFiscale_6
dal quale sono rappresentati e difesi per procura in calce alla memoria di costituzione;
RECLAMATO/I
a scioglimento della riserva assunta in udienza, ha emesso la seguente
Pagina 1 ORDINANZA
1. e hanno proposto ricorso per la reintegra nel Controparte_1 Controparte_2
possesso dell'immobile e del terreno circostante sito nel comune di Canicattì nella contrada
Aquilata, censito al NCEU del predetto comune al foglio 39, con la particella 255, sub 1 e 2.
2. A sostegno del ricorso, hanno dedotto di aver acquisito il possesso i predetti beni immobili dal precedente proprietario e possessore , il quale, in data 11/10/2008, Persona_1
dopo aver promesso in vendita i beni ai medesimi ricorrenti ed aver ricevuto da questi ultimi il pagamento integrale del prezzo, li avrebbe immessi nel possesso degli immobili;
il contratto definitivo non sarebbe stato stipulato a causa della presenza di gravami da
“svincolare”.
3. Hanno aggiunto i ricorrenti che nell'anno 2009 avrebbero concesso l'immobile in comodato d'uso gratuito a tale che vi avrebbe abitato con la sua famiglia fino al Persona_2
mese di luglio del 2021, quando avrebbe restituito il bene ai coniugi . Controparte_3
4. Hanno infine affermato che in data 30.5.2022, alle ore 7,30 circa, il ricorrente , CP_1
recatosi presso il fondo per effettuarvi dei lavori di manutenzione, avrebbe riscontrato che era stato sostituito il lucchetto del cancello con la conseguente impossibilità di accedere. Il
avrebbe inoltre notato che erano stati asportati uno scooter di proprietà di CP_1
e degli attrezzi agricoli. Per_2
5. Gli autori della sostituzione del lucchetto sarebbero stati successivamente identificati nei coniugi e nei confronti dei quali è stato Parte_1 Parte_2
proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
6. e si sono costituiti in giudizio chiedendo il Parte_1 Parte_2
rigetto dell'avversa domanda in quanto (1) i coniugi non avrebbero Controparte_3
dimostrato l'elemento oggettivo del possesso dei beni immobili in contesa che risulterebbero abbandonati almeno dal luglio del 2021; (2) il contratto preliminare concluso con il precedente proprietario degli immobili (loro dante causa) sarebbe da considerare risolto per
Pagina 2 inadempimento dei promissari acquirenti che non si sarebbero presentati Controparte_3
dinanzi al notaio per la stipula del definitivo;
(3) il possesso dei beni da parte di e CP_1
sarebbe stato sempre contestato dal dante causa . CP_2 Persona_1
7. Con ordinanza dell'11/10/2024, il Tribunale, dopo l'audizione delle parti e degli informatori da esse indicati, ha accolto il ricorso ordinando a e Parte_1 Parte_2
di reintegrare e nel possesso dell'immobile e
[...] Controparte_1 Controparte_2
del terreno circostante sito nel comune di Canicattì nella contrada Aquilata, censito al
NCEU del predetto comune al foglio 39, con la particella 255, sub 1 e 2, mediante consegna immediata delle relative chiavi del cancello di accesso al fondo nonché le chiavi di accesso all'immobile.
8. Con ricorso depositato in data 23/10/2024, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto reclamo avverso quest'ultima ordinanza deducendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie.
9. In particolare, in base alla prospettazione dei reclamanti, il primo giudice non avrebbe tenuto conto del dato per cui non sarebbe stata fornita dagli odierni reclamati la prova della attualità della situazione possessoria e cioè della sua sussistenza in epoca prossima al lamentato spoglio ed anzi, al contrario, sarebbe emerso nel primo grado della presente fase interdittale che il fondo era abbandonato sin dal mese di marzo 2020.
10. Si sono costituiti nel presente giudizio di reclamo i resistenti e che hanno CP_1 CP_2
chiesto il rigetto dell'impugnazione con integrale conferma del provvedimento reclamato.
