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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa DE RI Presidente dott.ssa EL SI Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 369 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Bettella e Umberto Giovannoni ed elettivamente domiciliata a Padova, via Trieste n. 28 ter, presso lo studio dei difensori;
appellante contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carola Rossato ed elettivamente domiciliato a
Padova, piazzale Stazione n.7, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2565/2023 emessa dal Tribunale di
Padova
Conclusioni
pagina 1 di 11 Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza impugnata, rigettata la domanda formulata dall'appellata ex art. 348 bis e 350 bis c.p.c., nonché qualsivoglia altra domanda da quest'ultima formulata,
NEL MERITO
Accertata la responsabilità del in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, per le causali e i titoli in atti, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra nella misura di €. 20.995.80, o di quella maggiore o Parte_1 minore somma che l'Autorità Giudiziaria riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, con decorrenza dalla data del sinistro fino al soddisfo.
Con rifusione di spese legali.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti procuratori chiedono la distrazione a loro favore degli onorari e delle spese anticipate.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione delle prove richieste con memoria ex art. 183 n. 2 per quanto non già ammesso dal Giudice
Per il Controparte_1
Tanto premesso, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni come di seguito precisate:
NEL MERITO rigettarsi l'appello siccome infondato per i motivi esposti nella presente memoria, confermandosi nel merito l'appellata sentenza della Tribunale di Padova in ogni sua parte;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice- appellante, voglia la Corte d'Appello di Venezia pronunciare in accoglimento delle conclusioni precisate nelle note autorizzate depositate in data 4.09.2023 che di pagina 2 di 11 seguito testualmente si trascrivono, ribadita la non accettazione del contraddittorio su fatti, circostanze e/o domande nuove tardivamente prospettate dalle controparti, richiamata ogni difesa ed eccezione formulata in atti, “In via preliminare di rito: accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per le ragioni esposte in narrativa, pronunciandosi ogni conseguente provvedimento;
Nel merito: respingersi le domande avversarie poiché infondate in fatto e diritto, nell'an e nel quantum, e comunque non provate, mandandosi conseguentemente assolto il da ogni pretesa comunque Controparte_1 formulata nei suoi confronti;
In via subordinata di merito e salvo gravame: accertarsi e pertanto ridursi il quantum della domanda attorea nella misura che dovesse risultare provata di giustizia, all'esito dei rigorosi accertamenti istruttori disponendi e tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., dell'apporto colposo attoreo nella produzione del danno. ”. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, rimborso forfettario 15 % ed altri accessori di legge compresi di entrambi i gradi del giudizio.
Ed altresì
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone all'ammissione delle avverse istanze istruttorie siccome superate dalle acquisizioni istruttorie del primo grado di giudizio;
si insiste, per quanto possa occorrere e senza inversione dell'onere probatorio, non assolto da parte attrice, su quanto richiesto nelle memorie autorizzate ex art. 183VI c.p.c. in primo grado da intendersi qui integralmente riproposte.
Con ogni ulteriore riserva sia di merito che di rito, in sede di udienza di discussione ed agli scritti conclusionali ex art. 352 cpc.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione datato 12 febbraio 2022 conveniva in Parte_1 giudizio il per sentirlo condannare al pagamento di complessivi Controparte_1 euro 20.995,80 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,
pagina 3 di 11 da ella patiti a causa di un sinistro stradale la cui responsabilità era ascrivibile esclusivamente al Comune, ex art. 2051 c.c.
1.1. Esponeva l'attrice che in data 5 dicembre 2020, alle ore 14.00 circa, stava passeggiando in Riviera Mussata con il proprio cane e il signor Parte_2 quando inciampava su una cornice posta alla base di un albero e cadeva a terra.
La si recava al Pronto soccorso dell'ospedale di Padova dove le veniva Parte_1 diagnosticata una “tumefazione polso sx con frattura epifisi distale” con una prognosi di 30 giorni.
