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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 10236/2024 R.G. instaurata da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lucibello, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Castelnuovo Cilento, fraz. Vallo Scano, via Nazionale n. 38,
ricorrente contro
, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, funzionari delegati, domicilio eletto in Milano, Via Soderini n.24,
resistente Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“a) previa eventuale disapplicazione del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e della nota n. CP_2
15219 del 15.10.2015 e ss.mm.ii, ivi compreso il DPCM del 28.11.2016, nella parte in cui limitano il beneficio della Carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121 – 124 l. n.
107/2015 ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente sig.ra quale docente a tempo determinato non di ruolo, ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 -124, l n. 107/2015, in
relazione all'anno scolastico 2023/24 per le ragioni di cui al presente ricorso, e, per l'effetto
CONDANNARE il , in persona del ad Controparte_1 CP_3
erogare in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023 l'importo complessivo di € 2.000,00, ovvero il diverso importo che risulterà in corso di causa, tramite la carta elettronica del docente, nei modi previsti dalla normativa di riferimento con riferimento ai docenti a tempo indeterminato o comunque come previsto dalla regolamentazione di cui al DPCM 28.11.2016, art. 2, e ss.mm.ii, il tutto oltre
accessori come per legge;
b) condannare il resistente, in persona del pro Controparte_1 CP_3
tempore, alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Si è costituita ritualmente l'Amministrazione convenuta contrastando le pretese avversarie di cui ha chiesto l'integrale rigetto. Ha eccepito che il contratto di docenza
2 della ricorrente è cessato il 31 agosto 2024 e che la stessa presta attualmente Pt_1
servizio in qualità di ATA.
All'esito di produzioni documentali e di rinuncia alla domanda per l'anno scolastico
2023/24, la causa, vertente su nota questione di diritto, è stata discussa e decisa senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto la ricorrente – il cui profilo professionale è effettivamente di assistente amministrativo, giusto stato matricolare prodotti in atti - ha rappresentato in causa di avere, ciò non di meno, prestato servizio come docente alle dipendenze del
[...]
con contratti a tempo determinato – annuali o fine al Controparte_1
termine delle attività didattiche - per i periodi e presso gli istituti scolastici di seguito specificati:
a) anno scolastico 2019/2020: con decorrenza dal 23.09.2019 al 31.08.2020, per n. 18 ore settimanali di lezione presso istituto comprensivo ER HA (MIIC8E400Q)
come docente supplente di scuola primaria, per un posto NORMALE POSTO
COMUNE;
b) anno scolastico 2020/2021: con decorrenza dal 01/10/2020 al 31/08/2021., per n. 18
ore settimanali di lezione presso l'istituto presso l' Controparte_4
(MIICI8BFOOG), come docente supplente di scuola secondaria di I
[...]
grado, per un posto NORMALE sulla classe di concorso A060 –Tecnologia su cattedra ORDINARIA;
c) anno scolastico 2021/2022: con decorrenza dal 08/09/2021 al 31/08/2022., per n. 18
ore settimanali di lezione presso l'istituto Comprensivo Galbusera Segrate -
(MIIC8BWOOC), come docente supplente di scuola secondaria di I grado, per un posto NORMALE sulla classe di concorso A060 su cattedra ORDINARIA d) anno scolastico 2022/2023 con decorrenza dal 07.01.2019 al 02.02.2019, per n. 12 ore settimanali di lezione presso l'istituto Leonardo Da Vinci Pascoli -( , C.F._1
3 come docente supplente di scuola secondaria di I grado, per un posto NORMALE
sulla classe di concorso A060 Tecnologia su cattedra ORDINARIA;
il tutto come da documenti allegati.
Per l'anno scolastico in corso, la ricorrente risulta inserita nelle GPS come da relativa domanda agli atti.
Si afferma in ricorso che, mentre per l' anno scolastico 2023/2024 (contratto con decorrenza dal 04.09.2023 al 31.08.2024, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'istituto Leonardo Da Vinci Pascoli, come docente supplente di scuola secondaria di
I grado per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO sulla classe di concorso ADMM – su cattedra SOSTEGNO) alla ricorrente veniva riconosciuto il diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, ciò
non avveniva per i precedenti anni di servizio.
