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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46328/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46328/2020 promossa da:
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LUCIA ALFONSO e dell'avv. ORLANDO MICHELINO ( ), elettivamente domiciliata in VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 126 C.F._1
90143 PALERMO presso i difensori
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI MILANO, elettivamente domiciliata in Via Freguglia (Palazzo di Giustizia) 1 20100 MILANO presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Milano
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 3.12.2020 - titolare della concessione n. 4530 per la Parte_1
raccolta dei giochi pubblici - propone opposizione alle ingiunzioni di pagamento notificate dall' di cui ai seguenti protocolli del 23.10.2020: Parte_2
- 0105599 (relativo a penali e interessi per mancato versamento di saldi mensili 2013);
- 0105607 (relativo a saldi mensili 2014);
- 0205589 (relativo a vincite non riscosse e rimborsi non richiesti a quota fissa su eventi diversi dai cavalli 2018 2019 e penali interessi);
- 0105594 (relativo a scommesse virtuali e scommesse sportive a quota fissa 2018 2019 e penali interessi);
- 0105610 (relativo a penali e interessi per omesso versamento di saldi mensili 2015);
- 0105616 (relativo a penali e interessi per omesso versamento saldi mensili 2016);
- 0105622 (relativo a penali e interessi per omesso versamento saldi mensili 2017);
- 0105625 (relativo a saldi mensili 2019 e penali interessi), per un totale di € 67.978,76.
L'opponente, in via preliminare, chiede la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva delle ingiunzioni di pagamento e, nel merito, deduce:
- l'avvenuta prescrizione con riferimento alle ingiunzioni di cui al prot. 0105599 e al prot. 0105607 in quanto le somme dovute rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 2948 c.c. laddove fa riferimento agli interessi e a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente;
- che nulla è dovuto in ragione dell'avvenuta compensazione legale tra il proprio credito e quello
Parte dell' ;
- che non sono dovuti gli interessi in virtù degli artt. 1220 e 1207 c.c. e che la convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni derivanti dalla mora della stessa;
- che nulla è dovuto con riferimento alle penali per il ritardo dei versamenti, stante il proprio credito vantato nei confronti della convenuta.
In subordine, chiede che venga rideterminato l'importo delle penali e degli interessi Parte_1 ai sensi dell'art. 1384 c.c.. Parte L , costituitasi in giudizio, eccepisce:
pagina 2 di 7 - che non è intervenuta la prescrizione in quanto il pagamento dei saldi quindicinali non rientra nella previsione dell'art. 2948 c.c., che riguarda pagamenti periodici prefissati nell'importo (come canoni e pigioni) e interessi correlati, mentre la somma ingiunta riguarda versamenti che devono essere versati periodicamente, ma il cui importo è legato agli introiti dell' derivanti dalla CP_1
raccolta delle scommesse e muta in correlazione con le variazioni riconducibili ai dati contabili dell'attività di raccolta. Quanto alle penali, queste sono eventuali sorgendo in casi di ritardo del pagamento e restano, dunque, fuori dalla previsione di cui all'art. 2948 c.c. non trattandosi di
“pagamento periodico”. In ogni caso, il pagamento richiesto con le ingiunzioni impugnate è stato determinato e notificato all'attrice entro i 5 anni;
- che non sussistono i requisiti della compensazione legale, in particolare quello della certezza e della liquidità poiché parte attrice oppone un credito sub iudice derivato da inefficaci operazioni di cessione di crediti che hanno valore obbligatorio e non traslativo e, dunque, non sono estendibili
Parte all' , che ne ha da sempre disconosciuto la vincolatività nei suoi confronti;
- che le penali richieste non sono eccessivamente onerose posto che l'Ufficio competente - per gli anni 2013, 2014 e 2015 - ha applicato la penale calcolando la percentuale dell'1% sul capitale versato in ritardo per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno, come previsto dall'art. 22, comma 2, lett. c) della convenzione di concessione e – per gli anni 2016, 2017 e 2018 - le penali richieste sono contenute al di sotto dell'importo rappresentato dal 10% del compenso spettante al concessionario per l'anno precedente, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Roma, seguendo le direttive impartite dalla Direzione Centrale gestione tributi e monopolio Giochi con nota n.
100203 del 18/06/2018;
- che, data l'inoperatività della compensazione legale, non sussiste alcun profilo di responsabilità della creditrice ai sensi dell'art. 1220 c.c. Parte Sulla base di ciò l' chiede, in via preliminare, il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, nonché la condanna alla refusione delle spese e degli onorari di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c.
***
Sulla prescrizione.
pagina 3 di 7 In primo luogo, occorre valutare se le somme oggetto delle ingiunzioni di pagamento di cui al prot.
0105599 e al prot. 0105607 siano prescritte o meno sulla base dell'operatività del termine di prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., richiamato dall'opponente.
Quanto alle somme aventi ad oggetto i saldi mensili relativi all'anno 2014 di cui al prot. 0105607 è da escludersi l'applicabilità dell'art. 2948 c.c.. Dunque, il diritto di credito relativo a tali somme non è prescritto.
L'art. 2948 c.c. al n. 4, laddove prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, “si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi” (Cass. Civ., ord. del 20/12/2017, n. 30546).
Nel caso di specie, è tenuta a effettuare il versamento dei saldi in modo periodico, Parte_1
ma tale versamento è strettamente collegato al rendiconto contabile della gestione finanziaria resa disponibile dal totalizzatore nazionale, come prescrive il decreto flussi. Il versamento è, dunque, legato agli introiti dell' derivanti dalla raccolta scommesse e varia in stretta correlazione con le CP_1
mutazioni e variazioni riconducibili ai dati contabili tipici della attività di raccolta delle scommesse.
Quanto al prot n. 0105599, che ha ad oggetto penali e interessi per il mancato versamento di saldi mensili relativi all'anno 2013, sono prescritti solo gli interessi, non le penali.
Gli interessi, infatti, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. espressamente ivi richiamati. La norma si applica a tutte le categorie di interessi, non facendo distinzione in ragione della natura o della fonte degli interessi stessi.
Dunque, una volta sorta l'obbligazione di interessi (il cui carattere accessorio attiene unicamente all'aspetto genetico di tale obbligazione che sorge unitamente all'obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale stessa) il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione. Man mano che maturano, gli interessi costituiscono una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti. Dunque, “la conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono
pagina 4 di 7 a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale”
(Corte Cass., sentenza del 24/01/2023, n. 2095).
Diversamente, le penali non rientrano nell'ambito applicativo della norma sopra citata, trattandosi di obbligazioni che sorgono eventualmente e in virtù di un inadempimento contrattuale (in tal caso della concessione) e, dunque, sono soggette al termine di prescrizione ordinario (in tal senso, Cass. Civ., sentenza dell'8/02/2006, n. 2656). Non rientrano, dunque, nell'ambito delle obbligazioni periodiche.
Pertanto, risulta prescritto il diritto di credito concernente gli interessi relativi esclusivamente all'anno Parte 2013 (pari a € 39,03), anche in considerazione del fatto che l' non ha prodotto documenti a dimostrazione dell'interruzione della prescrizione, essendosi limitata ad allegare di aver notificato le ingiunzioni impugnate entro i cinque anni, senza corredare l'allegazione di una corrispondente documentazione. Resta dovuto l'importo residuo di € 4.324,01.
***
Sulla compensazione legale e sulla mora del creditore.
Parte Occorre inoltre valutare se la somma ingiunta dall' possa ritenersi compensata con i crediti fatti Parte valere dalla in virtù della cessione di crediti di altre agenzie nei confronti dell' Parte_1
stessa, sancite in lodi arbitrali divenuti definitivi.
Si rileva in primo luogo che, in sede di atto introduttivo del giudizio, l'opponente si è limitata ad allegare la sussistenza dei presupposti per la compensazione legale, in quanto derivante da più atti di cessione di crediti derivanti da alcuni lodi arbitrali. Non sono però stati prodotti né i lodi, né gli atti di cessione dei crediti. Solo in sede di comparsa conclusionale è stato fatto riferimento al lodo , Per_1
ma senza che sia stata tempestivamente effettuata alcuna produzione documentale in proposito, con riferimento a ognuno dei crediti richiamati in sede di atto di citazione.
Difettano dunque sia una completa allegazione dei termini sui quali si fonda il vantato diritto alla compensazione, sia il supporto probatorio documentale di tale assunto.
Conseguentemente alla inoperatività della compensazione legale, sussiste la responsabilità di parte opponente nel ritardo dei versamenti, mentre non è configurabile quella del creditore ai sensi dell'art. 1220 c.c.
pagina 5 di 7 ***
Sull'eccessiva onerosità della penale.
L'opponente eccepisce l'eccessiva onerosità delle penali e degli interessi applicati a fronte del ritardo nel versamento dei saldi.
Fonda la propria doglianza su quanto disposto dall'art. 22, punto c) della convenzione di concessione, Parte che fa riferimento all'applicabilità di una penale fino al 5% degli importi dovuti all' per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno.
Preliminarmente è opportuno precisare che nell'ambito dell'art. 1384 c.c. rientra la sola penale, mentre gli interessi non possono essere ridotti d'ufficio qualora ritenuti eccessivamente onerosi. Parte L indica i parametri tenuti in considerazione nella quantificazione delle penali, ossia:
- per gli anni 2013, 2014 e 2015 è stata applicata la penale calcolando la percentuale dell'1% sul capitale versato in ritardo per ogni giorno di ritardo, fino al quindicesimo giorno;
Parte
- per gli anni 2016, 2017 e 2018 l' ha rideterminato le penali, in forma più favorevole per il concessionario rispetto a quanto previsto dalla convenzione, in quanto, secondo un orientamento giurisprudenziale (come da ordinanza del Tribunale di Roma del 29.7.2016), il totale delle penali non può essere maggiore del 10% del compenso spettante al concessionario per l'anno precedente a quello in cui si sono verificati i ritardi/omessi pagamenti.
A fronte di tali dati, non specificamente e tempestivamente contestati da non vi sono Parte_1
elementi per ritenere manifestamente eccessiva la penale applicata. Si deve infatti rilevare che:
- l'opponente evidenzia l'applicazione di una penale pari all'1% per ogni giorno di ritardo, ma non svolge specifiche contestazioni – con riferimento alla valutazione sulla legittimità della previsione – in merito al fatto che tale penale trova un limite espressamente previsto con riferimento al quindicesimo giorno;
- l'esame degli allegati 32 e ssgg. riportato in sede di comparsa conclusionale evidenzia il superamento
– secondo la propria prospettazione dei limiti sopra indicati – ma lo riconduce alla somma versta in ritardo, senza tenere n considerazione il limite del 10% del compenso spettante al concessionario per l'anno precedente a quello in cui si sono verificati i ritardi/omessi pagamenti, richiamato dall'ordinanza già citata del Tribunale di Roma e senza produrre idonea documentazione in proposito.
Non si ravvisa, dunque, alcuna eccessiva onerosità delle penali.
pagina 6 di 7 ***
Sulla base di quanto sopra esposto, deve essere rigettata l'opposizione alle ingiunzioni di pagamento avanzata da parte attrice, ad eccezione di quella relativa all'intimazione di pagamento di cui al prot. n.
0105599 nella parte in cui prevede gli interessi ritenuti prescritti ai sensi dell'art. 2948 c.c..
***
Quanto alle spese di lite, si tiene conto del parziale accoglimento di una delle domande della società
Parte opponente e del prevalente riconoscimento delle ragioni dell' .
Non ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., sia per il parziale accoglimento delle ragioni di sia perché il procedimento si è svolto nell'ambito della normale dialettica Parte_1
processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Accerta e dichiara la prescrizione della pretesa relativa agli interessi oggetto dell'ingiunzione di pagamento di cui al prot. n. 0105599 dell' e, per l'effetto Controparte_1 revoca l'ingiunzione.
2) Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle sole penali oggetto dell'ingiunzione di pagamento di cui al prot. n. 0105599, ivi determinate nella misura di € 4.324,01.
3) Rigetta per il resto le domande di e, per l'effetto, conferma le ingiunzioni di Parte_1
pagamento opposte.
