a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalita', di capacita' contributiva, di uguaglianza;
b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;
c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212 , recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai principi di chiarezza, semplicita', conoscibilita' effettiva, irretroattivita';
d) e' vietata la doppia imposizione giuridica;
e) e' vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
f) e' garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
g) e' introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;
h) e' previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta;
i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;
l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;
m) la sanzione fiscale penale e' applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;
n) e' prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalita' etiche e di solidarieta' sociale.
2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.
3. Il codice puo' essere derogato o modificato solo espressamente. Nota all'art. 2:
- Si trascrive la rubrica della legge 27 luglio 2000, n. 212 : "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.