CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARULLI MARCO, Presidente
GIORGI GIOVANNI, Relatore
CERCONE LUCIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB0EBB03272/2024 IRES-ALTRO 2018 - sul ricorso n. 174/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB09BB03308/2024 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 175/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_2 Dott. Difensore_3 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB0CBB03445/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI RICORRENTE IN CAUSA CON RG 173/2025
In via principale, l'annullamento integrale per imposte accertate e sanzioni irrogate dell'avviso di accertamento impugnato, siccome illegittimo in diritto e infondato nel merito. Con vittoria di spese e competenze.
CONCLUSIONI UFFICIO IN CAUSA CON RG 173/2025
Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
CONCLUSIONI RICORRENTE IN CAUSA CON RG 174/2025
In via principale, l'annullamento integrale per imposte accertate e sanzioni irrogate dell'avviso di accertamento impugnato, siccome illegittimo in diritto e infondato nel merito. Con vittoria di spese e competenze.
CONCLUSIONI UFFICIO IN CAUSA CON RG 174/2025
Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
CONCLUSIONI RICORRENTE IN CAUSA CON RG 175/2025
In via principale, l'annullamento integrale per imposte accertate e sanzioni irrogate dell'avviso di accertamento impugnato, siccome illegittimo in diritto e infondato nel merito. Con vittoria di spese e competenze.
CONCLUSIONI UFFICIO IN CAUSA CON RG 175/2025
Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 3 febbraio 2025 e depositato in data 26 febbraio 2025, dando luogo alla causa con R.G.R. n. 173/2025, la parte ricorrente, società in accomandita semplice, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento dell'Avviso di accertamento n. THB0EBB03272/2024 per l'anno 2018, in materia di II.DD. e IVA anno d'imposta 2018, notificato in data 5 dicembre 2024, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna – Ufficio Controlli. Con tale avviso l'AGE riqualificava come dividendi gli interessi passivi relativi alla emissione obbligazionaria e provvedeva al recupero a imposizione degli stessi, relativamente alla determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato.
L'Ufficio, sulla base di quanto contenuto nel PVC redatto dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia economico finanziaria di Bologna, prendeva in esame la spettanza della deduzione, per i periodi d'imposta
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, in capo alla società ricorrente, degli interessi passivi derivanti dal prestito obbligazionario sottoscritto dagli azionisti della medesima ricorrente. In estrema sintesi l'Agenzia accertatrice riteneva che l'operazione della società ricorrente, costituita dalla deliberazione di un prestito obbligazionario sottoscritto dai propri soci, fosse qualificabile come abuso del diritto, in quanto i soci, che avevano rinunciato alla distribuzione degli utili (portati a riserva), potevano godere degli interessi derivanti dal prestito obbligazionario sottoscritto. In tal modo la società aveva ottenuto una sostanziale neutralità fiscale dell'operazione, dato che gli interessi passivi erano stati tassati con aliquota del 26% in capo agli obbligazionisti/soci mentre i medesimi interessi erano stati dedotti dal reddito delle società con aliquota del
24%. Viceversa, nell'ipotesi di distribuzione dei dividendi ai soci, si sarebbe parimenti applicata una tassazione in capo ai soci, ma la società non avrebbe potuto usufruire di alcuna deduzione.
La parte ricorrente contestava la pretesa dell'Agenzia affidando il proprio ricorso a un unico motivo, con quale lamentava la violazione della Legge n. 212/2000, nonché la carente, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'Atto impositivo (Art. 7, Legge n. 212/2000, art. 42, D.P.R. n. 600/1973), sostenendo l'infondatezza della pretesa e l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del comportamento abusivo.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna, contestando il fondamento del ricorso e insistendo nella propria maggiore pretesa tributaria portata dall'impugnato avviso di accertamento.
Parte ricorrente, in data 29 dicembre 2025 depositava memoria illustrativa.
