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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 528/2025
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 528/2025 R.G., avverso la sentenza n. 1395/2025 pubblicata in data 26.05.2025 dal Tribunale di Genova promossa da appresentato e difeso dagli Avv.ti CALISI GIOVANNI e CALISI Parte_1
SIMONE per mandato in atti;
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti BELTRAMINI GIANLUCA e CP_1
MU AN per mandato in atti;
APPELLANTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Genova contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di gravame:
A) In via preliminare dichiarare per le ragioni di cui in parte motiva, la nullità parziale della sentenza numero 1395/2025 emessa dal Tribunale di Genova depositata il 3 giugno 2025 non notificata, pronunciata nella causa pag. 1/10 RG7954/2024, in quanto nulla ex art. 112, 115 e 116 cpc laddove statuisce circa l'assegno a favore della moglie, senza considerare il reale reddito del marito.
B) In ogni caso, nel merito riformare sentenza impugnata numero 1395/2025 nella parte in cui ha riconosciuto “in favore di a titolo di CP_1
contributo per il suo mantenimento la somma di € 1.000,00”, assumendo che, circa i redditi del convenuto dal “MOD 730/2024…si ricava una Pt_1
retribuzione mensile calcolata su dodici mensilità pari a circa € 3.600,00” e circa i redditi della ricorrente ( che “ad oggi non risulta svolgere attività CP_1
lavorativa” ed altresì affermando che “( dovrà reperire un altro immobile CP_1
con verosimili conseguenti oneri alloggiativi” e per l'effetto in accoglimento dei motivi svolti e dato atto che da settembre 2025 la Signora si è CP_1
trasferita, disporre a carico del marito sig. assegno di mantenimento Pt_1
di euro 500,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi fino alla completa indipendenza economica della controparte
C) Disporre in subordine che l'importo del mantenimento di euro 1.000,00 pagato in virtù della sentenza era comunque errato perché non conteneva la condizione della decorrenza dall'effettivo rilascio dell'immobile di proprietà del marito e pertanto ed in ogni caso di accoglimento totale o parziale dell'appello, disporre la restituzione dell'importo di euro 8.400,00 derivante dai dodici mesi trascorsi fino al rilascio duranti i quali si sono pagate euro
1.000,00 anziché 300,00.
D) Dichiarare per il resto la sentenza valida e dispiegante ogni effetto, in particolare laddove essa respinge la domanda di addebito, per non avere in punto controparte proposto appello incidentale. Ed in ogni caso per essere la domanda infondata in fatto ed in diritto e non provata.
pag. 2/10 Previa la ammissione dei mezzi istruttori già dedotti e non ammessi e dei quali anche in via di completezza si chiede la ammissione in questo grado di giudizio:
a) ai sensi del secondo dell'art. 473 bis 2 del c.p.c. ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalla sig.ra e disporre ordini di CP_1
esibizione e indagini sui suoi redditi, sui suoi patrimoni, anche nei confronti di terzi valendosi della Polizia Tributaria.
b) L'ammissione dei seguenti capitoli di prova, derivanti da fatti appunto “nuovi”:
1) vero che la sig.ra lavora presso il centro per senza tetto sito in CP_1
Genova Via Chiusone civico 1, quotidianamente nelle ore diurne e un giorno alla settimana con pernottamento;
testi: legale rappresentante del e Parte_2
legale rappresentante della sig. . Controparte_2 Controparte_3
2) vero che la signora ha chiesto al fratello di poter dividere tra CP_1 Persona_1
loro il libretto cointestato che ha un saldo attivo di euro 79 mila circa;
teste Per_1
[...]
