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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. Vg 1667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia Presidente
dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice rel. ed est.
dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.04.2024 da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stabilito Fabiana Germani e C.F._2 dall'Avv. Giovan Filippo Ermini
RICORRENTI
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.11.2024
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Le parti, con ricorso congiunto per la regolamentazione della figlia nata da coppia non coniugata depositato in data 16.04.2024, premesso che dalla convivenza more uxorio era nata la figlia
[...]
in data 11.12.2012, che era definitivamente cessata la loro relazione, hanno Per_1
congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore alle condizioni tra le stesse concordate ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c .
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno confermato le condizioni.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate riportandosi al ricorso introduttivo sottoscritto dalle parti.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. che nulla ha osservato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa di primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti, da intendersi qui riportate e trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 21 gennaio 2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
Rosa Maria Bova
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Dott. Francesco Lupia