Art. 2.
All'onere di cui al precedente art. 1, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52, verra' fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 9 aprile 1953, n. 248 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui al precedente art. 1, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52, verra' fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 9 aprile 1953, n. 248 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.