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Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01070/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 00407 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01070/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Camadini, Marco
DI e RO Gheda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: N. 01070/2024 REG.RIC.
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ex artt. 55 e 56 c.p.a.,
- del decreto n. -OMISSIS- assunto con prot. n. -OMISSIS- del 19.12.2024 dal Rettore dell'Università degli Studi di -OMISSIS-, comunicato il successivo 20.12.2024 con protocollo n. -OMISSIS- e recante “Procedimento disciplinare nei confronti del prof.
-OMISSIS- - irrogazione sanzione”;
- di ogni altro atto ad esso presupposto o conseguente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente il 14.1.2025: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ex artt. 55 e 56 c.p.a.,
- del decreto n. -OMISSIS- assunto con prot. n. -OMISSIS- del 19.12.2024 dal Rettore dell'Università degli Studi di -OMISSIS-, comunicato il successivo 20.12.2024 con protocollo n. -OMISSIS- e recante “Procedimento disciplinare nei confronti del prof.
-OMISSIS- - irrogazione sanzione”;
- del parere ex art. 10, comma 3, della L. n. 240/2010, adottato dal Collegio di disciplina dell'Università degli Studi di -OMISSIS- nella seduta dell'11.11.2024 ed assunto al Prot. n. -OMISSIS-del 18.11.2024, con cui il Collegio ha proposto “al
Consiglio di amministrazione di questo Ateneo di irrogare al prof. -OMISSIS- la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per giorni due”;
- della delibera n. -OMISSIS- ex art. 10, comma 4, della L. n. 240/2010, adottata dal
Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di -OMISSIS- nella seduta del 17.12.2024 ed assunta al Prot. n. -OMISSIS- del 18.12.2024, con la quale il
Consiglio ha decretato “di irrogare al prof. -OMISSIS- la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per due giorni, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina; di demandare la definizione della decorrenza e delle modalità di concreta applicazione della sanzione al Decreto Rettorale di esecuzione della stessa”; N. 01070/2024 REG.RIC.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente il 16.4.2025: per l'annullamento,
- del decreto n. -OMISSIS- assunto con prot. n. -OMISSIS- del 19.12.2024 dal Rettore dell'Università degli Studi di -OMISSIS-, comunicato il successivo 20.12.2024 con protocollo n. -OMISSIS- e recante “Procedimento disciplinare nei confronti del prof.
-OMISSIS-rogazione sanzione”;
- del parere ex art. 10, comma 3, della L. n. 240/2010, adottato dal Collegio di disciplina dell'Università degli Studi di -OMISSIS- nella seduta dell'11.11.2024 ed assunto al Prot. n. 0298484 del 18.11.2024, con cui il Collegio ha proposto “al
Consiglio di amministrazione di questo Ateneo di irrogare al prof. -OMISSIS- la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per giorni due”;
- della delibera n. -OMISSIS- ex art. 10, comma 4, della L. n. 240/2010, adottata dal
Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di -OMISSIS- nella seduta del 17.12.2024 ed assunta al Prot. n. -OMISSIS-- del 18.12.2024, con la quale il
Consiglio ha decretato “di irrogare al prof. -OMISSIS-anzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per due giorni, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina; di demandare la definizione della decorrenza e delle modalità di concreta applicazione della sanzione al Decreto Rettorale di esecuzione della stessa”;
- del decreto n. -OMISSIS- assunto con prot. n. -OMISSIS- dell'8.4.2025 dal Rettore dell'Università degli Studi di -OMISSIS-, comunicato il successivo 10.4.2025 con protocollo n. 2025-UNBSCLE-0108238 e recante “Procedimento disciplinare nei confronti del prof. -OMISSIS- - irrogazione sanzione”;
- di ogni altro atto ad esso presupposto o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di -OMISSIS-; N. 01070/2024 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1.- Con ricorso notificato il 30.12.2024 all'Università degli Studi di -OMISSIS-, in pari data depositato, il professor -OMISSIS- ha impugnato il D.R. n. 1226 del
19.12.2024, con cui gli è stata irrogata “la sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per due giorni consecutivi, nei giorni 13 – 14 gennaio
2025”, chiedendone l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche.
1.2.- Tale provvedimento ha fatto seguito alle note del 20-27.9.2024 con cui il Rettore dell'Ateneo aveva trasmesso - ex art. 10, comma 2, Legge 240/2010 - al Collegio di disciplina gli “atti relativi a procedimento disciplinare” e proposto l'irrogazione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per giorni cinque, basandosi sulla sentenza n. 215/2024 – comunicatagli il precedente 4.9.2024 - con cui la Corte dei Conti in sede di appello aveva condannato il professor -OMISSIS- al pagamento in favore dell'Amministrazione di euro 21.014,40 in relazione allo svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate e incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno.
1.3.- Con nota del 17.10.2024 il Collegio di disciplina, richiamate le condotte di cui alla predetta pronuncia – ossia lo “svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate e incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno svolte dal 2008 al
2012 presso -OMISSIS-.” - ha sostenuto l'integrazione delle ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lettere b) e c) del R.D. 1592/1933, convocando il ricorrente per l'audizione del 4.11.2024, cui lo stesso si è sottoposto, depositando altresì una memoria difensiva. N. 01070/2024 REG.RIC.
1.4.- Il ricorso si articola in cinque ordini di censure:
i).- “Violazione, falsa e/o errata applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990.
