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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/11/2024, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
Rg n. 309/2019
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 11/11/2024 ore 12.11
E' comparso, per parte attrice, l'Avv. Cinzia Tirotto, il quale si riporta agli atti di causa, conferma le conclusioni e chiede sentenza. E' pure comparso l'Avv. Giuseppe Corda, in sostituzione dell'Avv. Macciotta, il quale conferma le conclusioni in comparsa e chiede lettura del dispositivo. I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti alla lettura del dispositivo.
IL GO si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15,37 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 309/2019 pendente tra
( , rapp.to e difeso dall'Avv. CINZIA Parte_1 C.F._1
TIROZZI giusta procura in atti ed elett.te dom.to in TEMPIO PAUSANIA Via AMSICORA 25 presso lo studio del medesimo avvocato
CONTRO
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. GIUSEPPE CP_1 P.IVA_1
MACCIOTTA giusta procura in atti ed elett.te dom.to in CAGLIARI VIALE DIAZ 29 presso lo studio del medesimo avvocato
*****************
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1
giudizio nanti l'intestato Tribunale la convenuta indicata in epigrafe, contestando la debenza delle somme pretese dalla medesima per i motivi ivi indicati e concludeva chiedendo: “In via principale: 1) Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla società richiesto con la fattura n° CP_1
2016000570396864 dalla convenuta per gli anni 2011 e 2012 nei confronti del Sig. per intervenuta prescrizione per decorso del termine di cui Parte_1
all'art. 2948, c. 1, n. 4 c.c. 2) Accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dalla società al Sig. per partite pregresse CP_1 Parte_1
"conguaglio anni 2011/2016” di cui alla fattura n° 2016000570396864 3)
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società in relazione CP_1
alla fattura n. 201801464883 emessa il 10.10.2018 di € 2.897,82 siccome tale fattura è stata perché integralmente pagata dal Sig. come emerge Parte_1
per tabulas. - In tutte le ipotesi: Condannare la società ex art. 96 CP_1
c.p.c. al risarcimento del danno cagionato al Sig. nella misura che Parte_1
sarà determinata dal Giudice in via equitativa. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto, depositando lo storico delle letture e l'estratto conto;
in via subordinata chiedeva che venisse accertata la sussistenza di un minor credito in favore di con vittoria delle spese e dei compnsi di CP_1
causa.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e
CTU, all'udienza del 11.11.2024 veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con contestuale lettura del dispositivo.
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La domanda è fondata e merita accoglimento.
In via generale deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo o eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass. 11393/2011). Trova quindi applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. N.
10313/2004 e Cass. 17041/2002).
E' da osservare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza ( art. B35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito, a riguardo, che la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata al servizio del medesimo numero di persone.
Orbene, passando ad esaminare il caso che ci occupa, si rileva come la stessa convenuta abbia ammesso in giudizio la prescrizione di parte delle somme pretese, nonché - in sede di operazioni peritali - il non funzionamento del contatore al servizio dell'utenza ubicata nell'immobile dell'attore, tanto che il medesimo era stato sostituito per giunta non in contraddittorio con l'utente.
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU, priva di vizi logici e giuridici ed al cui accertamento si rimanda, che ha consentito di determinare le somme dovute dall'attore, con conseguente ricalcolo, da parte dell'ausiliario, sulla base di un prodie di 2,26 mc/g, arrivando a determinare l'importo complessivo dovuto dall'attore nella misura di € 10.167,60.
Alla luce di tali risultanze la domanda merita accoglimento, con conseguente condanna dell'attore al pagamento in favore del gestore idrico della minore somma, come determinata dal CTU.
All'esito del giudizio consegue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accerta come dovuta dall'attore la somma di € 10.167,60, ovvero nella misura determinata dal CTU;
- conseguentemente condanna l'attore al pagamento della predetta somma in favore di CP_1
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio che si liquidano in € 2.800,00, oltre spese di CTU, se anticipate dall'attore, spese generali nella misura del 15%, spese vive ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 11/11/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona