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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/10/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1703 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. AO AN Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BONVICINI ANDREA CP_1
E
con il patrocinio dell'Avv. BONVICINI ANDREA Controparte_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni delle parti: Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale adito “affinché voglia dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
1.Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri
[...]
e in Pieve di Cento (FE) in data 14/02/2004, trascritto all'ufficio CP_2 CP_1 dello stato civile di Pieve di Cento (FE) in data 17 febbraio 2004, come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cento al N. 6 P. 2 S. B anno 2004.
2. Darsi atto che le parti, rinunciano reciprocamente al mantenimento e che hanno definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale nascente dal matrimonio.
3. Darsi atto che la figlia studentessa iscritta al primo anno all'Università di Per_1 Bologna, continuerà a vivere con la madre;
a titolo di contributo al mantenimento, il padre verserà alla signora utilizzando i riferimenti bancari a lui noti, la somma CP_1 mensile complessiva di Euro 200,00 (euro duecento/00), sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1
pagina 1 di 3 4. Stabilire che, in aggiunta al contributo mensile di cui al punto precedente, il padre parteciperà nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle spese straordinarie per la figlia intendendosi per tali: Per_1
• spese mediche e sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese per tasse universitarie e corsi di formazione professionale/ specializzazione;
spese per viaggi di studio e soggiorni linguistici;
ogni altra spesa di carattere straordinario che dovesse rendersi necessaria nell'interesse della figlia.
• Le spese straordinarie superiori ai 500 euro dovranno essere previamente comunicate all'altro genitore e, ove possibile, concordate.
5. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pieve di Cento (FE) la trascrizione dell'emananda sentenza.”
Conclusioni del PM: visto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.08.2025 i sigg.ri e CP_1 Controparte_2 chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14.02.2004 in Pieve di Cento (BO). Esponevano che dal matrimonio era nata la figlia maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente;
che con sentenza n. 362/2022 il Tribunale di Ferrara, aveva omologato la separazione personale dei coniugi. Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.02.2004 in Pieve di Cento (BO) da e e CP_1 Controparte_2 pagina 2 di 3 trascritto al n. 6, P. 2, S. B del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cento (Fe) alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Cento (Fe) di procedere all'annotazione della presente sentenza. Ferrara, 29.10.2025
Il Presidente est.
AO AN
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. AO AN Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BONVICINI ANDREA CP_1
E
con il patrocinio dell'Avv. BONVICINI ANDREA Controparte_2
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni delle parti: Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale adito “affinché voglia dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
1.Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri
[...]
e in Pieve di Cento (FE) in data 14/02/2004, trascritto all'ufficio CP_2 CP_1 dello stato civile di Pieve di Cento (FE) in data 17 febbraio 2004, come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cento al N. 6 P. 2 S. B anno 2004.
2. Darsi atto che le parti, rinunciano reciprocamente al mantenimento e che hanno definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale nascente dal matrimonio.
3. Darsi atto che la figlia studentessa iscritta al primo anno all'Università di Per_1 Bologna, continuerà a vivere con la madre;
a titolo di contributo al mantenimento, il padre verserà alla signora utilizzando i riferimenti bancari a lui noti, la somma CP_1 mensile complessiva di Euro 200,00 (euro duecento/00), sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1
pagina 1 di 3 4. Stabilire che, in aggiunta al contributo mensile di cui al punto precedente, il padre parteciperà nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle spese straordinarie per la figlia intendendosi per tali: Per_1
• spese mediche e sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese per tasse universitarie e corsi di formazione professionale/ specializzazione;
spese per viaggi di studio e soggiorni linguistici;
ogni altra spesa di carattere straordinario che dovesse rendersi necessaria nell'interesse della figlia.
• Le spese straordinarie superiori ai 500 euro dovranno essere previamente comunicate all'altro genitore e, ove possibile, concordate.
5. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pieve di Cento (FE) la trascrizione dell'emananda sentenza.”
Conclusioni del PM: visto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.08.2025 i sigg.ri e CP_1 Controparte_2 chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14.02.2004 in Pieve di Cento (BO). Esponevano che dal matrimonio era nata la figlia maggiorenne non Per_1 economicamente autosufficiente;
che con sentenza n. 362/2022 il Tribunale di Ferrara, aveva omologato la separazione personale dei coniugi. Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.02.2004 in Pieve di Cento (BO) da e e CP_1 Controparte_2 pagina 2 di 3 trascritto al n. 6, P. 2, S. B del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cento (Fe) alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Cento (Fe) di procedere all'annotazione della presente sentenza. Ferrara, 29.10.2025
Il Presidente est.
AO AN
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