1.2. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande avversarie, rilevando che l'attrice non aveva adempiuto al suo onere di allegazione e probatorio, contestando la ricostruzione dei fatti dalla stessa offerta e affermando che la responsabilità dell'accaduto era da ascrivere esclusivamente al comportamento dell'attrice, inosservante della doverosa cautela e prudenza, integrante il caso fortuito.
1.3. La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, la prova testimoniale e l'espletamento di CTU medico legale affidata al dott. Per_1
[...]
2. Con sentenza n. 2565/2023 il Tribunale di Padova rigettava le domande attoree escludendo la responsabilità del per il sinistro occorso alla CP_1
. Parte_1
Il Tribunale, partendo dal presupposto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa dal caso fortuito, il quale può essere rappresentato anche da un fatto del danneggiato, riteneva che nel caso di specie il comportamento imprudente dell'attrice avesse interrotto il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello sulla base di tre Parte_1 motivi di seguito illustrati.
Il si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1 declaratoria di manifesta infondatezza dell'appello, nel merito il rigetto dello pagina 4 di 11 stesso e, in via subordinata, la riduzione dell'eventuale risarcimento in forza del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.
3.1. All'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352
c.p.c.
Motivi della decisione
4. censura il provvedimento impugnato sulla base dei seguenti Parte_1 motivi:
I. errata applicazione dell'art. 2051 c.c. in quanto la caduta non era evitabile con l'adozione della normale diligenza;
II. errata applicazione dell'art. 116 c.p.c. per aver il Tribunale escluso la rilevanza del fatto che, successivamente alla caduta, il Controparte_1 era intervenuto eliminando l'insidia;
III. erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. per aver il Tribunale ritenuto che il comportamento imprudente dalla avesse interrotto il nesso Parte_1 causale tra fatto ed evento dannoso.
4.1. I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati e non meritano accoglimento.
4.1.1. In primo luogo occorre rilevare come la Suprema Corte abbia avuto modo di affermare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., presenta carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa e il danno, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode stesso, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità (da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale o della causalità adeguata), sia idoneo a elidere il nesso causale (Cass. 2660/2013) e che può essere costituito da un fatto pagina 5 di 11 naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (da ultimo, Cass. S.U. n.
20943/2022).
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche dell'art. 1227 c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà imposto ed espresso dall'art. 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
Quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tale, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. n. 28616/2013; Cass. n. 18100/2020).
Da ciò consegue che più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, e ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 c.c. (Cass. n.
16034/2023). pagina 6 di 11 4.2. Tanto premesso, è necessario preliminarmente chiarire la dinamica del sinistro: dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado emerge che la
“inciampava sulla cornice posta alla base del tronco del suddetto Parte_1 albero, che sporge, creando uno scalino di circa 4-5 cm” (pag. 1 atto di citazione;
pag. 2 memoria ex art. 183, VI comma, n.1 c.p.c.).
Tale ricostruzione viene confermata anche dai capitoli di prova numero 3 e 4 di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c., nonché nella comparsa conclusionale laddove l'odierna appellante ha affermato “Camminando sulla parte alberata della via, giunta al sesto albero e precisamente all'altezza dei civici tra il
33 e il 35 posti sul lato opposto della riviera, la sig.ra inciampava sulla Parte_1 cornice posta alla base del tronco del suddetto albero, presentante uno scalino con una sporgenza circa 4-5 cm, e cadeva rovinosamente a terra caricando tutto il peso sulla mano e polso sinistri, provocandosi grave trauma al polso”.
Soltanto nella memoria di replica di primo grado la ha affermato che la Parte_1 cornice metallica era “fuoriuscita dalla sua posizione originaria e spostata in modo tale da costituire l'insidia non visibile e non percepibile” (pag. 1) e, successivamente, nell'atto di appello ha sostenuto che la cornice era “sporgente e piegata così come risultante dalla produzione fotografica in atti” (pag. 6).
Ritiene il Collegio che la , come dalla stessa affermato negli atti Parte_1 introduttivi del giudizio di primo grado, sia inciampata nella cornice metallica posta alla base dell'albero la quale, al momento della caduta, non si trovava nello stato di fatto rappresentato dalle foto in atti, ovvero non era piegata e posta al di fuori della sua sede.
