Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 596/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 596/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PIACENTE Parte_1 C.F._1
FRANCESCA,
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. MASINI UBERT Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 14/02/2025;
- rilevato che dalla relazione fra le parti, ora terminata, è nato a [...] il [...] il figlio
Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 5 maggio 2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
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- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “il figlio di anni 5, viene affidato ad entrambi i genitori con affidamento Per_1
condiviso, con diritto-dovere di entrambi i genitori di educare, istruire e mantenere il figlio minorenne sino alla sua indipendenza economica, concordando le scelte e gli indirizzi, la formazione culturale, fermo il rispetto delle preferenze manifestate dallo stesso, inclinazioni naturali ed aspirazioni, con collocazione prevalente presso la madre nell'attuale abitazione posta in Modena – Via Gregorio Agnini, 180 – piano 3 – lettera 01
– interno 7 – sino alla sua indipendenza economica;
le parti concordano che tale assegnazione della casa non consentirà alla IG.ra di condividere/convivere CP_1 nell'immobile con terzi, nell'interesse preminente del minore;
2. l'immobile di cui sopra, con la relativa pertinenza (garage), resterà nella disponibilità della stessa.
Dei beni di proprietà del IG. che ivi rimarranno e di quelli che lo stesso Pt_1
asporterà verrà redatto apposito elenco.
Le spese di ordinaria amministrazione dell'immobile, le utenze e le spese condominiali saranno a carico della IG.ra , comprese quelle di manutenzione ordinaria CP_1
obbligatoria della caldaia, mentre le spese straordinarie saranno a carico del IG.
, comprese quelle riguardanti le tubazioni e la rubinetteria (salvo responsabilità Pt_1
della IG.ra ). CP_1
Gli oneri delle bollette relative alle utenze sono a totale carico del IG. sino al suo Pt_1 allontanamento dall'abitazione famigliare;
3. il IG. dovrà lasciare l'abitazione famigliare entro la settimana Parte_1
successiva alla sottoscrizione del presente atto, fissando la sua residenza ove riterrà opportuno;
4. le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre avrà la facoltà di vedere il figlio liberamente, secondo gli impegni lavorativi ed in relazione agli impegni scolastici, al tempo libero ed agli interessi del minore.
I genitori, in caso di disaccordo, stabiliscono sin d'ora le modalità di frequentazione e permanenza del figlio presso i genitori nei seguenti termini:
• il lunedì e martedì presso la mamma, che l'accompagnerà direttamente e/o tramite i parenti all'uopo delegati a scuola il mercoledì mattina;
il mercoledì e giovedì starà
pagina 2 di 5 con il padre che, direttamente e/o tramite i parenti all'uopo delegati, lo andrà a prendere da scuola il mercoledì pomeriggio e lo terrà presso di sé sino al venerdì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola e la madre lo andrà a riprendere all'uscita;
• i genitori terranno presso di sé il figlio a fine settimana alternati. I fine settimana che trascorrerà presso il padre decorreranno dal venerdì sera al lunedì mattina Per_1
quando accompagnerà presso la scuola materna, salvo variazioni per Per_1
comprovati impegni lavorativi e/o accordi del padre con la madre;
• nei fine settimana in cui il IG. non avrà il figlio con sé, potrà andarlo a Pt_1
prendere il lunedì a scuola e lo riaccompagnerà presso la madre dopo cena, entro le
21,00;
5. le festività natalizie verranno trascorse con ciascun genitore alternativamente un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo che il figlio possa trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con Per_1
uno dei genitori. Durante le vacanze Pasquali verranno trascorsi con ciascun genitore per uguale periodo comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con il figlio 3 settimane Per_1
ciascuno anche non consecutive, nelle date da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi comuni;
6. il IG. corrisponderà alla IG.ra il contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio nella misura di € 200,00 mensili (duecento/00) entro Per_1
il giorno 5 del mese, a partire dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente ricorso.
L'Assegno Unico sarà percepito al 100% dalla IG.ra ; CP_1
7. le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, come previste dal
Protocollo Famiglia del Tribunale di Modena del 25.09.2019.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha pagina 3 di 5 fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
La documentazione fiscale relativa alle spese mediche del figlio dovrà essere intestata allo stesso, in modo da consentire ai genitori la relativa deduzione fiscale in misura pari al
50% ciascuno;
8. le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, oltre che con i parenti materni e paterni;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno e dell'altro alla presenza del figlio;
9. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, validi per l'espatrio;
10. le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
11. spese legali compensate”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_1
MODENA (MO) il 23/03/1992
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
pagina 4 di 5 - prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 07/05/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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