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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 763/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5217/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18074/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TF3IRMD00004 2024 SANZIONI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: riforma sentenza
Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò l'atto di irrogazione di euro 21.355,88 di sanzioni n. TF3IRMD00004 2024 emesso ai sensi dell'art. 31 comma 1 Del D.L. 78/2010 per indebite compensazioni effettuate attraverso il modello F24.
A sostegno dedusse la non definitività dei ruoli e, in particolare:
il ruolo di € 1.096,01, riferito all'anno 2007, era stato oggetto della "rottamazione quater";
per il ruolo di € 26.007,67, che si riferisce all'avviso di accertamento n. TF501AH01283/2015, v'era stata sentenza definitiva che aveva ridotto la pretesa ad € 22.434,00;
per il ruolo di € 40.835,00 riferito alla cartella n. 07120160015393671 per l'anno 2012, v'era stato uno sgravio parziale;
per il ruolo di € 1.875,96 non vi sarebbe un preciso riferimento alla pretesa.
Costituitasi in giudizio, l'agenzia chiese il rigetto del ricorso.
La Corte con sentenza n. 18074 emessa all'udienza del 19.11.2024 e depositata il 10.12.2024 rigettò il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 in favore di parte resistente.
La decisione è stata impugnata dal contribuente che ne ha chiesto la riforma integrale con condanna al pagamento delle spese da distrarre al difensore antistatario.
L'agenzia delle entrate è intervenuta anche in questo grado di giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Nella seduta del 19 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia delle compensazioni è disciplinata dall'articolo 31 del dl 31 maggio 2010 nr. 78, il quale prevede che “1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.”
L'appellante fa riferimento ai quattro ruoli indicati nel provvedimento impugnato.
Tuttavia, come ha chiarito l'agenzia, le sanzioni sono state irrogate con riferimento a soli due ruoli, quello di euro 40.835,80 e quello di euro 1.875,96. Ciò risulta dalla indicazione alla pagina 5 dell'atto impugnato dell'importo sul quale era stata calcolata la sanzione, che era di euro 42.711. Così delimitato l'oggetto del giudizio, deve rilevarsi la infondatezza dell'appello:
per il ruolo di 1.875,96 la richiesta di rottamazione fu presentata in data successiva alla compensazione che, pertanto, non poteva essere effettuata;
per l'altro ruolo, l'importo di euro 40.835,80 non compensabile era stato determinato tenendo conto dello sgravio parziale.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in euro 1.600.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5217/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18074/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TF3IRMD00004 2024 SANZIONI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: riforma sentenza
Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò l'atto di irrogazione di euro 21.355,88 di sanzioni n. TF3IRMD00004 2024 emesso ai sensi dell'art. 31 comma 1 Del D.L. 78/2010 per indebite compensazioni effettuate attraverso il modello F24.
A sostegno dedusse la non definitività dei ruoli e, in particolare:
il ruolo di € 1.096,01, riferito all'anno 2007, era stato oggetto della "rottamazione quater";
per il ruolo di € 26.007,67, che si riferisce all'avviso di accertamento n. TF501AH01283/2015, v'era stata sentenza definitiva che aveva ridotto la pretesa ad € 22.434,00;
per il ruolo di € 40.835,00 riferito alla cartella n. 07120160015393671 per l'anno 2012, v'era stato uno sgravio parziale;
per il ruolo di € 1.875,96 non vi sarebbe un preciso riferimento alla pretesa.
Costituitasi in giudizio, l'agenzia chiese il rigetto del ricorso.
La Corte con sentenza n. 18074 emessa all'udienza del 19.11.2024 e depositata il 10.12.2024 rigettò il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 in favore di parte resistente.
La decisione è stata impugnata dal contribuente che ne ha chiesto la riforma integrale con condanna al pagamento delle spese da distrarre al difensore antistatario.
L'agenzia delle entrate è intervenuta anche in questo grado di giudizio chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Nella seduta del 19 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia delle compensazioni è disciplinata dall'articolo 31 del dl 31 maggio 2010 nr. 78, il quale prevede che “1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.”
L'appellante fa riferimento ai quattro ruoli indicati nel provvedimento impugnato.
Tuttavia, come ha chiarito l'agenzia, le sanzioni sono state irrogate con riferimento a soli due ruoli, quello di euro 40.835,80 e quello di euro 1.875,96. Ciò risulta dalla indicazione alla pagina 5 dell'atto impugnato dell'importo sul quale era stata calcolata la sanzione, che era di euro 42.711. Così delimitato l'oggetto del giudizio, deve rilevarsi la infondatezza dell'appello:
per il ruolo di 1.875,96 la richiesta di rottamazione fu presentata in data successiva alla compensazione che, pertanto, non poteva essere effettuata;
per l'altro ruolo, l'importo di euro 40.835,80 non compensabile era stato determinato tenendo conto dello sgravio parziale.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in euro 1.600.