Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1555/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1555/2017
TRA
(C.F. ) – Avv. Rosario Condipodaro Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. ) – Avv. Giovanni Sgroi Controparte_1 C.F._2
convenuto
E
C.F. Controparte_2 P.IVA_1
terza chiamata contumace
Conclusioni di parte attrice:
“CONDANNARE il sig. al risarcimento dei danni subiti e Controparte_1
subendi dal sig. , così per come indicato nella CTU, con vittoria Parte_1
di spese e compensi legali, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare, accogliere l'eccezione di improcedibilità delle domande avanzate dall'attore, per il mancato esperimento della preventiva procedura di “negoziazione assistita”.
1
pretesa, ove una qualche responsabilità il Sig. Decidente ritenesse a carico del
, nella diversa e minore misura eventualmente dovuta ed accertata, con CP_1 condanna dell'PR , con sede in Controparte_3
Randazzo, in persona del legale rapp.te pro tempore, terzo chiamato in causa, a tenere indenne, garantire e manlevare, comunque, il convenuto
[...]
. CP_1
Per quanto sin qui, si chiede che, trascorsi i termini assegnati ed il deposito degli atti conclusivi, la causa venga posta in decisione. Vittoria di spese e compensi anche della CTU, da porre interamente a carico di parte attrice. In considerazione del comportamento processuale tenuto dall'attore, anche con specifico riferimento all'attività istruttoria, si chiede l'ulteriore condanna per temerarietà della lite e/o per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., nella congrua misura che si riterrà dovuta, anche in via equitativa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. introduttivo del presente giudizio,
[...]
esponeva di essere proprietario di un fabbricato ubicato nel comune di Floresta Pt_1
(ME) e confinante con quello di . Egli riferiva che, a causa dei lavori Controparte_1 di demolizione e ricostruzione eseguiti dal convenuto sul proprio immobile, aveva subito dei danni.
In particolare, lamentava che la demolizione e gli scavi erano stati effettuati senza adottare le opportune precauzioni e, pertanto, avevano determinato al proprio immobile uno stato fessurativo profondo sul muro portante di confine, sul solaio, nonché lungo la scala di collegamento tra i piani ed il pavimento del corridoio di entrata al piano terra.
Inoltre, la temporanea sospensione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di lasciava tale edificio in uno stato di mancato completamento, comportando per CP_1 il fabbricato dell'attore un notevole aumento delle infiltrazioni di acqua in corrispondenza dei giunti ed una progressiva erosione degli stessi, in quanto privi di protezione dalle intemperie.
La diffida al risarcimento dei danni causati da tali lavori e ad evitarne ulteriori attraverso l'adozione di tutte le opere necessarie in tal senso, inoltrata dal al Pt_1
non sortiva alcun effetto. CP_1
L'attore, pertanto, intraprendeva il presente giudizio per chiedere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi.
2 Il convenuto si costituiva contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto della domanda.
Segnatamente, affermava di avere adottato tutte le precauzioni ed accorgimenti del caso al fine di evitare possibili danni ai fabbricati limitrofi, evidenziando che i danni lamentati erano, in realtà, preesistenti alla demolizione dallo stesso effettuata, così come preventivamente acclarato dal direttore dei lavori progettista, nonché dal collaudatore.
Deduceva inoltre di avere intrapreso nei confronti dell'impresa appaltatrice inadempiente un accertamento tecnico preventivo al fine di verificare lo stato dei luoghi e di accertare il relativo inadempimento contrattuale. Affermava, ulteriormente, che, sebbene il Pt_1 fosse intervenuto volontariamente in tale procedura, successivamente egli rinunciava alla domanda di accertamento giudiziale dei lamentati danni avanzati nella comparsa di intervento.
Il convenuto chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attrice, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'impresa
[...] al fine di essere manlevato e garantito da quest'ultima. Controparte_3
Autorizzata ed effettuata la chiamata, restava Controparte_3 contumace.
Con ordinanza del 28.01.2021 il Giudice disponeva il mutamento del rito sommario in quello ordinario.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata, non essendo stata dimostrata la sussistenza del nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, la cui dimostrazione, in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, grava sulla parte che assume di essere stata danneggiata.
In specie, sulla base dell'istruttoria svolta non può affermarsi che i danni lamentati dal siano riconducibili ai lavori di demolizione effettuati dal convenuto. Pt_1
La ctu espletata in corso di giudizio, congruamente motivata, ha rilevato che “I danni riscontrati sull'immobile dell'attore possono essere collegati ai lavori eseguiti dal convenuto, ma, ovviamente, solo se essi si sono verificati durante il corso dei lavori, o subito dopo. Dall'osservazione dello stato dei luoghi non è stato possibile determinare
l'epoca in cui si sono verificati i danni e quindi l'eventuale preesistenza di essi, nella
3 totalità o in parte, ai lavori eseguiti dal convenuto per la realizzazione del proprio immobile”.
I testi escussi, a loro volta, hanno confermato la circostanza che le infiltrazioni e le lesioni lamentate da parte attrice fossero preesistenti ai lavori di ristrutturazione, così come previamente verificato.
A ciò si aggiunga la mancata comparizione dell'attore a rendere l'interrogatorio formale ritualmente ammesso, sulle seguenti circostanze:
“- Vero o no che prima dell'inizio dei lavori l'immobile del fu visionato da Pt_1 parte di tecnici per la verifica dello stato dei luoghi;
- Vero o no che i danni subiti dal sig. , oggetto del presente giudizio, erano Pt_1
preesistenti ai lavori di ristrutturazione operati dal nell'immobile sito in CP_1
Floresta, Via Umberto 321-327;
- Vero o no che nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione nella proprietà
, l'impresa che eseguì i lavori adoperò accorgimenti tecnici per evitare possibili CP_1 danni alle proprietà confinanti.”
La mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire, previa valutazione di ogni altro elemento di prova, elementi idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei capitoli ammessi ex art. 232
c.p.c.
Nel caso di specie, il comportamento processuale di parte attrice, valutato in uno agli altri elementi sopra indicati, induce senz'altro a poter considerare ritenere ammesse le circostanze dedotte mediante interrogatorio formale, con la conseguenza che non è possibile attribuire le lamentate infiltrazioni e lesioni ai lavori di demolizione e ricostruzione eseguiti dal nel proprio immobile. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte convenuta ed a carico di parte attrice, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.650,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 35,78.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1555/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi ed € 35,78 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte attrice.
Patti, 14/04/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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