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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3404/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 19/03/2025 e promossa da
e elettivamente domiciliati in Gallarate presso lo studio Parte_1 Parte_2
degli avv.ti P. Luigi Gallo e Stefania Passiu, che li rappresentano e difendono come da delega allegata al ricorso;
-RICORRENTI contro in persona del tutore avv. Maria Grazia PONTI, in proprio;
Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: revoca della pronuncia di interdizione
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: Voglia il Tribunale, alla luce dell'espletata C.T.U., procedere alla revoca della sentenza n. 1704/2019.
CONCLUSIONI DEL TUTORE: Lo scrivente tutore, preso atto del contenuto della relazione peritale pagina 1 di 4 svolta e delle conclusioni alle quali il C.T.U. è pervenuto, si rimette alle superiori determinazioni del
Giudice.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/09/2024 e chiedevano la revoca della misura Parte_1 Parte_2 dell'interdizione disposta nei riguardi del figlio con la sentenza n. 1704 del 2019, avendo CP_1
egli seguito con continuità una terapia farmacologica e sostenuto per anni colloqui presso professionisti, da cui egli aveva tratto un beneficio oggettivo in termini di stabilizzazione del suo quadro clinico.
Si costituiva in giudizio l'avv. Maria Grazia Ponti quale tutore del convenuto, rimettendosi al Tribunale per l'esecuzione di accertamenti peritali, atteso che il non aveva in realtà assunto con costanza Pt_1
i farmaci prescritti anche in virtù della condotta ostativa dei genitori e che egli era solito aprire conti on line per poter coltivare la propria ludopatia.
All'udienza del 16/10/2025 il Giudice delegato procedeva all'esame del , all'esito del quale Pt_1 disponeva l'espletamento di una C.T.U. psichiatrica nominando il dr. Per_1
All'udienza cartolare del 19/03/2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva introitata a sentenza.
Nel merito, si rileva che la domanda attrice è fondata e meritevole di accoglimento.
Come è noto, costituisce presupposto in fatto della revoca il venir meno delle condizioni, in tutto o in parte, che avevano fondato e legittimato la declaratoria di interdizione, con la conseguenza che l'oggetto della domanda di revoca non si individua nell'accertamento di sussistenza delle circostanze sostanziali sulle quali si regge l'intervento giudiziale sullo status, in quanto su tali circostanze la sentenza costituisce cosa giudicata, bensì nella verifica della persistenza o della cessazione delle cause che avevano determinato la decisione interdittiva nel periodo di tempo successivo alla sua pronuncia.
Nel caso concreto, il C.T.U. dr. (al cui elaborato si rinvia per motivi di sintesi redazionale) ha Per_1 riferito di un “eloquio fluido, formalmente corretto, con nessi associatici conservati e validi”, di un
“livello cognitivo/intellettivo (…) integro con conservate capacità di memoria, attenzione e concentrazione”, di “ideazione (…) congrua all'età ed al livello socio-culturale”; attualmente il C.T.U. non ha riscontrato un contenuto ideativo di tipo persecutorio, ma solo una polarizzazione patologica sulle proprie condizioni di salute.
Secondo quanto riferito al C.T.U. dallo stesso periziando, egli si sente “schiacciato e annientato psicologicamente” dalla misura in atto, che giudica eccessivamente invasiva e sproporzionata alle sue condizioni di salute. pagina 2 di 4 Nel contempo, tuttavia, egli dimostra una scarsa consapevolezza della malattia, con particolare riguardo alla diagnosi di psicosi, avendo ammesso soltanto di soffrire di ludopatia, un disturbo che ora sarebbe a suo dire sotto controllo, atteso che egli sarebbe solito giocare solo pochi euro in scommesse sportive (circostanza emersa anche in sede di esame da parte del Giudice).
