Art. 2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di anni tre, la meta' dei posti messi a concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e' riservata agli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli Uffici medesimi, in possesso di diploma di Istituti di istruzione secondaria di 2° grado.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di anni tre, la meta' dei posti messi a concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e' riservata agli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli Uffici medesimi, in possesso di diploma di Istituti di istruzione secondaria di 2° grado.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA