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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/9/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 856/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti CARONIA FERDINANDO e DIPOLLINA Parte_1
ALESSANDRO)
ricorrente
CONTRO
IN QUALITÀ DI SOCIA AMMINISTRATRICE Controparte_1
DELLA ESTINTA Controparte_2
(Avv. PALMIGIANO ALESSANDRO)
IN QUALITÀ DI SOCIO DELLA ESTINTA Controparte_3
(Avv.ta VIOLANTE ELISABETTA) Controparte_4
E IN QUALITÀ DI SOCIE DELLA CP_5 CP_6
ESTINTA (CONTUMACI) Controparte_4
resistenti
Tribunale di Palermo sez. Lavoro AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
differenze retributive esistenti alla data del 15/02/2015, liquidate in euro
83.155,25 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1°/4/2025 sino al saldo;
◊ dichiara, altresì, che la ricorrente ha maturato a titolo di TFR, alla cessazione dell'unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato intercorso dal
21/2/2006 al 10/8/2019 - alle dipendenze della Controparte_2
dal 21/2/2006 al 15/2/2015 e transitando senza soluzione di
[...]
continuità ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della dal 16/2/2015 al CP_4
10/8/2019 – un credito residuo complessivo di € 22.788,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal 1°/4/2025 sino al saldo;
◊ dichiara estinte le pretese creditorie maturate dalla ricorrente nei confronti della
CP_4
◊ condanna e in solido fra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_3
delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 13.395,00
oltre spese generali, IVA e CPA, e pone in capo ai medesimi, in solido, le spese della CTU come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 29/01/2021 chiedeva di volere Parte_1
accertare e dichiarare “a) che la ricorrente ha continuativamente ed
ininterrottamente lavorato alle dipendenze della Controparte_7
(dal 15 aprile 2004 al 15 febbraio 2015) e della
[...] CP_8
[...]
[..
- Tribunale di Palermo sez.
[...] [...]
(dal 16 febbraio 2015 al 10 agosto 2019) in qualità di impiegata con CP_9
inquadramento nel III livello del Ccnl Turismo Pubblici esercizi sino al 15
febbraio 2015 e nel II livello per il periodo successivo;
b) che il rapporto di lavoro
costituitosi con la è proseguito Controparte_7
senza soluzione alcuna di continuità con la c) l'esistenza di Controparte_4
un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. realizzatosi tra la società
e la società d) che le Controparte_2 CP_4
società sono obbligate CP_2 Controparte_10
in solido (o per i periodi di rispettiva competenza) al pagamento, in favore della
ricorrente, dei crediti che la stessa “aveva al tempo del trasferimento”; e)
l'obbligo della società di corrispondere alla ricorrente il pagamento CP_4
dei crediti dalla stessa maturati dopo il trasferimento di azienda (ivi incluso il
TFR maturato alla cessazione dell'unico ed ininterrotto rapporto di lavoro
subordinato sorto il 15 aprile 2004 e cessato il 10 agosto 2019); f) in subordine,
l'obbligo per la di corrispondere Controparte_7
alla ricorrente le differenze retributive ed il TFR relativo al rapporto di lavoro
subordinato sorto il 15 aprile 2004 e cessato il 15 febbraio 2015”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 11/10/2021, la società eccepiva preliminarmente “la prescrizione di tutte le CP_2
domande relative al rapporto lavorativo dal 2004 al 2017” e in ogni caso “la
prescrizione di tutte le poste creditorie maturate entro i cinque anni precedenti
alla notifica del presente ricorso ex art. 2948 lett. 4 c.c.”, la decadenza della ricorrente dall'impugnazione della cessione del contratto avvenuta a seguito del dedotto trasferimento d'azienda, nonché la decadenza dall'azione diretta ad impugnare le dimissioni del 16/01/2015 e, nel merito, deduceva l'infondatezza
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro delle avverse pretese, chiedendone il rigetto.
