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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 584/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Laurenza
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia CP_1
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato presso questa Corte il 13.3.2024, Parte_1
proponeva appello parziale avverso la sentenza n. 1656/023 del 15.9.2023 con la quale il
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna proposta nei confronti dell' di CP_1 pagamento in suo favore dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità, per intervenuta soddisfazione della pretesa in corso di giudizio, disponendo però la compensazione delle spese di lite, avendo l' provveduto all'adempimento spontaneo in epoca CP_2 immediatamente successiva alla notifica del ricorso introduttivo e prima dell'udienza di discussione, nonché in epoca immediatamente successiva alla scadenza del termine di legge di 120 giorni.
1 L'appellante, in particolare, censura la motivazione del primo Giudice invocando il principio della soccombenza virtuale e sostenendo a tal fine che, ai fini della condanna alle spese, ciò che rileva è unicamente il mancato pagamento delle provvidenze economiche richieste nel termine dei 120 giorni, decorrenti dalla notifica del decreto di omologa all' , a nulla rilevando l'epoca di trasmissione del modello AP70, avendo CP_1
l'Istituto già conoscenza, tramite i propri sistemi informatici, di tutti i dati necessari per la verifica dei requisiti socio-economici relativi alla prestazione in oggetto.
Ha concluso, pertanto, per la riforma parziale della impugnata sentenza e la conseguente condanna integrale dell' al pagamento delle spese di primo grado. CP_1
L' si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendone CP_1
il rigetto.
2.- L'appello è parzialmente fondato.
La censura dell'istante si rivolge esclusivamente avverso il capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese processuali, motivata dal Giudice di prime cure sul rilievo del comportamento dell' , che ha liquidato i ratei della prestazione in oggetto in epoca CP_1
immediatamente successiva alla notifica del ricorso introduttivo, depositato, a sua volta, solo pochi giorni dopo la scadenza del termine di legge di 120 giorni per l'adempimento.
Precisamente, l'invio del decreto omologa è avvenuto il 24.1.2022; il ricorso introduttivo
è stato depositato il 30.5.2022 e notificato il 10.6.2022; la liquidazione è avvenuta con modello TE08 dell'8.7.2022; il pagamento è avvenuto ad ottobre 2022.
A sostegno del gravame, il ricorrente deduce che non sussisteva alcuna delle ipotesi previste dal nuovo testo dell'art. 92 comma 2 c.p.c.; il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dunque applicare il principio della causalità e condannare l' alla rifusione CP_1 delle spese di lite, non essendo a tal fine sufficiente il rilievo che l' aveva pagato CP_2
la prestazione dovuta in corso di giudizio, atteso che la liquidazione era avvenuta solo in epoca successiva al deposito e alla notifica del ricorso di primo grado.
Osserva la Corte, in continuità col consolidato orientamento di questo Collegio, che certamente non può omettersi di considerare, ai fini della valutazione complessiva della sussistenza di eccezionali ragioni per disporre la compensazione (totale o parziale) delle spese di lite, vieppiù in ipotesi di sentenza di cessazione della materia del contendere per adempimento spontaneo effettuato in corso di giudizio, che pregnante rilievo assume il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti.
Nel caso di specie l' , costituendosi nel giudizio di primo grado, dava atto già nella CP_1
memoria difensiva che la prestazione richiesta era stata liquidata con modello TE08
2 dell'8.7.2022, ovvero anteriormente alla prima udienza di discussione, nonché materialmente erogata nell'ottobre 2022.
Pertanto, è indubbia la rilevanza del comportamento collaborativo dell' , che ha CP_2 provveduto all'adempimento spontaneo in autotutela già prima della costituzione in giudizio, evitando il successivo corso del processo: laddove tra le gravi ed eccezionali ragioni cui fa cenno la Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 non possono non rientrare i comportamenti collaborativi che, determinando la cessazione della materia del contendere, tendono ad attuare il principio del giusto processo richiamato dalla stessa
Corte nella pronuncia di cui sopra.
Tuttavia, nemmeno può omettersi di considerare che l'adempimento spontaneo è avvenuto dopo la scadenza del termine di 120 giorni previsto dalla legge, nonché in epoca
- seppur di poco - successiva alla notificazione del ricorso di primo grado, avvenuta il
10.6.2022, pur avendo l' già a disposizione tutti gli elementi necessari per verificare, CP_1
anche in via telematica, la sussistenza dei requisiti contributivi e reddituali necessari per l'erogazione, sia tramite le proprie banche dati, sia tramite il collegamento con quelle dell'Amministrazione finanziaria e delle altre Amministrazioni pubbliche.
