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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/09/2025, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 15.9.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3701 nell'anno 2025 RG
TRA
, avv. A IEVA Parte_1 ricorrente
E
, avv. A FARETRA CP_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2025 l'istante in qualità di dipendente dell' con la CP_1 qualifica di tecnico di laboratorio biomedico presso UOSVD trasfusionale del Po di Altamura deduceva, di essere stato a stretto contatto con pazienti covid per un totale di 38 turni di lavoro nel periodo dal
15.03.2020 al 15.05.2020. L'istante precisava che la struttura rientrava tra quelle indicate nella fascia C) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020 e dell'accordo raggiunto dalla delegazione trattante c.d. congiunta in data 03.08.2020. Tuttavia, la ricorrente rappresentava di non aver ricevuto l'incentivo spettante per il servizio reso, essendogli stato esclusivamente corrisposto un acconto per un totale di euro 484,66 lordi, e, pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la somma residua di €
275,24 lordi, con condanna della convenuta al relativo pagamento, oltre spese di lite. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della CP_1 domanda. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.
DIRITTO
1. Va evidenziato che l'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 dispone che “per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Ai sensi del comma 2, “per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
Di talché, in base all'art. 5 della L.R. Puglia n. 12/2020, “la Regione promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”.
Secondo quanto disposto dall'accordo regionale del 28.5.2020, “rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co.1 del
D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b)
Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla
Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”.
Per il personale coinvolto è stato, dunque, previsto un premio, in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestato e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica, suddiviso secondo quattro fasce: - SC A) (euro 63 per ogni turno): “Se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti
Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”; -
SC B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della
Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite
2 nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; - SC C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre
Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e
Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”; - SC D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
2. Nel caso di specie è documentato che il ricorrente abbia prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020 e sia stato coinvolto nella gestione dell'emergenza Covid quale tecnico di laboratorio biomedico presso UOSVD trasfusionale del Po di Altamura.
Conseguentemente, tenuto conto dell'inclusione nella fascia C) del reparto di applicazione dell'istante, è corretto ravvisare la spettanza in capo all'istante della complessiva somma di € 760,00 lordi (ossia € 20,00 per i 38 turni di servizio svolti). Poiché il ricorrente si è già visto corrispondere la somma pari ad € 484,66 lordi, l' dev'essere condannata al pagamento della residua somma lorda di € 275,24 oltre accessori CP_1 di legge (cfr. in termini anche in relazione all'irrilevanza nel computo dell'importo dovuto degli oneri IRAP sentenza della Sezione n.790/2025 cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc).
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-
06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531;
Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-
12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico della azienda intimata per la soccombenza in considerazione dell'attività svolta, del valore e della natura seriale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione, domanda ed eccezione, così provvede: accoglie le domanda e, per l'effetto, condanna a pagare in favore dell'istante la somma di € 275,24 CP_1 oltre accessori di legge, nei termini di cui in motivazione;
3 condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano nell'importo di € 350,00 oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 15.9.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 15.9.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3701 nell'anno 2025 RG
TRA
, avv. A IEVA Parte_1 ricorrente
E
, avv. A FARETRA CP_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2025 l'istante in qualità di dipendente dell' con la CP_1 qualifica di tecnico di laboratorio biomedico presso UOSVD trasfusionale del Po di Altamura deduceva, di essere stato a stretto contatto con pazienti covid per un totale di 38 turni di lavoro nel periodo dal
15.03.2020 al 15.05.2020. L'istante precisava che la struttura rientrava tra quelle indicate nella fascia C) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020 e dell'accordo raggiunto dalla delegazione trattante c.d. congiunta in data 03.08.2020. Tuttavia, la ricorrente rappresentava di non aver ricevuto l'incentivo spettante per il servizio reso, essendogli stato esclusivamente corrisposto un acconto per un totale di euro 484,66 lordi, e, pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la somma residua di €
275,24 lordi, con condanna della convenuta al relativo pagamento, oltre spese di lite. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della CP_1 domanda. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.
DIRITTO
1. Va evidenziato che l'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 dispone che “per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Ai sensi del comma 2, “per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
Di talché, in base all'art. 5 della L.R. Puglia n. 12/2020, “la Regione promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”.
Secondo quanto disposto dall'accordo regionale del 28.5.2020, “rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co.1 del
D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b)
Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla
Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”.
Per il personale coinvolto è stato, dunque, previsto un premio, in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestato e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica, suddiviso secondo quattro fasce: - SC A) (euro 63 per ogni turno): “Se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti
Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”; -
SC B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della
Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite
2 nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; - SC C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre
Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e
Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”; - SC D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
2. Nel caso di specie è documentato che il ricorrente abbia prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020 e sia stato coinvolto nella gestione dell'emergenza Covid quale tecnico di laboratorio biomedico presso UOSVD trasfusionale del Po di Altamura.
Conseguentemente, tenuto conto dell'inclusione nella fascia C) del reparto di applicazione dell'istante, è corretto ravvisare la spettanza in capo all'istante della complessiva somma di € 760,00 lordi (ossia € 20,00 per i 38 turni di servizio svolti). Poiché il ricorrente si è già visto corrispondere la somma pari ad € 484,66 lordi, l' dev'essere condannata al pagamento della residua somma lorda di € 275,24 oltre accessori CP_1 di legge (cfr. in termini anche in relazione all'irrilevanza nel computo dell'importo dovuto degli oneri IRAP sentenza della Sezione n.790/2025 cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc).
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-
06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531;
Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-
12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico della azienda intimata per la soccombenza in considerazione dell'attività svolta, del valore e della natura seriale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione, domanda ed eccezione, così provvede: accoglie le domanda e, per l'effetto, condanna a pagare in favore dell'istante la somma di € 275,24 CP_1 oltre accessori di legge, nei termini di cui in motivazione;
3 condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano nell'importo di € 350,00 oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 15.9.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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