Motivazione assente o insufficiente”: il decreto rettorale sarebbe privo di un'autonoma motivazione, ma si limiterebbe a dare atto della delibera del Consiglio di amministrazione e del parere vincolante del Collegio di disciplina, senza tuttavia allegarli e senza neppure ostenderli a seguito dell'apposita istanza presentata il
23.12.2024 dal ricorrente; il provvedimento, inoltre, non conterrebbe l'indicazione del termine e dell'autorità a cui ricorrere;
ii).- “Violazione, falsa e/o errata applicazione dell'art. 10 della Legge n. 240/2010, nonché dell'art. 7 dello Statuto dell'UNIBS. Incompetenza, eccesso di potere”: difetterebbe in capo al Rettore (titolare del solo potere di iniziativa) il potere di infliggere ed irrogare la sanzione disciplinare, rimessa invece al Consiglio di amministrazione che provvede in senso conforme a quanto deliberato dal Collegio di disciplina (cfr. artt. 10 Legge 240/2010 e 7 Statuto dell'Ateneo);
iii).- “Violazione dell'art. 21 septies della Legge n. 241/1990. Omessa sottoscrizione della nota Prot. n. 273294 del 17.10.2024; omessa indicazione delle norme di legge oggetto di asserita violazione”: la nota con cui il 17.10.2024 il Collegio di disciplina gli ha contestato gli addebiti sarebbe nulla, in quanto priva di sottoscrizione, sia di tipo olografo, sia digitale; la stessa sarebbe comunque illegittima, in quanto priva del riferimento alla normativa sostanziale di rilievo disciplinare che il docente avrebbe violato, con conseguente violazione del diritto di difesa, anche in considerazione dell'arco temporale trascorso dai fatti (circa sedici anni); iv).- “Eccesso di potere per sviamento, motivazione insufficiente, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, evidente arbitrio logico ed ingiustizia manifesta. Prescrizione
e decadenza dell'azione disciplinare”: il ricorrente deduce a) la prescrizione dell'azione disciplinare per decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.; b) la decadenza dell'Ateneo per violazione del termine di trenta giorni dalla conoscenza N. 01070/2024 REG.RIC.
dei fatti (art. 10, comma 2, Legge 240/2010), da fare decorrere dalla data del
4.12.2018, allorquando la Guardia di Finanza Nucleo Speciale Anticorruzione inoltrò all'Ateneo una relazione in merito ai fatti posti a base del procedimento disciplinare -
a nulla rilevando l'intervento della sentenza della Corte di Appello della Corte dei
Conti dell'agosto 2024 e trasmessa all'Università solo nel settembre successivo;
v).- “Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 87 2 89 del RD n. 1592/1933, nonché dell'art. 10 della legge n. 240/2010. Eccesso di potere per sviamento, motivazione insufficiente, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, evidente arbitrio logico ed ingiustizia manifesta”: il ricorrente precisa di aver assunto un unico incarico
– precisamente il 5.4.2008 presso la Banca di -OMISSIS- S.p.a. – quanto era dipendente in regime di tempo pieno, avendo appena due mesi più tardi optato per il tempo definito con istanza accolta dall'allora Rettore il 7.7.2088 (ed effetti dall'1.11.2008), sicché sarebbe erronea la contestazione contenuta nella nota del
17.10.2024 di “svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate e incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno svolte dal 2008 al 2012”; da ciò discenderebbe la mancata integrazione delle condotte addebitate, ossia la “abituale mancanza ai doveri di ufficio” e la “abituale irregolarità di condotta” di cui alle lettere b) e c) dell'art. 89, comma 1, R.D. 1592/1933, difettando il requisito della stessa abitualità, quale reiterazione di comportamenti irregolari. Lo stesso, poi, evidenzia l'inconferenza del richiamo del D.R. alla recidiva ex art. 86 D.P.R. 3/1957, non applicabile ai docenti universitari e comunque non ravvisabile, attesa l'assenza di qualsivoglia precedente rilievo disciplinare a suo carico.
2.- Con decreto n. -OMISSIS-, il Presidente di questo Tar ha “ordinato all'Università degli studi di -OMISSIS- di depositare, entro il 7 gennaio 2025, una relazione sulla questione oggetto di controversia e, con questa, in particolare: - la deliberazione 17 dicembre 2024 Rep n. 388/2024 - prot. 317494/2024 del Consiglio di Amministrazione dell'Università; - il presupposto parere del Collegio di disciplina; - le indicazioni N. 01070/2024 REG.RIC.
fornite dal Dipartimento appartenenza in ordine al periodo di irrogazione effettiva della sanzione”.
3.- L'Ateneo ha ottemperato a quanto richiesto con deposito del 7.1.2025.
4.- Con decreto monocratico 1/2025, riscontrato il fumus boni iuris del V motivo di ricorso, la domanda cautelare è stata interinalmente accolta, con “rinvio dell'esecuzione della sanzione irrogata, fissata per i giorni 13 e 14 gennaio prossimi,
a data successiva all'udienza cautelare collegiale fissata nel dispositivo”.
5.1.- In data 14.1.2025 il professor -OMISSIS- ha notificato un primo ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento - previa adozione di misure cautelari anche monocratiche - non soltanto del decreto impugnato con il gravame introduttivo, ma anche del parere adottato dal Collegio di disciplina dell'11-18.11.2024 e della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo del 17-18.12.2024, conosciuti a seguito del deposito ordinato con decreto n. -OMISSIS-.