Costituitasi in giudizio l' con memoria difensiva depositata in data CP_4
11/10/2021, eccepiva preliminarmente sia la decadenza della ricorrente dall'azione diretta a far valere la cessione ex art. 2112 c.c., sia la decadenza della medesima dall'azione diretta ad impugnare le dimissioni del 16/01/2015 e deduceva nel merito l'infondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti, il Tribunale
emetteva la sentenza non definitiva n. 3075/2024 del 1°/7/2024 il cui dispositivo:
“◊ dichiara che la ricorrente ha lavorato, senza soluzione di continuità, alle
dipendenze della società 75, dal 21/02/2006 al 15/02/2015, nonché, CP_2
alle dipendenze della dal 16/02/2015 al 10/08/2019, svolgendo CP_4
mansioni riconducibili al III° livello del CCNL Settore Turismo dal 21/02/2006
al 1/11/2017 e mansioni riconducibili al II° livello del CCNL di categoria dal
2/11/2017 al 10/08/2019 ed osservando negli anni 2008, 2009 e 2010 un orario
part time al 60% e nel restante periodo il seguente orario di lavoro: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 ed il sabato
dalle ore 9:00 alle ore 13:00; ◊ dichiara che le società resistenti sono obbligate
in solido per il pagamento delle differenze retributive, oltre accessori di legge
dalle singole scadenze al saldo, esistenti alla data del 15/02/2015; ◊ dichiara,
altresì, che la è obbligata al pagamento in favore della ricorrente CP_4
delle differenze retributive dovute alla prestatrice di lavoro relativamente al
periodo 16/02/2015 – 10/08/2019; ◊ dispone procedersi come da separata
ordinanza istruttoria per la quantificazione delle pretese creditorie della
ricorrente e dei relativi accessori;” perciò rinviando alla statuizione definitiva anche il regolamento delle spese.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Riferita dalle parti resistenti con note del 13/9/2024 la relativa cancellazione dal registro delle imprese, dichiarata con ordinanza del 18/9/2024 l'interruzione del giudizio, il medesimo veniva riassunto a cura della ricorrente con ricorso ex art. 303 c.p.c. del 21/11/2024 che evocava in giudizio in qualità di Controparte_1
socia amministratrice della estinta e Controparte_2
in qualità di soci della estinta Controparte_3 CP_5 CP_6
con la richiesta di “a) condannare la Sig.ra Controparte_4 Controparte_1
ex art. 2312, comma secondo, c.c. al pagamento in favore della ricorrente delle
differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro subordinato
intercorso con la estinta dal Controparte_2
21.02.2006 al 15.02.2015 (per minimi salariali, 13^ e 14^, lavoro supplementare
e/o straordinario, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e
TFR), oltre accessori di legge;
b) accertare e dichiarare quanto dovuto alla
ricorrente a titolo di TFR maturato alla cessazione dell'unico ed ininterrotto
rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 21.2.2006 al 10.8.2019, instaurato
con la dal 21.02.2006 al 15.02.2015 Controparte_2
e successivamente proseguito senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. con la
dal 16.02.2015 al 10.08.2019, oltre accessori di legge”. CP_4
Si costituivano in giudizio solo e con Controparte_1 Controparte_3
memorie depositate in data 3/1/2025, formulando ai sensi degli artt. 340 c.p.c. e
129, comma 2, disp. att. c.p.c. riserva d'appello contro la sentenza non definitiva emessa in data 1/7/2024 e ribadendo, nel merito, l'infondatezza delle domande formulate dalla ricorrente, delle quali chiedevano il rigetto. Controparte_3
inoltre, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, in base all'art. 2495, comma 2, c.c. ed in assenza di entrate in esito alla approvazione del
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro bilancio finale di liquidazione, quale socio della non poteva essere CP_4
chiamato a rispondere di eventuali debiti societari ed escludeva pure l'interesse ad agire della ricorrente nei confronti dei soci della al solo fine di ottenere CP_4
il pagamento del TFR con l'intervento del Fondo di Garanzia, deducendo essere stato quest'ultimo interamente corrisposto.
Espletato, quindi, giusta ordinanza che ne ha disposto la rinnovazione depositata il 15/5/2025, l'accertamento peritale già oggetto dell'ordinanza depositata il
1°/7/2024 (“ritenuto necessario che il CTU calcoli le differenze retributive (per
minimi salariali, 13^ e 14^, lavoro supplementare e/o straordinario, indennità
sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, TFR) oltre interessi e
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al saldo, spettanti a parte
ricorrente solidalmente da parte delle due società convenute ipotizzando che
abbia lavorato dal 21/2/2006 al 15/2/2015, svolgendo mansioni inquadrabili nel
livello III del CCNL Settore Turismo, osservando negli anni 2008, 2009 e 2010
un orario part time al 60% e nel restante periodo il seguente orario di lavoro:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore
19:00 ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ricevendo dal 1/11/2012 al
19/5/2014 la retribuzione netta di euro 1.000,00 (della quale dovrà essere
previamente calcolato il corrispondente importo lordo) e nel restante periodo gli
importi risultanti dalle buste paga, ricevendo altresì un acconto TFR
corrispondente al valore nominale del capitale sociale dalla stessa conferito alla
senza fruire di permessi e godendo di 10 giorni di ferie all'anno; che CP_4
calcoli altresì le differenze retributive (per le medesime causali) oltre interessi e
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al saldo, spettanti a parte
ricorrente da parte della sola O.S.P. ipotizzando che abbia proseguito ex art.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 2112 c.c. il rapporto di lavoro dal 16/2/2015 al 10/8/2019, svolgendo mansioni
inquadrabili nel III° livello del CCNL Settore Turismo sino al 1/11/2017 e
mansioni riconducibili al II° livello dal 2/11/2017 al 10/08/2019, osservando il
seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e
dalle ore 16:00 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00,
ricevendo dal 16/2/2015 al 14/5/2015 la retribuzione netta di euro 1000,00
(della quale dovrà essere previamente calcolato il corrispondente importo
lordo), nel periodo 15/5/2015-23/10/2017 il compenso di amministratore
risultante dai prospetti paga della società, nel restante periodo gli importi
indicati in busta paga ed altresì l'acconto TFR documentato in atti, godendo di
10 giorni di ferie all'anno e mai di permessi;”), sulle conclusioni alfine rassegnate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15/9/2025 la causa viene decisa in via definitiva con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
1. Richiamate le statuizioni della sentenza non definitiva n. 3075/2024, occorre in questa sede esclusivamente determinare le differenze retributive nei termini da questa stabiliti, con la precisazione che nella qualità di socia unica amministratrice, ed illimitatamente giusta la previsione di cui all'art. 2312,
comma 2, c.c., è la resistente il soggetto integralmente tenuto al Controparte_1
pagamento dei debiti che la sentenza ha posto a carico dell'estinta
[...]
Controparte_2
Ricorda, infatti, correttamente la ricorrente che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese,
non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (così, di recente, Cass. n. 11411 del
29/04/2024).
Sul punto si condividono pienamente i conteggi elaborati dall'Ausiliario del
Giudice, a rigor di logica e nel rispetto delle indicazioni fornite da questo
Tribunale, nella relazione peritale depositata in data 11/8/2025, alla quale per completezza si rinvia, dichiarando, dunque, che le differenze retributive dovute alla ricorrente per il periodo 21/2/2006 – 15/2/2015, gravanti ad oggi sulla resistente risultano pari ad euro 83.155,25, somma già Controparte_1
comprensiva degli accessori ex art. 429 c.p.c. medio tempore maturati sino alla data del 31/3/2025.
2. Recita l'art. 2495, comma 3, c.c.: “Ferma restando l'estinzione della società,
dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro
crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi
riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori,
se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”. Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, dunque, i soci di una società di capitali rispondono delle obbligazioni sociali dopo la cancellazione della società solo fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, limite di responsabilità che non incide sulla loro legittimazione processuale (Cass. n.
9094 del 07/04/2017).
