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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36629/2024 promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...]
Residente VIA SAN MIROCLE 6 20100 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. LAURA PEZZALI come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato a FAYOUM (EGITTO) il 06/05/1992
Residente VIA ADUA 19/N 21040 VEDANO OLONA ITALIA codice fiscale C.F._2
convenuto contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio Contenzioso Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano, in data 18 marzo 2016 iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Milano anno 2016, numero 310, parte 1”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a Milano in Parte_1 Controparte_1
data 18/03/2016, atto iscritto nei Registri dello stato civile del Comune medesimo (Anno 2016, N.
0310, P. 1).
Dal matrimonio non sono nati figli.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
5444/2023 del 31/05/2023 e pubblicata il 03/07/2023.
Con ricorso depositato in data 21/10/2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Depositata dalla parte attrice la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 25/03/2025 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Voglio solo la pronuncia sullo status”.
Il Giudice delegato non ha assunto provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito come da ricorso e ha discusso oralmente.
Il Giudice Delegato, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del
9 aprile 2025.
Considerato in diritto Sulla giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del Regolamento UE
1111/2019, atteso che, avendo parte convenuta nazionalità salvadoregna, è in Italia la residenza abituale di entrambi i coniugi.
E', altresì, applicabile in mancanza di scelta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010, la legge italiana ex art. 8 lett. a) del medesimo Regolamento.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
5444/2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 21.10.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
n Milano il 18/03/2016, iscritto nei Registri dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Milano (anno 2016, N. 0310, Parte I); 2) Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36629/2024 promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...]
Residente VIA SAN MIROCLE 6 20100 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. LAURA PEZZALI come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato a FAYOUM (EGITTO) il 06/05/1992
Residente VIA ADUA 19/N 21040 VEDANO OLONA ITALIA codice fiscale C.F._2
convenuto contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio Contenzioso Conclusioni precisate nell'interesse di parte ricorrente
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano, in data 18 marzo 2016 iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Milano anno 2016, numero 310, parte 1”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile a Milano in Parte_1 Controparte_1
data 18/03/2016, atto iscritto nei Registri dello stato civile del Comune medesimo (Anno 2016, N.
0310, P. 1).
Dal matrimonio non sono nati figli.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
5444/2023 del 31/05/2023 e pubblicata il 03/07/2023.
Con ricorso depositato in data 21/10/2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Depositata dalla parte attrice la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 25/03/2025 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Voglio solo la pronuncia sullo status”.
Il Giudice delegato non ha assunto provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole e di domande di contenuto economico.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito come da ricorso e ha discusso oralmente.
Il Giudice Delegato, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del
9 aprile 2025.
Considerato in diritto Sulla giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del Regolamento UE
1111/2019, atteso che, avendo parte convenuta nazionalità salvadoregna, è in Italia la residenza abituale di entrambi i coniugi.
E', altresì, applicabile in mancanza di scelta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010, la legge italiana ex art. 8 lett. a) del medesimo Regolamento.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
5444/2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 21.10.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
n Milano il 18/03/2016, iscritto nei Registri dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Milano (anno 2016, N. 0310, Parte I); 2) Manda il Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai