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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4446/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4446/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 pe, el in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Giudice Guido, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.11.2025.
1 Proc. R.G. n. 4446/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 16.06.2025 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )], premesso di aver C.F._1 contratto matrimonio in data 02.02.2002 in Capaccio (SA) con Controparte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )], dal quale erano C.F._2 nati due figli, (29.11.2007) e (20.12.2010), ha chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2 separazione personale dal coniuge.
La ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto dei figli con collocamento presso di sé; 2) l'assegnazione della casa familiare;
3) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale indicato in ricorso;
4) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 600,00 per ciascun figlio;
5) la suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie e la percezione integrale degli assegni familiari;
6) il pagamento esclusivamente a carico del resistente del prestito personale acceso presso la BCC di QU.
Con comparsa del 09.10.2025 si costituiva chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di dichiararsi la separazione con addebito alla ricorrente e nel merito:
1) l'affidamento congiunto dei figli con alternanza dei genitori (settimanale) nella casa familiare;
2) la previsione del mantenimento diretto e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
3) la ripartizione al 50% dell'assegno unico universale.
In subordine, chiedeva: 1) l'affidamento congiunto con collocamento presso la madre;
2) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale indicato in ricorso;
3) la previsione a suo carico del mantenimento di euro 300,00 in favore di ciascun figlio.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 11.11.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) i figli (29.11.2007) e (20.12.2010) Persona_3 Persona_4 restano congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
2) la casa familiare sita in Capaccio Paestum (SA) alla via Capaccio Paestum nr.
13 resta assegnata alla sig.ra (che ne è proprietaria) per viverci Parte_1
2 Proc. R.G. n. 4446/2025
con i figli;
il sig. lascerà la casa familiare – ritirando tutti i Controparte_1 suoi effetti personali – entro e non oltre il 30.1.2026 impegnandosi in ogni caso a trasferirsi il prima possibile in altra abitazione;
3) attesa l'età dei figli il sig. concorderà direttamente con i Controparte_1 medesimi i tempi e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi dei minori;
4) il sig. verserà un assegno di mantenimento per i figli di euro Controparte_1
600,00 (300,00 euro a figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_1
5) il sig. acconsente a che l'assegno unico per i due figli sia Controparte_1 integralmente versato dall alla sig.ra CP_2 Parte_1
6) le spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il Protocollo del CNF- saranno divise al 50% tra i genitori;
7) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti;
8) il prestito personale acceso presso la BCC di QU (codice mutuo 000018468) sarà interamente pagato fino alla naturale scadenza solo dal sig. CP_1 ed al termine il relativo conto corrente cointestato acceso sempre sulla BCC
[...] di QU nr. 04/01/0042012 sarà estinto con costi a totale carico del resistente;
9) il veicolo Mercedes Classe A tg. DP 779 AH attualmente intestato alla sig.ra
, sarà trasferito gratuitamente entro 20 giorni dalla sentenza di Parte_1 separazione, in proprietà al sig. con passaggio a cura e spese Controparte_1 di quest'ultimo; le parti convengono che tutte le eventuali, sanzioni amministrative, bolli auto, ed ogni altra imposta inerenti il veicolo Mercedes tg. DP 779 AH a far data dal 01.01.2023 all'avvenuto passaggio di proprietà resteranno comunque a totale carico del sig. . CP_1
Il G.D., preso atto, assegnava la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente
3 Proc. R.G. n. 4446/2025
ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1 il 10.12.1974 (C.F. )] e [nato a C.F._1 Controparte_1
Capaccio (SA) il 29.05.1971 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
11.11.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
4 Proc. R.G. n. 4446/2025
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Capaccio (SA).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 11/11/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4446/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 pe, el in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Giudice Guido, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.11.2025.
1 Proc. R.G. n. 4446/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 16.06.2025 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )], premesso di aver C.F._1 contratto matrimonio in data 02.02.2002 in Capaccio (SA) con Controparte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )], dal quale erano C.F._2 nati due figli, (29.11.2007) e (20.12.2010), ha chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2 separazione personale dal coniuge.
La ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto dei figli con collocamento presso di sé; 2) l'assegnazione della casa familiare;
3) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale indicato in ricorso;
4) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 600,00 per ciascun figlio;
5) la suddivisione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie e la percezione integrale degli assegni familiari;
6) il pagamento esclusivamente a carico del resistente del prestito personale acceso presso la BCC di QU.
Con comparsa del 09.10.2025 si costituiva chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di dichiararsi la separazione con addebito alla ricorrente e nel merito:
1) l'affidamento congiunto dei figli con alternanza dei genitori (settimanale) nella casa familiare;
2) la previsione del mantenimento diretto e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
3) la ripartizione al 50% dell'assegno unico universale.
In subordine, chiedeva: 1) l'affidamento congiunto con collocamento presso la madre;
2) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale indicato in ricorso;
3) la previsione a suo carico del mantenimento di euro 300,00 in favore di ciascun figlio.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 11.11.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) i figli (29.11.2007) e (20.12.2010) Persona_3 Persona_4 restano congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
2) la casa familiare sita in Capaccio Paestum (SA) alla via Capaccio Paestum nr.
13 resta assegnata alla sig.ra (che ne è proprietaria) per viverci Parte_1
2 Proc. R.G. n. 4446/2025
con i figli;
il sig. lascerà la casa familiare – ritirando tutti i Controparte_1 suoi effetti personali – entro e non oltre il 30.1.2026 impegnandosi in ogni caso a trasferirsi il prima possibile in altra abitazione;
3) attesa l'età dei figli il sig. concorderà direttamente con i Controparte_1 medesimi i tempi e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi dei minori;
4) il sig. verserà un assegno di mantenimento per i figli di euro Controparte_1
600,00 (300,00 euro a figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Parte_1
5) il sig. acconsente a che l'assegno unico per i due figli sia Controparte_1 integralmente versato dall alla sig.ra CP_2 Parte_1
6) le spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il Protocollo del CNF- saranno divise al 50% tra i genitori;
7) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti;
8) il prestito personale acceso presso la BCC di QU (codice mutuo 000018468) sarà interamente pagato fino alla naturale scadenza solo dal sig. CP_1 ed al termine il relativo conto corrente cointestato acceso sempre sulla BCC
[...] di QU nr. 04/01/0042012 sarà estinto con costi a totale carico del resistente;
9) il veicolo Mercedes Classe A tg. DP 779 AH attualmente intestato alla sig.ra
, sarà trasferito gratuitamente entro 20 giorni dalla sentenza di Parte_1 separazione, in proprietà al sig. con passaggio a cura e spese Controparte_1 di quest'ultimo; le parti convengono che tutte le eventuali, sanzioni amministrative, bolli auto, ed ogni altra imposta inerenti il veicolo Mercedes tg. DP 779 AH a far data dal 01.01.2023 all'avvenuto passaggio di proprietà resteranno comunque a totale carico del sig. . CP_1
Il G.D., preso atto, assegnava la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente
3 Proc. R.G. n. 4446/2025
ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne.
Pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1 il 10.12.1974 (C.F. )] e [nato a C.F._1 Controparte_1
Capaccio (SA) il 29.05.1971 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
11.11.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
4 Proc. R.G. n. 4446/2025
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Capaccio (SA).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 11/11/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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