Il C.T.U. ha, pertanto, concluso formulando la diagnosi di disturbo delirante, cronico ma attualmente in condizioni di sufficiente compenso piscofarmacologico, suscettibile di incidere più sul piano somatico
(come si desume dall'insistenza nel sottoporsi a continui accertamenti medici e diagnostici) che su quello patrimoniale, con la conseguenza che la misura dell'interdizione, anche tenuto conto del modesto patrimonio da amministrare, appare “spropositata ed eccessiva”, dovendosi optare, secondo l'opinione del C.T.U., per la meno penalizzante misura dell'amministrazione di sostegno.
Tale valutazione può essere condivisa dal Collegio.
Come è noto, l'interdizione costituisce un'extrema ratio alla quale far ricorso soltanto allorquando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione appaiono inidonei ad assicurare la protezione del soggetto parzialmente o totalmente impossibilitato a provvedere alla cura dei propri interessi.
La scelta della misura da adottare deve, pertanto, essere compiuta caso per caso, in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali dell'interessato e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
In particolare, l'amministrazione di sostegno può e deve essere disposta a favore della persona che “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.
Con riguardo alla valutazione, in concreto, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'una o dell'altra misura, la Suprema Corte ha precisato che “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”1.
Ne consegue che, tenuto conto del miglioramento del quadro clinico del , della sua modesta Pt_1 1 V. Cass., Sez. II, sent. n. 6079 del 4/3/2020 pagina 3 di 4 incidenza sulla sfera economica e della scarsa rilevanza del suo patrimonio, sussistono i presupposti per la revoca della misura dell'interdizione, con la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno.
Deve disporsi la compensazione delle spese di lite alla stregua della particolare natura del presente giudizio, che ha involto complessi accertamenti di natura medica.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Revoca la misura dell'interdizione disposta nei riguardi di;
Controparte_1
2) Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura dell'Amministrazione di
Sostegno;
3) Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza venga immediatamente annotata nel registro delle tutele e comunicata, entro dieci giorni, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
4) Compensa tra le parti le spese di lite, ivi compresi i costi per l'espletamento della C.T.U.
Così deciso in Camera di Consiglio in Busto Arsizio in data 20/03/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3404/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 19/03/2025 e promossa da
e elettivamente domiciliati in Gallarate presso lo studio Parte_1 Parte_2
degli avv.ti P. Luigi Gallo e Stefania Passiu, che li rappresentano e difendono come da delega allegata al ricorso;
-RICORRENTI contro in persona del tutore avv. Maria Grazia PONTI, in proprio;
Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: revoca della pronuncia di interdizione
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: Voglia il Tribunale, alla luce dell'espletata C.T.U., procedere alla revoca della sentenza n. 1704/2019.
CONCLUSIONI DEL TUTORE: Lo scrivente tutore, preso atto del contenuto della relazione peritale pagina 1 di 4 svolta e delle conclusioni alle quali il C.T.U. è pervenuto, si rimette alle superiori determinazioni del
Giudice.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/09/2024 e chiedevano la revoca della misura Parte_1 Parte_2 dell'interdizione disposta nei riguardi del figlio con la sentenza n. 1704 del 2019, avendo CP_1
egli seguito con continuità una terapia farmacologica e sostenuto per anni colloqui presso professionisti, da cui egli aveva tratto un beneficio oggettivo in termini di stabilizzazione del suo quadro clinico.
Si costituiva in giudizio l'avv. Maria Grazia Ponti quale tutore del convenuto, rimettendosi al Tribunale per l'esecuzione di accertamenti peritali, atteso che il non aveva in realtà assunto con costanza Pt_1
i farmaci prescritti anche in virtù della condotta ostativa dei genitori e che egli era solito aprire conti on line per poter coltivare la propria ludopatia.
All'udienza del 16/10/2025 il Giudice delegato procedeva all'esame del , all'esito del quale Pt_1 disponeva l'espletamento di una C.T.U. psichiatrica nominando il dr. Per_1
All'udienza cartolare del 19/03/2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva introitata a sentenza.
Nel merito, si rileva che la domanda attrice è fondata e meritevole di accoglimento.