Analogo ricorso notificava e depositava parte ricorrente, dando luogo alla causa con R.G. 174/2025, impugnando l'Avviso di accertamento n. THB09BB03308/2024 per l'anno 2018, notificato il giorno
05/12/2024, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna – Ufficio Controlli. Con tale avviso l'AGE riqualificava come dividendi gli interessi passivi relativi alla emissione obbligazionaria e provvedeva al recupero a imposizione degli stessi. Di conseguenza ai fini Ires, ai sensi degli artt. 40 bis e 41bis del DPR n. 600/73, accertava un maggior reddito d'impresa di € 250.289,00, cui corrispondeva una maggiore imposta IRES di euro 60.069,00
(aliquota 24%). Resisteva l'Agenzia impositrice svolgendo le medesime difese di cui al precedente giudizio con RG 173/2025.
Il medesimo ricorso veniva infine notificato e depositato nelle medesime date, dando luogo alla causa con
RG 175/2025, dalla medesima parte ricorrente avverso l'Avviso di accertamento n. THB0CBB03445/2024 per l'anno 2018, notificato il giorno 05/12/2024. Con tale avviso l'AGE riqualificava come dividendi gli interessi passivi relativi alla emissione obbligazionaria e provvedeva al recupero a imposizione degli stessi anche ai fini IRAP. Per l'effetto, sempre ai fini Irap, ai sensi dell'art. 41-bis del DPR 600/73, per effetto di quanto disposto dall'art. 24, comma 4 del D.lgs. 446/97 e dall'art. 8 della Legge regionale 21/12/2001 n. 48 della
Regione Emilia-Romagna e come concordato nella Convenzione tra Agenzia Entrate e Regione Emilia-
Romagna, una maggior valore della produzione lorda di € 241.896,00, cui non consegue maggiore imposta, in considerazione del valore della produzione netta che rimane comunque negativo.
Considerato che
, la suddetta rettifica non dà luogo ad una maggiore imposta da accertare, si applica esclusivamente la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. 471/1997 per presentazione della dichiarazione Irap con dati inesatti.
Resisteva l'Agenzia con le medesime controdeduzioni.
Depositava memorie illustrative la parte ricorrente in tutte e tre le cause.
Quindi, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026, alla causa con RG 173/2025 venivano riunite quelle con
RG 174/2025 e con RG 175/2025.
Alla medesima udienza le cause venivano discusse e decise con la motivazione di cui appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non appaiono meritevoli di accoglimento.
Infatti, l'operazione incriminata configura, ad avviso di questa Corte, un vero e proprio abuso del diritto.
Si premette che, in materia tributaria, l'abuso del diritto ricorre quando un contribuente realizza operazioni formalmente lecite ma prive di sostanza economica, con l'unico scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale, in contrasto con la finalità delle norme tributarie.
Il principio dell'abuso del diritto o elusione fiscale in questione ha ricevuto codificazione normativa con l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 128/2015, introduttivo dell'art. 10 bis, L. 212/2000 (statuto del contribuente). Appare indubbio che con questa disposizione legislativa si sia voluto introdurre nel nostro ordinamento una “clausola generale antielusiva”, sul modello di ordinamenti stranieri, in particolare della UE.
L'abuso del diritto è caratterizzato da: a) un vantaggio fiscale indebito: la transazione porta a un risparmio fiscale non giustificato da esigenze economiche reali;
b) l'assenza di sostanza economica: l'operazione non ha un'effettiva utilità per l'impresa, se non la riduzione dell'imposta; c) un contrasto con la finalità delle norme fiscali: l'uso di strumenti giuridici è incoerente con la loro funzione economica.
Ora, nel caso di specie, appare del tutto condivisibile la tesi ricostruttiva dell'Agenzia resistente, atteso che appare evidente come la società ricorrente abbia, in sostanza, trasformato gli utili di esercizio in interessi passivi ottenendo la neutralità fiscale dell'operazione, dovendo essere compensata la deducibilità del costo degli interessi in capo alla persona giuridica (24%) con l'imposta scontata dai soci sugli interessi percepiti
(26%).
