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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 20/01/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 296/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MIELE BRUNO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3202/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Presso Avvocatura Dello Stato Salerno - 80224030587
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- OMESSO PAG CUT n. 000545/24 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso viene introdotto avverso omesso pagamento contributo unificato civile anno 2022, come in epigrafe indicato.
Il ricorrente lamenta la illegittima richiesta di pagamento di contributo unificato già assolto.
Si costituisce Equitalia Giustizia s.p.a. per conto del Ministero della Giustizia, con proprie controdeduzioni, confermando la legittimità del proprio operato.
La trattazione della controversia viene fissata per il giorno 15/01/2026, in camera di consiglio, presso Codesta
C.G.T. di primo grado – Sez. 12 – in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta la illegittima richiesta di pagamento sanzioni per ritardato pagamento contributo unificato civile anno 2022, come da mod. D notificato da Equitalia Giustizia s.p.a. per conto Ministero della Giustizia –
Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
Il ricorrente documenta il pagamento del contributo richiesto già con cartella di pagamento notificata precedentemente.
Si costituisce Equitalia Giustizia s.p.a. con proprie controdeduzioni confermando la legittimità della richiesta opposta in questa sede, trattandosi di irrogazione sanzioni dovute per il ritardato pagamento del contributo nei termini. Precisa, ancora, la resistente che il pagamento della cartella di pagamento indicata da ricorrente, riguarda solo il contributo unificato civile anno 2022, mentre la richiesta di pagamento a mezzo mod. D, riguarda la irrogazione sanzioni.
Per tale motivo la richiesta è legittima.
Il tentativo di conciliazione non è stato attivato dalle parti.
Per quanto innanzi illustrato e documentato, il ricorso non può essere accolto. Spese compensate. Assorbiti altri motivi di doglianza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Salerno il 15 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico
(dott. Bruno MIELE)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MIELE BRUNO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3202/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Presso Avvocatura Dello Stato Salerno - 80224030587
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- OMESSO PAG CUT n. 000545/24 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso viene introdotto avverso omesso pagamento contributo unificato civile anno 2022, come in epigrafe indicato.
Il ricorrente lamenta la illegittima richiesta di pagamento di contributo unificato già assolto.
Si costituisce Equitalia Giustizia s.p.a. per conto del Ministero della Giustizia, con proprie controdeduzioni, confermando la legittimità del proprio operato.
La trattazione della controversia viene fissata per il giorno 15/01/2026, in camera di consiglio, presso Codesta
C.G.T. di primo grado – Sez. 12 – in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta la illegittima richiesta di pagamento sanzioni per ritardato pagamento contributo unificato civile anno 2022, come da mod. D notificato da Equitalia Giustizia s.p.a. per conto Ministero della Giustizia –
Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
Il ricorrente documenta il pagamento del contributo richiesto già con cartella di pagamento notificata precedentemente.
Si costituisce Equitalia Giustizia s.p.a. con proprie controdeduzioni confermando la legittimità della richiesta opposta in questa sede, trattandosi di irrogazione sanzioni dovute per il ritardato pagamento del contributo nei termini. Precisa, ancora, la resistente che il pagamento della cartella di pagamento indicata da ricorrente, riguarda solo il contributo unificato civile anno 2022, mentre la richiesta di pagamento a mezzo mod. D, riguarda la irrogazione sanzioni.
Per tale motivo la richiesta è legittima.
Il tentativo di conciliazione non è stato attivato dalle parti.
Per quanto innanzi illustrato e documentato, il ricorso non può essere accolto. Spese compensate. Assorbiti altri motivi di doglianza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Salerno il 15 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico
(dott. Bruno MIELE)