11. I procuratori delle parti sono stati sentiti in udienza e la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
12. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.
13. I reclamanti, in sintesi, lamentano l'erroneità dell'ordinanza impugnata in ragione dell'accoglimento della tutela possessoria nonostante l'avvenuta dimostrazione dello stato di abbandono dell'immobile al momento del lamentato spoglio. In base alla prospettazione dei
Pagina 3 reclamanti, le condizioni materiali del terreno (“incolto e pieno di erbacce alte un metro ed
oltre”) e del fabbricato (“le porte erano aperte, le finestre erano rotte e all'interno del
terreno c'era una voragine con dentro “spazzatura””) avrebbero imposto di ritenere che difettasse una situazione possessoria attuale tutelabile.
14. Deve essere richiamato, al riguardo, il consolidato principio di diritto in base al quale il possesso può essere conservato anche solo animo purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il corpus quando lo voglia. Il bene immobile può infatti essere goduto anche con il non uso, tanto che il comportamento passivo del possessore può costituire manifestazione inequivoca della volontà di dismissione del possesso solo nel caso in cui l'attività altrui sul bene impedisca il ripristino del corpus mentre sin quando ciò non accade l'inerzia del possessore non ha alcun inequivoco significato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13138 del
09/09/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1723 del 29/01/2016 (Rv. 638592 - 01)).
15. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni degli informatori (doc.
2 parte reclamante) emerge che:
a. l'odierna reclamata ha effettivamente stipulato con Controparte_2 Per_1
contratto preliminare di compravendita del 3/8/2007 con cui ha promesso
[...]
di acquistare il bene immobile oggetto di causa;
il 25/8/2007 ha Controparte_2
saldato l'intero prezzo di vendita pattuito (doc. 2 e 3 del fascicolo di parte reclamata);
b. non risulta che le parti abbiano mai sottoscritto il contratto definitivo né risulta che le parti avessero pattuito per iscritto l'immissione anticipata nel possesso del bene;
tuttavia, è emerso dall'esame degli informatori che la promissaria acquirente abbia effettivamente conseguito il possesso dell'immobile e, unitamente al marito
, l'abbia concesso in comodato ad un amico, tale Controparte_1 Per_2
ed abbia eseguito delle opere di sistemazione del fondo. Tanto si evince:
[...]
Pagina 4 i. dalle dichiarazioni del resistente che ha riferito che Testimone_1
effettivamente l'immobile è stato a lungo abitato da tale;
Persona_2
che effettivamente aveva le chiavi del cancello di accesso CP_1
all'immobile e si interessava delle vicende relative al taglio di alberi sul fondo;
ii. dalle dichiarazioni dell'informatore che ha riferito di aver eseguito Tes_2
attività di controllo del fondo e lavori agricoli dal 2008 al 2022 su incarico dello , prima, e del , poi;
Per_2 CP_1
iii. dalle dichiarazioni dell'informatore che ha dichiarato di Persona_2
aver effettivamente abitato l'immobile sino al mese di giugno o luglio 2021
e, in particolare, di aver ricevuto l'immobile in comodato dal cui CP_1
aveva poi riconsegnato le chiavi mediante consegna presso una macelleria di
Canicattì da lui indicata.
16. Dagli elementi che precedono risulta effettivamente che i coniugi e , CP_2 CP_1
dopo la stipula del contratto preliminare di compravendita e il versamento integrale del prezzo, hanno effettivamente posseduto il bene immobile anche concedendolo in comodato a terzi.
17. La parte odierna reclamante non ha allegato né tantomeno ha dimostrato la perdita del possesso da parte di e che, come già chiarito, può essere CP_2 Controparte_4
esercitato anche solo animo, non essendo necessario l'uso del bene- ed in particolare non hanno provato l'esistenza di attività altrui sul bene tale da impedire l'esercizio del possesso da parte degli odierni reclamati. Non rileva, invece, il mero stato fatiscente dell'immobile ed in particolare la mancata pulizia del fondo e la mancata manutenzione del fabbricato, ben potendo il possessore della res trascurare le esigenze di manutenzione del bene senza che,
per ciò solo, se ne possa desumere una univoca volontà di dismettere il possesso del bene.