5.2.- Il ricorso lamenta quattro ordini di censure:
i).- “Violazione di legge. Eccesso di potere per sviamento, motivazione insufficiente, difetto di istruttoria, motivazione assente ovvero insufficiente, travisamento dei fatti, evidente arbitrio logico ed ingiustizia manifesta. Prescrizione e decadenza dell'azione disciplinare”: il ricorrente contesta l'affermazione, contenuta nel parere vincolante resa dal Collegio di disciplina, secondo cui la deliberazione sarebbe frutto di autodichia, con conseguente non necessità di esaminare le eccezioni preliminari circa la forma degli atti e la prescrizione degli addebiti (motivi III e IV del ricorso introduttivo);
ii).- “Eccesso di potere per sviamento, motivazione insufficiente, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, evidente arbitrio logico ed ingiustizia manifesta. Prescrizione
e decadenza dell'azione disciplinare”: a specificazione del IV motivo del ricorso introduttivo – del quale viene ribadito il contenuto, il ricorrente contesta l'affermazione del Collegio di disciplina secondo cui le eccezioni di prescrizione e N. 01070/2024 REG.RIC.
decadenza sarebbero meramente formali e non già sostanziali, in quanto, ove fondate, idonee a comportare l'archiviazione del procedimento;
iii).- “Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 87 e 89 del RD n. 1592/1933, nonché dell'art. 10 della legge n. 240/2010. Eccesso di potere per sviamento, motivazione insufficiente, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, evidente arbitrio logico ed ingiustizia manifesta”: a precisazione di quanto già argomentato nel V motivo del ricorso introduttivo – richiamato nel contenuto, il professor -OMISSIS- evidenzia che anche il Collegio di disciplina avrebbe erroneamente preso le mosse dall'accertamento da parte del giudice contabile d'appello al “ruolo di consigliere di amministrazione di Banca di -OMISSIS- assunto dal prof. -OMISSIS- tra 1'8 aprile
2008 e il 28 aprile 2012, posizione incompatibile con il suo incarico di docente universitario a tempo pieno”, avendo lo stesso assunto – in costanza di un rapporto lavorativo con l'Ateneo a tempo pieno – un unico incarico, in data 5.4.2008, presso
Banca di -OMISSIS- S.p.a., con conseguente impossibilità di configurare la “abituale mancanza ai doveri di ufficio” e la “abituale irregolarità di condotta” di cui alle lettere b) e c) dell'art. 89, comma 1, R.D. 1592/1933, non avendo assunto alcun incarico presso -OMISSIS-S.p.a. nel lasso temporale 8.4.2008 – 12.6.2008, come peraltro poi riconosciuto nello stesso parere gravato; iv).- “Violazione di legge. Eccesso di potere per sviamento, motivazione insufficiente
e contraddittoria, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, evidente arbitrio logico ed ingiustizia manifesta”: dalla lettura del parere del Collegio di disciplina emergerebbe un ulteriore profilo di illegittimità dell'avvio del procedimento disciplinare da parte del Rettore, che ha ritenuto di non poter applicare la più lieve sanzione della censura “alla luce del principio di parità di trattamento nei confronti di altri colleghi incorsi in procedimenti disciplinari per fattispecie sostanzialmente analoghe”, dimostrando ciò al più la ripetizione dell'errore da parte dell'Ateneo;
l'entità della sanzione, poi, risulterebbe in palese contraddizione con la qualificazione N. 01070/2024 REG.RIC.
– operata nello stesso parere del Collegio di disciplina – del comportamento come
“mera omissione caratterizzata da colpa lieve”, nonché violerebbe il disposto dell'art. 89 R.D. 1592/1933 secondo cui l'Amministrazione nell'infliggere la sanzione valuta
“i casi e le circostanze”.
6.- All'esito dell'udienza camerale del 29.1.2025 la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS-, in quanto, pur sussistendo apprezzabili profili di fumus boni iuris, “il danno lamentato non presenta carattere né di gravità, né
d'irreparabilità”.
7.- Dopo la nota 2690 del 9.1.2025, con cui la Responsabile del Settore risorse umane ha comunicato la “sospensione dell'irrogazione della sanzione disposta con Decreto
Rettorale n. -OMISSIS-”, con D.R. 269 dell'8.4.2025 è stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per le giornate del 27 e 28 maggio 2025.
8.- Con un secondo ricorso per motivi aggiunti il professor -OMISSIS- ha impugnato anche quest'ultimo provvedimento, riportando le medesime censure già formulate nei precedenti gravami e, comunque, sostenendone l'illegittimità in quanto il precedente
D.R. 1226/2024 non sarebbe mai stato revocato.
9.- Le parti si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
10.- All'udienza pubblica del 28.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- In ossequio alle coordinate tracciate con la pronuncia n. 5 del 27.4.2015 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il Collegio procede al prioritario esame del II motivo di cui al ricorso introduttivo, che veicola una sostanziale censura di incompetenza, pena la violazione del divieto di cui all'art. 34 comma 2 c.p.a. (“in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”). N. 01070/2024 REG.RIC.
2.- La censura è infondata, alla luce delle produzioni effettuate dall'Ateneo a seguito del decreto istruttorio presidenziale n. -OMISSIS-: l'Amministrazione, infatti, ha versato agli atti il parere vincolante reso dal Collegio di disciplina in data 11-
18.11.2024 (con cui è stata proposta al Consiglio di amministrazione l'irrogazione al professor -OMISSIS- della sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per giorni due), cui ha fatto seguito la presa d'atto il successivo 17-
18.12.2024 da parte del Consiglio di amministrazione, che ha deliberato “di irrogare al prof. -OMISSIS- la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per due giorni, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina”.
Tale scansione procedimentale è conforme al disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della Legge 240/2010 e 7 dello Statuto di Ateneo.
Né conduce a diverse conclusioni la circostanza che successivamente, con decreto
1226 del 19.12.2024, il Rettore abbia concretamente proceduto all'individuazione delle giornate in cui il professor -OMISSIS- avrebbe dovuto scontare la sanzione, atteso che lo stesso Consiglio di amministrazione ne aveva “demandato la definizione della decorrenza e delle modalità di concreta applicazione della sanzione al Decreto
Rettorale di esecuzione della stessa”, trattandosi, pertanto, di un mero atto esecutivo, che peraltro proprio in base all'art. 14, comma 7 dello Statuto di Ateneo spetta al
Rettore (“Il Rettore o la Rettrice deve dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio di disciplina”).