3) vero che la madre della sig.ra è proprietaria di un immobile costituito da CP_1
due appartamenti indipendenti sito in via I. Bardini 41 Borgocarboonara (MN) attualmente vuoto essendo la madre stessa ospitata in un istituto testi Per_1
, , , , ,
[...] Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
4) Vero che il figlio già autosufficiente ma coabitante con i Persona_2
genitori, corrispose ai genitori un importo mensile, pari nel totale ad € 10.250,00 quale contributo al saldo del mutuo, che tuttora grava sull'appartamento; testi
, , , , , Persona_2 Persona_1 Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
, . Testimone_4 Tes_5
5) Vero che il sig. a richiesta della moglie versò l'importo di € Parte_1
3.500,00 alla signora che ad oggi non ha restituito;
Teste Parte_3
Parte_3
pag. 3/10 c) Solo in caso di ammissione di anche solo uno dei capitoli di prova ex adverso
(che principalmente si ritengono non doversi ammettere per le ragioni già spiegate nella memoria istruttoria del 29 novembre 2024) si chiede la ammissione dei seguenti capitoli in controprova:
6) Vero che la vendita della villetta in Comun Nuovo Via Mangili 4, ed il trasferimento della famiglia da Bergamo a Genova fu imposto dalla sig.ra CP_1
che affermava di non trovarsi bene e di voler tornare a Genova;
7) Vero che il sig. espresse dubbi in quanto la vendita ed acquisto e Pt_1
ristrutturazione di al tro immobile avrebbe costituito una perdita notevole, ma acconsentì per assecondare la moglie;
8) Vero che da ottobre 2010 a luglio 2011 il sig. visse ospite di Pt_1 Tes_5
a Genova, per ristrutturare con lavoro suo personale, l'appartamento di
[...]
via Lusignani
9) Vero che solo a luglio 2011 la sig.ra si trasferì a Genova in quanto solo CP_1
allora l'appartamento era completato in ogni sua parte.
10) Vero che il sig. tra dicembre 2024 e luglio 2025, almeno due sere a Pt_1
settimana pernottava nell'ufficio suo posto di lavoro, su un materasso di gomma ivi collocato (Nuovo capitolo stante la affermazione contraria svolta da controparte. Si indica su di esso a teste il sig. residente Genova Testimone_6
Via Napoli 74 int. 33); testi , , , , Persona_1 Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
Tes_5
d) In caso di ammissione dei capitoli ex ad averso si indicano in controprova su di essi i testi (fratello di controparte), (sorella del sig Persona_1 Testimone_1
, (madre del sig. , (fratello del sig. Pt_1 Tes_2 Pt_1 Testimone_3
(sorella del sig. , (amica di famiglia di Pt_1 Testimone_4 Pt_1 Tes_5
controparte). pag. 4/10 E) Accertare ex art. 96 cpc la malafede processuale della sig.ra (che ha CP_1
negato di lavorare, che dopo la chiusura del giudizio ha riscosso euro 39.532,47 che prima affermava non essere di sua spettanza, che è restata nella abitazione del marito nonostante l'assegno le fosse liquidato anche per trovare altra residenza) e per l'effetto ai sensi dell'art. 96 cpc risarcire il danno quantificabile secondo i principi ex art. 2043 cc, in euro 2.440,00 pari alla fattura di
[...]
attività resasi necessaria perché il 10 dicembre 2024 ha affermato CP_2
di non lavorare mentre da documentazione di provenienza della stessa CP_1
risulta assunta far data dal 9 dicembre 2024.
F) In ogni caso con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione a favore dei difensori antistatari;
per l'appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in via principale
- Respingere l'appello proposto dal Signor per i motivi tutti di cui in Parte_1
premessa. e conseguentemente per l'effetto, confermando la sentenza di primo grado,
- Porre a carico del Signor l'obbligo a corrispondere, entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, alla moglie Signora un assegno mensile di CP_1
separazione pari a € 1000,00 a titolo di contributo al mantenimento, sul libretto postale n.52989358, con decorrenza dalla domanda in primo grado, previa, ove occorrendo revoca del provvedimento assunto in data 10.7.2025.
- Respingere la domanda di restituzione dell'importo di € 5.600,00 derivante dagli otto mesi trascorsi dalla Signora nella casa coniugale fino al rilascio CP_1
dell'immobile, in quanto inammissibile, essendo domanda nuova;
- respingere la domanda di risarcimento del danno ex art.2043 cc pari a € 2.440, pari alla fattura in quanto inammissibile essendo domanda Controparte_2
nuova e comunque infondata in fatto e in diritto;
pag. 5/10 - Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio in via istruttoria, in caso di rimessione della causa in istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte in primo grado nella misura in cui non siano state ammesse e/o assunte e si insiste affinché venga ordinata la produzione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate.
FATTO
1.1. Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 01.08.2024 la signora
[...]
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito, signor CP_1 Pt_1
, con addebito a carico di quest'ultimo.
[...]
1.2. Con comparsa di risposta del 07.11.2024 si costituiva il convenuto, il signor il quale si associava alla domanda di separazione, ma formulava Parte_1
conclusioni difformi quanto alle relative condizioni.
1.3. Con sentenza non definitiva, numero 1395/2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, ha rigettato la domanda di addebito proposta dalla e ha dichiarato tenuto il a versare in favore della a titolo di CP_1 Pt_1 CP_1
contributo per il suo mantenimento la somma di euro 1.000,00.
Difatti, quanto al reddito della ricorrente, evidenziava che “la signora ad oggi CP_1
non risulta svolgere attività lavorativa pur avendo in passato lavorato dapprima nella ditta del marito, poi come assistente ad una persona anziana ed infine in una mensa con contratto a collaborazione occasionale. Al momento vive nella casa coniugale di proprietà del marito, ma dovrà reperire un altro immobile con verosimili, conseguenti oneri alloggiativi.”
Quanto ai redditi del convenuto, evidenziava che dalle dichiarazioni dei redditi risultava una retribuzione mensile di euro 3.150,00 per il 2022 e 3.600.00 per il 2023
e che il risultava essere dipendente a tempo indeterminato presso F.B.R. Pt_1
CE SR e proprietario della casa coniugale gravata da mutuo ipotecario.
2.1. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello . Parte_1
pag. 6/10 Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto a favore della l'assegno di mantenimento determinato nella CP_1
misura di euro 1.000,00 mensili.
Osserva che il giudice di prime cure ha errato nel valutare il reddito del ai fini Pt_1
della determinazione dell'assegno di mantenimento.
Difatti, l'unico documento esaminato dal Tribunale è la dichiarazione dei redditi
MOD 730/2024 e non l'ampia documentazione medica prodotta, da cui si ricava il peggioramento delle condizioni fisiche del (difficoltà respiratorie, apnee non Pt_1
solo notturne, obesità, cardiopatie in parte curate con angioplastica, ipertensione, perdite di sangue rettali) e quindi il fatto che i suoi redditi erano destinati a diminuire, essendo impossibilitato a svolgere la parte più lucrosa del suo lavoro, cioè le trasferte al Sud Italia ovvero nei laghi del Nord, ove svolgeva la manutenzione delle imbarcazioni da diporto, ivi collocate in rimessaggio.
Con il secondo motivo di appello, il ha impugnato la sentenza nella parte in Pt_1
cui il giudice di prime cure ha errato nel valutare il reddito della ai fini della CP_1
determinazione dell'assegno di mantenimento.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe difatti recepito acriticamente la dichiarazione della circa l'assenza di redditi, quando quest'ultima risulterebbe invece CP_1
lavorare presso il centro di accoglienza situato in Genova nella Via Chiusone civico 1, come emerso dalla relazione investigativa allegata in primo grado e non valutata.
In secondo luogo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha considerato che la ha un patrimonio pari a non meno di 80 mila euro. CP_1
Evidenziava, infine, che la pur avendo fatto domanda di separazione CP_1
continuava a vivere nell'immobile di proprietà esclusiva del marito nonostante in sentenza fosse previsto che la stessa avrebbe dovuto reperire un altro immobile.
pag. 7/10 Ha concluso, quindi, chiedendo – in via urgente e indifferibile - che l'assegno venga versato con decorrenza dal mese successivo al rilascio della casa coniugale da parte di quest'ultima e ridotto alla somma di € 300,00 mensili.
3.1. Con ordinanza del 10/07/2025, depositata il 15/07/2025, questa Corte così disponeva “In parziale accoglimento dell'istanza, riduce temporaneamente l'ammontare dell'assegno ad euro 300,00 mensili – intanto sospende l'esecuzione della sentenza del Tribunale per il pagamento di somma superiore ad euro 300,00 mensili – fino a quando la rimane nell'abitazione del marito, invitandola a CP_1
rilasciare l'immobile entro il 31.10.2025”.
Difatti, si è rilevato che appariva equo ridurre temporaneamente l'ammontare dell'assegno fino al rilascio della casa del marito da parte della così come CP_1
previsto dalla sentenza del Tribunale.
3.2. Con memoria ex art. 473 bis.32 cpc, il ha ribadito lo svolgimento da Pt_1
parte della di attività lavorativa e ha evidenziato una diversa consistenza del CP_1
suo patrimonio.
Sui propri redditi, l'appellante ha ribadito il calo reddituale determinato dalla ridotta capacità lavorativa per motivi di salute, come dimostrato dalle buste paga allegate oltre che dalle certificazioni del medico del lavoro.
Con successiva integrazione, l'appellante riferisce che nella dichiarazione 2025 relativa ai redditi 2024 del sig. è indicato dalla Agenzia delle Entrate, Parte_1
essendo una precompilata, quanto segue “cf coniuge non a C.F._1
carico – dalle fonti informative risultano redditi maggiori di 2.840,51”. Tale circostanza evidenzierebbe il fatto che la signora ha lavorato ed ha avuto CP_1
redditi.
3.2. Con memoria ex art. 473 bis 32 cpc, la difesa di parte appellata riferisce la situazione patrimoniale aggiornata della Sig.ra evidenziando che la stessa CP_1
“riusciva a lasciare la casa coniugale in data 25/09/2025, avendo acquistato un pag. 8/10 nuovo immobile in Genova, Via San, Felice 13, con atto a Rogito Notaio del Per_3
25/09/2025 ( cfr. doc. 4 Dichiarazione di vendita), per € 63.000,00 ((doc.8), oltre le spese di Notaio ( 5 c ) € 2.500,00) e di Agenzia ((doc.5 a, b), € 2.440,00 e € 1.220,00)”
e che “Purtroppo però la Signora avendo pressoché esaurito tutti i suoi CP_1
risparmi, vive ora, col cane in pochi metri quadri, in condizioni non proprio ottimali, avendo lasciato tutti gli arredi e complementi nella casa coniugale, è senza cucina e dorme su un materasso per terra (foto, doc. 6)”.
4.1. L'appello del sig. fondato e deve essere accolto nei seguenti termini. Pt_1
L'appellante, sia nel presente che nel precedente grado di giudizio, ha prodotto numerosi documenti da cui è possibile accertare una diminuzione dei redditi percepiti.
In primo luogo, le buste paga relative all'anno 2025 (da ultimo quella relativa al mese di ottobre) che, confrontate con quelle relative ad anni precedenti, evidenziano un'oggettiva diminuzione del reddito mensile ad euro 2.300/2400 mensili rispetto ai 3.600,00 mensili ricavabile dal Mod 730/2024 preso in considerazione dal giudice di prime cure.
Peraltro, dalla documentazione sanitaria e in particolare dalle certificazioni del medico del lavoro è possibile ritenere che la diminuzione della retribuzione sia dovuta ai problemi di salute del che non gli consentono di svolgere la Pt_1
propria attività lavorativa in trasferta.
D'altro canto, invece, si deve rilevare che la sig.ra così come documentato CP_1
dalle buste paga in atti, ha svolto sino al marzo 2025 attività lavorativa nel centro di accoglienza via Chiusone percependo somme che seppur non ingenti devono comunque essere considerate al fine di una valutazione della disparità economica tra i coniugi.
Inoltre, mentre la sig.ra risulta adesso abitare un immobile di sua proprietà, il CP_1
sig. isulta pagare una rata di mutuo di circa 350,00 euro mensili. Pt_1
pag. 9/10 Per tutti queste ragioni, si ritiene equo diminuire l'importo dell'assegno ad euro
750,00 mensili.
4.2. Quanto alla domanda del di restituzione dell'importo di euro 8.400,00 Pt_1
derivante dai dodici mesi trascorsi fino al rilascio duranti i quali si sono pagate euro
1.000,00 anziché 300,00, si tratta di domanda nuova e pertanto inammissibile, che esula dal presente giudizio avente ad oggetto la riforma della sentenza di separazione.
4.3. Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda del di riduzione dell'assegno, si Pt_1
rileva la reciproca parziale soccombenza e pertanto pare equo disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
1) accogliendo l'appello e riformando in questa parte la sentenza del Tribunale, dichiara tenuto a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1
decorrenza dalla data della domanda, in favore di , a titolo di CP_1
contributo per il suo mantenimento, la somma di euro 750,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge;
3) compensa integralmente le spese tra le parti.
