Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2520/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 7 novembre
2022
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Enrico Bevilacqua ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pordenone piazza Ellero dei Mille n. 6
- attore opponente -
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso per
[...] P.IVA_1 decreto ingiuntivo, dall'avv. Renato Di Felice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in viale Regina Margherita n. 93 CP_1
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 914/2022.
Causa iscritta a ruolo il 15 novembre 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
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CONCLUSIONI
Per l'attore opponente: come da foglio depositato telematicamente il 3 ottobre 2024:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
in via preliminare:
1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e, conseguentemente, dichiararsi l'illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, e comunque revocare lo stesso;
2) accertare e dichiarare la prescrizione del credito di controparte e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta per i motivi di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito:
1) revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la domanda della ricorrente è infondata in fatto e in diritto;
2) dichiarare che l'opponente nulla deve alla ricorrente per i motivi di cui al ricorso per decreto ingiuntivo N. 914/2022 – N. 1937/2022 R.G. del Tribunale di Pordenone;
nel merito, in via subordinata:
1) revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la domanda della ricorrente è infondata in fatto e in diritto;
2) ridurre la pretesa avversaria alla misura che dovesse risultare provata in corso di causa
o dovesse essere ritenuta di giustizia.
In ogni caso: spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre a
IVA e CPA, rifuse”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 3 ottobre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone adito, contrariis reiectis:
Pagina 2 di 11 In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare la titolarità del credito in capo ad Controparte_1
e, per l'effetto, rigettare la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva
[...]
perché infondata sia in fatto che in diritto;
2) Accertare e dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie della prescrizione di cui agli artt.
2955 c.c. e 2956 c.c. perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarla o, in subordine, accertare la natura presuntiva della prescrizione annuale e triennale eccepita e, stante l'ammissione di mancato pagamento per l'anno accademico 2010/2011, rigettarla per tale periodo accademico;
3) Accertare e dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie della prescrizione di cui all'art.
2948 n. 4 del cod. civ. perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarla;
Nel merito ed in via principale:
4) Rigettare in ogni sua parte l'avversa domanda e confermare il decreto ingiuntivo opposto, riducendo l'importo da ingiungere nella minor somma di € 16.000,00;
In subordine
5) Revocare il decreto ingiuntivo e condannare parte opponente al pagamento della somma complessiva di € 16.000,00, o quella che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione.
Il tutto con espressa condanna alle spese di lite in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore opponente ha Parte_1
evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta
[...]
, proponendo opposizione contro il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 914/2022 emesso il 9/22 settembre 2022 e notificatogli il 3 ottobre
2022, col quale gli era stato intimato il pagamento di € 21.400,00 complessivi (oltre interessi e spese) quale saldo delle rette scolastiche dovute per l'iscrizione e la frequenza:
Pagina 3 di 11 - del figlio al corso per le classi 2a e 3a del per Controparte_2 Controparte_3
l'anno accademico 2010/2011,
- dei figli ed rispettivamente, al corso di preparazione Controparte_4 Controparte_2 alla classe 5a e di quello di preparazione alla classe 4a del medesimo Liceo per l'anno accademico 2011/2012,
- del figlio alla classe 5a dello stesso Liceo per l'anno accademico Controparte_2
2012/2013.
L'attore opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito:
in via preliminare: 1) respingere l'eventuale richiesta avversaria volta ad ottenere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto
l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione o, in subordine, disporre il versamento della cauzione da parte del Sig. nelle modalità e nell'importo che CP_2
vorrà indicare il Giudice;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente, dichiararsi l'illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, e comunque revocare lo stesso;
3) accertare e dichiarare la prescrizione del credito di controparte e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta per i motivi di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la domanda della ricorrente
è infondata in fatto e in diritto;
2) dichiarare che l'opponente nulla deve alla ricorrente per i motivi di cui al ricorso per decreto ingiuntivo N. 914/2022 – N. 1937/2022 R.G. del
Tribunale di Pordenone;
nel merito in via subordinata: 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la domanda della ricorrente è infondata in fatto e in diritto;
2) ridurre la pretesa avversaria alla misura che dovesse risultare provata in corso di causa o dovesse essere ritenuta di giustizia.
Pagina 4 di 11 In via istruttoria: riservato, occorrendo, ogni mezzo.
In ogni caso, spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre a
IVA e CPA, rifuse”.
A fondamento dell'opposizione, il signor CP_2
- ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta;
- ha in subordine eccepito la prescrizione ai sensi degli artt. 2955 c.c. e/o 2956 c.c. e/o
2948 n. 4 c.c. del credito ex adverso azionato;
- ha disconosciuto la conformità all'originale dei documenti di iscrizione prodotti dalla controparte;
- ha dedotto l'infondatezza nel merito della domanda, rilevando di nulla dovere alla ingiungente.
1.2 Si è costituita la convenuta opposta
[...]