3.- A questo punto occorre procedere all'esame delle ulteriori doglianze: come già rilevato dal Collegio nell'ordinanza n. 33/2025, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato ha chiarito che “in assenza della graduazione operata dalla parte, in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato al controllo sull'esercizio della funzione pubblica, il giudice stabilisce l'ordine di trattazione dei motivi (e delle domande di annullamento) sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalità del vizio) nonché del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico - giuridico e N. 01070/2024 REG.RIC.
diacronico procedimentale (in questo senso si erano già pronunciate, sia pure incidentalmente, Ad. plen., n. 9 del 2014, pag. 36; Ad. plen. n. 7 del 2014, pag. 16 e
18; Ad. plen., 14 aprile 2010, n. 1; successivamente, funditus, Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1662)”, sicché “si riespande il dovere del giudice amministrativo di vagliare, di regola, tutti i motivi e le domande, ma al contempo - potendo egli selezionare, in vista della completa tutela dell'interesse legittimo ed al contempo della legalità e dell'interesse pubblico, le censure da cui principiare secondo l'ordine dettato dalla maggior pregnanza del vizio di legittimità e dallo sviluppo logico e diacronico del procedimento - è possibile che, in taluni ben delimitati casi, l'esame del giudice si arresti prima di aver esaurito l'intero compendio delle censure (o delle domande) proposte…” (già menzionata A.P. n. 5 del 27.4.2015).
4.- La V censura del ricorso introduttivo, ripresa nella III dei primi motivi aggiunti e nel secondo gravame aggiuntivo, è fondata.
L'Ateneo ha contestato al ricorrente di avere tenuto una condotta sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 89, comma 1, lettere b) e c) del R.D. 1592/1933
(“Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore”), ossia lo
“svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate e incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno…dal 2008 al 2012 presso Banca di -OMISSIS-”.
Tale norma, per quanto di rilievo, prevede “Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 87” (ossia sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, revocazione, destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni e destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni) “si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta…”.
Il Collegio di disciplina, dopo aver proceduto all'audizione del ricorrente, con parere vincolante dell'11.11.2024 ha deliberato di applicargli la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per giorni due: pur avendo riconosciuto che la N. 01070/2024 REG.RIC.
responsabilità per avere assunto il ruolo di consigliere di amministrazione di -
OMISSIS- in concomitanza al regime di docente universitario a tempo pieno andava temporalmente rideterminata in poco più di due mesi (avendo il -OMISSIS- richiesto il passaggio al regime a tempo definito il 12.6.2008), l'organo straordinario ha comunque ritenuto integrata la fattispecie di cui alle lettere b) e c) del sopra menzionato art. 89, comma 1, R.D. 1592/1933, in quanto “il riferimento alla abituale mancanza ai doveri d'ufficio come pure all'irregolarità di condotta non deve intendersi come comportamento scorretto reiterato nel tempo, ma più semplicemente,
e banalmente se si vuole, come quello che è richiesto per ottemperare legittimamente al proprio ruolo di docente: evitare quel che non è consentito usualmente d abitudine per esplicare la propria attività e cioè il rispetto integrale dei vincoli normativi vigenti. E tale è, sicuramente, quel che prescrive ancora oggi l'articolo 89, comma primo, del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, pur con una pomposa formulazione, che forse andrebbe meglio chiarita da fonte normativa adeguata legge o atto equiparato
e non a seguito di un canone interpretativo di cui questo Collegio ritiene di non poter disporre”.
L'affermazione posta a base della sanzione disciplinare non è condivisibile, non potendo la condotta tenuta dal professor -OMISSIS- essere sussunta nella summenzionata disposizione normativa: il ricorrente, infatti, durante il periodo in cui ha svolto attività di docenza a tempo pieno risulta avere ricoperto soltanto il ruolo di consigliere di amministrazione di -OMISSIS- e ciò per il breve lasso temporale dall'assunzione dell'incarico avvenuta il 5.4.2008 sino a quanto ha optato per il regime del tempo definito, con richiesta del 12.6.2008, accolta dal Rettore il 7.7.2008 e con effetto dall'1.11.2008; viene, pertanto, in rilievo l'assunzione di un solo incarico e per un lasso temporale assai limitato (come afferma lo stesso Collegio di disciplina “poco più di due mesi”). N. 01070/2024 REG.RIC.
È, invece, erroneo, il richiamo all'attività svolta presso -OMISSIS-, in quanto riferita ad un arco temporale successivo (anni 2011 e 2012), quanto il docente non era più impiegato a tempo pieno.
L'abitualità riveste il ruolo di elemento costitutivo della fattispecie contestata dall'Ateneo e – a differenza di quanto affermato dal Collegio di disciplina – non può che essere intesa come reiterazione di condotte che importino violazione dei doveri d'ufficio o siano, in altro modo, connotate da irregolarità, in tal senso militando il senso letterale della norma, da cui non si può prescindere, attesa l'assenza di ambiguità di formulazione.
Del resto, dallo stesso diritto penale (branca del diritto in cui l'aspetto fattuale – naturalistico assume più pregnanza che in altre) definisce come “abituali” quei reati in cui si ravvisa la reiterazione materiale di più condotte.
Da quanto sopra consegue che l'espletamento da parte del ricorrente dell'incarico di consigliere di amministrazione di -OMISSIS-nel lasso aprile – giugno 2008 non integra né la “abituale mancanza ai doveri di ufficio”, né l'ipotesi di “abituale irregolarità di condotta” (cfr. lettere b) - c) dell'art. 89 R.D. 1592/1933): vanno, pertanto, annullati tanto il parere del Collegio di disciplina, quanto la delibera del
Consiglio di amministrazione e gli atti applicativi della sanzione da parte del Rettore.
5.- La ragione posta a fondamento dell'annullamento qui disposto consente l'assorbimento delle ulteriori doglianze, risultando l'interesse del ricorrente pienamente soddisfatto.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 01070/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l'Università degli Studi di -OMISSIS- a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG BB, Presidente
Francesca CA, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca CA NG BB N. 01070/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 00407 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01070/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Camadini, Marco
DI e RO Gheda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: N. 01070/2024 REG.RIC.