4) Compensate per un quarto le spese processuali, condanna alla rifusione in Parte_1 favore dell' delle stesse, liquidate nella residua misura di Controparte_1
€ 10.577,25 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46328/2020 promossa da:
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LUCIA ALFONSO e dell'avv. ORLANDO MICHELINO ( ), elettivamente domiciliata in VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 126 C.F._1
90143 PALERMO presso i difensori
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI MILANO, elettivamente domiciliata in Via Freguglia (Palazzo di Giustizia) 1 20100 MILANO presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Milano
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 3.12.2020 - titolare della concessione n. 4530 per la Parte_1
raccolta dei giochi pubblici - propone opposizione alle ingiunzioni di pagamento notificate dall' di cui ai seguenti protocolli del 23.10.2020: Parte_2
- 0105599 (relativo a penali e interessi per mancato versamento di saldi mensili 2013);
- 0105607 (relativo a saldi mensili 2014);
- 0205589 (relativo a vincite non riscosse e rimborsi non richiesti a quota fissa su eventi diversi dai cavalli 2018 2019 e penali interessi);
- 0105594 (relativo a scommesse virtuali e scommesse sportive a quota fissa 2018 2019 e penali interessi);
- 0105610 (relativo a penali e interessi per omesso versamento di saldi mensili 2015);
- 0105616 (relativo a penali e interessi per omesso versamento saldi mensili 2016);
- 0105622 (relativo a penali e interessi per omesso versamento saldi mensili 2017);
- 0105625 (relativo a saldi mensili 2019 e penali interessi), per un totale di € 67.978,76.
L'opponente, in via preliminare, chiede la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva delle ingiunzioni di pagamento e, nel merito, deduce:
- l'avvenuta prescrizione con riferimento alle ingiunzioni di cui al prot. 0105599 e al prot. 0105607 in quanto le somme dovute rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 2948 c.c. laddove fa riferimento agli interessi e a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente;
- che nulla è dovuto in ragione dell'avvenuta compensazione legale tra il proprio credito e quello
Parte dell' ;
- che non sono dovuti gli interessi in virtù degli artt. 1220 e 1207 c.c. e che la convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni derivanti dalla mora della stessa;
- che nulla è dovuto con riferimento alle penali per il ritardo dei versamenti, stante il proprio credito vantato nei confronti della convenuta.
In subordine, chiede che venga rideterminato l'importo delle penali e degli interessi Parte_1 ai sensi dell'art. 1384 c.c.. Parte L , costituitasi in giudizio, eccepisce:
pagina 2 di 7 - che non è intervenuta la prescrizione in quanto il pagamento dei saldi quindicinali non rientra nella previsione dell'art. 2948 c.c., che riguarda pagamenti periodici prefissati nell'importo (come canoni e pigioni) e interessi correlati, mentre la somma ingiunta riguarda versamenti che devono essere versati periodicamente, ma il cui importo è legato agli introiti dell' derivanti dalla CP_1
raccolta delle scommesse e muta in correlazione con le variazioni riconducibili ai dati contabili dell'attività di raccolta. Quanto alle penali, queste sono eventuali sorgendo in casi di ritardo del pagamento e restano, dunque, fuori dalla previsione di cui all'art. 2948 c.c. non trattandosi di
“pagamento periodico”. In ogni caso, il pagamento richiesto con le ingiunzioni impugnate è stato determinato e notificato all'attrice entro i 5 anni;
- che non sussistono i requisiti della compensazione legale, in particolare quello della certezza e della liquidità poiché parte attrice oppone un credito sub iudice derivato da inefficaci operazioni di cessione di crediti che hanno valore obbligatorio e non traslativo e, dunque, non sono estendibili
Parte all' , che ne ha da sempre disconosciuto la vincolatività nei suoi confronti;
- che le penali richieste non sono eccessivamente onerose posto che l'Ufficio competente - per gli anni 2013, 2014 e 2015 - ha applicato la penale calcolando la percentuale dell'1% sul capitale versato in ritardo per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno, come previsto dall'art. 22, comma 2, lett. c) della convenzione di concessione e – per gli anni 2016, 2017 e 2018 - le penali richieste sono contenute al di sotto dell'importo rappresentato dal 10% del compenso spettante al concessionario per l'anno precedente, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Roma, seguendo le direttive impartite dalla Direzione Centrale gestione tributi e monopolio Giochi con nota n.
