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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/09/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2080 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CARBONELLI ANTONIO
- RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore
- RESISTENTE
Oggetto: prestazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso depositato in data 1 ottobre 2024 Parte_1 ha convenuto in giudizio l' contestando la congruità dell'accertamento del CP_1 grado di invalidità permanente determinato nella misura del 7% in relazione all'infortunio sul lavoro di cui era rimasto vittima in data 18.5.23 e sostenendo che, invece, il corretto grado di invalidità permanente era pari al 10%.
Nel corso dell'odierna udienza parte ricorrente ha esibito esito della collegiale medica in data 24 ottobre 2024 con la definizione del grado di invalidità del 9% ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con la refusione almeno parziale delle spese di lite in quanto la collegiale si sarebbe svolta in data successiva alla notifica del ricorso all' rimasto contumace. CP_1
Non v'è dubbio che l' intervenuta definizione del grado di invalidità permanente del ricorrente consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese si osserva che: la parte ricorrente non ha provato di essere stato convocato per la visita dopo la notifica del ricorso;
la parte ricorrente all'udienza del 10 marzo 2025 non ha comunicato la sussistenza di tale definizione e pertanto
è stato dato incarico al CTU;
la parte ricorrente non ha provato di aver ricevuto la comunicazione della definizione in data successiva a quella di tale udienza;
in sede collegiale la definizione è avvenuta per un grado intermedio fra quello contestato e quello rivendicato.
Alla luce di quanto sopra esposto non vi sono motivi per accogliere la richiesta di condanna dell' , peraltro rimasta contumace, alla refusione delle spese di CP_1 lite.
Le spese di lite vanno quindi integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere compensa le spese di lite
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
2 Così deciso in Brescia il 11/09/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CARBONELLI ANTONIO
- RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore
- RESISTENTE
Oggetto: prestazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso depositato in data 1 ottobre 2024 Parte_1 ha convenuto in giudizio l' contestando la congruità dell'accertamento del CP_1 grado di invalidità permanente determinato nella misura del 7% in relazione all'infortunio sul lavoro di cui era rimasto vittima in data 18.5.23 e sostenendo che, invece, il corretto grado di invalidità permanente era pari al 10%.
Nel corso dell'odierna udienza parte ricorrente ha esibito esito della collegiale medica in data 24 ottobre 2024 con la definizione del grado di invalidità del 9% ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con la refusione almeno parziale delle spese di lite in quanto la collegiale si sarebbe svolta in data successiva alla notifica del ricorso all' rimasto contumace. CP_1
Non v'è dubbio che l' intervenuta definizione del grado di invalidità permanente del ricorrente consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese si osserva che: la parte ricorrente non ha provato di essere stato convocato per la visita dopo la notifica del ricorso;
la parte ricorrente all'udienza del 10 marzo 2025 non ha comunicato la sussistenza di tale definizione e pertanto
è stato dato incarico al CTU;
la parte ricorrente non ha provato di aver ricevuto la comunicazione della definizione in data successiva a quella di tale udienza;
in sede collegiale la definizione è avvenuta per un grado intermedio fra quello contestato e quello rivendicato.
Alla luce di quanto sopra esposto non vi sono motivi per accogliere la richiesta di condanna dell' , peraltro rimasta contumace, alla refusione delle spese di CP_1 lite.
Le spese di lite vanno quindi integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara cessata la materia del contendere compensa le spese di lite
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
2 Così deciso in Brescia il 11/09/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
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