Pagina 5 18. Va da ultimo ricordato che non è in discussione l'effettiva riferibilità agli odierni reclamanti della condotta di spoglio lamentata dagli odierni reclamati. La circostanza non è contestata e in ogni caso tanto si ricava dalle dichiarazioni dell'informatore che ha Testimone_1
riferito che “il sig. e mia cugina (Lo ndr) hanno tagliato Pt_1 Parte_2
il vecchio lucchetto e ne hanno messo uno nuovo e poi mi hanno dato le nuove chiavi;
non
mi ricordo esattamente quando ciò è avvenuto, ma penso nel 2022”.
19. Ne consegue che il reclamo è infondato e dev'essere respinto. Dev'essere dato atto, inoltre,
dell'obbligo della parte reclamante di corrispondere un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002. La parte reclamante dev'essere altresì
condannata, in conformità alla regola della soccombenza, al pagamento in favore della parte reclamata delle spese di lite che si liquidano in dispositivo in favore della parte convenuta in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
- respinge il reclamo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'insorgere dell'obbligo della parte reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002;
- condanna la parte reclamante alla rifusione delle spese in favore della parte reclamata che liquida in Euro 1.615,00 oltre al 15 % per spese generali ed oltre a iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 6/2/2025.
Il Giudice relatore dott. Enrico Legnini
Il Presidente
dott. Silvia Capitano
Pagina 6 Pagina 7
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Capitano Presidente
dott. Enrico Legnini Giudice Relatore
dott. Federica Verro Giudice
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2252/2024 promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Lombardia n. 16, C.F. e , nata il C.F._1 Parte_2
25.07.1990 in Canicattì (AG) ed ivi residente nella Via Lombardia n. 16, C.F.
rappr.ti e difesi per procura in calce al ricorso dall'Avv. Antonio Ferraro C.F._2
C.F. nel cui Studio in Canicattì, nel Viale Giudice Saetta n. 67, sono CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati;
RECLAMANTE/I
contro
, nato a [...] il [...] -c.f. e Controparte_1 CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...] -c.f. entrambi ivi Controparte_2 CodiceFiscale_5
residenti in [...], ed ivi elettivamente domiciliati in Canicattì in Corso Umberto I n.100,
presso lo studio legale dell'AVV. Gianpaolo Greco del Foro di Agrigento, CodiceFiscale_6
dal quale sono rappresentati e difesi per procura in calce alla memoria di costituzione;
RECLAMATO/I
a scioglimento della riserva assunta in udienza, ha emesso la seguente
Pagina 1 ORDINANZA
1. e hanno proposto ricorso per la reintegra nel Controparte_1 Controparte_2
possesso dell'immobile e del terreno circostante sito nel comune di Canicattì nella contrada
Aquilata, censito al NCEU del predetto comune al foglio 39, con la particella 255, sub 1 e 2.
2. A sostegno del ricorso, hanno dedotto di aver acquisito il possesso i predetti beni immobili dal precedente proprietario e possessore , il quale, in data 11/10/2008, Persona_1
dopo aver promesso in vendita i beni ai medesimi ricorrenti ed aver ricevuto da questi ultimi il pagamento integrale del prezzo, li avrebbe immessi nel possesso degli immobili;
il contratto definitivo non sarebbe stato stipulato a causa della presenza di gravami da
“svincolare”.