100203 del 18/06/2018;
- che, data l'inoperatività della compensazione legale, non sussiste alcun profilo di responsabilità della creditrice ai sensi dell'art. 1220 c.c. Parte Sulla base di ciò l' chiede, in via preliminare, il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, nonché la condanna alla refusione delle spese e degli onorari di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c.
***
Sulla prescrizione.
pagina 3 di 7 In primo luogo, occorre valutare se le somme oggetto delle ingiunzioni di pagamento di cui al prot.
0105599 e al prot. 0105607 siano prescritte o meno sulla base dell'operatività del termine di prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., richiamato dall'opponente.
Quanto alle somme aventi ad oggetto i saldi mensili relativi all'anno 2014 di cui al prot. 0105607 è da escludersi l'applicabilità dell'art. 2948 c.c.. Dunque, il diritto di credito relativo a tali somme non è prescritto.
L'art. 2948 c.c. al n. 4, laddove prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, “si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi” (Cass. Civ., ord. del 20/12/2017, n. 30546).
Nel caso di specie, è tenuta a effettuare il versamento dei saldi in modo periodico, Parte_1
ma tale versamento è strettamente collegato al rendiconto contabile della gestione finanziaria resa disponibile dal totalizzatore nazionale, come prescrive il decreto flussi. Il versamento è, dunque, legato agli introiti dell' derivanti dalla raccolta scommesse e varia in stretta correlazione con le CP_1
mutazioni e variazioni riconducibili ai dati contabili tipici della attività di raccolta delle scommesse.
Quanto al prot n. 0105599, che ha ad oggetto penali e interessi per il mancato versamento di saldi mensili relativi all'anno 2013, sono prescritti solo gli interessi, non le penali.
Gli interessi, infatti, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. espressamente ivi richiamati. La norma si applica a tutte le categorie di interessi, non facendo distinzione in ragione della natura o della fonte degli interessi stessi.
Dunque, una volta sorta l'obbligazione di interessi (il cui carattere accessorio attiene unicamente all'aspetto genetico di tale obbligazione che sorge unitamente all'obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale stessa) il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione. Man mano che maturano, gli interessi costituiscono una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti. Dunque, “la conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono
pagina 4 di 7 a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale”
(Corte Cass., sentenza del 24/01/2023, n. 2095).
Diversamente, le penali non rientrano nell'ambito applicativo della norma sopra citata, trattandosi di obbligazioni che sorgono eventualmente e in virtù di un inadempimento contrattuale (in tal caso della concessione) e, dunque, sono soggette al termine di prescrizione ordinario (in tal senso, Cass. Civ., sentenza dell'8/02/2006, n. 2656). Non rientrano, dunque, nell'ambito delle obbligazioni periodiche.
Pertanto, risulta prescritto il diritto di credito concernente gli interessi relativi esclusivamente all'anno Parte 2013 (pari a € 39,03), anche in considerazione del fatto che l' non ha prodotto documenti a dimostrazione dell'interruzione della prescrizione, essendosi limitata ad allegare di aver notificato le ingiunzioni impugnate entro i cinque anni, senza corredare l'allegazione di una corrispondente documentazione. Resta dovuto l'importo residuo di € 4.324,01.
***
Sulla compensazione legale e sulla mora del creditore.
Parte Occorre inoltre valutare se la somma ingiunta dall' possa ritenersi compensata con i crediti fatti Parte valere dalla in virtù della cessione di crediti di altre agenzie nei confronti dell' Parte_1
stessa, sancite in lodi arbitrali divenuti definitivi.
Si rileva in primo luogo che, in sede di atto introduttivo del giudizio, l'opponente si è limitata ad allegare la sussistenza dei presupposti per la compensazione legale, in quanto derivante da più atti di cessione di crediti derivanti da alcuni lodi arbitrali. Non sono però stati prodotti né i lodi, né gli atti di cessione dei crediti. Solo in sede di comparsa conclusionale è stato fatto riferimento al lodo , Per_1
ma senza che sia stata tempestivamente effettuata alcuna produzione documentale in proposito, con riferimento a ognuno dei crediti richiamati in sede di atto di citazione.
