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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3058/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Parte_1 C.F._1
Rigopiano, n. 133, presso e nello studio legale degli avv.ti Ettore Ridolfi e Carlo Rossi che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
( , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
di nazionalità cubana, irreperibile dal 2 novembre 2020 a seguito di cancellazione ai sensi del DPR 30 maggio 1989, n° 223, attestata dal Comune di Pescara.
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 17 ottobre 2024 ha agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1
affinché venisse disposto da questo Tribunale l'affido super esclusivo del minore
[...] Persona_1
alla madre, sig.ra per le ragioni che si stanno per esaminare, nonché disporsi il diritto
[...] Parte_1
di visita, in caso di eventuali richieste di visita del padre verso il di loro figlio, nell'esclusivo interesse del minore con cadenza di una volta a settimana e per non più di 4 ore dalle ore 16:00 alle ore 20:00 in sede protetta e con possibilità di pernottamento solo dopo il compimento di 12 anni, altresì, stabilirsi in
Per capo al padre, odierno resistente, l'obbligo di contributo al mantenimento del minore nella misura di € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. La ricorrente premetteva in fatto di avere avuto una relazione sentimentale con il sig.
[...]
Per
dalla quale, in data 19 agosto 2022, nasceva il piccolo , che attualmente vive con la Controparte_1
madre; tuttavia, dopo una brevissima convivenza in cui il padre del minore si trasferiva nell'abitazione di famiglia della ricorrente, il rapporto della coppia assumeva presto connotati di grave conflittualità, soprattutto per via delle condotta di vita intollerabile del ricorrente, laddove dormiva prevalentemente di giorno per uscire di notte.
3. Deduceva, altresì, la ricorrente che dopo il definitivo logoramento del rapporto di coppia, il padre del minore lasciava l'abitazione familiare, facendo perdere completamente le proprie tracce e senza più rispondere neanche al telefono;
solo nel mese di luglio 2024 il sig. riprendeva i contatti CP_1
con la ricorrente, non per conoscere le condizioni di salute di suo figlio, ma perché era venuto a sapere della circostanza che la ricorrente stesse frequentando un'altra persona, chiedendo spiegazioni al riguardo e pretendendo di conoscere i dettagli di tale nuova frequentazione (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
4. Nonostante i reiterati sforzi della ricorrente, la quale esponeva all'odierno resistente i doveri inderogabili che gravano su ciascun genitore, come da narrativa in atti, ed invitandolo, pertanto, ad una chiara ed inequivoca assunzione di ogni responsabilità economica e morale nei confronti del di loro
Per figlio , il Sig. reiterava le condotte gravemente omissive nei Controparte_1
confronti del minore, rifiutandosi sia di partecipare economicamente al suo mantenimento, sia di offrire un supporto educativo e morale alla sua crescita.
pagina 2 di 5 5. Le predette inadempienze risultano avvalorate anche dalla circostanza che il resistente si sia più volte rifiutato di comunicare il luogo della sua attuale dimora o domicilio, continuando di fatto a rendersi irreperibile e irrintracciabile da oltre 2 anni e impedendo così qualsivoglia forma di collaborazione e/o di apporto morale ed economico nel processo formativo del minore, subordinando la possibilità di svelare il suo attuale domicilio alla conoscenza di dettagli della vita privata sentimentale dell'odierna ricorrente (cfr. doc. n. 4 e 5 allegati al ricorso).
6. Il resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e all'udienza del 5 febbraio 2025 veniva dichiarata la sua contumacia mentre la ricorrente ribadiva le rassegnate conclusioni, esibendo e versando poi in atti il Decreto emesso ex. art. 473.69 e 473.70 c.p.c. dal
Tribunale di Pescara, il 4 febbraio 2025, con cui era stato disposto l'ordine in capo al sig.
[...]
di cessare la condotta molesta e minacciosa perpetrata nei confronti dell'odierna ricorrente e di CP_1
non avvicinarsi, per la durata di un anno, ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, ed in particolare alla sua dimora abituale e al suo luogo di lavoro.
7. La domanda di affidamento super esclusivo del figlio minore avanzata dalla Persona_1
ricorrente merita di essere accolta, secondo le statuizioni che seguono.
8. L'articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso sia contrario ai loro interessi e, nei casi di maggiore gravità e sempre nell'ottica di tutelare il prevalente interesse del minore, di richiedere e riconoscere in capo ad uno solo dei genitori l'affido super esclusivo, ovvero di consentire ad un unico genitore di adottare, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso, tutte le decisioni per i figli per le questioni di maggior interesse per la vita degli stessi, rimettendo, quindi, al genitore mono affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale.
