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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5222/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5222/2025 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Mariacristina Vergani che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Filippo Calabresi che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: ZI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“A. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in Comune di Albano Sant'AL (BG), in data 17.06.2018; Per_ B. Disporre l'affidamento condiviso, ai sensi della legge N.54 dell'8 febbraio 2006, della figlia nata in data [...], di anni 13; Per_ C. La figlia minore , di anni 13, viene affidata ai genitori congiuntamente con dimora a collocazione prevalente presso la madre. I genitori si impegnano reciprocamente a curare la crescita pagina 1 di 4 educativa, scolastica, religiosa, e più in generale a curarne il suo benessere, seguendo le naturali inclinazioni, con l'obbligo di cooperazione tra loro nell'adempimento della funzione genitoriale;
D. Nel rispetto dell'effettiva volontà della minore, al padre rimane concesso ogni più ampio diritto di Per_ visita e di frequentazione della figlia minore . In particolare, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore durante il weekend a settimane alterne, dal sabato sera (indicativamente dalle ore Per_ 20:15) e fino al lunedì mattina quando provvederà a riaccompagnare la minore direttamente a scuola. Nei week-end in cui la minore starà con il padre, egli potrà altresì vedere e tenere la minore una sera alla settimana (indicativamente il mercoledì o il giovedì) dalle ore 20:15 e fino alla mattina successiva accompagnandola direttamente a scuola;
E. Sempre nel rispetto dell'effettiva volontà della minore, il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia almeno 15 (quindici) giorni durante le vacanze estive con date e modalità da concordarsi tra i coniugi entro il precedente mese di maggio.
La minore trascorrerà il giorno di Pasqua e S. EL ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Quanto alle vacanze Pasquali il periodo verrà suddiviso in modo che la minore possa trascorrere metà delle vacanze con la madre e metà con il padre. Per quanto concerne le vacanze natalizie il relativo periodo verrà suddiviso in modo che la minore possa festeggiare con il padre o la vigilia di Natale o il giorno di Natale, per il rimanente periodo il padre potrà tenerla con se alternativamente o dall'inizio delle vacanze fino al giorno 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al termine delle vacanze coincidenti con il giorno dell'Epifania; sempre salvo diverso accordo tra i coniugi e compatibilmente con gli impegni e le esigenze sia della figlia che dei genitori e sempre con date, orari e modalità da concordarsi tra i coniugi con un congruo preavviso. Analogamente si procederà in generale per le altre festività (tra cui il compleanno della minore e quello dei genitori, etc.…) e per gli altri periodi di vacanza dalla scuola in modo tale da garantire l'equa ripartizione di detti periodi tra i genitori. Entrambi i genitori si impegnano nei confronti dell'altro a rendersi sempre reperibili ad un'utenza telefonica allorquando hanno con sé la figlia ed a comunicare i luoghi, se diversi da quelli ordinari, in cui si spostano con la medesima;
F. Il padre corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese a titolo contributivo al mantenimento della minore la somma di euro 1.105,37= rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando questa non sarà economicamente indipendente. Inoltre, ciascun genitore si farà carico del pagamento del 50% delle spese straordinarie da identificarsi secondo le modalità di cui al protocollo n. 1377/18 del 07.05.2018 del Tribunale di Monza;
G. La Sig.ra si impegna a cedere e vendere al Sig. , che si Parte_2 Parte_1 obbliga ad acquistare, la sua quota del 30% di partecipazione della società L&V S.r.l. con sede legale in Brugherio, Viale Lombardia, 148 P.I.: al prezzo di nominali euro 3.000,00 da P.IVA_1 corrispondere contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile;
H. Spese, tasse, oneri e costi della cessione saranno ad esclusivo carico del Sig. ; Parte_3
I. Il trasferimento delle quote deve considerarsi una delle condizioni essenziali di cui al presente accordo;
J. Il Sig. si obbliga altresì, alla sottoscrizione del presente accordo e pena la sua Parte_1 inefficacia, a corrispondere alla Sig.ra la somma di €.2.363,16 a titolo di arretrati di Parte_2 assegni di mantenimento mediante bonifico su conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_2
pagina 2 di 4 K. Il Sig. autorizza la Sig.ra alla percezione per intero dell'assegno Parte_1 Parte_2 unico per i figli;
L. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto per sé e per la figlia minore, nonché la carta d'identità valida per l'espatrio;
M. Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Albano Sant'AL (BG), affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000. Interamente compensate le spese del giudizio”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 2577/22, emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata il 22.12.2002, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Albano Sant'AL (BG) il 17.6.2018 (trascritto al n. Parte_2 22 Parte II Serie C del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2018) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albano Sant'AL (BG) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
. Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5222/2025 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Mariacristina Vergani che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Filippo Calabresi che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: ZI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“A. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in Comune di Albano Sant'AL (BG), in data 17.06.2018; Per_ B. Disporre l'affidamento condiviso, ai sensi della legge N.54 dell'8 febbraio 2006, della figlia nata in data [...], di anni 13; Per_ C. La figlia minore , di anni 13, viene affidata ai genitori congiuntamente con dimora a collocazione prevalente presso la madre. I genitori si impegnano reciprocamente a curare la crescita pagina 1 di 4 educativa, scolastica, religiosa, e più in generale a curarne il suo benessere, seguendo le naturali inclinazioni, con l'obbligo di cooperazione tra loro nell'adempimento della funzione genitoriale;
D. Nel rispetto dell'effettiva volontà della minore, al padre rimane concesso ogni più ampio diritto di Per_ visita e di frequentazione della figlia minore . In particolare, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore durante il weekend a settimane alterne, dal sabato sera (indicativamente dalle ore Per_ 20:15) e fino al lunedì mattina quando provvederà a riaccompagnare la minore direttamente a scuola. Nei week-end in cui la minore starà con il padre, egli potrà altresì vedere e tenere la minore una sera alla settimana (indicativamente il mercoledì o il giovedì) dalle ore 20:15 e fino alla mattina successiva accompagnandola direttamente a scuola;
E. Sempre nel rispetto dell'effettiva volontà della minore, il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia almeno 15 (quindici) giorni durante le vacanze estive con date e modalità da concordarsi tra i coniugi entro il precedente mese di maggio.
La minore trascorrerà il giorno di Pasqua e S. EL ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Quanto alle vacanze Pasquali il periodo verrà suddiviso in modo che la minore possa trascorrere metà delle vacanze con la madre e metà con il padre. Per quanto concerne le vacanze natalizie il relativo periodo verrà suddiviso in modo che la minore possa festeggiare con il padre o la vigilia di Natale o il giorno di Natale, per il rimanente periodo il padre potrà tenerla con se alternativamente o dall'inizio delle vacanze fino al giorno 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al termine delle vacanze coincidenti con il giorno dell'Epifania; sempre salvo diverso accordo tra i coniugi e compatibilmente con gli impegni e le esigenze sia della figlia che dei genitori e sempre con date, orari e modalità da concordarsi tra i coniugi con un congruo preavviso. Analogamente si procederà in generale per le altre festività (tra cui il compleanno della minore e quello dei genitori, etc.…) e per gli altri periodi di vacanza dalla scuola in modo tale da garantire l'equa ripartizione di detti periodi tra i genitori. Entrambi i genitori si impegnano nei confronti dell'altro a rendersi sempre reperibili ad un'utenza telefonica allorquando hanno con sé la figlia ed a comunicare i luoghi, se diversi da quelli ordinari, in cui si spostano con la medesima;
F. Il padre corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese a titolo contributivo al mantenimento della minore la somma di euro 1.105,37= rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando questa non sarà economicamente indipendente. Inoltre, ciascun genitore si farà carico del pagamento del 50% delle spese straordinarie da identificarsi secondo le modalità di cui al protocollo n. 1377/18 del 07.05.2018 del Tribunale di Monza;
G. La Sig.ra si impegna a cedere e vendere al Sig. , che si Parte_2 Parte_1 obbliga ad acquistare, la sua quota del 30% di partecipazione della società L&V S.r.l. con sede legale in Brugherio, Viale Lombardia, 148 P.I.: al prezzo di nominali euro 3.000,00 da P.IVA_1 corrispondere contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile;
H. Spese, tasse, oneri e costi della cessione saranno ad esclusivo carico del Sig. ; Parte_3
I. Il trasferimento delle quote deve considerarsi una delle condizioni essenziali di cui al presente accordo;
J. Il Sig. si obbliga altresì, alla sottoscrizione del presente accordo e pena la sua Parte_1 inefficacia, a corrispondere alla Sig.ra la somma di €.2.363,16 a titolo di arretrati di Parte_2 assegni di mantenimento mediante bonifico su conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_2
pagina 2 di 4 K. Il Sig. autorizza la Sig.ra alla percezione per intero dell'assegno Parte_1 Parte_2 unico per i figli;
L. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto per sé e per la figlia minore, nonché la carta d'identità valida per l'espatrio;
M. Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Albano Sant'AL (BG), affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000. Interamente compensate le spese del giudizio”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 2577/22, emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata il 22.12.2002, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Albano Sant'AL (BG) il 17.6.2018 (trascritto al n. Parte_2 22 Parte II Serie C del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2018) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albano Sant'AL (BG) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
. Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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