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ex artt. 55 e 56 c.p.a.,
- del decreto n. -OMISSIS- assunto con prot. n. -OMISSIS- del 19.12.2024 dal Rettore dell'Università degli Studi di -OMISSIS-, comunicato il successivo 20.12.2024 con protocollo n. -OMISSIS- e recante “Procedimento disciplinare nei confronti del prof.
-OMISSIS- - irrogazione sanzione”;
- di ogni altro atto ad esso presupposto o conseguente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente il 14.1.2025: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ex artt. 55 e 56 c.p.a.,
- del decreto n. -OMISSIS- assunto con prot. n. -OMISSIS- del 19.12.2024 dal Rettore dell'Università degli Studi di -OMISSIS-, comunicato il successivo 20.12.2024 con protocollo n. -OMISSIS- e recante “Procedimento disciplinare nei confronti del prof.
-OMISSIS- - irrogazione sanzione”;
- del parere ex art. 10, comma 3, della L. n. 240/2010, adottato dal Collegio di disciplina dell'Università degli Studi di -OMISSIS- nella seduta dell'11.11.2024 ed assunto al Prot. n. -OMISSIS-del 18.11.2024, con cui il Collegio ha proposto “al
Consiglio di amministrazione di questo Ateneo di irrogare al prof. -OMISSIS- la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per giorni due”;
- della delibera n. -OMISSIS- ex art. 10, comma 4, della L. n. 240/2010, adottata dal
Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di -OMISSIS- nella seduta del 17.12.2024 ed assunta al Prot. n. -OMISSIS- del 18.12.2024, con la quale il
Consiglio ha decretato “di irrogare al prof. -OMISSIS- la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per due giorni, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina; di demandare la definizione della decorrenza e delle modalità di concreta applicazione della sanzione al Decreto Rettorale di esecuzione della stessa”; N. 01070/2024 REG.RIC.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente il 16.4.2025: per l'annullamento,
- del decreto n. -OMISSIS- assunto con prot. n. -OMISSIS- del 19.12.2024 dal Rettore dell'Università degli Studi di -OMISSIS-, comunicato il successivo 20.12.2024 con protocollo n. -OMISSIS- e recante “Procedimento disciplinare nei confronti del prof.
-OMISSIS-rogazione sanzione”;
- del parere ex art. 10, comma 3, della L. n. 240/2010, adottato dal Collegio di disciplina dell'Università degli Studi di -OMISSIS- nella seduta dell'11.11.2024 ed assunto al Prot. n. 0298484 del 18.11.2024, con cui il Collegio ha proposto “al
Consiglio di amministrazione di questo Ateneo di irrogare al prof. -OMISSIS- la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per giorni due”;
- della delibera n. -OMISSIS- ex art. 10, comma 4, della L. n. 240/2010, adottata dal
Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di -OMISSIS- nella seduta del 17.12.2024 ed assunta al Prot. n. -OMISSIS-- del 18.12.2024, con la quale il
Consiglio ha decretato “di irrogare al prof. -OMISSIS-anzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per due giorni, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina; di demandare la definizione della decorrenza e delle modalità di concreta applicazione della sanzione al Decreto Rettorale di esecuzione della stessa”;
- del decreto n. -OMISSIS- assunto con prot. n. -OMISSIS- dell'8.4.2025 dal Rettore dell'Università degli Studi di -OMISSIS-, comunicato il successivo 10.4.2025 con protocollo n. 2025-UNBSCLE-0108238 e recante “Procedimento disciplinare nei confronti del prof. -OMISSIS- - irrogazione sanzione”;
- di ogni altro atto ad esso presupposto o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di -OMISSIS-; N. 01070/2024 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1.- Con ricorso notificato il 30.12.2024 all'Università degli Studi di -OMISSIS-, in pari data depositato, il professor -OMISSIS- ha impugnato il D.R. n. 1226 del
19.12.2024, con cui gli è stata irrogata “la sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per due giorni consecutivi, nei giorni 13 – 14 gennaio
2025”, chiedendone l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche.
1.2.- Tale provvedimento ha fatto seguito alle note del 20-27.9.2024 con cui il Rettore dell'Ateneo aveva trasmesso - ex art. 10, comma 2, Legge 240/2010 - al Collegio di disciplina gli “atti relativi a procedimento disciplinare” e proposto l'irrogazione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per giorni cinque, basandosi sulla sentenza n. 215/2024 – comunicatagli il precedente 4.9.2024 - con cui la Corte dei Conti in sede di appello aveva condannato il professor -OMISSIS- al pagamento in favore dell'Amministrazione di euro 21.014,40 in relazione allo svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate e incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno.
1.3.- Con nota del 17.10.2024 il Collegio di disciplina, richiamate le condotte di cui alla predetta pronuncia – ossia lo “svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate e incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno svolte dal 2008 al
2012 presso -OMISSIS-.” - ha sostenuto l'integrazione delle ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lettere b) e c) del R.D. 1592/1933, convocando il ricorrente per l'audizione del 4.11.2024, cui lo stesso si è sottoposto, depositando altresì una memoria difensiva. N. 01070/2024 REG.RIC.
1.4.- Il ricorso si articola in cinque ordini di censure:
i).- “Violazione, falsa e/o errata applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990.