In diritto, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio. Sotto
diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un bonus
da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi
4 culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_5
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per
ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato
digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_6
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a
master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale
dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La
somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il e con il Controparte_7
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo
della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di
cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale,
nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta
medesima.
5 Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il
piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle
istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_7
categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta
Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in
periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo
complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata
ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo
pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i
docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui CP_2
punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo
nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali
6 a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di
formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo.
Ciò posto, deve evidenziarsi che sulla dibattuta questione è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con l'attesa pronuncia n. 29961/2023 che ha chiarito in modo definitivo, con esaustiva motivazione i termini per il riconoscimento del bonus docenti negli di docenza precaria: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi
dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di
didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti
nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione,
ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla
concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per
cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il
7 risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova
presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella
misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui
ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e
prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui
all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della
responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati
dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro
fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla compatibilità del bonus con il diritto dell'unione europea, è peraltro recentemente intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
Premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come
rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro”, la Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
8 utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al
fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE
sez. VI, 18/05/2022, n.450).
È pacifico nonché documentale in causa che la ricorrente abbia prestato servizio,
quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e che non abbia usufruito della Carta
elettronica in tali periodi. Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente CP_1
giudizio non ha allegato né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Quanto al fatto che la sig.ra presti attualmente servizio come ATA, si osserva Pt_1
che, all'epoca di deposito del ricorso (29 agosto 2024), la ricorrente era ancora in servizio come docente per l'intero anno scolastico 2023/24 (scadenza del contratto il
31 agosto 2024) e che risulta documentata in causa la perdurante iscrizione delle GPS.
Va dunque affermato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e
2022/2023 della complessiva somma di € 2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno), oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
9
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad attribuire alla Controparte_1
ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 30/01/2025
Il giudice
Francesca Saioni
10
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 10236/2024 R.G. instaurata da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lucibello, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Castelnuovo Cilento, fraz. Vallo Scano, via Nazionale n. 38,
ricorrente contro
, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, funzionari delegati, domicilio eletto in Milano, Via Soderini n.24,
resistente Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“a) previa eventuale disapplicazione del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e della nota n. CP_2
15219 del 15.10.2015 e ss.mm.ii, ivi compreso il DPCM del 28.11.2016, nella parte in cui limitano il beneficio della Carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121 – 124 l. n.
107/2015 ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente sig.ra quale docente a tempo determinato non di ruolo, ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 -124, l n. 107/2015, in
relazione all'anno scolastico 2023/24 per le ragioni di cui al presente ricorso, e, per l'effetto
CONDANNARE il , in persona del ad Controparte_1 CP_3
erogare in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023 l'importo complessivo di € 2.000,00, ovvero il diverso importo che risulterà in corso di causa, tramite la carta elettronica del docente, nei modi previsti dalla normativa di riferimento con riferimento ai docenti a tempo indeterminato o comunque come previsto dalla regolamentazione di cui al DPCM 28.11.2016, art. 2, e ss.mm.ii, il tutto oltre
accessori come per legge;
b) condannare il resistente, in persona del pro Controparte_1 CP_3
tempore, alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Si è costituita ritualmente l'Amministrazione convenuta contrastando le pretese avversarie di cui ha chiesto l'integrale rigetto. Ha eccepito che il contratto di docenza
2 della ricorrente è cessato il 31 agosto 2024 e che la stessa presta attualmente Pt_1
servizio in qualità di ATA.
All'esito di produzioni documentali e di rinuncia alla domanda per l'anno scolastico
2023/24, la causa, vertente su nota questione di diritto, è stata discussa e decisa senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto la ricorrente – il cui profilo professionale è effettivamente di assistente amministrativo, giusto stato matricolare prodotti in atti - ha rappresentato in causa di avere, ciò non di meno, prestato servizio come docente alle dipendenze del
[...]
con contratti a tempo determinato – annuali o fine al Controparte_1
termine delle attività didattiche - per i periodi e presso gli istituti scolastici di seguito specificati:
a) anno scolastico 2019/2020: con decorrenza dal 23.09.2019 al 31.08.2020, per n. 18 ore settimanali di lezione presso istituto comprensivo ER HA (MIIC8E400Q)
come docente supplente di scuola primaria, per un posto NORMALE POSTO
COMUNE;
b) anno scolastico 2020/2021: con decorrenza dal 01/10/2020 al 31/08/2021., per n. 18
ore settimanali di lezione presso l'istituto presso l' Controparte_4
(MIICI8BFOOG), come docente supplente di scuola secondaria di I
[...]
grado, per un posto NORMALE sulla classe di concorso A060 –Tecnologia su cattedra ORDINARIA;
c) anno scolastico 2021/2022: con decorrenza dal 08/09/2021 al 31/08/2022., per n. 18
ore settimanali di lezione presso l'istituto Comprensivo Galbusera Segrate -
(MIIC8BWOOC), come docente supplente di scuola secondaria di I grado, per un posto NORMALE sulla classe di concorso A060 su cattedra ORDINARIA d) anno scolastico 2022/2023 con decorrenza dal 07.01.2019 al 02.02.2019, per n. 12 ore settimanali di lezione presso l'istituto Leonardo Da Vinci Pascoli -( , C.F._1
3 come docente supplente di scuola secondaria di I grado, per un posto NORMALE
sulla classe di concorso A060 Tecnologia su cattedra ORDINARIA;
il tutto come da documenti allegati.
Per l'anno scolastico in corso, la ricorrente risulta inserita nelle GPS come da relativa domanda agli atti.
Si afferma in ricorso che, mentre per l' anno scolastico 2023/2024 (contratto con decorrenza dal 04.09.2023 al 31.08.2024, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'istituto Leonardo Da Vinci Pascoli, come docente supplente di scuola secondaria di
I grado per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO sulla classe di concorso ADMM – su cattedra SOSTEGNO) alla ricorrente veniva riconosciuto il diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, ciò
non avveniva per i precedenti anni di servizio.
In diritto, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio. Sotto
diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un bonus
da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi
4 culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_5
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per
ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato
digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_6
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a
master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale
dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La
somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il e con il Controparte_7
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo
della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di
cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale,
nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta
medesima.
5 Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il
piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle
istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_7
categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta
Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in
periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo
complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata
ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo
pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i
docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui CP_2
punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo
nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali
6 a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di
formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo.
Ciò posto, deve evidenziarsi che sulla dibattuta questione è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con l'attesa pronuncia n. 29961/2023 che ha chiarito in modo definitivo, con esaustiva motivazione i termini per il riconoscimento del bonus docenti negli di docenza precaria: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi
dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di
didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti
nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione,
ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla
concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per
cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il
7 risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova
presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella
misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui
ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e
prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui
all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della
responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati
dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro
fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla compatibilità del bonus con il diritto dell'unione europea, è peraltro recentemente intervenuta la Corte di Giustizia, su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
Premesso che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come
rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro”, la Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
8 utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al
fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE
sez. VI, 18/05/2022, n.450).
È pacifico nonché documentale in causa che la ricorrente abbia prestato servizio,
quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e che non abbia usufruito della Carta
elettronica in tali periodi. Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente CP_1
giudizio non ha allegato né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Quanto al fatto che la sig.ra presti attualmente servizio come ATA, si osserva Pt_1
che, all'epoca di deposito del ricorso (29 agosto 2024), la ricorrente era ancora in servizio come docente per l'intero anno scolastico 2023/24 (scadenza del contratto il
31 agosto 2024) e che risulta documentata in causa la perdurante iscrizione delle GPS.
Va dunque affermato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e
2022/2023 della complessiva somma di € 2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno), oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad attribuire alla Controparte_1
ricorrente il beneficio suindicato, tramite la Carta elettronica, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 30/01/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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