Difettano dunque sia una completa allegazione dei termini sui quali si fonda il vantato diritto alla compensazione, sia il supporto probatorio documentale di tale assunto.
Conseguentemente alla inoperatività della compensazione legale, sussiste la responsabilità di parte opponente nel ritardo dei versamenti, mentre non è configurabile quella del creditore ai sensi dell'art. 1220 c.c.
pagina 5 di 7 ***
Sull'eccessiva onerosità della penale.
L'opponente eccepisce l'eccessiva onerosità delle penali e degli interessi applicati a fronte del ritardo nel versamento dei saldi.
Fonda la propria doglianza su quanto disposto dall'art. 22, punto c) della convenzione di concessione, Parte che fa riferimento all'applicabilità di una penale fino al 5% degli importi dovuti all' per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno.
Preliminarmente è opportuno precisare che nell'ambito dell'art. 1384 c.c. rientra la sola penale, mentre gli interessi non possono essere ridotti d'ufficio qualora ritenuti eccessivamente onerosi. Parte L indica i parametri tenuti in considerazione nella quantificazione delle penali, ossia:
- per gli anni 2013, 2014 e 2015 è stata applicata la penale calcolando la percentuale dell'1% sul capitale versato in ritardo per ogni giorno di ritardo, fino al quindicesimo giorno;
Parte
- per gli anni 2016, 2017 e 2018 l' ha rideterminato le penali, in forma più favorevole per il concessionario rispetto a quanto previsto dalla convenzione, in quanto, secondo un orientamento giurisprudenziale (come da ordinanza del Tribunale di Roma del 29.7.2016), il totale delle penali non può essere maggiore del 10% del compenso spettante al concessionario per l'anno precedente a quello in cui si sono verificati i ritardi/omessi pagamenti.
A fronte di tali dati, non specificamente e tempestivamente contestati da non vi sono Parte_1
elementi per ritenere manifestamente eccessiva la penale applicata. Si deve infatti rilevare che:
- l'opponente evidenzia l'applicazione di una penale pari all'1% per ogni giorno di ritardo, ma non svolge specifiche contestazioni – con riferimento alla valutazione sulla legittimità della previsione – in merito al fatto che tale penale trova un limite espressamente previsto con riferimento al quindicesimo giorno;
- l'esame degli allegati 32 e ssgg. riportato in sede di comparsa conclusionale evidenzia il superamento
– secondo la propria prospettazione dei limiti sopra indicati – ma lo riconduce alla somma versta in ritardo, senza tenere n considerazione il limite del 10% del compenso spettante al concessionario per l'anno precedente a quello in cui si sono verificati i ritardi/omessi pagamenti, richiamato dall'ordinanza già citata del Tribunale di Roma e senza produrre idonea documentazione in proposito.
Non si ravvisa, dunque, alcuna eccessiva onerosità delle penali.
pagina 6 di 7 ***
Sulla base di quanto sopra esposto, deve essere rigettata l'opposizione alle ingiunzioni di pagamento avanzata da parte attrice, ad eccezione di quella relativa all'intimazione di pagamento di cui al prot. n.
0105599 nella parte in cui prevede gli interessi ritenuti prescritti ai sensi dell'art. 2948 c.c..
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Quanto alle spese di lite, si tiene conto del parziale accoglimento di una delle domande della società
Parte opponente e del prevalente riconoscimento delle ragioni dell' .
Non ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., sia per il parziale accoglimento delle ragioni di sia perché il procedimento si è svolto nell'ambito della normale dialettica Parte_1
processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Accerta e dichiara la prescrizione della pretesa relativa agli interessi oggetto dell'ingiunzione di pagamento di cui al prot. n. 0105599 dell' e, per l'effetto Controparte_1 revoca l'ingiunzione.
2) Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle sole penali oggetto dell'ingiunzione di pagamento di cui al prot. n. 0105599, ivi determinate nella misura di € 4.324,01.
3) Rigetta per il resto le domande di e, per l'effetto, conferma le ingiunzioni di Parte_1
pagamento opposte.
4) Compensate per un quarto le spese processuali, condanna alla rifusione in Parte_1 favore dell' delle stesse, liquidate nella residua misura di Controparte_1
€ 10.577,25 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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