Motivazione assente o insufficiente”: il decreto rettorale sarebbe privo di un'autonoma motivazione, ma si limiterebbe a dare atto della delibera del Consiglio di amministrazione e del parere vincolante del Collegio di disciplina, senza tuttavia allegarli e senza neppure ostenderli a seguito dell'apposita istanza presentata il
23.12.2024 dal ricorrente; il provvedimento, inoltre, non conterrebbe l'indicazione del termine e dell'autorità a cui ricorrere;
ii).- “Violazione, falsa e/o errata applicazione dell'art. 10 della Legge n. 240/2010, nonché dell'art. 7 dello Statuto dell'UNIBS. Incompetenza, eccesso di potere”: difetterebbe in capo al Rettore (titolare del solo potere di iniziativa) il potere di infliggere ed irrogare la sanzione disciplinare, rimessa invece al Consiglio di amministrazione che provvede in senso conforme a quanto deliberato dal Collegio di disciplina (cfr. artt. 10 Legge 240/2010 e 7 Statuto dell'Ateneo);
iii).- “Violazione dell'art. 21 septies della Legge n. 241/1990. Omessa sottoscrizione della nota Prot. n. 273294 del 17.10.2024; omessa indicazione delle norme di legge oggetto di asserita violazione”: la nota con cui il 17.10.2024 il Collegio di disciplina gli ha contestato gli addebiti sarebbe nulla, in quanto priva di sottoscrizione, sia di tipo olografo, sia digitale; la stessa sarebbe comunque illegittima, in quanto priva del riferimento alla normativa sostanziale di rilievo disciplinare che il docente avrebbe violato, con conseguente violazione del diritto di difesa, anche in considerazione dell'arco temporale trascorso dai fatti (circa sedici anni); iv).- “Eccesso di potere per sviamento, motivazione insufficiente, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, evidente arbitrio logico ed ingiustizia manifesta. Prescrizione
e decadenza dell'azione disciplinare”: il ricorrente deduce a) la prescrizione dell'azione disciplinare per decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.; b) la decadenza dell'Ateneo per violazione del termine di trenta giorni dalla conoscenza N. 01070/2024 REG.RIC.
dei fatti (art. 10, comma 2, Legge 240/2010), da fare decorrere dalla data del
4.12.2018, allorquando la Guardia di Finanza Nucleo Speciale Anticorruzione inoltrò all'Ateneo una relazione in merito ai fatti posti a base del procedimento disciplinare -
a nulla rilevando l'intervento della sentenza della Corte di Appello della Corte dei
Conti dell'agosto 2024 e trasmessa all'Università solo nel settembre successivo;
v).- “Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 87 2 89 del RD n. 1592/1933, nonché dell'art. 10 della legge n. 240/2010. Eccesso di potere per sviamento, motivazione insufficiente, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, evidente arbitrio logico ed ingiustizia manifesta”: il ricorrente precisa di aver assunto un unico incarico
– precisamente il 5.4.2008 presso la Banca di -OMISSIS- S.p.a. – quanto era dipendente in regime di tempo pieno, avendo appena due mesi più tardi optato per il tempo definito con istanza accolta dall'allora Rettore il 7.7.2088 (ed effetti dall'1.11.2008), sicché sarebbe erronea la contestazione contenuta nella nota del
17.10.2024 di “svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate e incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno svolte dal 2008 al 2012”; da ciò discenderebbe la mancata integrazione delle condotte addebitate, ossia la “abituale mancanza ai doveri di ufficio” e la “abituale irregolarità di condotta” di cui alle lettere b) e c) dell'art. 89, comma 1, R.D. 1592/1933, difettando il requisito della stessa abitualità, quale reiterazione di comportamenti irregolari. Lo stesso, poi, evidenzia l'inconferenza del richiamo del D.R. alla recidiva ex art. 86 D.P.R. 3/1957, non applicabile ai docenti universitari e comunque non ravvisabile, attesa l'assenza di qualsivoglia precedente rilievo disciplinare a suo carico.
2.- Con decreto n. -OMISSIS-, il Presidente di questo Tar ha “ordinato all'Università degli studi di -OMISSIS- di depositare, entro il 7 gennaio 2025, una relazione sulla questione oggetto di controversia e, con questa, in particolare: - la deliberazione 17 dicembre 2024 Rep n. 388/2024 - prot. 317494/2024 del Consiglio di Amministrazione dell'Università; - il presupposto parere del Collegio di disciplina; - le indicazioni N. 01070/2024 REG.RIC.
fornite dal Dipartimento appartenenza in ordine al periodo di irrogazione effettiva della sanzione”.
3.- L'Ateneo ha ottemperato a quanto richiesto con deposito del 7.1.2025.
4.- Con decreto monocratico 1/2025, riscontrato il fumus boni iuris del V motivo di ricorso, la domanda cautelare è stata interinalmente accolta, con “rinvio dell'esecuzione della sanzione irrogata, fissata per i giorni 13 e 14 gennaio prossimi,
a data successiva all'udienza cautelare collegiale fissata nel dispositivo”.
5.1.- In data 14.1.2025 il professor -OMISSIS- ha notificato un primo ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento - previa adozione di misure cautelari anche monocratiche - non soltanto del decreto impugnato con il gravame introduttivo, ma anche del parere adottato dal Collegio di disciplina dell'11-18.11.2024 e della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo del 17-18.12.2024, conosciuti a seguito del deposito ordinato con decreto n. -OMISSIS-.
5.2.- Il ricorso lamenta quattro ordini di censure:
i).- “Violazione di legge. Eccesso di potere per sviamento, motivazione insufficiente, difetto di istruttoria, motivazione assente ovvero insufficiente, travisamento dei fatti, evidente arbitrio logico ed ingiustizia manifesta. Prescrizione e decadenza dell'azione disciplinare”: il ricorrente contesta l'affermazione, contenuta nel parere vincolante resa dal Collegio di disciplina, secondo cui la deliberazione sarebbe frutto di autodichia, con conseguente non necessità di esaminare le eccezioni preliminari circa la forma degli atti e la prescrizione degli addebiti (motivi III e IV del ricorso introduttivo);
ii).- “Eccesso di potere per sviamento, motivazione insufficiente, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, evidente arbitrio logico ed ingiustizia manifesta. Prescrizione
e decadenza dell'azione disciplinare”: a specificazione del IV motivo del ricorso introduttivo – del quale viene ribadito il contenuto, il ricorrente contesta l'affermazione del Collegio di disciplina secondo cui le eccezioni di prescrizione e N. 01070/2024 REG.RIC.
decadenza sarebbero meramente formali e non già sostanziali, in quanto, ove fondate, idonee a comportare l'archiviazione del procedimento;
iii).- “Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 87 e 89 del RD n. 1592/1933, nonché dell'art. 10 della legge n. 240/2010. Eccesso di potere per sviamento, motivazione insufficiente, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, evidente arbitrio logico ed ingiustizia manifesta”: a precisazione di quanto già argomentato nel V motivo del ricorso introduttivo – richiamato nel contenuto, il professor -OMISSIS- evidenzia che anche il Collegio di disciplina avrebbe erroneamente preso le mosse dall'accertamento da parte del giudice contabile d'appello al “ruolo di consigliere di amministrazione di Banca di -OMISSIS- assunto dal prof. -OMISSIS- tra 1'8 aprile
2008 e il 28 aprile 2012, posizione incompatibile con il suo incarico di docente universitario a tempo pieno”, avendo lo stesso assunto – in costanza di un rapporto lavorativo con l'Ateneo a tempo pieno – un unico incarico, in data 5.4.2008, presso
Banca di -OMISSIS- S.p.a., con conseguente impossibilità di configurare la “abituale mancanza ai doveri di ufficio” e la “abituale irregolarità di condotta” di cui alle lettere b) e c) dell'art. 89, comma 1, R.D. 1592/1933, non avendo assunto alcun incarico presso -OMISSIS-S.p.a. nel lasso temporale 8.4.2008 – 12.6.2008, come peraltro poi riconosciuto nello stesso parere gravato; iv).- “Violazione di legge. Eccesso di potere per sviamento, motivazione insufficiente
e contraddittoria, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, evidente arbitrio logico ed ingiustizia manifesta”: dalla lettura del parere del Collegio di disciplina emergerebbe un ulteriore profilo di illegittimità dell'avvio del procedimento disciplinare da parte del Rettore, che ha ritenuto di non poter applicare la più lieve sanzione della censura “alla luce del principio di parità di trattamento nei confronti di altri colleghi incorsi in procedimenti disciplinari per fattispecie sostanzialmente analoghe”, dimostrando ciò al più la ripetizione dell'errore da parte dell'Ateneo;
l'entità della sanzione, poi, risulterebbe in palese contraddizione con la qualificazione N. 01070/2024 REG.RIC.
– operata nello stesso parere del Collegio di disciplina – del comportamento come
“mera omissione caratterizzata da colpa lieve”, nonché violerebbe il disposto dell'art. 89 R.D. 1592/1933 secondo cui l'Amministrazione nell'infliggere la sanzione valuta
“i casi e le circostanze”.
6.- All'esito dell'udienza camerale del 29.1.2025 la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS-, in quanto, pur sussistendo apprezzabili profili di fumus boni iuris, “il danno lamentato non presenta carattere né di gravità, né
d'irreparabilità”.
7.- Dopo la nota 2690 del 9.1.2025, con cui la Responsabile del Settore risorse umane ha comunicato la “sospensione dell'irrogazione della sanzione disposta con Decreto
Rettorale n. -OMISSIS-”, con D.R. 269 dell'8.4.2025 è stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio per le giornate del 27 e 28 maggio 2025.
8.- Con un secondo ricorso per motivi aggiunti il professor -OMISSIS- ha impugnato anche quest'ultimo provvedimento, riportando le medesime censure già formulate nei precedenti gravami e, comunque, sostenendone l'illegittimità in quanto il precedente
D.R. 1226/2024 non sarebbe mai stato revocato.
9.- Le parti si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
10.- All'udienza pubblica del 28.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- In ossequio alle coordinate tracciate con la pronuncia n. 5 del 27.4.2015 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il Collegio procede al prioritario esame del II motivo di cui al ricorso introduttivo, che veicola una sostanziale censura di incompetenza, pena la violazione del divieto di cui all'art. 34 comma 2 c.p.a. (“in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”). N. 01070/2024 REG.RIC.
2.- La censura è infondata, alla luce delle produzioni effettuate dall'Ateneo a seguito del decreto istruttorio presidenziale n. -OMISSIS-: l'Amministrazione, infatti, ha versato agli atti il parere vincolante reso dal Collegio di disciplina in data 11-
18.11.2024 (con cui è stata proposta al Consiglio di amministrazione l'irrogazione al professor -OMISSIS- della sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per giorni due), cui ha fatto seguito la presa d'atto il successivo 17-
18.12.2024 da parte del Consiglio di amministrazione, che ha deliberato “di irrogare al prof. -OMISSIS- la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per due giorni, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina”.
Tale scansione procedimentale è conforme al disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della Legge 240/2010 e 7 dello Statuto di Ateneo.
Né conduce a diverse conclusioni la circostanza che successivamente, con decreto
1226 del 19.12.2024, il Rettore abbia concretamente proceduto all'individuazione delle giornate in cui il professor -OMISSIS- avrebbe dovuto scontare la sanzione, atteso che lo stesso Consiglio di amministrazione ne aveva “demandato la definizione della decorrenza e delle modalità di concreta applicazione della sanzione al Decreto
Rettorale di esecuzione della stessa”, trattandosi, pertanto, di un mero atto esecutivo, che peraltro proprio in base all'art. 14, comma 7 dello Statuto di Ateneo spetta al
Rettore (“Il Rettore o la Rettrice deve dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio di disciplina”).