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nel caso di specie il bilancio finale di liquidazione della società Controparte_4
attesta che nessuna somma è stata distribuita tra i soci (la liquidazione si è
conclusa con una perdita di esercizio di € 17.516,00 e con un ammontare di debiti residui pari ad € 8.210,00, cfr. all. n. 14 al ricorso per riassunzione) e nessuno dei soci può essere in questa sede chiamato a rispondere dei debiti che la sentenza n.
3075/2024 ha posto a carico della società sia in via principale che in via solidale.
3. Stante, tuttavia, il precipuo interesse della ricorrente a vedere accertato e dichiarato l'ammontare del TFR maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro,
anche dunque nel segmento temporale che ha investito ex art. 2112 c.c. la
[...]
CP_1
in vista della sua possibilità di accedere al Fondo di Garanzia può CP_4
procedersi alla chiesta declaratoria, rilevando che, per il periodo alle relative dipendenze, il Consulente ha stimato in € 7.399,03 l'ammontare del TFR ancora dovuto alla ricorrente a seguito del ricevuto acconto dell'importo lordo di €
1.933,50. La somma indicata, aggiungendosi ai € 15.449,87 che si riferiscono al precedente lasso di tempo 21/2/2006 – 15/2/2015, determina per l'intera durata del rapporto di lavoro estesasi dal 21/2/2006 al 21/8/2019 il credito residuo finale di € 22.788,90, importo già comprensivo degli accessori ex art. 429 c.p.c.
maturati sino al 31/3/2025.
4. Le spese sono regolate secondo soccombenza e conseguentemente poste solidalmente a carico di ed e liquidate in Controparte_1 Controparte_3
considerazione dei valori medi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad € 52.000,01. Eguale attribuzione investe gli esborsi resisi necessari per l'espletamento della CTU, come liquidati con separato decreto di pagamento. La posizione difensiva “neutrale” assunta dalle altre socie, rimaste contumaci, giustifica invece per costoro la compensazione delle spese.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
Così deciso in Palermo, il 17/9/2025.
- 10 -
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/9/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 856/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti CARONIA FERDINANDO e DIPOLLINA Parte_1
ALESSANDRO)
ricorrente
CONTRO
IN QUALITÀ DI SOCIA AMMINISTRATRICE Controparte_1
DELLA ESTINTA Controparte_2
(Avv. PALMIGIANO ALESSANDRO)
IN QUALITÀ DI SOCIO DELLA ESTINTA Controparte_3
(Avv.ta VIOLANTE ELISABETTA) Controparte_4
E IN QUALITÀ DI SOCIE DELLA CP_5 CP_6
ESTINTA (CONTUMACI) Controparte_4
resistenti
Tribunale di Palermo sez. Lavoro AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
differenze retributive esistenti alla data del 15/02/2015, liquidate in euro
83.155,25 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1°/4/2025 sino al saldo;
◊ dichiara, altresì, che la ricorrente ha maturato a titolo di TFR, alla cessazione dell'unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato intercorso dal
21/2/2006 al 10/8/2019 - alle dipendenze della Controparte_2
dal 21/2/2006 al 15/2/2015 e transitando senza soluzione di
[...]
continuità ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della dal 16/2/2015 al CP_4
10/8/2019 – un credito residuo complessivo di € 22.788,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal 1°/4/2025 sino al saldo;
◊ dichiara estinte le pretese creditorie maturate dalla ricorrente nei confronti della
CP_4
◊ condanna e in solido fra loro, al pagamento Controparte_1 Controparte_3
delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 13.395,00
oltre spese generali, IVA e CPA, e pone in capo ai medesimi, in solido, le spese della CTU come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 29/01/2021 chiedeva di volere Parte_1
accertare e dichiarare “a) che la ricorrente ha continuativamente ed
ininterrottamente lavorato alle dipendenze della Controparte_7
(dal 15 aprile 2004 al 15 febbraio 2015) e della
[...] CP_8
[...]
[..
- Tribunale di Palermo sez.
[...] [...]
(dal 16 febbraio 2015 al 10 agosto 2019) in qualità di impiegata con CP_9
inquadramento nel III livello del Ccnl Turismo Pubblici esercizi sino al 15
febbraio 2015 e nel II livello per il periodo successivo;
b) che il rapporto di lavoro
costituitosi con la è proseguito Controparte_7
senza soluzione alcuna di continuità con la c) l'esistenza di Controparte_4
un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. realizzatosi tra la società
e la società d) che le Controparte_2 CP_4
società sono obbligate CP_2 Controparte_10
in solido (o per i periodi di rispettiva competenza) al pagamento, in favore della
ricorrente, dei crediti che la stessa “aveva al tempo del trasferimento”; e)
l'obbligo della società di corrispondere alla ricorrente il pagamento CP_4
dei crediti dalla stessa maturati dopo il trasferimento di azienda (ivi incluso il
TFR maturato alla cessazione dell'unico ed ininterrotto rapporto di lavoro
subordinato sorto il 15 aprile 2004 e cessato il 10 agosto 2019); f) in subordine,
l'obbligo per la di corrispondere Controparte_7
alla ricorrente le differenze retributive ed il TFR relativo al rapporto di lavoro
subordinato sorto il 15 aprile 2004 e cessato il 15 febbraio 2015”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 11/10/2021, la società eccepiva preliminarmente “la prescrizione di tutte le CP_2
domande relative al rapporto lavorativo dal 2004 al 2017” e in ogni caso “la
prescrizione di tutte le poste creditorie maturate entro i cinque anni precedenti
alla notifica del presente ricorso ex art. 2948 lett. 4 c.c.”, la decadenza della ricorrente dall'impugnazione della cessione del contratto avvenuta a seguito del dedotto trasferimento d'azienda, nonché la decadenza dall'azione diretta ad impugnare le dimissioni del 16/01/2015 e, nel merito, deduceva l'infondatezza
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro delle avverse pretese, chiedendone il rigetto.
Costituitasi in giudizio l' con memoria difensiva depositata in data CP_4
11/10/2021, eccepiva preliminarmente sia la decadenza della ricorrente dall'azione diretta a far valere la cessione ex art. 2112 c.c., sia la decadenza della medesima dall'azione diretta ad impugnare le dimissioni del 16/01/2015 e deduceva nel merito l'infondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti, il Tribunale
emetteva la sentenza non definitiva n. 3075/2024 del 1°/7/2024 il cui dispositivo:
“◊ dichiara che la ricorrente ha lavorato, senza soluzione di continuità, alle
dipendenze della società 75, dal 21/02/2006 al 15/02/2015, nonché, CP_2
alle dipendenze della dal 16/02/2015 al 10/08/2019, svolgendo CP_4
mansioni riconducibili al III° livello del CCNL Settore Turismo dal 21/02/2006
al 1/11/2017 e mansioni riconducibili al II° livello del CCNL di categoria dal
2/11/2017 al 10/08/2019 ed osservando negli anni 2008, 2009 e 2010 un orario
part time al 60% e nel restante periodo il seguente orario di lavoro: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 ed il sabato
dalle ore 9:00 alle ore 13:00; ◊ dichiara che le società resistenti sono obbligate
in solido per il pagamento delle differenze retributive, oltre accessori di legge
dalle singole scadenze al saldo, esistenti alla data del 15/02/2015; ◊ dichiara,
altresì, che la è obbligata al pagamento in favore della ricorrente CP_4
delle differenze retributive dovute alla prestatrice di lavoro relativamente al
periodo 16/02/2015 – 10/08/2019; ◊ dispone procedersi come da separata
ordinanza istruttoria per la quantificazione delle pretese creditorie della
ricorrente e dei relativi accessori;” perciò rinviando alla statuizione definitiva anche il regolamento delle spese.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Riferita dalle parti resistenti con note del 13/9/2024 la relativa cancellazione dal registro delle imprese, dichiarata con ordinanza del 18/9/2024 l'interruzione del giudizio, il medesimo veniva riassunto a cura della ricorrente con ricorso ex art. 303 c.p.c. del 21/11/2024 che evocava in giudizio in qualità di Controparte_1
socia amministratrice della estinta e Controparte_2
in qualità di soci della estinta Controparte_3 CP_5 CP_6
con la richiesta di “a) condannare la Sig.ra Controparte_4 Controparte_1
ex art. 2312, comma secondo, c.c. al pagamento in favore della ricorrente delle
differenze retributive maturate durante il rapporto di lavoro subordinato
intercorso con la estinta dal Controparte_2
21.02.2006 al 15.02.2015 (per minimi salariali, 13^ e 14^, lavoro supplementare