9. Ebbene, nel caso di specie, si palesa con palmare evidenza ed in difetto di prova contraria, che il comportamento perpetrato dal resistente, il quale sin dal suo allontanamento dall'abitazione familiare non ha mai contribuito al mantenimento del minore disinteressandosi dei bisogni dello stesso, finanche al presente processo, possa compromettere gravemente il benessere psicofisico del minore e rendere oltremodo difficile per l'altro genitore assumere decisioni anche importanti per la vita del loro figlio;
a tal proposito, assume particolare rilievo l'attuale stato di irreperibilità del resistente che ostacola in maniera oggettiva qualsivoglia rapporto con il figlio e la possibilità di collaborare nella gestione dello stesso. (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso)
pagina 3 di 5 10. Sul punto, è dominante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587", si vedano anche
Cass. n. 24256/2010; n. 17089/2013; n. 977/2017 e n. 21823/22).
13. Va, pertanto, disposto l'affido super esclusivo del figlio minore all'unico genitore Persona_1
che attualmente se ne prende cura, cioè alla madre, sig.ra con facoltà per la medesima di Parte_1
adottare anche le decisioni di maggiore interesse per la minore ex. art. 337 ultimo comma c.c.
14. Il disinteresse del padre alla vita del minore e finanche al presente giudizio impedisce di valutare una calendarizzazione di eventuali diritti di visita
15. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento del figlio, non avendosi alcuna notizia sulla situazione economica del resistente e non avendo la ricorrente nemmeno specificato se il
[...]
all'epoca della convivenza e dell'allontanamento dalla casa familiare lavorasse o Controparte_1 comunque disponesse di redditi, il contributo al mantenimento va determinato nella misura minima di €
200,00 mensili oltre il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia di questo Tribunale;
16. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre Persona_1 Pt_1
con collocamento presso l'abitazione della madre e con facoltà per la medesima di
[...]
adottare anche le decisioni di maggiore interesse per il minore ex. art. 337 c.p.c.
b) dispone che versi entro il 5 di ogni mese a con Controparte_1 Parte_1
decorrenza dal mese di ottobre 2024, quale contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di ottobre 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie, come individuate e specificate nel
Protocollo Famiglia di questo Tribunale;
c) Spese di lite integralmente compensate. pagina 4 di 5 Pescara, 11 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3058/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Parte_1 C.F._1
Rigopiano, n. 133, presso e nello studio legale degli avv.ti Ettore Ridolfi e Carlo Rossi che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
( , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
di nazionalità cubana, irreperibile dal 2 novembre 2020 a seguito di cancellazione ai sensi del DPR 30 maggio 1989, n° 223, attestata dal Comune di Pescara.
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 17 ottobre 2024 ha agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1
affinché venisse disposto da questo Tribunale l'affido super esclusivo del minore
[...] Persona_1
alla madre, sig.ra per le ragioni che si stanno per esaminare, nonché disporsi il diritto
[...] Parte_1
di visita, in caso di eventuali richieste di visita del padre verso il di loro figlio, nell'esclusivo interesse del minore con cadenza di una volta a settimana e per non più di 4 ore dalle ore 16:00 alle ore 20:00 in sede protetta e con possibilità di pernottamento solo dopo il compimento di 12 anni, altresì, stabilirsi in
Per capo al padre, odierno resistente, l'obbligo di contributo al mantenimento del minore nella misura di € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. La ricorrente premetteva in fatto di avere avuto una relazione sentimentale con il sig.
[...]
Per
dalla quale, in data 19 agosto 2022, nasceva il piccolo , che attualmente vive con la Controparte_1
madre; tuttavia, dopo una brevissima convivenza in cui il padre del minore si trasferiva nell'abitazione di famiglia della ricorrente, il rapporto della coppia assumeva presto connotati di grave conflittualità, soprattutto per via delle condotta di vita intollerabile del ricorrente, laddove dormiva prevalentemente di giorno per uscire di notte.
3. Deduceva, altresì, la ricorrente che dopo il definitivo logoramento del rapporto di coppia, il padre del minore lasciava l'abitazione familiare, facendo perdere completamente le proprie tracce e senza più rispondere neanche al telefono;
solo nel mese di luglio 2024 il sig. riprendeva i contatti CP_1
con la ricorrente, non per conoscere le condizioni di salute di suo figlio, ma perché era venuto a sapere della circostanza che la ricorrente stesse frequentando un'altra persona, chiedendo spiegazioni al riguardo e pretendendo di conoscere i dettagli di tale nuova frequentazione (cfr. doc. 5 allegato al ricorso).