Sussistevano, quindi, ad avviso del Collegio, eccezionali ragioni di legge per una compensazione solo parziale delle spese di lite, diversamente da quanto statuito in prime cure, giacché essa, proprio in quanto parziale, non omette di considerare anche il profilo della virtuale soccombenza dell' . CP_1
Per l'insieme delle ragioni che precedono, valutato complessivamente il comportamento collaborativo dell' , da un lato, e l'ingiustificato ritardo nell'adempimento, CP_2 dall'altro, questa Corte ritiene, in riforma della sentenza impugnata, che le spese di lite debbano essere compensate in misura di metà, ponendosi la residua frazione a carico dell' in ragione della soccombenza virtuale. CP_1
3.- Ai fini della determinazione del quantum, considerato il valore della causa pari ad € 8.383,94, e considerato lo scaglione applicabile (da € 5.200 ad € 26.000), occorre precisare che le uniche fasi da liquidare sono quella di studio e introduttiva;
pacificamente, invero, a fronte del pagamento integrale della prestazione in epoca antecedente alla prima udienza, non vi è stata alcuna attività istruttoria o di discussione della causa, nulla essendo stato dedotto nell'atto di appello.
La liquidazione va compiuta tenendo conto della serialità e della particolare semplicità della controversia, relativa al pagamento dei ratei di una prestazione già riconosciuta;
va tenuto conto, altresì, che, in base alle tariffe applicabili ratione temporis, a seguito della
3 modifica, ad opera dell'art. 1 lett. a) del D.M. 37/2018, all'art. 4 del D.M. 55/2014, i minimi tariffari sono inderogabili.
Per la fase di studio l'importo minimo è di € 465,00, mentre per la fase introduttiva è di
€ 389,00: ritiene pertanto equo la Corte, considerati i rilievi appena espressi, liquidare per il primo grado la somma complessiva di € 854,00, la cui frazione di 1/2 è pari ad € 427,00.
L'accoglimento solo parziale del gravame giustifica la compensazione per metà anche delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa per metà le spese di primo grado liquidandole, per tale frazione, in € 427,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
2) compensa per metà le spese del grado e condanna l' al pagamento della CP_1 residua frazione liquidandola in € 481,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 5.2.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 584/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Laurenza
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia CP_1
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato presso questa Corte il 13.3.2024, Parte_1
proponeva appello parziale avverso la sentenza n. 1656/023 del 15.9.2023 con la quale il
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna proposta nei confronti dell' di CP_1 pagamento in suo favore dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità, per intervenuta soddisfazione della pretesa in corso di giudizio, disponendo però la compensazione delle spese di lite, avendo l' provveduto all'adempimento spontaneo in epoca CP_2 immediatamente successiva alla notifica del ricorso introduttivo e prima dell'udienza di discussione, nonché in epoca immediatamente successiva alla scadenza del termine di legge di 120 giorni.
1 L'appellante, in particolare, censura la motivazione del primo Giudice invocando il principio della soccombenza virtuale e sostenendo a tal fine che, ai fini della condanna alle spese, ciò che rileva è unicamente il mancato pagamento delle provvidenze economiche richieste nel termine dei 120 giorni, decorrenti dalla notifica del decreto di omologa all' , a nulla rilevando l'epoca di trasmissione del modello AP70, avendo CP_1
l'Istituto già conoscenza, tramite i propri sistemi informatici, di tutti i dati necessari per la verifica dei requisiti socio-economici relativi alla prestazione in oggetto.
Ha concluso, pertanto, per la riforma parziale della impugnata sentenza e la conseguente condanna integrale dell' al pagamento delle spese di primo grado. CP_1
L' si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendone CP_1
il rigetto.
2.- L'appello è parzialmente fondato.
La censura dell'istante si rivolge esclusivamente avverso il capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese processuali, motivata dal Giudice di prime cure sul rilievo del comportamento dell' , che ha liquidato i ratei della prestazione in oggetto in epoca CP_1
immediatamente successiva alla notifica del ricorso introduttivo, depositato, a sua volta, solo pochi giorni dopo la scadenza del termine di legge di 120 giorni per l'adempimento.
Precisamente, l'invio del decreto omologa è avvenuto il 24.1.2022; il ricorso introduttivo
è stato depositato il 30.5.2022 e notificato il 10.6.2022; la liquidazione è avvenuta con modello TE08 dell'8.7.2022; il pagamento è avvenuto ad ottobre 2022.