e/o straordinario, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e
TFR), oltre accessori di legge;
b) accertare e dichiarare quanto dovuto alla
ricorrente a titolo di TFR maturato alla cessazione dell'unico ed ininterrotto
rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 21.2.2006 al 10.8.2019, instaurato
con la dal 21.02.2006 al 15.02.2015 Controparte_2
e successivamente proseguito senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. con la
dal 16.02.2015 al 10.08.2019, oltre accessori di legge”. CP_4
Si costituivano in giudizio solo e con Controparte_1 Controparte_3
memorie depositate in data 3/1/2025, formulando ai sensi degli artt. 340 c.p.c. e
129, comma 2, disp. att. c.p.c. riserva d'appello contro la sentenza non definitiva emessa in data 1/7/2024 e ribadendo, nel merito, l'infondatezza delle domande formulate dalla ricorrente, delle quali chiedevano il rigetto. Controparte_3
inoltre, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, in base all'art. 2495, comma 2, c.c. ed in assenza di entrate in esito alla approvazione del
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro bilancio finale di liquidazione, quale socio della non poteva essere CP_4
chiamato a rispondere di eventuali debiti societari ed escludeva pure l'interesse ad agire della ricorrente nei confronti dei soci della al solo fine di ottenere CP_4
il pagamento del TFR con l'intervento del Fondo di Garanzia, deducendo essere stato quest'ultimo interamente corrisposto.
Espletato, quindi, giusta ordinanza che ne ha disposto la rinnovazione depositata il 15/5/2025, l'accertamento peritale già oggetto dell'ordinanza depositata il
1°/7/2024 (“ritenuto necessario che il CTU calcoli le differenze retributive (per
minimi salariali, 13^ e 14^, lavoro supplementare e/o straordinario, indennità
sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, TFR) oltre interessi e
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al saldo, spettanti a parte
ricorrente solidalmente da parte delle due società convenute ipotizzando che
abbia lavorato dal 21/2/2006 al 15/2/2015, svolgendo mansioni inquadrabili nel
livello III del CCNL Settore Turismo, osservando negli anni 2008, 2009 e 2010
un orario part time al 60% e nel restante periodo il seguente orario di lavoro:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore
19:00 ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ricevendo dal 1/11/2012 al
19/5/2014 la retribuzione netta di euro 1.000,00 (della quale dovrà essere
previamente calcolato il corrispondente importo lordo) e nel restante periodo gli
importi risultanti dalle buste paga, ricevendo altresì un acconto TFR
corrispondente al valore nominale del capitale sociale dalla stessa conferito alla
senza fruire di permessi e godendo di 10 giorni di ferie all'anno; che CP_4
calcoli altresì le differenze retributive (per le medesime causali) oltre interessi e
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al saldo, spettanti a parte
ricorrente da parte della sola O.S.P. ipotizzando che abbia proseguito ex art.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 2112 c.c. il rapporto di lavoro dal 16/2/2015 al 10/8/2019, svolgendo mansioni
inquadrabili nel III° livello del CCNL Settore Turismo sino al 1/11/2017 e
mansioni riconducibili al II° livello dal 2/11/2017 al 10/08/2019, osservando il
seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e
dalle ore 16:00 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00,
ricevendo dal 16/2/2015 al 14/5/2015 la retribuzione netta di euro 1000,00
(della quale dovrà essere previamente calcolato il corrispondente importo
lordo), nel periodo 15/5/2015-23/10/2017 il compenso di amministratore
risultante dai prospetti paga della società, nel restante periodo gli importi
indicati in busta paga ed altresì l'acconto TFR documentato in atti, godendo di
10 giorni di ferie all'anno e mai di permessi;”), sulle conclusioni alfine rassegnate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15/9/2025 la causa viene decisa in via definitiva con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
1. Richiamate le statuizioni della sentenza non definitiva n. 3075/2024, occorre in questa sede esclusivamente determinare le differenze retributive nei termini da questa stabiliti, con la precisazione che nella qualità di socia unica amministratrice, ed illimitatamente giusta la previsione di cui all'art. 2312,
comma 2, c.c., è la resistente il soggetto integralmente tenuto al Controparte_1
pagamento dei debiti che la sentenza ha posto a carico dell'estinta
[...]
