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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2136/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2136/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 21.10.2025
TRA
nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Giarletta C.F._1
E
nato in [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Muto
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
Premesso che le parti:
- hanno contratto matrimonio in data 01.11.1985 in Ucraina;
- hanno depositato in data 25.09.2025 ricorso per separazione consensuale ex art.473 bis 51
1 R.V.G. 2136/2025
c.p.c.;
- dall'unione coniugale sono nate (19.09.1989) e Persona_1 Persona_2
(28.06.1991), entrambe autonome e economicamente indipendenti;
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso nelle note sostitutive della udienza del
21.10.2025;
ritenuto che
le condizioni della separazione non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
rilevato che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; rimarcato che con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
evidenziato sin da ora che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.; ricordato che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi , nata in [...] il Parte_1
18.01.1966, C.F.: e nato in [...] il C.F._1 CP_1
2 R.V.G. 2136/2025
17.08.1966, C.F.: ; C.F._2
OMOLOGA le condizioni della separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto sottoscritto dalle parti e confermate con le note sostitutive dell'udienza del 21.10.2025;
SPESE di lite al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2136/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 21.10.2025
TRA
nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Giarletta C.F._1
E
nato in [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Muto
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
Premesso che le parti:
- hanno contratto matrimonio in data 01.11.1985 in Ucraina;
- hanno depositato in data 25.09.2025 ricorso per separazione consensuale ex art.473 bis 51
1 R.V.G. 2136/2025
c.p.c.;
- dall'unione coniugale sono nate (19.09.1989) e Persona_1 Persona_2
(28.06.1991), entrambe autonome e economicamente indipendenti;
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso nelle note sostitutive della udienza del
21.10.2025;
ritenuto che
le condizioni della separazione non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
rilevato che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; rimarcato che con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
evidenziato sin da ora che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.; ricordato che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi , nata in [...] il Parte_1
18.01.1966, C.F.: e nato in [...] il C.F._1 CP_1
2 R.V.G. 2136/2025
17.08.1966, C.F.: ; C.F._2
OMOLOGA le condizioni della separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto sottoscritto dalle parti e confermate con le note sostitutive dell'udienza del 21.10.2025;
SPESE di lite al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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