Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 558 del 22.02.2024 Oggetto: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Lolli Pt_1
Appellante
e
Controparte_1
Appellata contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 9.09.2021 -premesso di essere titolare di pensione cat. IO Controparte_1
e di aver ricevuto, in data 2.03.2021, nota con cui l' comunicava che “la sua pensione è stata Pt_1
ricalcolata da gennaio 2018, sulla base della sua comunicazione dei redditi… Dal ricalcolo è derivato un debito a suo carico pari ad euro 2.295,58, al lordo delle ritenute fiscali”- chiedeva accertarsi l'irripetibilità dell'indebito, con vittoria delle spese processuali. A fondamento della domanda deduceva di aver sempre adempiuto all'obbligo di comunicazione dei propri redditi e invocava, in proposito il disposto dell'art. 13 l.n. 412/91.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti, precisando che l'indebito era Pt_1
scaturito dalla eliminazione della integrazione al trattamento minimo sulla pensione in godimento della ricorrente, non spettante per motivi reddituali rilevati dalla dichiarazione dei redditi dell'anno
2018. Riteneva rispettato il disposto di cui all'art. 13 l.n. 412/92 e concludeva per il rigetto del ricorso.
1
giudizio. Dopo aver affrontato la questione dell'onere della prova in materia previdenziale e dopo aver esaminato la disciplina di cui all'art. 13 l. n. 412/91, il Tribunale riteneva che la condotta tenuta dall' non fosse stata conforme ai criteri di legge, in quanto era pacifico che, nel Controparte_2 corso dell'anno 2019, la ricorrente avesse presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno
2018; a fronte di ciò, l'assunto dell' secondo cui i controlli sui dati reddituali in questione Pt_1
avrebbero potuto essere effettuati entro il 31.12.2021, invece che entro il 31.12.2020 (anno successivo al 2019), risultava contrario al dato normativo.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' , censurandola nella parte in cui il Tribunale aveva Pt_1
fatto erronea applicazione dell'art. 13, comma 2, l. n. 412/91, non considerando che l'azione di recupero era stata intrapresa tempestivamente dall' nell'anno 2021. Ha concluso chiedendo CP_2
l'accoglimento dell'appello, con conseguente rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Parte appellata è rimasta contumace nel presente grado di giudizio.
All'udienza del 21.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di non costituitasi nel Controparte_1 presente giudizio, nonostante rituale notifica dell'atto di appello.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Invero, la vicenda per cui è causa attiene alla disciplina dell'indebito previdenziale dettata dall'art. 13, comma 2, l. n. 412/91, ai sensi del quale l' procede annualmente alla verifica delle situazioni Pt_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Nell'interpretazione della norma, la Suprema Corte (Cass. n. 3802/19, Cass. n. 13915/21) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali e dalla scadenza dell'anno civile Pt_1
decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass.
n.13915/21). Ne consegue che la questione che attiene alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori Pt_1
e quindi alla sfera della non ripetibilità ma soggiace invece alla regola della ripetibilità da effettuare
2 nel termine decadenziale stabilito dal citato art. 13 comma 2. La ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
"fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.).
Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico (cfr. in tal senso Cass. n. 16767/2024).
Tanto premesso, deve rilevarsi che -sebbene con nota del 2.03.2021 l' abbia comunicato Pt_1 all'appellata che “la sua pensione è stata ricalcolata da gennaio 2018, sulla base della sua comunicazione dei redditi… Dal ricalcolo è derivato un debito a suo carico pari ad euro 2.295,58, al lordo delle ritenute fiscali”- dal modello TE0 del 23.01.2021 (allegato agli atti dell' in primo grado), emerge che Pt_1
l' ha ripetuto esclusivamente le maggiori somme percepite dalla pensionata negli anni CP_2
compresi tra gennaio 2019 e marzo 2021, periodo rispetto al quale l'azione di recupero appare rispettosa dei termini previsti dall'art. 13 cit., visto che il reddito percepito nell'anno 2019 era verificabile nel successivo anno 2020 e l'azione di recupero doveva essere intrapresa nell'anno successivo (ovvero il 2021).
L'azione di recupero intrapresa nell'anno 2021 è, dunque, tempestiva.
In considerazione di tanto, risulta irrilevante, ai fini del decidere, che la pensionata versasse o meno in dolo, o che l' conoscesse o meno i redditi della pensionata. Ciò che rileva, nella vicenda in Pt_1
esame, è che, divenuta indebita la prestazione, per superamento dei limiti reddituali, l' abbia Pt_1 avviato l'azione di recupero nei termini prescritti dall'art. 13 legge n. 412/91.
Dunque, in applicazione dei suesposti principi di diritto, la somma di € 2.295,58, erogata a titolo di integrazione al trattamento per gli anni 2019, 2020 e 2021 appare ripetibile, non sussistendo contestazione in merito all'esistenza dell'indebito e all'ammontare delle somme chieste in restituzione per tali anni.
L'appello proposto dall' deve quindi essere accolto con conseguente rigetto della domanda CP_2
proposta con ricorso introduttivo di primo grado.
Ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c. le spese del doppio grado devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12/04/2024
3 da nei confronti di avverso la sentenza del 22/02/2024 n. 558/2024 Pt_1 Controparte_1 del Tribunale di Lecce così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da on ricorso Controparte_1 introduttivo del 09/09/2021.
Dichiara irripetibili le spese del doppio grado.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 21.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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