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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/10/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1733/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. , con l'avv. MIRKO BENEDETTI, presso Parte_1 C.F._1 il cui Studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, c.f. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parete ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo: in tesi, in via principale, disporre
l'affidamento esclusivo del figlio minore , nato a [...] il Persona_1
10.10.2018, alla madre naturale del bambino, IG.ra , nata a [...]_1
(RPC) il 01.02.1996 (C.F. ); regolando sin da ora i periodi di C.F._1 frequentazione del minore da parte del padre, secondo accordi tra i genitori e, in difetto
Pagina 1 di 6 di accordo, secondo il palinsesto come di seguito indicato: il IG. Controparte_1 potrà vedere e tenere con sé il figlio minore presso la propria Persona_1 abitazione a settimane alterne, nei giorni dal venerdì alla domenica. I genitori, inoltre, terranno con loro il figlio per un periodo di quindici giorni durante le vacanze estive, alternandosi, di regola, la madre per la prima quindicina del mese di agosto ed il padre per la seconda quindicina, salvo diverso accordo tra i genitori;
nonché per un periodo di cinque giorni per le vacanze Natalizie, comprensivo, ad anni alterni, del giorno di S.
FA oppure del Capodanno, e per le vacanze Pasquali;
in denegata ipotesi, disporre
l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento dello Persona_1 stesso presso l'abitazione nella quale ha il domicilio la madre, regolando sin da ora i periodi di frequentazione del minore da parte del padre secondo accordi tra i genitori
e, in difetto di accordo, secondo il palinsesto come sopra indicato;
nonché in ogni caso statuire che il IG. debba corrispondere alla IG.ra Controparte_1 [...]
, quale contributo al mantenimento del figlio minore , Pt_1 Persona_1 la somma di € 300,00= mensile ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre provvederà, altresì, al pagamento del
50% delle spese mediche e sanitarie, delle spese scolastiche, nonché delle spese relative ad attività ludiche e/o sportive che saranno eventualmente intraprese dal figlio minore.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Pubblico ministero: “Visto del 10.10.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 11.09.2024, ha proposto, nei confronti di Parte_1
, domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Controparte_1 genitoriale nei confronti del figlio minore , nato in data [...] Persona_1 fuori dal matrimonio, e del di lui affidamento.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che la relazione intrattenuta con il resistente si è interrotta nell'anno 2021; (2) che dopo la fine della relazione, unitamente al figlio minore, ha lasciato la città di Milano e si è trasferita a Prato;
(3) che il padre, attualmente residente a [...]nell'Emilia (RE), non si è mai interessato od occupato del figlio, né ha mai versato alcunché a titolo di contributo al suo mantenimento;
(4) che attualmente svolge attività di lavoro subordinato.
Pagina 2 di 6 La ricorrente ha quindi chiesto: (a) in tesi l'affidamento esclusivo del figlio a sé ed in ipotesi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
(b) il diritto di visita tra padre-figlio nelle modalità indicate in ricorso;
(c) la determinazione, a carico del padre, di un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad € 300,00 mensili, da versare in favore della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie come specificate nel ricorso.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, differita al 25.02.2025 per consentire il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, il Giudice ha sentito la ricorrente, presente personalmente, riservandosi ogni provvedimento.
Con ordinanza del 3.3.2025 resa a scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, il Giudice, in via provvisoria ed urgente: 1) ha dichiarato la contumacia di , verificata la ritualità della notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo;
2) ha disposto l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre;
3) ha disposto che il padre, qualora volesse riprendere i rapporti con il figlio, doveva rivolgersi al Servizio Sociale territorialmente competente;
4) ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese la somma mensile di euro 300,00; 5) ha posto a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie;
6) ha altresì ordinato all'INPS ed all'Agenzia delle Entrate di trasmettere documentazione circa la situazione lavorativa, patrimoniale e reddituale del resistente, onerando parte ricorrente di notificare l'ordine alle amministrazioni destinatarie.
Acquisite quindi le informazioni richieste ai sensi dell'art. 213 c.p.c., all'udienza del
3.6.2025, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Lette, quindi, le conclusioni rassegnate dalla ricorrente, all'esito dell'udienza di trattazione scritta dell'8.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore – Il Collegio osserva che il regime dell'affidamento condiviso rappresenta la regola legislativa da derogare soltanto quando il medesimo rappresenti un ostacolo alla realizzazione del benessere psico-fisico dei minori. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi con provvedimento motivato, ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso.
Pagina 3 di 6 Nella fattispecie, il figlio, come emerso dalle dichiarazioni rilasciate in giudizio dalla ricorrente, ormai da tempo non frequenta il padre, il quale non si è mai curato di lui.
Pertanto, anche tenuto conto della lontananza geografica del padre, che vive in un'altra regione, il Collegio ritiene di dover confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con la quale ha sempre vissuto da quando i genitori hanno interrotto la loro relazione.
Conseguentemente, anche riguardo al diritto di visita padre-figlio si devono confermare le statuizioni rese in via provvisoria, che hanno disposto che la frequentazione debba avvenire per il tramite dei Servizi Sociali competenti, qualora il padre dovesse in futuro mostrare l'interesse a ristabilire un rapporto con il figlio minore.
Mantenimento della prole - Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Nel caso di specie, dalle informazioni acquisite dall'Inps e dall'Anagrafe Tributaria, è risultato che è assunto con contratto di lavoro dipendente a part- Controparte_1 time ed ha percepito un reddito di € 14.153,45 nell'anno 2022, di € 4.672,49 nel 2023, di € 7.029,52 nel 2024; risulta altresì proprietario al 100% di un bene immobile ubicato a Reggio nell'Emilia.
Alla luce di quanto emerso, considerate le condizioni economiche delle parti, il Collegio ritiene congruo confermare quanto statuito nell'ordinanza emessa in via provvisoria ed urgente relativamente all'obbligo posto a carico del padre, a titolo di mantenimento del figlio minore, di un contributo pari ad € 300,00 mensili oltre alla ripartizione delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nella misura del 50%.
L'assegno unico e universale erogato dall'INPS dovrà essere percepito interamente dalla ricorrente in quanto affidataria esclusiva del minore.
Spese del giudizio – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche (valore
Pagina 4 di 6 indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori minimi, tenuto conto della concreta attività svolta dalle parti).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre
Parte_1
2) dispone che il padre qualora voglia vedere il minore si Controparte_1 rivolga al Servizio Sociale territorialmente competente il quale individuerà tempi e modalità delle visite;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minore versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese la somma mensile di euro 300,00, con decorrenza da ottobre 2024, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4) pone a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative
(ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione:
Pagina 5 di 6 iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria
(concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
5) dispone che l'assegno unico e universale erogato dall'INPS sia percepito interamente dalla ricorrente;
Parte_1
6) condanna parte resistente al pagamento delle spese del Controparte_1 presente giudizio sostenute da parte ricorrente quantificate in € 2.906,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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