Genova, 19/11/2025
Il Presidente estensore pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 528/2025
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 528/2025 R.G., avverso la sentenza n. 1395/2025 pubblicata in data 26.05.2025 dal Tribunale di Genova promossa da appresentato e difeso dagli Avv.ti CALISI GIOVANNI e CALISI Parte_1
SIMONE per mandato in atti;
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti BELTRAMINI GIANLUCA e CP_1
MU AN per mandato in atti;
APPELLANTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Genova contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di gravame:
A) In via preliminare dichiarare per le ragioni di cui in parte motiva, la nullità parziale della sentenza numero 1395/2025 emessa dal Tribunale di Genova depositata il 3 giugno 2025 non notificata, pronunciata nella causa pag. 1/10 RG7954/2024, in quanto nulla ex art. 112, 115 e 116 cpc laddove statuisce circa l'assegno a favore della moglie, senza considerare il reale reddito del marito.
B) In ogni caso, nel merito riformare sentenza impugnata numero 1395/2025 nella parte in cui ha riconosciuto “in favore di a titolo di CP_1
contributo per il suo mantenimento la somma di € 1.000,00”, assumendo che, circa i redditi del convenuto dal “MOD 730/2024…si ricava una Pt_1
retribuzione mensile calcolata su dodici mensilità pari a circa € 3.600,00” e circa i redditi della ricorrente ( che “ad oggi non risulta svolgere attività CP_1
lavorativa” ed altresì affermando che “( dovrà reperire un altro immobile CP_1
con verosimili conseguenti oneri alloggiativi” e per l'effetto in accoglimento dei motivi svolti e dato atto che da settembre 2025 la Signora si è CP_1
trasferita, disporre a carico del marito sig. assegno di mantenimento Pt_1
di euro 500,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi fino alla completa indipendenza economica della controparte
C) Disporre in subordine che l'importo del mantenimento di euro 1.000,00 pagato in virtù della sentenza era comunque errato perché non conteneva la condizione della decorrenza dall'effettivo rilascio dell'immobile di proprietà del marito e pertanto ed in ogni caso di accoglimento totale o parziale dell'appello, disporre la restituzione dell'importo di euro 8.400,00 derivante dai dodici mesi trascorsi fino al rilascio duranti i quali si sono pagate euro
1.000,00 anziché 300,00.
D) Dichiarare per il resto la sentenza valida e dispiegante ogni effetto, in particolare laddove essa respinge la domanda di addebito, per non avere in punto controparte proposto appello incidentale. Ed in ogni caso per essere la domanda infondata in fatto ed in diritto e non provata.
pag. 2/10 Previa la ammissione dei mezzi istruttori già dedotti e non ammessi e dei quali anche in via di completezza si chiede la ammissione in questo grado di giudizio:
a) ai sensi del secondo dell'art. 473 bis 2 del c.p.c. ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalla sig.ra e disporre ordini di CP_1
esibizione e indagini sui suoi redditi, sui suoi patrimoni, anche nei confronti di terzi valendosi della Polizia Tributaria.
b) L'ammissione dei seguenti capitoli di prova, derivanti da fatti appunto “nuovi”:
1) vero che la sig.ra lavora presso il centro per senza tetto sito in CP_1
Genova Via Chiusone civico 1, quotidianamente nelle ore diurne e un giorno alla settimana con pernottamento;
testi: legale rappresentante del e Parte_2
legale rappresentante della sig. . Controparte_2 Controparte_3
2) vero che la signora ha chiesto al fratello di poter dividere tra CP_1 Persona_1
loro il libretto cointestato che ha un saldo attivo di euro 79 mila circa;
teste Per_1
[...]
3) vero che la madre della sig.ra è proprietaria di un immobile costituito da CP_1
due appartamenti indipendenti sito in via I. Bardini 41 Borgocarboonara (MN) attualmente vuoto essendo la madre stessa ospitata in un istituto testi Per_1
, , , , ,
[...] Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
4) Vero che il figlio già autosufficiente ma coabitante con i Persona_2
genitori, corrispose ai genitori un importo mensile, pari nel totale ad € 10.250,00 quale contributo al saldo del mutuo, che tuttora grava sull'appartamento; testi
, , , , , Persona_2 Persona_1 Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
, . Testimone_4 Tes_5
5) Vero che il sig. a richiesta della moglie versò l'importo di € Parte_1
3.500,00 alla signora che ad oggi non ha restituito;
Teste Parte_3
Parte_3
pag. 3/10 c) Solo in caso di ammissione di anche solo uno dei capitoli di prova ex adverso
(che principalmente si ritengono non doversi ammettere per le ragioni già spiegate nella memoria istruttoria del 29 novembre 2024) si chiede la ammissione dei seguenti capitoli in controprova:
6) Vero che la vendita della villetta in Comun Nuovo Via Mangili 4, ed il trasferimento della famiglia da Bergamo a Genova fu imposto dalla sig.ra CP_1
che affermava di non trovarsi bene e di voler tornare a Genova;
7) Vero che il sig. espresse dubbi in quanto la vendita ed acquisto e Pt_1
ristrutturazione di al tro immobile avrebbe costituito una perdita notevole, ma acconsentì per assecondare la moglie;
8) Vero che da ottobre 2010 a luglio 2011 il sig. visse ospite di Pt_1 Tes_5
a Genova, per ristrutturare con lavoro suo personale, l'appartamento di
[...]
via Lusignani
9) Vero che solo a luglio 2011 la sig.ra si trasferì a Genova in quanto solo CP_1
allora l'appartamento era completato in ogni sua parte.
10) Vero che il sig. tra dicembre 2024 e luglio 2025, almeno due sere a Pt_1
settimana pernottava nell'ufficio suo posto di lavoro, su un materasso di gomma ivi collocato (Nuovo capitolo stante la affermazione contraria svolta da controparte. Si indica su di esso a teste il sig. residente Genova Testimone_6
Via Napoli 74 int. 33); testi , , , , Persona_1 Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
Tes_5
d) In caso di ammissione dei capitoli ex ad averso si indicano in controprova su di essi i testi (fratello di controparte), (sorella del sig Persona_1 Testimone_1
, (madre del sig. , (fratello del sig. Pt_1 Tes_2 Pt_1 Testimone_3
(sorella del sig. , (amica di famiglia di Pt_1 Testimone_4 Pt_1 Tes_5
controparte). pag. 4/10 E) Accertare ex art. 96 cpc la malafede processuale della sig.ra (che ha CP_1
negato di lavorare, che dopo la chiusura del giudizio ha riscosso euro 39.532,47 che prima affermava non essere di sua spettanza, che è restata nella abitazione del marito nonostante l'assegno le fosse liquidato anche per trovare altra residenza) e per l'effetto ai sensi dell'art. 96 cpc risarcire il danno quantificabile secondo i principi ex art. 2043 cc, in euro 2.440,00 pari alla fattura di
[...]
attività resasi necessaria perché il 10 dicembre 2024 ha affermato CP_2
di non lavorare mentre da documentazione di provenienza della stessa CP_1
risulta assunta far data dal 9 dicembre 2024.
F) In ogni caso con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione a favore dei difensori antistatari;
per l'appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in via principale
- Respingere l'appello proposto dal Signor per i motivi tutti di cui in Parte_1
premessa. e conseguentemente per l'effetto, confermando la sentenza di primo grado,
- Porre a carico del Signor l'obbligo a corrispondere, entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, alla moglie Signora un assegno mensile di CP_1
separazione pari a € 1000,00 a titolo di contributo al mantenimento, sul libretto postale n.52989358, con decorrenza dalla domanda in primo grado, previa, ove occorrendo revoca del provvedimento assunto in data 10.7.2025.
- Respingere la domanda di restituzione dell'importo di € 5.600,00 derivante dagli otto mesi trascorsi dalla Signora nella casa coniugale fino al rilascio CP_1
dell'immobile, in quanto inammissibile, essendo domanda nuova;
- respingere la domanda di risarcimento del danno ex art.2043 cc pari a € 2.440, pari alla fattura in quanto inammissibile essendo domanda Controparte_2
nuova e comunque infondata in fatto e in diritto;
pag. 5/10 - Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio in via istruttoria, in caso di rimessione della causa in istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte in primo grado nella misura in cui non siano state ammesse e/o assunte e si insiste affinché venga ordinata la produzione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate.
FATTO
1.1. Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 01.08.2024 la signora
[...]
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito, signor CP_1 Pt_1
, con addebito a carico di quest'ultimo.
[...]
1.2. Con comparsa di risposta del 07.11.2024 si costituiva il convenuto, il signor il quale si associava alla domanda di separazione, ma formulava Parte_1
conclusioni difformi quanto alle relative condizioni.
1.3. Con sentenza non definitiva, numero 1395/2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, ha rigettato la domanda di addebito proposta dalla e ha dichiarato tenuto il a versare in favore della a titolo di CP_1 Pt_1 CP_1
contributo per il suo mantenimento la somma di euro 1.000,00.
Difatti, quanto al reddito della ricorrente, evidenziava che “la signora ad oggi CP_1
non risulta svolgere attività lavorativa pur avendo in passato lavorato dapprima nella ditta del marito, poi come assistente ad una persona anziana ed infine in una mensa con contratto a collaborazione occasionale. Al momento vive nella casa coniugale di proprietà del marito, ma dovrà reperire un altro immobile con verosimili, conseguenti oneri alloggiativi.”
Quanto ai redditi del convenuto, evidenziava che dalle dichiarazioni dei redditi risultava una retribuzione mensile di euro 3.150,00 per il 2022 e 3.600.00 per il 2023
e che il risultava essere dipendente a tempo indeterminato presso F.B.R. Pt_1
CE SR e proprietario della casa coniugale gravata da mutuo ipotecario.
2.1. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello . Parte_1
pag. 6/10 Con il primo motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto a favore della l'assegno di mantenimento determinato nella CP_1
misura di euro 1.000,00 mensili.
Osserva che il giudice di prime cure ha errato nel valutare il reddito del ai fini Pt_1
della determinazione dell'assegno di mantenimento.
Difatti, l'unico documento esaminato dal Tribunale è la dichiarazione dei redditi
MOD 730/2024 e non l'ampia documentazione medica prodotta, da cui si ricava il peggioramento delle condizioni fisiche del (difficoltà respiratorie, apnee non Pt_1
solo notturne, obesità, cardiopatie in parte curate con angioplastica, ipertensione, perdite di sangue rettali) e quindi il fatto che i suoi redditi erano destinati a diminuire, essendo impossibilitato a svolgere la parte più lucrosa del suo lavoro, cioè le trasferte al Sud Italia ovvero nei laghi del Nord, ove svolgeva la manutenzione delle imbarcazioni da diporto, ivi collocate in rimessaggio.
Con il secondo motivo di appello, il ha impugnato la sentenza nella parte in Pt_1
cui il giudice di prime cure ha errato nel valutare il reddito della ai fini della CP_1
determinazione dell'assegno di mantenimento.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe difatti recepito acriticamente la dichiarazione della circa l'assenza di redditi, quando quest'ultima risulterebbe invece CP_1
lavorare presso il centro di accoglienza situato in Genova nella Via Chiusone civico 1, come emerso dalla relazione investigativa allegata in primo grado e non valutata.
In secondo luogo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha considerato che la ha un patrimonio pari a non meno di 80 mila euro. CP_1
Evidenziava, infine, che la pur avendo fatto domanda di separazione CP_1
continuava a vivere nell'immobile di proprietà esclusiva del marito nonostante in sentenza fosse previsto che la stessa avrebbe dovuto reperire un altro immobile.
pag. 7/10 Ha concluso, quindi, chiedendo – in via urgente e indifferibile - che l'assegno venga versato con decorrenza dal mese successivo al rilascio della casa coniugale da parte di quest'ultima e ridotto alla somma di € 300,00 mensili.
3.1. Con ordinanza del 10/07/2025, depositata il 15/07/2025, questa Corte così disponeva “In parziale accoglimento dell'istanza, riduce temporaneamente l'ammontare dell'assegno ad euro 300,00 mensili – intanto sospende l'esecuzione della sentenza del Tribunale per il pagamento di somma superiore ad euro 300,00 mensili – fino a quando la rimane nell'abitazione del marito, invitandola a CP_1
rilasciare l'immobile entro il 31.10.2025”.
Difatti, si è rilevato che appariva equo ridurre temporaneamente l'ammontare dell'assegno fino al rilascio della casa del marito da parte della così come CP_1
previsto dalla sentenza del Tribunale.
