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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/12/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1915/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Valeria Primerano Parte_1
(PEC: ); Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t); Email_2
RESISTENTE e
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE. RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/10/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920259000720925000, notificata il 29.7.2025, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920150000733539000; 43920160000432783000; 43920160000671452000; 43920160000969456000; 43920160001034758000; 43920160001152224000; 43920170000194307000; 43920170000651522000; 43920170000822154000;
1 4392018000003830000; 43920190000751457000; 43920210000275709000; 43920210000407626000; 43920220000400531000; 43920220000953574000; 43920220001133009000; 43920230000503622000 deducendo l'omessa ricezione degli atti di pagamento suindicati e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare nulli e/o illegittimi e, comunque, annullare l'intimazione di pagamento opposta limitatamente agli avvisi di addebito di cui in narrativa ovvero annullare e o revocare gli avvisi di addebito indicati in narrativa per le motivazioni tutte esposte. Condannare le resistenti a spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 cpc al sottoscritto procuratore. Emettere ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. Nonostante, invece, il ricorso sia stato ritualmente notificato ad , questa non ha spiegato CP_3 difese nel procedimento. Si dichiara, infatti, la contumacia di . CP_3
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, a riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La
2 sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L' previdenziale ha dedotto e documentato di aver notificato validamente gli avvisi di CP_4 addebito in contestazione, a parte ricorrente, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920150000733539000 è stato notificato il 9.1.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000432783000 è stato notificato il 9.6.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000671452000 è stato notificato il 13.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920160000969456000 è stato notificato il 13.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920160001034758000 è stato notificato il 13.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920160001152224000 è stato notificato il 13.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920170000194307000 è stato notificato il 21.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920170000651522000 è stato notificato il 6.2.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920170000822154000 è stato notificato il 5.2.2018;
- l'avviso di addebito n. 4392018000003830000 è stato notificato il 11.4.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920190000751457000 è stato notificato il 24.11.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920210000275709000 è stato notificato il 15.1.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920210000407626000 è stato notificato il 15.1.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220000400531000 è stato notificato il 23.12.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220000953574000 è stato notificato il 13.2.2023;
- l'avviso di addebito n. 43920220001133009000 è stato notificato il 23.2.2023;
- l'avviso di addebito n. 43920230000503622000 è stato notificato il 23.1.2024. 5. L'Ente previdenziale ha altresì dimostrato che per l'avviso di addebito n. 43920150000733539000, è stato effettuato un parziale sgravio ex lege e una parziale riscossione, tali per cui l'attuale importo residuo e pari a 1.739,62€. Per il carico sgravato e riscosso si dichiara la cessata materia del contendere.
6. Poiché in atti non vi è prova dell'avvenuto inoltro, a parte ricorrente, di richieste di pagamento dirette ad interrompere i termini di prescrizione, nell'arco temporale pari a cinque anni dall'inoltro dei singoli avvisi di addebito, occorre segnalare che il ricorso può trovare accoglimento limitatamente agli avvisi di addebito n. 43920150000733539000; 43920160000432783000; 43920170000194307000; 43920170000651522000; 43920170000822154000; 4392018000003830000, perché dalla data di loro notifica (suindicata) a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale (29.7.2025) è decorso il quinquennio di prescrizione.
7. Nel resto, invece, il ricorso deve essere rigettato, perché dalla data di notifica dei residui avvisi di addebito a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale e in occasione della sospensione dei termini durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni): in virtù del Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del
3 Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, il termine quinquennale non è decorso inutilmente.
8. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere accolto limitatamente agli avvisi di addebito n. 43920150000733539000; 43920160000432783000; 43920170000194307000; 43920170000651522000; 43920170000822154000; 4392018000003830000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, a cui consegue l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
9. Stante la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti richiamati dagli avvisi di addebito n. 43920150000733539000; 43920160000432783000; 43920170000194307000; 43920170000651522000; 43920170000822154000; 4392018000003830000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
Vibo Valentia, 18/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Valeria Primerano Parte_1
(PEC: ); Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t); Email_2
RESISTENTE e
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE. RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/10/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920259000720925000, notificata il 29.7.2025, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920150000733539000; 43920160000432783000; 43920160000671452000; 43920160000969456000; 43920160001034758000; 43920160001152224000; 43920170000194307000; 43920170000651522000; 43920170000822154000;
1 4392018000003830000; 43920190000751457000; 43920210000275709000; 43920210000407626000; 43920220000400531000; 43920220000953574000; 43920220001133009000; 43920230000503622000 deducendo l'omessa ricezione degli atti di pagamento suindicati e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare nulli e/o illegittimi e, comunque, annullare l'intimazione di pagamento opposta limitatamente agli avvisi di addebito di cui in narrativa ovvero annullare e o revocare gli avvisi di addebito indicati in narrativa per le motivazioni tutte esposte. Condannare le resistenti a spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 cpc al sottoscritto procuratore. Emettere ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. Nonostante, invece, il ricorso sia stato ritualmente notificato ad , questa non ha spiegato CP_3 difese nel procedimento. Si dichiara, infatti, la contumacia di . CP_3
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi riportati per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, a riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La
2 sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L' previdenziale ha dedotto e documentato di aver notificato validamente gli avvisi di CP_4 addebito in contestazione, a parte ricorrente, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920150000733539000 è stato notificato il 9.1.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000432783000 è stato notificato il 9.6.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000671452000 è stato notificato il 13.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920160000969456000 è stato notificato il 13.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920160001034758000 è stato notificato il 13.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920160001152224000 è stato notificato il 13.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920170000194307000 è stato notificato il 21.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920170000651522000 è stato notificato il 6.2.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920170000822154000 è stato notificato il 5.2.2018;
- l'avviso di addebito n. 4392018000003830000 è stato notificato il 11.4.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920190000751457000 è stato notificato il 24.11.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920210000275709000 è stato notificato il 15.1.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920210000407626000 è stato notificato il 15.1.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220000400531000 è stato notificato il 23.12.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220000953574000 è stato notificato il 13.2.2023;
- l'avviso di addebito n. 43920220001133009000 è stato notificato il 23.2.2023;
- l'avviso di addebito n. 43920230000503622000 è stato notificato il 23.1.2024. 5. L'Ente previdenziale ha altresì dimostrato che per l'avviso di addebito n. 43920150000733539000, è stato effettuato un parziale sgravio ex lege e una parziale riscossione, tali per cui l'attuale importo residuo e pari a 1.739,62€. Per il carico sgravato e riscosso si dichiara la cessata materia del contendere.
6. Poiché in atti non vi è prova dell'avvenuto inoltro, a parte ricorrente, di richieste di pagamento dirette ad interrompere i termini di prescrizione, nell'arco temporale pari a cinque anni dall'inoltro dei singoli avvisi di addebito, occorre segnalare che il ricorso può trovare accoglimento limitatamente agli avvisi di addebito n. 43920150000733539000; 43920160000432783000; 43920170000194307000; 43920170000651522000; 43920170000822154000; 4392018000003830000, perché dalla data di loro notifica (suindicata) a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale (29.7.2025) è decorso il quinquennio di prescrizione.
7. Nel resto, invece, il ricorso deve essere rigettato, perché dalla data di notifica dei residui avvisi di addebito a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale e in occasione della sospensione dei termini durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni): in virtù del Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del
3 Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, il termine quinquennale non è decorso inutilmente.
8. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere accolto limitatamente agli avvisi di addebito n. 43920150000733539000; 43920160000432783000; 43920170000194307000; 43920170000651522000; 43920170000822154000; 4392018000003830000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, a cui consegue l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
9. Stante la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti richiamati dagli avvisi di addebito n. 43920150000733539000; 43920160000432783000; 43920170000194307000; 43920170000651522000; 43920170000822154000; 4392018000003830000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
Vibo Valentia, 18/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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