4. Nonostante i reiterati sforzi della ricorrente, la quale esponeva all'odierno resistente i doveri inderogabili che gravano su ciascun genitore, come da narrativa in atti, ed invitandolo, pertanto, ad una chiara ed inequivoca assunzione di ogni responsabilità economica e morale nei confronti del di loro
Per figlio , il Sig. reiterava le condotte gravemente omissive nei Controparte_1
confronti del minore, rifiutandosi sia di partecipare economicamente al suo mantenimento, sia di offrire un supporto educativo e morale alla sua crescita.
pagina 2 di 5 5. Le predette inadempienze risultano avvalorate anche dalla circostanza che il resistente si sia più volte rifiutato di comunicare il luogo della sua attuale dimora o domicilio, continuando di fatto a rendersi irreperibile e irrintracciabile da oltre 2 anni e impedendo così qualsivoglia forma di collaborazione e/o di apporto morale ed economico nel processo formativo del minore, subordinando la possibilità di svelare il suo attuale domicilio alla conoscenza di dettagli della vita privata sentimentale dell'odierna ricorrente (cfr. doc. n. 4 e 5 allegati al ricorso).
6. Il resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e all'udienza del 5 febbraio 2025 veniva dichiarata la sua contumacia mentre la ricorrente ribadiva le rassegnate conclusioni, esibendo e versando poi in atti il Decreto emesso ex. art. 473.69 e 473.70 c.p.c. dal
Tribunale di Pescara, il 4 febbraio 2025, con cui era stato disposto l'ordine in capo al sig.
[...]
di cessare la condotta molesta e minacciosa perpetrata nei confronti dell'odierna ricorrente e di CP_1
non avvicinarsi, per la durata di un anno, ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, ed in particolare alla sua dimora abituale e al suo luogo di lavoro.
7. La domanda di affidamento super esclusivo del figlio minore avanzata dalla Persona_1
ricorrente merita di essere accolta, secondo le statuizioni che seguono.
8. L'articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso sia contrario ai loro interessi e, nei casi di maggiore gravità e sempre nell'ottica di tutelare il prevalente interesse del minore, di richiedere e riconoscere in capo ad uno solo dei genitori l'affido super esclusivo, ovvero di consentire ad un unico genitore di adottare, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso, tutte le decisioni per i figli per le questioni di maggior interesse per la vita degli stessi, rimettendo, quindi, al genitore mono affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale.
9. Ebbene, nel caso di specie, si palesa con palmare evidenza ed in difetto di prova contraria, che il comportamento perpetrato dal resistente, il quale sin dal suo allontanamento dall'abitazione familiare non ha mai contribuito al mantenimento del minore disinteressandosi dei bisogni dello stesso, finanche al presente processo, possa compromettere gravemente il benessere psicofisico del minore e rendere oltremodo difficile per l'altro genitore assumere decisioni anche importanti per la vita del loro figlio;
a tal proposito, assume particolare rilievo l'attuale stato di irreperibilità del resistente che ostacola in maniera oggettiva qualsivoglia rapporto con il figlio e la possibilità di collaborare nella gestione dello stesso. (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso)
pagina 3 di 5 10. Sul punto, è dominante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587", si vedano anche
Cass. n. 24256/2010; n. 17089/2013; n. 977/2017 e n. 21823/22).
13. Va, pertanto, disposto l'affido super esclusivo del figlio minore all'unico genitore Persona_1
che attualmente se ne prende cura, cioè alla madre, sig.ra con facoltà per la medesima di Parte_1
adottare anche le decisioni di maggiore interesse per la minore ex. art. 337 ultimo comma c.c.
14. Il disinteresse del padre alla vita del minore e finanche al presente giudizio impedisce di valutare una calendarizzazione di eventuali diritti di visita
15. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento del figlio, non avendosi alcuna notizia sulla situazione economica del resistente e non avendo la ricorrente nemmeno specificato se il
[...]
all'epoca della convivenza e dell'allontanamento dalla casa familiare lavorasse o Controparte_1 comunque disponesse di redditi, il contributo al mantenimento va determinato nella misura minima di €
200,00 mensili oltre il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia di questo Tribunale;
16. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre Persona_1 Pt_1
con collocamento presso l'abitazione della madre e con facoltà per la medesima di
[...]
adottare anche le decisioni di maggiore interesse per il minore ex. art. 337 c.p.c.
b) dispone che versi entro il 5 di ogni mese a con Controparte_1 Parte_1
decorrenza dal mese di ottobre 2024, quale contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di ottobre 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie, come individuate e specificate nel
Protocollo Famiglia di questo Tribunale;
c) Spese di lite integralmente compensate. pagina 4 di 5 Pescara, 11 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 5 di 5