Controparte_2
Ricorda, infatti, correttamente la ricorrente che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese,
non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (così, di recente, Cass. n. 11411 del
29/04/2024).
Sul punto si condividono pienamente i conteggi elaborati dall'Ausiliario del
Giudice, a rigor di logica e nel rispetto delle indicazioni fornite da questo
Tribunale, nella relazione peritale depositata in data 11/8/2025, alla quale per completezza si rinvia, dichiarando, dunque, che le differenze retributive dovute alla ricorrente per il periodo 21/2/2006 – 15/2/2015, gravanti ad oggi sulla resistente risultano pari ad euro 83.155,25, somma già Controparte_1
comprensiva degli accessori ex art. 429 c.p.c. medio tempore maturati sino alla data del 31/3/2025.
2. Recita l'art. 2495, comma 3, c.c.: “Ferma restando l'estinzione della società,
dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro
crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi
riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori,
se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”. Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, dunque, i soci di una società di capitali rispondono delle obbligazioni sociali dopo la cancellazione della società solo fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, limite di responsabilità che non incide sulla loro legittimazione processuale (Cass. n.
9094 del 07/04/2017).
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nel caso di specie il bilancio finale di liquidazione della società Controparte_4
attesta che nessuna somma è stata distribuita tra i soci (la liquidazione si è
conclusa con una perdita di esercizio di € 17.516,00 e con un ammontare di debiti residui pari ad € 8.210,00, cfr. all. n. 14 al ricorso per riassunzione) e nessuno dei soci può essere in questa sede chiamato a rispondere dei debiti che la sentenza n.
3075/2024 ha posto a carico della società sia in via principale che in via solidale.
3. Stante, tuttavia, il precipuo interesse della ricorrente a vedere accertato e dichiarato l'ammontare del TFR maturato nel corso dell'intero rapporto di lavoro,
anche dunque nel segmento temporale che ha investito ex art. 2112 c.c. la
[...]
CP_1
in vista della sua possibilità di accedere al Fondo di Garanzia può CP_4
procedersi alla chiesta declaratoria, rilevando che, per il periodo alle relative dipendenze, il Consulente ha stimato in € 7.399,03 l'ammontare del TFR ancora dovuto alla ricorrente a seguito del ricevuto acconto dell'importo lordo di €
1.933,50. La somma indicata, aggiungendosi ai € 15.449,87 che si riferiscono al precedente lasso di tempo 21/2/2006 – 15/2/2015, determina per l'intera durata del rapporto di lavoro estesasi dal 21/2/2006 al 21/8/2019 il credito residuo finale di € 22.788,90, importo già comprensivo degli accessori ex art. 429 c.p.c.
maturati sino al 31/3/2025.
4. Le spese sono regolate secondo soccombenza e conseguentemente poste solidalmente a carico di ed e liquidate in Controparte_1 Controparte_3
considerazione dei valori medi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore superiore ad € 52.000,01. Eguale attribuzione investe gli esborsi resisi necessari per l'espletamento della CTU, come liquidati con separato decreto di pagamento. La posizione difensiva “neutrale” assunta dalle altre socie, rimaste contumaci, giustifica invece per costoro la compensazione delle spese.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
Così deciso in Palermo, il 17/9/2025.
- 10 -
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
Tribunale di Palermo sez. Lavoro