A tal proposito si osserva che, in primo luogo, le fotografie ritraenti la cornice sollevata non sono state scattate nell'immediatezza del fatto, bensì a distanza di giorni, precisamente dopo che la aveva chiesto il risarcimento al Parte_1
e, in secondo luogo, solo alla fine del giudizio di primo grado e nel CP_1 giudizio di appello la ha affermato che la cornice era “sollevata” e Parte_1
“posta al di fuori della propria sede”. pagina 7 di 11 Pare infatti evidente che, se l'odierna appellante fosse inciampata in una cornice sollevata, come quella rappresentata nelle fotografie in atti, avrebbe certamente segnalato tale circostanza fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
D'altro canto, la introduce tali elementi solo dopo che, in sede di Parte_1 deposizione testimoniale, i testi e (dipendenti del Tes_1 Tes_2 CP_1
hanno confermato che le foto da loro realizzate in seguito alla richiesta
[...] risarcitoria della corrispondevano a quelle prodotte dall'attrice in Parte_1 giudizio e raffiguranti la cornice metallica sollevata e posta al di fuori della sua sede.
Tuttavia, le affermazioni dei testi sono del tutto inidonee a provare che la sia effettivamente inciampata su di una cornice sopraelevata in quanto Parte_1 non vi è alcun elemento dal quale desumere che quello fosse lo stato dei fatti esistente al momento della caduta, tenuto conto che le foto non sono state scattate nell'immediatezza dell'evento.
Anche il teste , come di seguito si specificherà, mai ha riferito che la cornice Pt_2 era sollevata dalla sua sede, ed anzi ha dichiarato che la era prima Parte_1 inciampata su un listello di legno. Inoltre, il teste si è limitato a confermare che “il luogo” del sinistro era quello raffigurato nelle fotografie esibitegli, ma non ha affermato che tali fotografie rappresentassero la situazione fisica, concreta ed effettiva, dell'area prima della caduta.
4.3. Priva di pregio è anche la tesi dell'appellante secondo cui l'insidiosità della cornice metallica sarebbe dimostrata dal fatto che il Comune di Padova, dopo la sua segnalazione, sarebbe intervenuto riparando la pavimentazione.
Anche in questo caso valgono le considerazioni sopra riportate in quanto non vi è evidenza che al momento della caduta la cornice fosse fuori sede, sicché
l'eventuale intervento riparatore del è del tutto irrilevante, posto che il CP_1 sollevamento della cornice potrebbe ben essersi verificato a giorni di distanza dalla caduta della . Parte_1
pagina 8 di 11 Alla luce di quanto detto deve ritenersi che la sia inciampata sulla Parte_1 cornica metallica posta alla base del tronco di un albero, la quale non presentava alcuna anomalia, non essendo stato dimostrato che la cornice fosse sollevata o fuori sede al momento della caduta.
4.4. Non persuade la tesi dell'appellante secondo cui la cornice metallica era difficilmente visibile in quanto essa si confondeva con la pavimentazione lignea che, con il passare del tempo e l'esposizione agli agenti atmosferici, si sarebbe decolorata determinando un'omogeneità cromatica della pavimentazione.
A tal proposito si richiama la deposizione testimoniale di , conoscente Parte_2 della e presente al momento del sinistro, il quale ha affermato che Parte_1
“...la signora è caduta dopo aver inciampato su un listello in legno marrone e sul ferro di contenimento di color alluminio dell'area destinata alla dimora di un albero”.
Tale affermazione pare dunque smentire la tesi della in quanto il Parte_1 Pt_2 afferma chiaramente che vi era una differenza cromatica tra i due componenti della pavimentazione, il colore marrone del listello ligneo e il color alluminio della cornice.
D'altro canto, le fotografie prodotte in atti sono in bianco e nero sicché, da un lato, non è possibile apprezzare l'uniformità cromatica sostenuta dalla Parte_1
e, dall'altro lato, anche se i luoghi non sono ritratti a colori è possibile notare una differenza cromatica tra l'elemento metallico della cornice e la pavimentazione lignea circostante, sicché non è possibile condividere la tesi dell'odierna appellante secondo cui la cornice non era agevolmente visibile e, dunque, evitabile.