3.2. Con memoria ex art. 473 bis.32 cpc, il ha ribadito lo svolgimento da Pt_1
parte della di attività lavorativa e ha evidenziato una diversa consistenza del CP_1
suo patrimonio.
Sui propri redditi, l'appellante ha ribadito il calo reddituale determinato dalla ridotta capacità lavorativa per motivi di salute, come dimostrato dalle buste paga allegate oltre che dalle certificazioni del medico del lavoro.
Con successiva integrazione, l'appellante riferisce che nella dichiarazione 2025 relativa ai redditi 2024 del sig. è indicato dalla Agenzia delle Entrate, Parte_1
essendo una precompilata, quanto segue “cf coniuge non a C.F._1
carico – dalle fonti informative risultano redditi maggiori di 2.840,51”. Tale circostanza evidenzierebbe il fatto che la signora ha lavorato ed ha avuto CP_1
redditi.
3.2. Con memoria ex art. 473 bis 32 cpc, la difesa di parte appellata riferisce la situazione patrimoniale aggiornata della Sig.ra evidenziando che la stessa CP_1
“riusciva a lasciare la casa coniugale in data 25/09/2025, avendo acquistato un pag. 8/10 nuovo immobile in Genova, Via San, Felice 13, con atto a Rogito Notaio del Per_3
25/09/2025 ( cfr. doc. 4 Dichiarazione di vendita), per € 63.000,00 ((doc.8), oltre le spese di Notaio ( 5 c ) € 2.500,00) e di Agenzia ((doc.5 a, b), € 2.440,00 e € 1.220,00)”
e che “Purtroppo però la Signora avendo pressoché esaurito tutti i suoi CP_1
risparmi, vive ora, col cane in pochi metri quadri, in condizioni non proprio ottimali, avendo lasciato tutti gli arredi e complementi nella casa coniugale, è senza cucina e dorme su un materasso per terra (foto, doc. 6)”.
4.1. L'appello del sig. fondato e deve essere accolto nei seguenti termini. Pt_1
L'appellante, sia nel presente che nel precedente grado di giudizio, ha prodotto numerosi documenti da cui è possibile accertare una diminuzione dei redditi percepiti.
In primo luogo, le buste paga relative all'anno 2025 (da ultimo quella relativa al mese di ottobre) che, confrontate con quelle relative ad anni precedenti, evidenziano un'oggettiva diminuzione del reddito mensile ad euro 2.300/2400 mensili rispetto ai 3.600,00 mensili ricavabile dal Mod 730/2024 preso in considerazione dal giudice di prime cure.
Peraltro, dalla documentazione sanitaria e in particolare dalle certificazioni del medico del lavoro è possibile ritenere che la diminuzione della retribuzione sia dovuta ai problemi di salute del che non gli consentono di svolgere la Pt_1
propria attività lavorativa in trasferta.
D'altro canto, invece, si deve rilevare che la sig.ra così come documentato CP_1
dalle buste paga in atti, ha svolto sino al marzo 2025 attività lavorativa nel centro di accoglienza via Chiusone percependo somme che seppur non ingenti devono comunque essere considerate al fine di una valutazione della disparità economica tra i coniugi.
Inoltre, mentre la sig.ra risulta adesso abitare un immobile di sua proprietà, il CP_1
sig. isulta pagare una rata di mutuo di circa 350,00 euro mensili. Pt_1
pag. 9/10 Per tutti queste ragioni, si ritiene equo diminuire l'importo dell'assegno ad euro
750,00 mensili.
4.2. Quanto alla domanda del di restituzione dell'importo di euro 8.400,00 Pt_1
derivante dai dodici mesi trascorsi fino al rilascio duranti i quali si sono pagate euro
1.000,00 anziché 300,00, si tratta di domanda nuova e pertanto inammissibile, che esula dal presente giudizio avente ad oggetto la riforma della sentenza di separazione.
4.3. Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda del di riduzione dell'assegno, si Pt_1
rileva la reciproca parziale soccombenza e pertanto pare equo disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
1) accogliendo l'appello e riformando in questa parte la sentenza del Tribunale, dichiara tenuto a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1
decorrenza dalla data della domanda, in favore di , a titolo di CP_1
contributo per il suo mantenimento, la somma di euro 750,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge;
3) compensa integralmente le spese tra le parti.
Genova, 19/11/2025
Il Presidente estensore pag. 10/10