Viceversa, nell'ipotesi in cui la società avesse provveduto alla normale ripartizione degli utili ai soci, non si sarebbe avuto alcun costo deducibile per la società mentre i soci avrebbero subito la medesima imposizione fiscale sugli utili ricevuti.
L'operazione in questione risulta priva di alcuna giustificazione e di alcuna convenienza per la società, la quale anzi si è trovata a corrispondere interessi a un tasso ben superiore a quello usualmente praticato dagli istituiti di credito. A tale riguardo appare indicativo il prospetto predisposto dall'Age resistente nelle proprie controdeduzioni (ivi pagg. 8 e 9), dal quale si desume che il tasso applicato nel prestito obbligazionario e riconosciuto ai soci sottoscrittori era superiore al tasso medio applicato dalle banche italiane. Peraltro nel caso che ci occupa il prestito obbligazionario risultava in sostanza privo di rischio per i soci sottoscrittori, i quali avevano il pieno controllo della società, governandone e monitorandone così la condizione di solvibilità,
e potevano inoltre contare sulla garanzia rappresentata dal fondo nel quale erano stati man mano accantonati gli utili non distribuiti. In altre parole un prestito privo di rischio che, in quanto tale, in virtù di un elementare principio di finanza, avrebbe dovuto avere un costo inferiore (rispetto a quello normalmente praticato dagli istituti di credito) per il soggetto finanziato e non superiore.
Né tale finanziamento appare giustificato dalla pretesa revoca degli affidamenti bancari, in quanto di tale revoca, o comunque di un rischio della medesima, non è stata fornita alcuna prova in causa da parte della ricorrente. Inoltre, sempre a tale riguardo, riesce difficile pensare che una società con le caratteristiche della ricorrente, così come illustrate nel ricorso introduttivo e che aveva ottenuto l'ammissione al mercato borsistico, potesse avere difficoltà nei rapporti col ceto bancario.
Nessun'altra concreta giustificazione all'operazione ha saputo indicare e tantomeno provare la parte ricorrente.
Circa la difesa svolta dalla ricorrente, relativa alla circostanza secondo la quale, sulla base della previgente normativa, la deducibilità degli interessi passivi da prestiti obbligazionari era parziale, alla luce del disposto di cui all'art. 3, c. 115 della Legge n. 549/95, va osservato che detta norma è stata abrogata dal D. Lgs. n. 147/2015 e dal 2015, e che la deducibilità di tali interessi è integrale e sottoposta alle condizioni generali ex art. 96 TUIR. Il prestito obbligazionario che viene qui in rilievo, è stato emesso nel 2017 e quindi in regime di piena deducibilità.
In ordine all'eccepita carenza del requisito della “circolarità” dell'operazione, sollevata dalla parte ricorrente, vanno condivise le osservazioni dell'Ufficio. Infatti, nonostante l'intervento degli azionisti, la situazione finanziaria della società è rimasta inalterata. Ciò, a conferma dell'inesistenza di alcun interesse e utilità economica concreta all'operazione da parte della società ricorrente.
La società ricorrente invoca altresì la disomogeneità delle obbligazioni sottoscritte rispetto alle partecipazioni agli utili di parte ricorrente, quale circostanza che dimostrerebbe ulteriormente l'infondatezza della tesi erariale. Tale pretesa disomogeneità non appare sussistere per quanto risultante dai prospetti predisposti dall'Ufficio alle pagine 11, 12 e 13 delle proprie controdeduzioni. Circostanza quella della pretesa disomogeneità che, anche se fosse sussistita, non pare avrebbe potuto incidere sul fondamento della pretesa erariale.
Per concludere, ritiene questa Corte che nella specie risultino sussistenti tutti i presupposti per il riconoscimento dell'abusività della condotta della ricorrente.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bologna, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, li respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 5.500 omnicomprensivi.