4.5. Merita, pertanto, di essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha escludo la responsabilità del per il danno lamentato Controparte_1 dall'appellante, dovendosi individuare nella colpevole inavvedutezza comportamentale della la causa esclusiva dello stesso, comportamento Parte_1 che ha fatto sì che la cosa – la cornice posta alla base dell'albero - non possa pagina 9 di 11 essere considerata la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi. La caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della che deve Parte_1 imputare a sé stessa le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua condotta.
Nello specifico:
1) il tratto di strada in cui si era verificata la caduta era rettilineo senza ostacoli che impedissero la visuale della cornice;
2) la caduta è avvenuta in pieno giorno, alle 14.00 del 5 dicembre 2020, in condizioni di visibilità ottimali;
3) la differenza cromatica della cornice di metallo (grigio chiaro) rispetto all'aera circostante (legno marrone), nonché le dimensioni della cornice stessa, la rendevano perfettamente visibile;
4) il marciapiede aveva una larghezza tale da permettere al pedone di transitarvi senza necessità di camminare all'interno o in prossimità della cornice stessa;
5) dalla documentazione fotografica appare evidente, contrariamente a quanto sostenuto dalla , che la cornice non sporgeva per 4-5 cm. Parte_1
4.6. Vanno rigettate le istanze istruttorie avanzate dall'appellante in quanto i capitoli di prova non ammessi (6-10-11-12) nel giudizio di primo grado sono documentali e attinenti a circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono Parte_1 liquidate come in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e senza fase istruttoria, in favore del . Controparte_1
5.1. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2565/2023 del Tribunale di Padova, disattesa ogni diversa pagina 10 di 11 istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 3.966,00, oltre
[...] rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 7 novembre 2025
La Presidente
DE RI
Il Consigliere estensore
EL SI
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa DE RI Presidente dott.ssa EL SI Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 369 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Bettella e Umberto Giovannoni ed elettivamente domiciliata a Padova, via Trieste n. 28 ter, presso lo studio dei difensori;
appellante contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carola Rossato ed elettivamente domiciliato a
Padova, piazzale Stazione n.7, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2565/2023 emessa dal Tribunale di
Padova
Conclusioni
pagina 1 di 11 Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in totale riforma della sentenza impugnata, rigettata la domanda formulata dall'appellata ex art. 348 bis e 350 bis c.p.c., nonché qualsivoglia altra domanda da quest'ultima formulata,
NEL MERITO
Accertata la responsabilità del in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, per le causali e i titoli in atti, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra nella misura di €. 20.995.80, o di quella maggiore o Parte_1 minore somma che l'Autorità Giudiziaria riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, con decorrenza dalla data del sinistro fino al soddisfo.
Con rifusione di spese legali.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti procuratori chiedono la distrazione a loro favore degli onorari e delle spese anticipate.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione delle prove richieste con memoria ex art. 183 n. 2 per quanto non già ammesso dal Giudice
Per il Controparte_1
Tanto premesso, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni come di seguito precisate:
NEL MERITO rigettarsi l'appello siccome infondato per i motivi esposti nella presente memoria, confermandosi nel merito l'appellata sentenza della Tribunale di Padova in ogni sua parte;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice- appellante, voglia la Corte d'Appello di Venezia pronunciare in accoglimento delle conclusioni precisate nelle note autorizzate depositate in data 4.09.2023 che di pagina 2 di 11 seguito testualmente si trascrivono, ribadita la non accettazione del contraddittorio su fatti, circostanze e/o domande nuove tardivamente prospettate dalle controparti, richiamata ogni difesa ed eccezione formulata in atti, “In via preliminare di rito: accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per le ragioni esposte in narrativa, pronunciandosi ogni conseguente provvedimento;
Nel merito: respingersi le domande avversarie poiché infondate in fatto e diritto, nell'an e nel quantum, e comunque non provate, mandandosi conseguentemente assolto il da ogni pretesa comunque Controparte_1 formulata nei suoi confronti;
In via subordinata di merito e salvo gravame: accertarsi e pertanto ridursi il quantum della domanda attorea nella misura che dovesse risultare provata di giustizia, all'esito dei rigorosi accertamenti istruttori disponendi e tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., dell'apporto colposo attoreo nella produzione del danno. ”. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, rimborso forfettario 15 % ed altri accessori di legge compresi di entrambi i gradi del giudizio.
Ed altresì
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone all'ammissione delle avverse istanze istruttorie siccome superate dalle acquisizioni istruttorie del primo grado di giudizio;
si insiste, per quanto possa occorrere e senza inversione dell'onere probatorio, non assolto da parte attrice, su quanto richiesto nelle memorie autorizzate ex art. 183VI c.p.c. in primo grado da intendersi qui integralmente riproposte.
Con ogni ulteriore riserva sia di merito che di rito, in sede di udienza di discussione ed agli scritti conclusionali ex art. 352 cpc.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione datato 12 febbraio 2022 conveniva in Parte_1 giudizio il per sentirlo condannare al pagamento di complessivi Controparte_1 euro 20.995,80 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,
pagina 3 di 11 da ella patiti a causa di un sinistro stradale la cui responsabilità era ascrivibile esclusivamente al Comune, ex art. 2051 c.c.
1.1. Esponeva l'attrice che in data 5 dicembre 2020, alle ore 14.00 circa, stava passeggiando in Riviera Mussata con il proprio cane e il signor Parte_2 quando inciampava su una cornice posta alla base di un albero e cadeva a terra.
La si recava al Pronto soccorso dell'ospedale di Padova dove le veniva Parte_1 diagnosticata una “tumefazione polso sx con frattura epifisi distale” con una prognosi di 30 giorni.
1.2. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande avversarie, rilevando che l'attrice non aveva adempiuto al suo onere di allegazione e probatorio, contestando la ricostruzione dei fatti dalla stessa offerta e affermando che la responsabilità dell'accaduto era da ascrivere esclusivamente al comportamento dell'attrice, inosservante della doverosa cautela e prudenza, integrante il caso fortuito.
1.3. La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, la prova testimoniale e l'espletamento di CTU medico legale affidata al dott. Per_1
[...]
2. Con sentenza n. 2565/2023 il Tribunale di Padova rigettava le domande attoree escludendo la responsabilità del per il sinistro occorso alla CP_1
. Parte_1
Il Tribunale, partendo dal presupposto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa dal caso fortuito, il quale può essere rappresentato anche da un fatto del danneggiato, riteneva che nel caso di specie il comportamento imprudente dell'attrice avesse interrotto il nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello sulla base di tre Parte_1 motivi di seguito illustrati.
Il si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, la Controparte_1 declaratoria di manifesta infondatezza dell'appello, nel merito il rigetto dello pagina 4 di 11 stesso e, in via subordinata, la riduzione dell'eventuale risarcimento in forza del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.
3.1. All'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352
c.p.c.
Motivi della decisione
4. censura il provvedimento impugnato sulla base dei seguenti Parte_1 motivi:
I. errata applicazione dell'art. 2051 c.c. in quanto la caduta non era evitabile con l'adozione della normale diligenza;
II. errata applicazione dell'art. 116 c.p.c. per aver il Tribunale escluso la rilevanza del fatto che, successivamente alla caduta, il Controparte_1 era intervenuto eliminando l'insidia;
III. erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. per aver il Tribunale ritenuto che il comportamento imprudente dalla avesse interrotto il nesso Parte_1 causale tra fatto ed evento dannoso.
4.1. I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati e non meritano accoglimento.
4.1.1. In primo luogo occorre rilevare come la Suprema Corte abbia avuto modo di affermare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., presenta carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa e il danno, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode stesso, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità (da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale o della causalità adeguata), sia idoneo a elidere il nesso causale (Cass. 2660/2013) e che può essere costituito da un fatto pagina 5 di 11 naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (da ultimo, Cass. S.U. n.
20943/2022).
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche dell'art. 1227 c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà imposto ed espresso dall'art. 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
Quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tale, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. n. 28616/2013; Cass. n. 18100/2020).
Da ciò consegue che più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, e ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 c.c. (Cass. n.
16034/2023). pagina 6 di 11 4.2. Tanto premesso, è necessario preliminarmente chiarire la dinamica del sinistro: dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado emerge che la
“inciampava sulla cornice posta alla base del tronco del suddetto Parte_1 albero, che sporge, creando uno scalino di circa 4-5 cm” (pag. 1 atto di citazione;
pag. 2 memoria ex art. 183, VI comma, n.1 c.p.c.).
Tale ricostruzione viene confermata anche dai capitoli di prova numero 3 e 4 di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c., nonché nella comparsa conclusionale laddove l'odierna appellante ha affermato “Camminando sulla parte alberata della via, giunta al sesto albero e precisamente all'altezza dei civici tra il
33 e il 35 posti sul lato opposto della riviera, la sig.ra inciampava sulla Parte_1 cornice posta alla base del tronco del suddetto albero, presentante uno scalino con una sporgenza circa 4-5 cm, e cadeva rovinosamente a terra caricando tutto il peso sulla mano e polso sinistri, provocandosi grave trauma al polso”.
Soltanto nella memoria di replica di primo grado la ha affermato che la Parte_1 cornice metallica era “fuoriuscita dalla sua posizione originaria e spostata in modo tale da costituire l'insidia non visibile e non percepibile” (pag. 1) e, successivamente, nell'atto di appello ha sostenuto che la cornice era “sporgente e piegata così come risultante dalla produzione fotografica in atti” (pag. 6).
Ritiene il Collegio che la , come dalla stessa affermato negli atti Parte_1 introduttivi del giudizio di primo grado, sia inciampata nella cornice metallica posta alla base dell'albero la quale, al momento della caduta, non si trovava nello stato di fatto rappresentato dalle foto in atti, ovvero non era piegata e posta al di fuori della sua sede.
A tal proposito si osserva che, in primo luogo, le fotografie ritraenti la cornice sollevata non sono state scattate nell'immediatezza del fatto, bensì a distanza di giorni, precisamente dopo che la aveva chiesto il risarcimento al Parte_1
e, in secondo luogo, solo alla fine del giudizio di primo grado e nel CP_1 giudizio di appello la ha affermato che la cornice era “sollevata” e Parte_1
“posta al di fuori della propria sede”. pagina 7 di 11 Pare infatti evidente che, se l'odierna appellante fosse inciampata in una cornice sollevata, come quella rappresentata nelle fotografie in atti, avrebbe certamente segnalato tale circostanza fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
D'altro canto, la introduce tali elementi solo dopo che, in sede di Parte_1 deposizione testimoniale, i testi e (dipendenti del Tes_1 Tes_2 CP_1
hanno confermato che le foto da loro realizzate in seguito alla richiesta
[...] risarcitoria della corrispondevano a quelle prodotte dall'attrice in Parte_1 giudizio e raffiguranti la cornice metallica sollevata e posta al di fuori della sua sede.
Tuttavia, le affermazioni dei testi sono del tutto inidonee a provare che la sia effettivamente inciampata su di una cornice sopraelevata in quanto Parte_1 non vi è alcun elemento dal quale desumere che quello fosse lo stato dei fatti esistente al momento della caduta, tenuto conto che le foto non sono state scattate nell'immediatezza dell'evento.
Anche il teste , come di seguito si specificherà, mai ha riferito che la cornice Pt_2 era sollevata dalla sua sede, ed anzi ha dichiarato che la era prima Parte_1 inciampata su un listello di legno. Inoltre, il teste si è limitato a confermare che “il luogo” del sinistro era quello raffigurato nelle fotografie esibitegli, ma non ha affermato che tali fotografie rappresentassero la situazione fisica, concreta ed effettiva, dell'area prima della caduta.