A sostegno del gravame, il ricorrente deduce che non sussisteva alcuna delle ipotesi previste dal nuovo testo dell'art. 92 comma 2 c.p.c.; il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dunque applicare il principio della causalità e condannare l' alla rifusione CP_1 delle spese di lite, non essendo a tal fine sufficiente il rilievo che l' aveva pagato CP_2
la prestazione dovuta in corso di giudizio, atteso che la liquidazione era avvenuta solo in epoca successiva al deposito e alla notifica del ricorso di primo grado.
Osserva la Corte, in continuità col consolidato orientamento di questo Collegio, che certamente non può omettersi di considerare, ai fini della valutazione complessiva della sussistenza di eccezionali ragioni per disporre la compensazione (totale o parziale) delle spese di lite, vieppiù in ipotesi di sentenza di cessazione della materia del contendere per adempimento spontaneo effettuato in corso di giudizio, che pregnante rilievo assume il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti.
Nel caso di specie l' , costituendosi nel giudizio di primo grado, dava atto già nella CP_1
memoria difensiva che la prestazione richiesta era stata liquidata con modello TE08
2 dell'8.7.2022, ovvero anteriormente alla prima udienza di discussione, nonché materialmente erogata nell'ottobre 2022.
Pertanto, è indubbia la rilevanza del comportamento collaborativo dell' , che ha CP_2 provveduto all'adempimento spontaneo in autotutela già prima della costituzione in giudizio, evitando il successivo corso del processo: laddove tra le gravi ed eccezionali ragioni cui fa cenno la Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 non possono non rientrare i comportamenti collaborativi che, determinando la cessazione della materia del contendere, tendono ad attuare il principio del giusto processo richiamato dalla stessa
Corte nella pronuncia di cui sopra.
Tuttavia, nemmeno può omettersi di considerare che l'adempimento spontaneo è avvenuto dopo la scadenza del termine di 120 giorni previsto dalla legge, nonché in epoca
- seppur di poco - successiva alla notificazione del ricorso di primo grado, avvenuta il
10.6.2022, pur avendo l' già a disposizione tutti gli elementi necessari per verificare, CP_1
anche in via telematica, la sussistenza dei requisiti contributivi e reddituali necessari per l'erogazione, sia tramite le proprie banche dati, sia tramite il collegamento con quelle dell'Amministrazione finanziaria e delle altre Amministrazioni pubbliche.
Sussistevano, quindi, ad avviso del Collegio, eccezionali ragioni di legge per una compensazione solo parziale delle spese di lite, diversamente da quanto statuito in prime cure, giacché essa, proprio in quanto parziale, non omette di considerare anche il profilo della virtuale soccombenza dell' . CP_1
Per l'insieme delle ragioni che precedono, valutato complessivamente il comportamento collaborativo dell' , da un lato, e l'ingiustificato ritardo nell'adempimento, CP_2 dall'altro, questa Corte ritiene, in riforma della sentenza impugnata, che le spese di lite debbano essere compensate in misura di metà, ponendosi la residua frazione a carico dell' in ragione della soccombenza virtuale. CP_1
3.- Ai fini della determinazione del quantum, considerato il valore della causa pari ad € 8.383,94, e considerato lo scaglione applicabile (da € 5.200 ad € 26.000), occorre precisare che le uniche fasi da liquidare sono quella di studio e introduttiva;
pacificamente, invero, a fronte del pagamento integrale della prestazione in epoca antecedente alla prima udienza, non vi è stata alcuna attività istruttoria o di discussione della causa, nulla essendo stato dedotto nell'atto di appello.
La liquidazione va compiuta tenendo conto della serialità e della particolare semplicità della controversia, relativa al pagamento dei ratei di una prestazione già riconosciuta;
va tenuto conto, altresì, che, in base alle tariffe applicabili ratione temporis, a seguito della
3 modifica, ad opera dell'art. 1 lett. a) del D.M. 37/2018, all'art. 4 del D.M. 55/2014, i minimi tariffari sono inderogabili.
Per la fase di studio l'importo minimo è di € 465,00, mentre per la fase introduttiva è di
€ 389,00: ritiene pertanto equo la Corte, considerati i rilievi appena espressi, liquidare per il primo grado la somma complessiva di € 854,00, la cui frazione di 1/2 è pari ad € 427,00.
L'accoglimento solo parziale del gravame giustifica la compensazione per metà anche delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa per metà le spese di primo grado liquidandole, per tale frazione, in € 427,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
2) compensa per metà le spese del grado e condanna l' al pagamento della CP_1 residua frazione liquidandola in € 481,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 5.2.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi
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