Così deciso in Bologna, in data 14 gennaio 2026, nella Camera di Consiglio della Sezione I dell'intestata
Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bologna.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARULLI MARCO, Presidente
GIORGI GIOVANNI, Relatore
CERCONE LUCIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB0EBB03272/2024 IRES-ALTRO 2018 - sul ricorso n. 174/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB09BB03308/2024 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 175/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_2 Dott. Difensore_3 C/o Domicilio A.p. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB0CBB03445/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI RICORRENTE IN CAUSA CON RG 173/2025
In via principale, l'annullamento integrale per imposte accertate e sanzioni irrogate dell'avviso di accertamento impugnato, siccome illegittimo in diritto e infondato nel merito. Con vittoria di spese e competenze.
CONCLUSIONI UFFICIO IN CAUSA CON RG 173/2025
Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
CONCLUSIONI RICORRENTE IN CAUSA CON RG 174/2025
In via principale, l'annullamento integrale per imposte accertate e sanzioni irrogate dell'avviso di accertamento impugnato, siccome illegittimo in diritto e infondato nel merito. Con vittoria di spese e competenze.
CONCLUSIONI UFFICIO IN CAUSA CON RG 174/2025
Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
CONCLUSIONI RICORRENTE IN CAUSA CON RG 175/2025
In via principale, l'annullamento integrale per imposte accertate e sanzioni irrogate dell'avviso di accertamento impugnato, siccome illegittimo in diritto e infondato nel merito. Con vittoria di spese e competenze.
CONCLUSIONI UFFICIO IN CAUSA CON RG 175/2025
Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 3 febbraio 2025 e depositato in data 26 febbraio 2025, dando luogo alla causa con R.G.R. n. 173/2025, la parte ricorrente, società in accomandita semplice, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento dell'Avviso di accertamento n. THB0EBB03272/2024 per l'anno 2018, in materia di II.DD. e IVA anno d'imposta 2018, notificato in data 5 dicembre 2024, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna – Ufficio Controlli. Con tale avviso l'AGE riqualificava come dividendi gli interessi passivi relativi alla emissione obbligazionaria e provvedeva al recupero a imposizione degli stessi, relativamente alla determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato.
L'Ufficio, sulla base di quanto contenuto nel PVC redatto dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia economico finanziaria di Bologna, prendeva in esame la spettanza della deduzione, per i periodi d'imposta
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, in capo alla società ricorrente, degli interessi passivi derivanti dal prestito obbligazionario sottoscritto dagli azionisti della medesima ricorrente. In estrema sintesi l'Agenzia accertatrice riteneva che l'operazione della società ricorrente, costituita dalla deliberazione di un prestito obbligazionario sottoscritto dai propri soci, fosse qualificabile come abuso del diritto, in quanto i soci, che avevano rinunciato alla distribuzione degli utili (portati a riserva), potevano godere degli interessi derivanti dal prestito obbligazionario sottoscritto. In tal modo la società aveva ottenuto una sostanziale neutralità fiscale dell'operazione, dato che gli interessi passivi erano stati tassati con aliquota del 26% in capo agli obbligazionisti/soci mentre i medesimi interessi erano stati dedotti dal reddito delle società con aliquota del
24%. Viceversa, nell'ipotesi di distribuzione dei dividendi ai soci, si sarebbe parimenti applicata una tassazione in capo ai soci, ma la società non avrebbe potuto usufruire di alcuna deduzione.
La parte ricorrente contestava la pretesa dell'Agenzia affidando il proprio ricorso a un unico motivo, con quale lamentava la violazione della Legge n. 212/2000, nonché la carente, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'Atto impositivo (Art. 7, Legge n. 212/2000, art. 42, D.P.R. n. 600/1973), sostenendo l'infondatezza della pretesa e l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del comportamento abusivo.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna, contestando il fondamento del ricorso e insistendo nella propria maggiore pretesa tributaria portata dall'impugnato avviso di accertamento.
Parte ricorrente, in data 29 dicembre 2025 depositava memoria illustrativa.
