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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Catarsini Beatrice Presidente
Dott. Zappalà Concetta Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. in esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 4 febbraio 2025 , assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 440/2023 R.G. promossa da
nt a Messina il 29.1.1980 c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Mondello appellante contro
IÀ Controparte_1 Controparte_2
in persona del responsabile pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M.
[...]
Cimino giusta procura in atti
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Cammaroto e M. Foti
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza 1298/2023 del 20 giugno 2023 il Tribunale di Patti in funzione di giudice del Lavoro rigettava l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento nr.
29520229004561674000, notificata in data 14.06.2022 dell'importo di € 3.481,04 ed afferente all'avviso di addebito n. 59520180001660120000 per Contributi IVS Anno
2017 e poneva a carico di parte ricorrente le spese di lite. Con riferimento alla sollevata eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata CP_ notifica dell'avviso di addebito presupposto rilevava il decidente che l' aveva provato documentalmente l'avvenuta notifica in data 20.6.2018 a mezzo pec al domicilio digitale del ricorrente. Né- proseguiva il primo giudice- l'utilizzo di un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri valeva ad inficiare la validità di detta notifica in assenza di una prescrizione normativa in tal senso ed avendo la Suprema
Corte a S.U. con la sentenza n. 15979/2022 sancito il principio secondo cui la notifica effettuata a mezzo di indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese
Avverso detta pronunzia, con atto del 27 giugno 2023, proponeva appello la soccombente cui resistevano le controparti;
indi, assegnato termine ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fino al 4 febbraio 2025 per note di trattazione scritta, alla scadenza la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo l'appellante ripropone l'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella di pagamento.
La doglianza, prima ancora che infondata, si appalesa inammissibile poiché non si confronta minimamente con la decisione impugnata. In sentenza il tribunale ha inequivocamente specificato che unico atto sotteso all'intimazione opposta è un avviso di addebito e, dunque, un atto dell'ente impositore e dallo stesso direttamente notificato per cui il riferimento alla cartella ed all'omessa notifica a cura dell'agente di riscossione si presente del tutto incongruo.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto valida ed efficace la notifica dell'avviso di addebito “da un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi” deducendo che non potrebbe invocarsi a tale fine il precedente di legittimità citato dal tribunale poiché riferito ad un “atto in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di PEC del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica” mentre nel caso de quo il “il messaggio pec contiene un file in formato pdf, privo di sottoscrizione digitale ed il messaggio non contiene alcuna relata di notifica”.
Pag. 2 di 4 Trattasi di doglianza fondata su rilievi nuovo dedotti per la prima volta in questa sede e come tali sottratti alla cognizione di questo Collegio.
Anche a voler ritenere diversamente, i rilievi sono comunque destituiti di fondamento.
L'art. 30, comma 4 - del d.l. 78/2010, non prescrive alcuna relata di notifica, né è necessario che il documento informatico, nativo digitale, rappresentante l'avviso di addebito, in formato pdf ed allegato al messaggio PEC, sia sottoscritto digitalmente, recando già in calce allo stesso la sottoscrizione del direttore della sede provinciale dell' in “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 CP_3 del D.lgs. n.39 del 1993”. Nello stesso senso Cass. n. 801/2023 secondo cui "In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso".
Da ultimo con la sentenza n. 18684 del 2023 la Cassazione ha affermato proprio in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, che “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia
"ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.”
Nel caso di specie non è stata dedotta dall'appellante alcuna doglianza nei termini appena indicati.
La sentenza impugnata va, dunque, integralmente confermata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante alle spese del presente grado, che si liquidano, avuto riguardo ai al valore della controversia ed ai compensi minimi, stante la non complessità delle questioni trattate, in favore di ciascuno degli enti appellati in euro 1458 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%, ove dovuti.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Rigetta l'appello. Pone a carico dell'appellante le spese del presente grado che liquida in CP_ favore dell' e dell' in complessivi euro 1458 Controparte_4
cadauno oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% ove dovuto.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnativa dallo stesso proposta, ove dovuto.
