Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: NE TH de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5531 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 3.2.2025 tra cod. fisc. ), (cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 fisc. ), (cod. fisc. CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
, (cod. fisc. C.F._3 Parte_4 C.F._4
E (cod. fisc. ), elettiva-
[...] Parte_5 CodiceFiscale_5 mente domiciliati in Roma, via Caio Mario n. 8, presso lo studio dell'avv.
Emiliano Scarantino, che li rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e (cod. fisc. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(cod. fisc. , rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(cod. fisc. ), in persona del procu- Controparte_3 P.IVA_3 ratore speciale, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Davide CP_4
Calcagnile per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e rispo- sta nel giudizio di prime cure;
-appellata- e cod. fisc. Controparte_5
) P.IVA_4
-appellata contumace- OGGETTO: contratti bancari.
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed Parte_3 eccezione disattesa, in integrale riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Frosinone n. 807/2023, depositata in data 19 luglio 2023, no- tificata in data 6 ottobre 2023: (…)
2. nel merito, accertare e dichiarare la nullità integrale delle fideiussioni om- nibus sottoscritte dagli odierni appellanti per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento formulata dalle appellate nel primo grado di giudizio;
3. in ogni caso, accertare e dichiarare la mancata prova della titolarità del credito in capo all e, per l'effetto, rigettare la domanda Controparte_1 di pagamento dalla stessa formulata nel corso del primo grado di giudizio.
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. (…)”; per “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni Controparte_1 contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso,
- rigettare l'appello proposto dai signor Parte_1 Parte_6 nella in quanto infondato in Parte_5 Parte_2 Parte_3 fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza resa inter partes.
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre anticipazioni, spese generali (15%), CPA e IVA”.
FATTO E DIRITTO
1. La , nonché i suoi garanti, Parte_7 Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_8 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
452/2019 emesso dal Tribunale di Frosinone in data 13.5.2019, con cui è stato ingiunto alla e al fideiussore Parte_7 [...] di pagare immediatamente, nonché agli altri fideiussori in- Parte_9 giunti entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, alla
[...] la somma di € 219.812,07, oltre Controparte_6
2 interessi come da domanda e spese legali del procedimento monitorio. In particolare, gli opponenti hanno chiesto che venisse annullato, dichiarato nullo o revocato il suddetto decreto ingiuntivo, quanto ai soli fideiussori, per nullità delle fideiussioni e, anche quanto alla debitrice principale, per insus- sistenza del credito per cui era stata emessa l'ingiunzione.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la
[...] instando, tra l'altro, per la concessione della Controparte_7 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fi- deiussori , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_8
e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
[...]
All'udienza del 3.12.2019 la Banca opposta ha dichiarato di rinunciare a una parte del credito, e precisamente a € 25.606,89, pari alla somma individuata dal perito di parte opponente nell'ipotesi di ricalcolo più favorevole ai debi- tori ingiuntivi, chiedendo pertanto la condanna degli opponenti, in solido, al pagamento della minore somma di € 194.205,18 (pari a € 219.812,07 por- tati dal decreto ingiuntivo detratti € 25.606,89). Pertanto, con ordinanza riservata assunta in pari data, il giudice designato del Tribunale di Frosinone, preso atto della sostanziale adesione della alle risultanze della perizia CP_5 di parte depositata dagli opponenti, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto fino all'importo di € 194.205,18 (sospen- dendola per il maggiore importo quanto ai due ingiunti nei cui confronti il decreto era stato emesso provvisoriamente esecutivo). Al contempo, ha as- segnato alle parti termine di quindici giorni per l'instaurazione della proce- dura obbligatoria di mediazione, rinviando la causa all'udienza del
15.5.2020 per la verifica della condizione di procedibilità e per la tratta- zione.
Nelle more dell'instaurazione del procedimento di mediazione, con sentenza n. 85/2020 in data 5.2.2020 il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della . Conseguentemente, con decreto Parte_7 assunto in data 15.5.2020 il giudice designato del Tribunale di Frosinone, preso atto dell'intervenuto fallimento della società opponente e dell'esito ne- gativo della mediazione, ha disposto la separazione del giudizio promosso dalla società fallita da quello proposto da , Parte_1 Parte_2
3 , e e quindi ha dichia- Parte_4 Parte_5 Parte_3 rato l'interruzione del giudizio separato.
A seguito dell'intervenuta cessione del credito vantato dalla
[...] nei confronti degli opponenti, è Controparte_7 intervenuta ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di primo grado la Controparte_1
e per essa la procuratrice con comparsa
[...] Controparte_8 di costituzione depositata in data 27.5.2022, facendo proprio tutto quanto dedotto, documentato e richiesto dalla cessionaria.
Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 10.2.2023 gli op- ponenti hanno contestato la titolarità del credito in capo alla terza interve- nuta e, modificando le proprie conclusioni, hanno chiesto che il Tribunale di Frosinone volesse accertare ciò. Su tale contestazione degli opponenti si è quindi instaurato il contraddittorio tra le parti, avendo sia parte opponente sia la terza intervenuta dedotto e svolto le proprie difese nelle rispettive comparse conclusionali e nelle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 807/2023 pubblicata in data 19.7.2023 il Tribunale di Fro- sinone, in composizione monocratica, ha così pronunciato: “1. revoca il de- creto ingiuntivo n. 452/2019, emesso dal Tribunale di Frosinone in data 13.5.2019, e condanna gli opponenti, in solido tra loro, a pagare all
[...]
, tramite la mandataria e procuratrice speciale Controparte_9
rappresentata da Controparte_2 Controparte_8
la somma di € 194.205,18, oltre interessi nella misura e con la de-
[...] correnza di cui al decreto ingiuntivo;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla
[...]
, tramite la mandataria e procuratrice speciale Controparte_10 [...]
rappresentata da le Controparte_2 Controparte_8 spese processuali, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese ge- nerali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Avverso detta decisione hanno proposto tempestivamente appello Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_10 che hanno svolto le censure riportate di seguito e hanno concluso come
[...] in epigrafe. Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza dei motivi di appello svolti dagli ap-
[...] pellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
4 La pure ritualmente Controparte_7 evocata nel presente grado di giudizio, non si è costituita e con la presente sentenza ne deve essere dichiarata la contumacia.
2. Con il primo motivo di appello si ripropone l'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli odierni appellanti in data 1°.
6.2011 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte verso la
[...] dalla de- Controparte_11 Parte_7 ducendo come le stesse siano state redatte secondo lo schema A.B.I. sanzio- nato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, e quindi in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990. In particolare, gli appellanti deducono come la nullità delle clausole 2, 6 e 8 – le quali non costituiscono clausole di secondaria importanza nell'economia dell'intero assetto contrat- tuale – possa determinare anche la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, co. 1, c.c., a mente del quale la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avreb- bero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nul- lità. E come l'accoglimento dell'eccezione in questione, non accolta dal giu- dice di primo grado, comporterebbe il rigetto della domanda di condanna proposto nei loro confronti ed accolta con la sentenza appellata.
Il motivo non è fondato.
2.1. Il giudice di primo grado ha esaminato l'eccezione sollevata dagli odierni appellanti e, ritenuto che la nullità dedotta non determinerebbe in ogni caso la nullità dell'intero contratto di fideiussione, ha disatteso la domanda di accertamento proposta dagli opponenti. Il Tribunale di Frosinone non ha esaminato, dunque, la fondatezza dell'eccezione di nullità con riguardo alle singole clausole in relazione a cui la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ha ritenuto sussistere una violazione della disciplina antitrust. E, quindi, non ha valutato “la questione di nullità dell'intero contratto, verifi- cando se, una volta eliminate dal testo contrattuale le predette clausole nulle, le parti avrebbero comunque posto in essere il negozio giuridico e, in caso negativo, avrebbe dovuto dichiarare la nullità integrale delle fideiussioni in forza delle quali la banca ha agito in via monitoria”, come dedotto da parte appellante.
5 La sentenza appellata richiama l'orientamento della giurisprudenza di legit- timità “in base al quale la nullità delle clausole anticoncorrenziali non com- porta la nullità dell'intero contratto se l'assetto degli interessi in gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità parziale” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26.9.2019, n. 24044). Questo orientamento è stato confermato dalle Se- zioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno definitivamente superato la tesi della nullità totale della fideiussione in caso di accertata violazione della disciplina antitrust e hanno ritenuto che, nel caso in cui venga accertata la conformità delle clausole del contratto di fideiussione a quelle costituenti l'intesa vietata, la nullità non travolgerebbe l'intero contratto di fideiussione, ma si verterebbe, tutt'al più, in ipotesi di nullità parziale limitata alle singole pattuizioni. In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Ga- rante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una di- versa volontà delle parti” (così Cass. civ., SS.UU., 30.12.2021, n. 41994).
