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3 maggio 2003
3 maggio 2003
Art. 2. (Codificazione). 1. Il codice e' articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:
a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalita', di capacita' contributiva, di uguaglianza;
b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;
c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212 , recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai principi di chiarezza, semplicita', conoscibilita' effettiva, irretroattivita';
d) e' vietata la doppia imposizione giuridica;
e) e' vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
f) e' garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
g) e' introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;
h) e' previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta;
i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;
l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;
m) la sanzione fiscale penale e' applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;
n) e' prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalita' etiche e di solidarieta' sociale.
2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.
3. Il codice puo' essere derogato o modificato solo espressamente. Nota all'art. 2:
- Si trascrive la rubrica della legge 27 luglio 2000, n. 212 : "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalita', di capacita' contributiva, di uguaglianza;
b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;
c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212 , recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai principi di chiarezza, semplicita', conoscibilita' effettiva, irretroattivita';
d) e' vietata la doppia imposizione giuridica;
e) e' vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
f) e' garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
g) e' introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;
h) e' previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta;
i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;
l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;
m) la sanzione fiscale penale e' applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;
n) e' prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalita' etiche e di solidarieta' sociale.
2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.
3. Il codice puo' essere derogato o modificato solo espressamente. Nota all'art. 2:
- Si trascrive la rubrica della legge 27 luglio 2000, n. 212 : "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
Commentari • 10
- 1. Il sistema dei reati tributari e le riforme di cui al d.l. n. 124 del 2019 e al d.lgs. n. 75 del 2020Stefano Tocci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
di Stefano Tocci La risposta penale all'illecito tributario, soprattutto quella in senso detentivo, non è da sempre esistente nel sistema giuridico italiano. Immediatamente dopo l'Unità d'Italia infatti, la normativa in materia di imposte dirette prevedeva soltanto sanzioni di carattere pecuniario, dal contenuto punitivo e risarcitorio, denominate pene pecuniarie e soprattasse. La prospettiva di una sanzione detentiva cominciò a balenare con la L.n. 2834/1928, ma con l'effettivo riordino della materia punitiva tributaria, che si realizzò con la L.n. 4/1929 ed il correlato R.D. 1608/1931, la sanzione detentiva non aveva ancora preso pienamente piede. La L.n. 4 del 1929 ebbe una …
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Giurisprudenza • 70
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