3.- A questo punto occorre procedere all'esame delle ulteriori doglianze: come già rilevato dal Collegio nell'ordinanza n. 33/2025, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato ha chiarito che “in assenza della graduazione operata dalla parte, in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato al controllo sull'esercizio della funzione pubblica, il giudice stabilisce l'ordine di trattazione dei motivi (e delle domande di annullamento) sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalità del vizio) nonché del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico - giuridico e N. 01070/2024 REG.RIC.
diacronico procedimentale (in questo senso si erano già pronunciate, sia pure incidentalmente, Ad. plen., n. 9 del 2014, pag. 36; Ad. plen. n. 7 del 2014, pag. 16 e
18; Ad. plen., 14 aprile 2010, n. 1; successivamente, funditus, Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1662)”, sicché “si riespande il dovere del giudice amministrativo di vagliare, di regola, tutti i motivi e le domande, ma al contempo - potendo egli selezionare, in vista della completa tutela dell'interesse legittimo ed al contempo della legalità e dell'interesse pubblico, le censure da cui principiare secondo l'ordine dettato dalla maggior pregnanza del vizio di legittimità e dallo sviluppo logico e diacronico del procedimento - è possibile che, in taluni ben delimitati casi, l'esame del giudice si arresti prima di aver esaurito l'intero compendio delle censure (o delle domande) proposte…” (già menzionata A.P. n. 5 del 27.4.2015).
4.- La V censura del ricorso introduttivo, ripresa nella III dei primi motivi aggiunti e nel secondo gravame aggiuntivo, è fondata.
L'Ateneo ha contestato al ricorrente di avere tenuto una condotta sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 89, comma 1, lettere b) e c) del R.D. 1592/1933
(“Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore”), ossia lo
“svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate e incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno…dal 2008 al 2012 presso Banca di -OMISSIS-”.
Tale norma, per quanto di rilievo, prevede “Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 87” (ossia sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, revocazione, destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni e destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni) “si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta…”.
Il Collegio di disciplina, dopo aver proceduto all'audizione del ricorrente, con parere vincolante dell'11.11.2024 ha deliberato di applicargli la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per giorni due: pur avendo riconosciuto che la N. 01070/2024 REG.RIC.
responsabilità per avere assunto il ruolo di consigliere di amministrazione di -
OMISSIS- in concomitanza al regime di docente universitario a tempo pieno andava temporalmente rideterminata in poco più di due mesi (avendo il -OMISSIS- richiesto il passaggio al regime a tempo definito il 12.6.2008), l'organo straordinario ha comunque ritenuto integrata la fattispecie di cui alle lettere b) e c) del sopra menzionato art. 89, comma 1, R.D. 1592/1933, in quanto “il riferimento alla abituale mancanza ai doveri d'ufficio come pure all'irregolarità di condotta non deve intendersi come comportamento scorretto reiterato nel tempo, ma più semplicemente,
e banalmente se si vuole, come quello che è richiesto per ottemperare legittimamente al proprio ruolo di docente: evitare quel che non è consentito usualmente d abitudine per esplicare la propria attività e cioè il rispetto integrale dei vincoli normativi vigenti. E tale è, sicuramente, quel che prescrive ancora oggi l'articolo 89, comma primo, del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, pur con una pomposa formulazione, che forse andrebbe meglio chiarita da fonte normativa adeguata legge o atto equiparato
e non a seguito di un canone interpretativo di cui questo Collegio ritiene di non poter disporre”.
L'affermazione posta a base della sanzione disciplinare non è condivisibile, non potendo la condotta tenuta dal professor -OMISSIS- essere sussunta nella summenzionata disposizione normativa: il ricorrente, infatti, durante il periodo in cui ha svolto attività di docenza a tempo pieno risulta avere ricoperto soltanto il ruolo di consigliere di amministrazione di -OMISSIS- e ciò per il breve lasso temporale dall'assunzione dell'incarico avvenuta il 5.4.2008 sino a quanto ha optato per il regime del tempo definito, con richiesta del 12.6.2008, accolta dal Rettore il 7.7.2008 e con effetto dall'1.11.2008; viene, pertanto, in rilievo l'assunzione di un solo incarico e per un lasso temporale assai limitato (come afferma lo stesso Collegio di disciplina “poco più di due mesi”). N. 01070/2024 REG.RIC.
È, invece, erroneo, il richiamo all'attività svolta presso -OMISSIS-, in quanto riferita ad un arco temporale successivo (anni 2011 e 2012), quanto il docente non era più impiegato a tempo pieno.
L'abitualità riveste il ruolo di elemento costitutivo della fattispecie contestata dall'Ateneo e – a differenza di quanto affermato dal Collegio di disciplina – non può che essere intesa come reiterazione di condotte che importino violazione dei doveri d'ufficio o siano, in altro modo, connotate da irregolarità, in tal senso militando il senso letterale della norma, da cui non si può prescindere, attesa l'assenza di ambiguità di formulazione.
Del resto, dallo stesso diritto penale (branca del diritto in cui l'aspetto fattuale – naturalistico assume più pregnanza che in altre) definisce come “abituali” quei reati in cui si ravvisa la reiterazione materiale di più condotte.
Da quanto sopra consegue che l'espletamento da parte del ricorrente dell'incarico di consigliere di amministrazione di -OMISSIS-nel lasso aprile – giugno 2008 non integra né la “abituale mancanza ai doveri di ufficio”, né l'ipotesi di “abituale irregolarità di condotta” (cfr. lettere b) - c) dell'art. 89 R.D. 1592/1933): vanno, pertanto, annullati tanto il parere del Collegio di disciplina, quanto la delibera del
Consiglio di amministrazione e gli atti applicativi della sanzione da parte del Rettore.
5.- La ragione posta a fondamento dell'annullamento qui disposto consente l'assorbimento delle ulteriori doglianze, risultando l'interesse del ricorrente pienamente soddisfatto.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 01070/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l'Università degli Studi di -OMISSIS- a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG BB, Presidente
Francesca CA, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca CA NG BB N. 01070/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.