(di seguito solo convenuta opposta o Controparte_1
, formulando le seguenti, testuali, conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e che non sia di pronta soluzione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sulla minor somma € 16.000,00;
In via ulteriormente preliminare
2) Accertare e dichiarare la titolarità del credito in capo ad Controparte_1
e, per l'effetto, rigettare la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva
[...]
perché infondata sia in fatto che in diritto;
3) Accertare e dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie della prescrizione di cui agli artt.
2955 c.c. e 2956 c.c. perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarla o, in
Pagina 5 di 11 subordine, accertare la natura presuntiva della prescrizione annuale e triennale eccepita e, stante l'ammissione di mancato pagamento per l'anno accademico 2010/2011, rigettarla per tale periodo accademico;
4) Accertare e dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie della prescrizione di cui all'art.
2948 n. 4 del cod. civ. perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarla;
Nel merito ed in via principale:
5) Rigettare in ogni sua parte l'avversa domanda e confermare il decreto ingiuntivo opposto, riducendo l'importo da ingiungere nella minor somma di € 16.000,00;
In subordine
6) Revocare il decreto ingiuntivo e condannare parte opponente al pagamento della somma complessiva di € 16.000,00, o quella che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione.
In via istruttoria
Con espressa riserva di ulteriormente documentare ed istruire con i termini di cui all'art.
183 c.p.c.”.
Nel contestare il fondamento dell'avversaria opposizione, ha, in estrema CP_1
sintesi, dedotto:
- che l'eccezione di carenza della propria legittimazione attiva era priva di pregio;
- che al credito da essa monitoriamente azionato, soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, non erano applicabili le previsioni di cui agli artt. 2955, 2956 e 2948 n. 4 c.c.;
- di dover riconoscere unicamente che il signor in riferimento all'anno accademico CP_2
2011/2012, a fronte di € 18.000,00 dovuti per i due figli, aveva corrisposto la maggior somma di € 9.800,00 complessivi, residuando un minor debito di € 8.200,00 totali, anziché quello indebitamente ingiunto per quell'anno di € 13.600,00;
1.3 All'udienza del 7 aprile 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando alle parti i termini
Pagina 6 di 11 per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 4 ottobre 2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione di termine sino al 3 dicembre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivo termine sino al 23 dicembre 2024 per il deposito delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti per cui è contesa, va, anzitutto, affrontata, per essere disattesa in quanto infondata, l'eccezione, sollevata in via preliminare dal signor di difetto di legittimazione attiva in capo ad CP_2
CP_1
Premesso che quest'ultima non ha agito (come sembra ritenere l'attore opponente) in qualità di cessionaria del credito in oggetto (conseguendone l'inconferenza del richiamo alla disciplina di cui all'art. 1264 c.c., che pare aver fatto lo stesso attore opponente), bensì nella veste di Ente al quale è stato devoluto, per effetto della chiusura del
[...]
di Pordenone, il pertinente patrimonio, ivi compreso il predetto credito, deve CP_1
evidenziarsi:
- che tale devoluzione è espressamente consentita dall'art. 26 dello Statuto in atti, potendo operare, com'è avvenuto nella specie, anche in favore di altro Comitato, dotata di propria soggettività giuridica e della conseguente autonomia amministrativa e patrimoniale, della medesima Associazione;
- che di tale devoluzione è stata offerta idonea prova documentale con la produzione del verbale di scioglimento del Comitato pordenonese, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate;
- che la contestazione della conformità all'originale del verbale dimesso da è CP_1
inefficace, non avendo il signor indicato, in termini chiari e circostanziati, per quali CP_2 rilevanti aspetti esso differirebbe in concreto dall'originale stesso;
- che ad escludere anche ogni dedotto profilo di nullità di siffatta devoluzione soccorre in modo tranciante la stessa decisione citata dall'attore opponente, assunta dalla Suprema
Corte nel procedimento penale che ha visto, fra gli altri, coinvolto l'allora direttore
Pagina 7 di 11 dell'Istituto paritario decisione che, difatti, ha definitivamente confermato la CP_3
condanna della convenuta opposta per gli illeciti commessi dal Comitato di Pordenone, proprio sull'assunto che il Comitato romano fosse validamente subentrato nel patrimonio in precedenza facente capo al predetto . Controparte_5
2.2 Non assume rilievo, ai fini del decidere, neppure il disconoscimento, del pari operato dal signor della conformità agli originali dei documenti 1, 2, 3 e 4, prodotti CP_2 da e relativi all'iscrizione scolastica di e CP_1 CP_2 Controparte_4
Tale disconoscimento è, difatti, inefficace in relazione ai documenti 2, 3 e 4, poiché
l'attore opponente non ha debitamente chiarito quali divergenze vi sarebbero rispetto agli originali.
Con riguardo, invece, al documento 1, è sufficiente rilevare, da un lato,
l'inconsistenza della contestazione circa la classe (2a, 3a o 4a) a cui sarebbe stato iscritto nell'anno scolastico 2010/2011 il figlio , giacché il signor non ha negato di CP_2 CP_2 aver versato quell'anno la somma di € 4.900,00 complessivi, di fatto riconoscendo che la relativa controprestazione venne resa in favore del figliolo;
deve, dall'altro lato, evidenziarsi l'inconsistenza anche della asserita differenza degli importi in detto documento indicati, poiché, sebbene non risultino barrate tre delle voci elencate a pagina
2, il corrispettivo complessivamente pattuito di € 7.000,00 figura ripetutamente riportato nella successiva pagina 3.