Analogo ricorso notificava e depositava parte ricorrente, dando luogo alla causa con R.G. 174/2025, impugnando l'Avviso di accertamento n. THB09BB03308/2024 per l'anno 2018, notificato il giorno
05/12/2024, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna – Ufficio Controlli. Con tale avviso l'AGE riqualificava come dividendi gli interessi passivi relativi alla emissione obbligazionaria e provvedeva al recupero a imposizione degli stessi. Di conseguenza ai fini Ires, ai sensi degli artt. 40 bis e 41bis del DPR n. 600/73, accertava un maggior reddito d'impresa di € 250.289,00, cui corrispondeva una maggiore imposta IRES di euro 60.069,00
(aliquota 24%). Resisteva l'Agenzia impositrice svolgendo le medesime difese di cui al precedente giudizio con RG 173/2025.
Il medesimo ricorso veniva infine notificato e depositato nelle medesime date, dando luogo alla causa con
RG 175/2025, dalla medesima parte ricorrente avverso l'Avviso di accertamento n. THB0CBB03445/2024 per l'anno 2018, notificato il giorno 05/12/2024. Con tale avviso l'AGE riqualificava come dividendi gli interessi passivi relativi alla emissione obbligazionaria e provvedeva al recupero a imposizione degli stessi anche ai fini IRAP. Per l'effetto, sempre ai fini Irap, ai sensi dell'art. 41-bis del DPR 600/73, per effetto di quanto disposto dall'art. 24, comma 4 del D.lgs. 446/97 e dall'art. 8 della Legge regionale 21/12/2001 n. 48 della
Regione Emilia-Romagna e come concordato nella Convenzione tra Agenzia Entrate e Regione Emilia-
Romagna, una maggior valore della produzione lorda di € 241.896,00, cui non consegue maggiore imposta, in considerazione del valore della produzione netta che rimane comunque negativo.
Considerato che
, la suddetta rettifica non dà luogo ad una maggiore imposta da accertare, si applica esclusivamente la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. 471/1997 per presentazione della dichiarazione Irap con dati inesatti.
Resisteva l'Agenzia con le medesime controdeduzioni.
Depositava memorie illustrative la parte ricorrente in tutte e tre le cause.
Quindi, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026, alla causa con RG 173/2025 venivano riunite quelle con
RG 174/2025 e con RG 175/2025.
Alla medesima udienza le cause venivano discusse e decise con la motivazione di cui appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non appaiono meritevoli di accoglimento.
Infatti, l'operazione incriminata configura, ad avviso di questa Corte, un vero e proprio abuso del diritto.
Si premette che, in materia tributaria, l'abuso del diritto ricorre quando un contribuente realizza operazioni formalmente lecite ma prive di sostanza economica, con l'unico scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale, in contrasto con la finalità delle norme tributarie.
Il principio dell'abuso del diritto o elusione fiscale in questione ha ricevuto codificazione normativa con l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 128/2015, introduttivo dell'art. 10 bis, L. 212/2000 (statuto del contribuente). Appare indubbio che con questa disposizione legislativa si sia voluto introdurre nel nostro ordinamento una “clausola generale antielusiva”, sul modello di ordinamenti stranieri, in particolare della UE.
L'abuso del diritto è caratterizzato da: a) un vantaggio fiscale indebito: la transazione porta a un risparmio fiscale non giustificato da esigenze economiche reali;
b) l'assenza di sostanza economica: l'operazione non ha un'effettiva utilità per l'impresa, se non la riduzione dell'imposta; c) un contrasto con la finalità delle norme fiscali: l'uso di strumenti giuridici è incoerente con la loro funzione economica.
Ora, nel caso di specie, appare del tutto condivisibile la tesi ricostruttiva dell'Agenzia resistente, atteso che appare evidente come la società ricorrente abbia, in sostanza, trasformato gli utili di esercizio in interessi passivi ottenendo la neutralità fiscale dell'operazione, dovendo essere compensata la deducibilità del costo degli interessi in capo alla persona giuridica (24%) con l'imposta scontata dai soci sugli interessi percepiti
(26%).