Messina, 5.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Catarsini Beatrice Presidente
Dott. Zappalà Concetta Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. in esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 4 febbraio 2025 , assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 440/2023 R.G. promossa da
nt a Messina il 29.1.1980 c.f.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Mondello appellante contro
IÀ Controparte_1 Controparte_2
in persona del responsabile pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M.
[...]
Cimino giusta procura in atti
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Cammaroto e M. Foti
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza 1298/2023 del 20 giugno 2023 il Tribunale di Patti in funzione di giudice del Lavoro rigettava l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento nr.
29520229004561674000, notificata in data 14.06.2022 dell'importo di € 3.481,04 ed afferente all'avviso di addebito n. 59520180001660120000 per Contributi IVS Anno
2017 e poneva a carico di parte ricorrente le spese di lite. Con riferimento alla sollevata eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata CP_ notifica dell'avviso di addebito presupposto rilevava il decidente che l' aveva provato documentalmente l'avvenuta notifica in data 20.6.2018 a mezzo pec al domicilio digitale del ricorrente. Né- proseguiva il primo giudice- l'utilizzo di un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri valeva ad inficiare la validità di detta notifica in assenza di una prescrizione normativa in tal senso ed avendo la Suprema
Corte a S.U. con la sentenza n. 15979/2022 sancito il principio secondo cui la notifica effettuata a mezzo di indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese
Avverso detta pronunzia, con atto del 27 giugno 2023, proponeva appello la soccombente cui resistevano le controparti;
indi, assegnato termine ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fino al 4 febbraio 2025 per note di trattazione scritta, alla scadenza la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo l'appellante ripropone l'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella di pagamento.
La doglianza, prima ancora che infondata, si appalesa inammissibile poiché non si confronta minimamente con la decisione impugnata. In sentenza il tribunale ha inequivocamente specificato che unico atto sotteso all'intimazione opposta è un avviso di addebito e, dunque, un atto dell'ente impositore e dallo stesso direttamente notificato per cui il riferimento alla cartella ed all'omessa notifica a cura dell'agente di riscossione si presente del tutto incongruo.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto valida ed efficace la notifica dell'avviso di addebito “da un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi” deducendo che non potrebbe invocarsi a tale fine il precedente di legittimità citato dal tribunale poiché riferito ad un “atto in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di PEC del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica” mentre nel caso de quo il “il messaggio pec contiene un file in formato pdf, privo di sottoscrizione digitale ed il messaggio non contiene alcuna relata di notifica”.
Pag. 2 di 4 Trattasi di doglianza fondata su rilievi nuovo dedotti per la prima volta in questa sede e come tali sottratti alla cognizione di questo Collegio.
Anche a voler ritenere diversamente, i rilievi sono comunque destituiti di fondamento.
L'art. 30, comma 4 - del d.l. 78/2010, non prescrive alcuna relata di notifica, né è necessario che il documento informatico, nativo digitale, rappresentante l'avviso di addebito, in formato pdf ed allegato al messaggio PEC, sia sottoscritto digitalmente, recando già in calce allo stesso la sottoscrizione del direttore della sede provinciale dell' in “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 CP_3 del D.lgs. n.39 del 1993”. Nello stesso senso Cass. n. 801/2023 secondo cui "In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso".
Da ultimo con la sentenza n. 18684 del 2023 la Cassazione ha affermato proprio in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, che “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia
"ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.”
Nel caso di specie non è stata dedotta dall'appellante alcuna doglianza nei termini appena indicati.
La sentenza impugnata va, dunque, integralmente confermata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante alle spese del presente grado, che si liquidano, avuto riguardo ai al valore della controversia ed ai compensi minimi, stante la non complessità delle questioni trattate, in favore di ciascuno degli enti appellati in euro 1458 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%, ove dovuti.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Rigetta l'appello. Pone a carico dell'appellante le spese del presente grado che liquida in CP_ favore dell' e dell' in complessivi euro 1458 Controparte_4
cadauno oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% ove dovuto.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnativa dallo stesso proposta, ove dovuto.
Messina, 5.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
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