Come è noto, costituisce presupposto in fatto della revoca il venir meno delle condizioni, in tutto o in parte, che avevano fondato e legittimato la declaratoria di interdizione, con la conseguenza che l'oggetto della domanda di revoca non si individua nell'accertamento di sussistenza delle circostanze sostanziali sulle quali si regge l'intervento giudiziale sullo status, in quanto su tali circostanze la sentenza costituisce cosa giudicata, bensì nella verifica della persistenza o della cessazione delle cause che avevano determinato la decisione interdittiva nel periodo di tempo successivo alla sua pronuncia.
Nel caso concreto, il C.T.U. dr. (al cui elaborato si rinvia per motivi di sintesi redazionale) ha Per_1 riferito di un “eloquio fluido, formalmente corretto, con nessi associatici conservati e validi”, di un
“livello cognitivo/intellettivo (…) integro con conservate capacità di memoria, attenzione e concentrazione”, di “ideazione (…) congrua all'età ed al livello socio-culturale”; attualmente il C.T.U. non ha riscontrato un contenuto ideativo di tipo persecutorio, ma solo una polarizzazione patologica sulle proprie condizioni di salute.
Secondo quanto riferito al C.T.U. dallo stesso periziando, egli si sente “schiacciato e annientato psicologicamente” dalla misura in atto, che giudica eccessivamente invasiva e sproporzionata alle sue condizioni di salute. pagina 2 di 4 Nel contempo, tuttavia, egli dimostra una scarsa consapevolezza della malattia, con particolare riguardo alla diagnosi di psicosi, avendo ammesso soltanto di soffrire di ludopatia, un disturbo che ora sarebbe a suo dire sotto controllo, atteso che egli sarebbe solito giocare solo pochi euro in scommesse sportive (circostanza emersa anche in sede di esame da parte del Giudice).
Il C.T.U. ha, pertanto, concluso formulando la diagnosi di disturbo delirante, cronico ma attualmente in condizioni di sufficiente compenso piscofarmacologico, suscettibile di incidere più sul piano somatico
(come si desume dall'insistenza nel sottoporsi a continui accertamenti medici e diagnostici) che su quello patrimoniale, con la conseguenza che la misura dell'interdizione, anche tenuto conto del modesto patrimonio da amministrare, appare “spropositata ed eccessiva”, dovendosi optare, secondo l'opinione del C.T.U., per la meno penalizzante misura dell'amministrazione di sostegno.
Tale valutazione può essere condivisa dal Collegio.
Come è noto, l'interdizione costituisce un'extrema ratio alla quale far ricorso soltanto allorquando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione appaiono inidonei ad assicurare la protezione del soggetto parzialmente o totalmente impossibilitato a provvedere alla cura dei propri interessi.
La scelta della misura da adottare deve, pertanto, essere compiuta caso per caso, in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali dell'interessato e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
In particolare, l'amministrazione di sostegno può e deve essere disposta a favore della persona che “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.
Con riguardo alla valutazione, in concreto, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'una o dell'altra misura, la Suprema Corte ha precisato che “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”1.
Ne consegue che, tenuto conto del miglioramento del quadro clinico del , della sua modesta Pt_1 1 V. Cass., Sez. II, sent. n. 6079 del 4/3/2020 pagina 3 di 4 incidenza sulla sfera economica e della scarsa rilevanza del suo patrimonio, sussistono i presupposti per la revoca della misura dell'interdizione, con la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno.
Deve disporsi la compensazione delle spese di lite alla stregua della particolare natura del presente giudizio, che ha involto complessi accertamenti di natura medica.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Revoca la misura dell'interdizione disposta nei riguardi di;
Controparte_1
2) Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura dell'Amministrazione di
Sostegno;
3) Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza venga immediatamente annotata nel registro delle tutele e comunicata, entro dieci giorni, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
4) Compensa tra le parti le spese di lite, ivi compresi i costi per l'espletamento della C.T.U.
Così deciso in Camera di Consiglio in Busto Arsizio in data 20/03/2025
Il Presidente Estensore
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