La ritenuta impossibilità di dichiarare la nullità dell'intero contratto di fideius- sione, dunque, non esonera il giudice dall'esaminare l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 sollevata dai fideiussori op- ponenti (e odierni appellanti), facendo riferimento al provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di Banca d'Italia. A fronte del motivo di appello in esame, que- sto giudicante deve esaminare se vi siano i presupposti per dichiarare la nullità delle condizioni di cui agli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni sottoscritte dagli odierni appellanti, e quindi – ma logicamente in un momento succes- sivo a tale vaglio – se sia possibile ritenere che le parti non avrebbero stipu- lato i contratti di fideiussione per cui è causa senza le tre clausole nulle, qualora appunto ritenute tali.
2.2. , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 hanno sottoscritto la fideiussione omnibus azionata in sede Parte_3 monitoria dalla in data Controparte_7
17.2.2009, vale a dire a distanza di circa quattro anni dal provvedimento n. 6 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005, che costituisce prova pri- vilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticon- correnziale accertato con lo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. Pertanto, il prov- vedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrit- tiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione sottoscritta dagli odierni appellanti in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza.
Conseguentemente, poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni pre- state nel periodo di tempo oggetto di esame con lo stesso, gli originari op- ponenti erano onerati dell'allegazione e della prova di tutti gli elementi co- stitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. Di contro, parte opponente (odierna appellante) non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna che nel febbraio 2009 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, abbia coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva, e non solo apparente. tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che lo schema contrattuale della singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice (quella sottoscritta dagli stessi in data
17.2.2009) risulti speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla Banca d'I- talia con il suddetto provvedimento. In effetti, se si considera che il provve- dimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità le tre clausole indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, debba dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole “incriminate” – per il contratto di fideiussione sottoscritto da , Parte_1 Parte_2 [...]
, e in data 17.2.2009 sia Parte_11 Parte_5 Parte_3
7 espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale (o, anche, di una diversa e nuova intesa anticoncorrenziale), perché applicate in modo uni- forme, o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche (o il sussistere di una nuova intesa anticoncorrenziale), e tra queste anche la an- Controparte_7 cora nell'anno 2009, parte opponente (odierna appellante) avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all in detto periodo (febbraio 2009), utilizzavano uniforme- Pt_12 mente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole sanzio- nate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente.
2.3. Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n.
41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichia- rate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto,
o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza le Sezioni Unite rilevano come le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non siano di per sé illegittime, ma lo diventino nel momento in cui siano compre- senti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniforme- mente adottato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus ec- cessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore. Al con- tempo, però, il caso esaminato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo a quello del provvedimento sanzionatorio dell'attività
8 anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla Banca d'Italia, in un arco di tempo in cui le banche ancora non avevano avuto modo di adeguare la modulistica in uso a tale provvedimento sanzionatorio e, dunque, la fideius- sione in questione risultava essere ancora espressione dell'intesa anticon- correnziale sanzionata.
Non è possibile, allora, ritenere in contrasto con tale decisione quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n. 287/1990), occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la fideiussione contestata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 o se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione gene- ralizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui ap- provazione incondizionata sia subordinata la concessione di un finanzia- mento.
In conclusione, poiché nel caso all'esame di questo giudicante, riguardante fideiussioni rilasciate nel febbraio 2009, parte opponente non ha in alcun modo provato tanto l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche quanto il carattere cogente del suddetto schema affinché la garantita potesse accedere al credito, essendosi limitate ad allegare quest'ultima circostanza, correttamente il giudice di primo grado ha disatteso l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione sottoscritto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5
a garanzia delle obbligazioni della Con- Parte_3 Parte_7 seguentemente, non può trovare accoglimento il motivo di appello in esame: difettando la prova che detto schema sia frutto di un'intesa volta a compri- mere la concorrenza e l'autonomia negoziale, non solo le tre clausole in que- stione non solo nulle, ma neanche è possibile predicare che tale nullità de- termini la nullità dei rapporti di garanzia perché le parti non avrebbero sti- pulato le fideiussioni in questione in mancanza delle stesse. 9 2.4. Quanto ritenuto in ordine alla nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli odierni appellanti assorbe ogni considerazione rispetto all'insussistenza di un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, co. 2, della legge n. 287/1990, eccepita da parte appellata nel giudizio di primo grado e in re- lazione a cui è stato svolto il primo motivo di appello. In particolare, la
[...] deduce che “non è sufficiente, infatti, che gli stessi alleghino Controparte_9 la presunta nullità della ipotetica intesa ma occorre che precisino la conse- guenza che tale vizio ha prodotto sul loro diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti, dovendosi, inoltre, valutare il contratto nel suo complesso, senza limitarsi ad esaminare le singole”.
La deduzione in questione si attaglia, con tutta evidenza, alla nullità parziale, la quale implica che il fideiussore deduca anche quali siano le conseguenze della nullità della singola clausola, cosa che non è stata fatta, nel caso in esame. E ciò in quanto gli odierni appellanti hanno formulato l'eccezione sul presupposto che la nullità dedotta, qualora sussistente, avrebbe comportato la nullità dell'intero contratto di fideiussione, e quindi avrebbe determinato il rigetto della domanda di condanna proposto nei loro confronti.
3. Con il secondo motivo di appello si ripropone la contestazione, sollevata dagli odierni appellanti in sede di precisazione delle conclusioni, in ordine alla mancanza di prova della titolarità del credito ceduto in capo alla
[...]
Secondo gli appellanti, il giudice monocratico del Tribunale di Controparte_9
Frosinone avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la dichiarazione della cedente riportata dalla cessionaria all'interno della propria comparsa conclu- sionale e, quindi, sulla base di questa provata l'intervenuta cessione.
Il motivo non è fondato.
3.1. Nel costituirsi nel presente giudizio di appello la cessionaria appellata rileva come gli opponenti abbiano dedotto soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, la mancanza di prova della titolarità del credito da parte della La contestazione della titolarità attiva del rap- Controparte_1 porto controverso, tuttavia, non costituisce un'eccezione, ma una mera di- fesa, sicché il convenuto (nel caso di specie, in senso sostanziale) può solle- vare tale questione anche oltre i termini di preclusione per la proposizione delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.6.2024, n.
10 16814; Cass. civ., Sez. III, ord. 27.11.2023, n. 32814; Cass. civ., Sez. III, 17.4.2023, n. 10188).
Soprattutto, tale difesa svolta dall'odierna parte appellante non ha introdotto nuovi temi di indagine, nel qual caso la contestazione della titolarità del rap- porto sottostà invece alle preclusioni connesse all'esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum, con l'ulteriore conseguenza che l'esclusione dal thema decidendum dei fatti tardivamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi successive del processo - si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.11.2015, n. 23657; Cass. civ., Sez. III, 5.8.2010, n. 18207).
La deduzione effettuata da , Parte_1 Parte_2 CP_12
, e in ordine alla mancanza di prova
[...] Parte_5 Parte_3 della titolarità del credito azionato in capo alla terza intervenuta nel giudizio di primo grado, effettuata soltanto nel precisare le conclusioni nel giudizio di primo grado, non necessita di alcuna allegazione o prova da parte di tale convenuto in senso sostanziale, e quindi ben può essere svolta anche oltre le preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modi- ficativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 16.2.2016, n. 2951).
3.2. Come ha ritenuto la Suprema Corte, “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si
contro
- verte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'ope- razione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessio- nario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116).
Nel caso in esame, la cessionaria ha provato, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 5.11.2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n.
25471; Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116), anche se nel corso del giudizio di primo grado non vi era stata alcuna contestazione. Infatti, nello spiegare intervento ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di primo grado, con la comparsa
11 depositata in data 27.5.2022, la ha allegato e docu- Controparte_1 mentato che:
- la ha concluso con Controparte_7 la un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco Controparte_1 ai sensi e per gli effetti della Legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B., di cui è stato dato avviso con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II, n. 147 dell'11.12.2021, rilevando altresì che, applicandosi alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge sulla cartolarizzazione l'art. 58, co. 3, T.U.B., i privilegi e le garanzie di qual- siasi tipo, che assistono i crediti ceduti, si sono trasferiti in capo al cessiona- rio, conservando la loro validità e il grado, senza necessità di annotazione o altra formalità, se non quella della pubblicazione dell'intervenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale;
- nel suddetto avviso pubblicato sulla G.U.R.I. viene precisato altresì che i dati indicativi dei crediti ceduti sono messi a disposizione nella pagina web: https://www.securitisation-services.com/it, fino alla loro estinzione, ove è re- peribile l'elenco dei rapporti ceduti da Controparte_13
tra cui quello per cui è causa e che i debitori ceduti e i
[...] relativi garanti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione me- diante invio di richiesta scritta all'indirizzo p.e.c. Email_1
(v. doc. 4 del fascicolo di parte terza intervenuta – primo grado di
[...] giudizio).
Inoltre, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Questo fa riferimento, in- fatti, a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di ciascuna Banca Cedente derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e che sono stati specificatamente individuati nel relativo contratto di cessione (i "Crediti"). In ragione della documenta- zione già versata in atti dalla Banca opposta, è allora possibile affermare che i crediti oggetto di causa sono compresi nel perimetro della cessione come indicata nell'avviso suddetto, in quanto: (i) derivavano da un rapporto ban- cario sorto nel 2007 (v. docc. nn.
2-8 e 11-15 del fascicolo del procedimento
12 monitorio) e sono divenuti esigibili nel 2018 in conseguenza della revoca dell'apertura di credito in conto corrente e degli affidamenti (v. doc. 15 del fascicolo del procedimento monitorio), quindi “nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre 2021”; (ii) sono stati classificati a sofferenza quanto meno dal 2019, come risulta dalla certificazione ex art. 50 TUB sub (v. doc. n. 11 del fascicolo del procedimento monitorio); (iii) trovano puntuale indi- cazione in tale certificazione, che precisa che il credito risultante dal saldo, quantificato in oggi in Euro 219.812,07 è relativo al conto corrente n. 23/840919 ora sofferenza 9319 intestato a (v. doc. n. Parte_7
11 del fascicolo del procedimento monitorio);
3.3. Come ha osservato la Suprema Corte, “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confer- mare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico cre- dito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente di- rette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una 13 operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, pos- sono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023 …)” (così sempre Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944).
Nel caso in esame, in cui non è stata contestata dall'odierna parte appellante l'avvenuta cessione del credito, ma la prova che il credito originariamente vantato dalla nei Controparte_7 confronti di , nonché dei fideiussori della Parte_7 stessa, fosse compreso tra quelli ceduti da tale Banca alla Controparte_1
quest'ultima ha fornito la prova che il credito in questione sia compreso
[...] tra quelli ceduti in blocco.
Peraltro, la ritual- Controparte_7 mente costituita nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. introdotto dagli odierni appellanti, non ha contestato l'avvenuta cessione del credito alla terza intervenuta.
In conclusione, si deve ritenere che, per effetto della cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II, n. 147 dell'11.12.2021, e prodotto nel costituirsi nel giudizio di primo grado, la è subentrata nell'integrale posizione credito- Controparte_1 ria nei confronti delle odierne appellanti e originariamente facente capo alla cedente, divenendone unica titolare. E come la prova della titolarità in capo alla cessionaria intervenuta del credito per cui è causa sia stata fornita dalla cessionaria non mediante la riproduzione, nel corpo della comparsa conclu- sionale ex art. 190 c.p.c. depositata in data 21.4.2023, della dichiarazione di cessione da parte della Controparte_7
come ha ritenuto il giudice di prime cure, quanto piuttosto dalla
[...] produzione dell'avviso pubblicato, come si è diffusamente detto sopra.
14 4. In conclusione, l'appello proposto da Parte_1 CP_12
, e avverso la sentenza
[...] Parte_5 Parte_2 Parte_3
n. 807/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone, in composizione monocra- tica, il 19.7.2023 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quarter, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: dichiara la contumacia della Controparte_7
[...]
rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_4
e avverso la sentenza n. Parte_5 Parte_2 Parte_3
807/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone, in composizione monocratica, il 19.7.2023; condanna , Parte_1 Parte_4 Parte_5
e in solido tra loro, a rimborsare alla Parte_2 Parte_3 [...]
e per essa alla procuratrice le Parte_13 Controparte_8 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 3.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
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