4.3. Priva di pregio è anche la tesi dell'appellante secondo cui l'insidiosità della cornice metallica sarebbe dimostrata dal fatto che il Comune di Padova, dopo la sua segnalazione, sarebbe intervenuto riparando la pavimentazione.
Anche in questo caso valgono le considerazioni sopra riportate in quanto non vi è evidenza che al momento della caduta la cornice fosse fuori sede, sicché
l'eventuale intervento riparatore del è del tutto irrilevante, posto che il CP_1 sollevamento della cornice potrebbe ben essersi verificato a giorni di distanza dalla caduta della . Parte_1
pagina 8 di 11 Alla luce di quanto detto deve ritenersi che la sia inciampata sulla Parte_1 cornica metallica posta alla base del tronco di un albero, la quale non presentava alcuna anomalia, non essendo stato dimostrato che la cornice fosse sollevata o fuori sede al momento della caduta.
4.4. Non persuade la tesi dell'appellante secondo cui la cornice metallica era difficilmente visibile in quanto essa si confondeva con la pavimentazione lignea che, con il passare del tempo e l'esposizione agli agenti atmosferici, si sarebbe decolorata determinando un'omogeneità cromatica della pavimentazione.
A tal proposito si richiama la deposizione testimoniale di , conoscente Parte_2 della e presente al momento del sinistro, il quale ha affermato che Parte_1
“...la signora è caduta dopo aver inciampato su un listello in legno marrone e sul ferro di contenimento di color alluminio dell'area destinata alla dimora di un albero”.
Tale affermazione pare dunque smentire la tesi della in quanto il Parte_1 Pt_2 afferma chiaramente che vi era una differenza cromatica tra i due componenti della pavimentazione, il colore marrone del listello ligneo e il color alluminio della cornice.
D'altro canto, le fotografie prodotte in atti sono in bianco e nero sicché, da un lato, non è possibile apprezzare l'uniformità cromatica sostenuta dalla Parte_1
e, dall'altro lato, anche se i luoghi non sono ritratti a colori è possibile notare una differenza cromatica tra l'elemento metallico della cornice e la pavimentazione lignea circostante, sicché non è possibile condividere la tesi dell'odierna appellante secondo cui la cornice non era agevolmente visibile e, dunque, evitabile.
4.5. Merita, pertanto, di essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha escludo la responsabilità del per il danno lamentato Controparte_1 dall'appellante, dovendosi individuare nella colpevole inavvedutezza comportamentale della la causa esclusiva dello stesso, comportamento Parte_1 che ha fatto sì che la cosa – la cornice posta alla base dell'albero - non possa pagina 9 di 11 essere considerata la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi. La caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della che deve Parte_1 imputare a sé stessa le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua condotta.
Nello specifico:
1) il tratto di strada in cui si era verificata la caduta era rettilineo senza ostacoli che impedissero la visuale della cornice;
2) la caduta è avvenuta in pieno giorno, alle 14.00 del 5 dicembre 2020, in condizioni di visibilità ottimali;
3) la differenza cromatica della cornice di metallo (grigio chiaro) rispetto all'aera circostante (legno marrone), nonché le dimensioni della cornice stessa, la rendevano perfettamente visibile;
4) il marciapiede aveva una larghezza tale da permettere al pedone di transitarvi senza necessità di camminare all'interno o in prossimità della cornice stessa;
5) dalla documentazione fotografica appare evidente, contrariamente a quanto sostenuto dalla , che la cornice non sporgeva per 4-5 cm. Parte_1
4.6. Vanno rigettate le istanze istruttorie avanzate dall'appellante in quanto i capitoli di prova non ammessi (6-10-11-12) nel giudizio di primo grado sono documentali e attinenti a circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono Parte_1 liquidate come in dispositivo, secondo parametri medi, in base allo scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e senza fase istruttoria, in favore del . Controparte_1
5.1. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2565/2023 del Tribunale di Padova, disattesa ogni diversa pagina 10 di 11 istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 3.966,00, oltre
[...] rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 7 novembre 2025
La Presidente
DE RI
Il Consigliere estensore
EL SI
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