3. Hanno aggiunto i ricorrenti che nell'anno 2009 avrebbero concesso l'immobile in comodato d'uso gratuito a tale che vi avrebbe abitato con la sua famiglia fino al Persona_2
mese di luglio del 2021, quando avrebbe restituito il bene ai coniugi . Controparte_3
4. Hanno infine affermato che in data 30.5.2022, alle ore 7,30 circa, il ricorrente , CP_1
recatosi presso il fondo per effettuarvi dei lavori di manutenzione, avrebbe riscontrato che era stato sostituito il lucchetto del cancello con la conseguente impossibilità di accedere. Il
avrebbe inoltre notato che erano stati asportati uno scooter di proprietà di CP_1
e degli attrezzi agricoli. Per_2
5. Gli autori della sostituzione del lucchetto sarebbero stati successivamente identificati nei coniugi e nei confronti dei quali è stato Parte_1 Parte_2
proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
6. e si sono costituiti in giudizio chiedendo il Parte_1 Parte_2
rigetto dell'avversa domanda in quanto (1) i coniugi non avrebbero Controparte_3
dimostrato l'elemento oggettivo del possesso dei beni immobili in contesa che risulterebbero abbandonati almeno dal luglio del 2021; (2) il contratto preliminare concluso con il precedente proprietario degli immobili (loro dante causa) sarebbe da considerare risolto per
Pagina 2 inadempimento dei promissari acquirenti che non si sarebbero presentati Controparte_3
dinanzi al notaio per la stipula del definitivo;
(3) il possesso dei beni da parte di e CP_1
sarebbe stato sempre contestato dal dante causa . CP_2 Persona_1
7. Con ordinanza dell'11/10/2024, il Tribunale, dopo l'audizione delle parti e degli informatori da esse indicati, ha accolto il ricorso ordinando a e Parte_1 Parte_2
di reintegrare e nel possesso dell'immobile e
[...] Controparte_1 Controparte_2
del terreno circostante sito nel comune di Canicattì nella contrada Aquilata, censito al
NCEU del predetto comune al foglio 39, con la particella 255, sub 1 e 2, mediante consegna immediata delle relative chiavi del cancello di accesso al fondo nonché le chiavi di accesso all'immobile.
8. Con ricorso depositato in data 23/10/2024, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto reclamo avverso quest'ultima ordinanza deducendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie.
9. In particolare, in base alla prospettazione dei reclamanti, il primo giudice non avrebbe tenuto conto del dato per cui non sarebbe stata fornita dagli odierni reclamati la prova della attualità della situazione possessoria e cioè della sua sussistenza in epoca prossima al lamentato spoglio ed anzi, al contrario, sarebbe emerso nel primo grado della presente fase interdittale che il fondo era abbandonato sin dal mese di marzo 2020.
10. Si sono costituiti nel presente giudizio di reclamo i resistenti e che hanno CP_1 CP_2
chiesto il rigetto dell'impugnazione con integrale conferma del provvedimento reclamato.
11. I procuratori delle parti sono stati sentiti in udienza e la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
12. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.
13. I reclamanti, in sintesi, lamentano l'erroneità dell'ordinanza impugnata in ragione dell'accoglimento della tutela possessoria nonostante l'avvenuta dimostrazione dello stato di abbandono dell'immobile al momento del lamentato spoglio. In base alla prospettazione dei
Pagina 3 reclamanti, le condizioni materiali del terreno (“incolto e pieno di erbacce alte un metro ed
oltre”) e del fabbricato (“le porte erano aperte, le finestre erano rotte e all'interno del
terreno c'era una voragine con dentro “spazzatura””) avrebbero imposto di ritenere che difettasse una situazione possessoria attuale tutelabile.
14. Deve essere richiamato, al riguardo, il consolidato principio di diritto in base al quale il possesso può essere conservato anche solo animo purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il corpus quando lo voglia. Il bene immobile può infatti essere goduto anche con il non uso, tanto che il comportamento passivo del possessore può costituire manifestazione inequivoca della volontà di dismissione del possesso solo nel caso in cui l'attività altrui sul bene impedisca il ripristino del corpus mentre sin quando ciò non accade l'inerzia del possessore non ha alcun inequivoco significato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13138 del
09/09/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1723 del 29/01/2016 (Rv. 638592 - 01)).
15. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni degli informatori (doc.