Viceversa, nell'ipotesi in cui la società avesse provveduto alla normale ripartizione degli utili ai soci, non si sarebbe avuto alcun costo deducibile per la società mentre i soci avrebbero subito la medesima imposizione fiscale sugli utili ricevuti.
L'operazione in questione risulta priva di alcuna giustificazione e di alcuna convenienza per la società, la quale anzi si è trovata a corrispondere interessi a un tasso ben superiore a quello usualmente praticato dagli istituiti di credito. A tale riguardo appare indicativo il prospetto predisposto dall'Age resistente nelle proprie controdeduzioni (ivi pagg. 8 e 9), dal quale si desume che il tasso applicato nel prestito obbligazionario e riconosciuto ai soci sottoscrittori era superiore al tasso medio applicato dalle banche italiane. Peraltro nel caso che ci occupa il prestito obbligazionario risultava in sostanza privo di rischio per i soci sottoscrittori, i quali avevano il pieno controllo della società, governandone e monitorandone così la condizione di solvibilità,
e potevano inoltre contare sulla garanzia rappresentata dal fondo nel quale erano stati man mano accantonati gli utili non distribuiti. In altre parole un prestito privo di rischio che, in quanto tale, in virtù di un elementare principio di finanza, avrebbe dovuto avere un costo inferiore (rispetto a quello normalmente praticato dagli istituti di credito) per il soggetto finanziato e non superiore.
Né tale finanziamento appare giustificato dalla pretesa revoca degli affidamenti bancari, in quanto di tale revoca, o comunque di un rischio della medesima, non è stata fornita alcuna prova in causa da parte della ricorrente. Inoltre, sempre a tale riguardo, riesce difficile pensare che una società con le caratteristiche della ricorrente, così come illustrate nel ricorso introduttivo e che aveva ottenuto l'ammissione al mercato borsistico, potesse avere difficoltà nei rapporti col ceto bancario.
Nessun'altra concreta giustificazione all'operazione ha saputo indicare e tantomeno provare la parte ricorrente.
Circa la difesa svolta dalla ricorrente, relativa alla circostanza secondo la quale, sulla base della previgente normativa, la deducibilità degli interessi passivi da prestiti obbligazionari era parziale, alla luce del disposto di cui all'art. 3, c. 115 della Legge n. 549/95, va osservato che detta norma è stata abrogata dal D. Lgs. n. 147/2015 e dal 2015, e che la deducibilità di tali interessi è integrale e sottoposta alle condizioni generali ex art. 96 TUIR. Il prestito obbligazionario che viene qui in rilievo, è stato emesso nel 2017 e quindi in regime di piena deducibilità.
In ordine all'eccepita carenza del requisito della “circolarità” dell'operazione, sollevata dalla parte ricorrente, vanno condivise le osservazioni dell'Ufficio. Infatti, nonostante l'intervento degli azionisti, la situazione finanziaria della società è rimasta inalterata. Ciò, a conferma dell'inesistenza di alcun interesse e utilità economica concreta all'operazione da parte della società ricorrente.
La società ricorrente invoca altresì la disomogeneità delle obbligazioni sottoscritte rispetto alle partecipazioni agli utili di parte ricorrente, quale circostanza che dimostrerebbe ulteriormente l'infondatezza della tesi erariale. Tale pretesa disomogeneità non appare sussistere per quanto risultante dai prospetti predisposti dall'Ufficio alle pagine 11, 12 e 13 delle proprie controdeduzioni. Circostanza quella della pretesa disomogeneità che, anche se fosse sussistita, non pare avrebbe potuto incidere sul fondamento della pretesa erariale.
Per concludere, ritiene questa Corte che nella specie risultino sussistenti tutti i presupposti per il riconoscimento dell'abusività della condotta della ricorrente.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bologna, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, li respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 5.500 omnicomprensivi.
Così deciso in Bologna, in data 14 gennaio 2026, nella Camera di Consiglio della Sezione I dell'intestata
Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bologna.