Articolo 6 della Legge 13 giugno 1935, n. 1116
Articolo 5Articolo 7
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20 luglio 1935
Art. 6. Scopo ed effetti dell'assegnazione ai reparti di riadattamento militare.

L'assegnazione ai reparti di riadattamento militare delle persone indicate nell'articolo precedente ha lo scopo di ottenere, mediante il lavoro cui potranno essere adibite e mediante l'educazione ed istruzione militare che saranno ad esse impartite, il loro riadattamento alla vita sociale in genere, e militare in ispecie, e di favorirne la riabilitazione.

Per coloro che, durante l'assegnazione ai reparti di riadattamento militare, hanno dato, a giudizio del comandante da cui il reparto dipende, prove effettive e costanti di buona condotta, il tempo ivi trascorso e' detratto dal periodo minimo di durata della eventuale misura non detentiva di sicurezza.


Entrata in vigore il 20 luglio 1935