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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4954 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 5176/2024 del R.G.
Tra
e , nella qualità di genitori del minore Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Persona_1
Buonpane;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il Persona_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetto il minore come descritte in ricorso. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Preliminarmente si rilevava l'inammissibilità della domanda diretta a conseguire l'accertamento della condizione sanitaria per fruire dell'indennità di accompagnamento formulata solo in sede di note in quanto nel ricorso in opposizione veniva stato chiesto unicamente l'accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/1992.
1 Il CTU dott. , convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_2 supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetto il minore, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “…Una persona con tetralogia di Fallot possa beneficiare dei diritti previsti dalla Legge 104, articolo 3, comma 3, se la patologia le riduce l'autonomia personale in modo grave e necessita di un intervento assistenziale permanente. Valutazione medico legale è la III classe NHYA (valutazione fatta dal Prof. che viene Per_3 applicato il codice secondo le tabelle di legge: 6447 CORONOPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA) 71-80
è affetta da Tetralogia di Fallot, per i minori di 18 anni con difficoltà persistenti Persona_1
a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età che frequentano in modo continuo o periodico centri ambulatoriali oppure scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido, deve essere riconosciuto LI (indennità di frequenza). Legge 104: articolo 3, comma 1. Nel riconoscimento dello stato di handicap, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona risulta affetta. In merito alla condizione di persona handicappata, la stessa è disciplinata dalla legge 104/92, all'interno della quale, all'articolo 3, si definisce “persona handicappata” colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1). Possiamo valutare il piccolo Per_4 con handicap (articolo 3 comma 1, Legge 104/1992) dalla data della domanda
[...]
26/01/2023…”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico di parte ricorrente, considerato che il contenuto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo risulta smentito dalla documentazione fiscale depositata dall' CP_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come da Persona_2 separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
2 -condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite liquidate in CP_1 complessivi €1.300,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come Persona_2 da separato decreto, definitivamente a carico di parte ricorrente. Si comunichi Così deciso il 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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