2.3 Venendo al merito, nel precisare che l'attore opponente non ha dedotto di non aver sottoscritto i contratti di che trattasi né che i figli non abbiano ricevuto le pertinenti prestazioni né ha dimostrato di aver effettuato pagamenti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla convenuta opposta, va osservato che a formare oggetto di censura da parte del medesimo attore opponente è, a ben vedere, unicamente la quantificazione delle somme ex adverso pretese.
Più precisamente, il signor sostiene: CP_2
- che, in relazione all'anno scolastico 2010/2011, nulla egli deve per le voci “segreteria” e
“retta esami”, giacché non barrate, né nuovamente per la voce “retta esami”, in mancanza di prova dell'esame asseritamente sostenuto dal figlio;
entrambi i rilievi non hanno CP_2
Pagina 8 di 11 fondamento, il primo per le ragioni già sopra evidenziate (risultando il corrispettivo complessivamente pattuito comprensivo anche di dette voci) ed il secondo perché la convenuta opposta ha dimostrato (vedasi il suo documento 2) che il consiglio di classe ha deliberato l'inserimento tardivo del ragazzo nella classe 3a, sulla base della valutazione espressa dalla commissione d'esami ad hoc costituita, per poi ammetterlo alla classe 4a;
- che, in relazione all'anno scolastico 2011/2012, nulla egli deve per la voce “diritti di segreteria per rilascio certificato di diploma” per il figlio che, frequentando CP_2 quell'anno la classe 4a, non si è diplomato;
il rilievo è fondato, poiché la convenuta opposta non ha dedotto di aver rilasciato il diploma, ma ha inammissibilmente tentato di imputare il costo preteso ad un titolo (scrutini finali) diverso e, comunque, non espressamente previsto in contratto;
- che, in relazione all'anno scolastico 2012/2013, nulla egli deve per la voce “diritti di segreteria per rilascio certificato di diploma” per il figlio , che quell'anno non ha CP_2 superato l'esame di Stato;
anche tale rilievo è fondato, per la stessa ragione sopra esposta (omessa deduzione d'aver di contro reso la prestazione in questione ed inammissibile imputazione del costo ad altro titolo non concordato).
Se ne ha, tenuto conto dei versamenti già eseguiti, un residuo credito di CP_1 pari alla minor somma - rispetto a quella ingiunta - di € 15.800,00.
2.4 Non ha, per finire, fondamento l'eccezione di prescrizione, per come sollevata dall'attore opponente.
Costui ha, in particolare, eccepito l'avvenuta prescrizione (presuntiva) annuale ex art. 2955 c.c. ovvero triennale ex art. 2956 c.c. o, infine, l'intervenuta prescrizione (breve) quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del credito ex adverso azionato.
Tutte tali eccezioni non sono, come detto, fondate.
Quanto alle prime due, in disparte che il corrispettivo per la frequentazione di un
Istituto paritario, qual era il non è equiparabile alla “retribuzione” Controparte_3 degli insegnanti o al “prezzo della pensione e dell'istruzione” dovuto a “coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione”, appare tranciante il fatto che l'attore opponente ha ammesso, con gli effetti di cui all'art. 2959 c.c., che l'obbligazione non era
Pagina 9 di 11 stata integralmente estinta.
Quanto alla terza eccezione, è sufficiente osservare che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, non è applicabile alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera, infatti, la ordinaria prescrizione decennale (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. VI - 3, ordinanza n. 30546 del 20 dicembre 2017).
E, nella specie, a fronte del debito unico complessivamente maturato per ogni singola annualità di iscrizione scolastica, le parti hanno pattuito la possibilità di rateizzare tale debito in più versamenti periodici, svincolati dal termine prescrizionale breve invocato dall'attrice opponente.
2.5 Per tutte le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, il decreto ingiuntivo va revocato in ogni sua parte, ivi compresa la pronuncia sulle spese, giacché è stato, comunque, richiesto per una somma maggiore rispetto a quella in concreto spettante alla convenuta opposta, dovendo il signor essere CP_2 condannato a corrispondere ad il minor importo di € 15.800,00 totali, oltre agli CP_1
interessi come richiesti e sino al soddisfo.
2.6 Le spese del giudizio di opposizione, da porsi a carico dell'attore opponente stante la sua sostanziale soccombenza, vanno liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi e vanno distratte in favore del procuratore della convenuta opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato, condannando l'attore opponente a corrispondere alla convenuta opposta € 15.800,00 totali, oltre interessi come richiesti e sino al soddisfo;
2) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio
Pagina 10 di 11 di opposizione dalla convenuta opposta, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore della stessa convenuta opposta, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Pordenone il 18 febbraio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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