2 parte reclamante) emerge che:
a. l'odierna reclamata ha effettivamente stipulato con Controparte_2 Per_1
contratto preliminare di compravendita del 3/8/2007 con cui ha promesso
[...]
di acquistare il bene immobile oggetto di causa;
il 25/8/2007 ha Controparte_2
saldato l'intero prezzo di vendita pattuito (doc. 2 e 3 del fascicolo di parte reclamata);
b. non risulta che le parti abbiano mai sottoscritto il contratto definitivo né risulta che le parti avessero pattuito per iscritto l'immissione anticipata nel possesso del bene;
tuttavia, è emerso dall'esame degli informatori che la promissaria acquirente abbia effettivamente conseguito il possesso dell'immobile e, unitamente al marito
, l'abbia concesso in comodato ad un amico, tale Controparte_1 Per_2
ed abbia eseguito delle opere di sistemazione del fondo. Tanto si evince:
[...]
Pagina 4 i. dalle dichiarazioni del resistente che ha riferito che Testimone_1
effettivamente l'immobile è stato a lungo abitato da tale;
Persona_2
che effettivamente aveva le chiavi del cancello di accesso CP_1
all'immobile e si interessava delle vicende relative al taglio di alberi sul fondo;
ii. dalle dichiarazioni dell'informatore che ha riferito di aver eseguito Tes_2
attività di controllo del fondo e lavori agricoli dal 2008 al 2022 su incarico dello , prima, e del , poi;
Per_2 CP_1
iii. dalle dichiarazioni dell'informatore che ha dichiarato di Persona_2
aver effettivamente abitato l'immobile sino al mese di giugno o luglio 2021
e, in particolare, di aver ricevuto l'immobile in comodato dal cui CP_1
aveva poi riconsegnato le chiavi mediante consegna presso una macelleria di
Canicattì da lui indicata.
16. Dagli elementi che precedono risulta effettivamente che i coniugi e , CP_2 CP_1
dopo la stipula del contratto preliminare di compravendita e il versamento integrale del prezzo, hanno effettivamente posseduto il bene immobile anche concedendolo in comodato a terzi.
17. La parte odierna reclamante non ha allegato né tantomeno ha dimostrato la perdita del possesso da parte di e che, come già chiarito, può essere CP_2 Controparte_4
esercitato anche solo animo, non essendo necessario l'uso del bene- ed in particolare non hanno provato l'esistenza di attività altrui sul bene tale da impedire l'esercizio del possesso da parte degli odierni reclamati. Non rileva, invece, il mero stato fatiscente dell'immobile ed in particolare la mancata pulizia del fondo e la mancata manutenzione del fabbricato, ben potendo il possessore della res trascurare le esigenze di manutenzione del bene senza che,
per ciò solo, se ne possa desumere una univoca volontà di dismettere il possesso del bene.
Pagina 5 18. Va da ultimo ricordato che non è in discussione l'effettiva riferibilità agli odierni reclamanti della condotta di spoglio lamentata dagli odierni reclamati. La circostanza non è contestata e in ogni caso tanto si ricava dalle dichiarazioni dell'informatore che ha Testimone_1
riferito che “il sig. e mia cugina (Lo ndr) hanno tagliato Pt_1 Parte_2
il vecchio lucchetto e ne hanno messo uno nuovo e poi mi hanno dato le nuove chiavi;
non
mi ricordo esattamente quando ciò è avvenuto, ma penso nel 2022”.
19. Ne consegue che il reclamo è infondato e dev'essere respinto. Dev'essere dato atto, inoltre,
dell'obbligo della parte reclamante di corrispondere un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13,
comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002. La parte reclamante dev'essere altresì
condannata, in conformità alla regola della soccombenza, al pagamento in favore della parte reclamata delle spese di lite che si liquidano in dispositivo in favore della parte convenuta in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
- respinge il reclamo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'insorgere dell'obbligo della parte reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002;
- condanna la parte reclamante alla rifusione delle spese in favore della parte reclamata che liquida in Euro 1.615,00 oltre al 15 % per spese generali ed oltre a iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 6/2/2025.
Il Giudice relatore dott. Enrico Legnini
Il Presidente
dott. Silvia Capitano
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