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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/11/2025, n. 4642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4642 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 6505/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6505/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Anna BRANCACCIO (C.F. ) e Elodia CAPALDO C.F._2
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anna C.F._3
BRANCACCIO in Boscoreale (NA) alla via G. De Falco n. 113 attore-opponente contro (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. FA LA PADULA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._5 presso lo studio del difensore in Salerno al Corso G. Garibaldi n. 235 convenuta-opposta OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) mobiliare
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il presente giudizio inerisce alla fase di merito dell'opposizione svolta in sommaria nell'ambito del procedimento esecutivo rubricato all'R.G.E. 756/2021 interposta da avverso l'atto di pignoramento presso i terzi - Gesco Società Parte_1
Cooperativa Agricola nonché Banca di Credito Emiliano- notificatogli il 03.02.2021dalla creditrice procedente in forza di ordinanza presidenziale n. cronol. Controparte_1
3850/20, resa dall'intestato Tribunale nel giudizio di separazione personale coniugi RG 9213/19, finalizzato al pagamento dell'importo di € 9.015,00 (oltre spese successive), a titolo di assegni di mantenimento dovuti e non pagati nel periodo ottobre 2019/febbraio 2020 nonché il pagamento di ulteriori somme asseritamente dovute per il periodo marzo 2020/novembre 2020. Detta sommaria esitava nell'ordinanza resa in data 08.06.2021 e pubblicata in pari data, con cui il G.E., tra l'altro, dichiarava l'inesistenza giuridica del pignoramento e dei successivi atti esecutivi e, per l'effetto, estinta la procedura esecutiva, concedendo termine di sessanta giorni per l'introduzione del merito. 1.2 E così, con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. alla controparte in data 09.08.2021, l'opponente introduceva il presente giudizio di merito, domandando testualmente: “A) Per i motivi di cui alla narrativa, accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare illegittimo ed infondato il pignoramento presso terzi impugnato, in quanto basato su un titolo esecutivo inesistente e notificato per somme non dovute dal sig. B) Con vittoria di spese e Parte_1 compensi di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”. Sosteneva l'opponente che il titolo esecutivo su cui era stato fondato l'atto di precetto prodromico al pignoramento presso terzi non era più valido, in quanto modificato dalla ordinanza con cui la Corte d'Appello di Salerno aveva parzialmente accolto il reclamo avverso i provvedimenti provvisori resi dal Presidente riducendo, in via provvisoria, ad € 900,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico dell'opponente. Soggiungeva che la richiesta contenuta nell'atto di precetto fosse anche illegittima nella parte in cui ingiungeva gli arretrati nella misura originariamente prevista e che per il periodo ottobre 2019/febbraio 2020 nulla fosse dovuto, avendo l'opponente continuato a vivere nella casa coniugale ed a provvedere direttamente alle esigenze della prole. 1.3 Il contraddittorio si formalizzava con la costituzione di che, in via Controparte_1 preliminare ed assorbente, eccepiva la inammissibilità della azione proposta per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'attore, ritornato nella piena disponibilità dei beni pignorati in seguito dell'estinzione dell'intentata esecuzione presso terzi, nonché in ragione del mancato reclamo dell'ordinanza estintiva da parte del creditore. Evidenziava, peraltro, l'inutilizzabilità dell'originario titolo esecutivo (ordinanza del Tribunale di Salerno) che aveva fondato l'estinta esecuzione, dacché era stato sostituito dalla successiva ordinanza della Corte di Appello di Salerno. Per detti motivi, l'attore perseverava in un giudizio (quello per cui è causa) ormai totalmente caducato. 1.4 Il giudizio, istruito documentalmente, registrava lo scambio tra le parti delle autorizzate memorie ex 183 cpc, che nulla di nuovo aggiungevano alle spiegate difese. Perveniva, quindi, all'udienza del 24.09.2025, celebratasi ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale la causa veniva assegnata a sentenza con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di scritti conclusionali.
*** Tanto esposto in punto di fatto, il Tribunale ritiene di poter procedere alla delibazione della sentenza in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva preliminarmente e sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale"). Ebbene, calando il suesposto principio nel caso di specie, ritiene questo giudicante di poter direttamente rilevare l'inammissibilità della domanda posta da per Parte_1 essere stata tardivamente introdotta, prima ancora di essere anche carente nell'interesse a proporla. Onde addivenire a siffatta declaratoria, occorre, in apertura, rimarcare il tessuto normativo in cui si innestano le opposizioni esecutive. Gli artt. 615 e ss. c.p.c. definiscono i procedimenti di opposizione secondo una struttura bifasica: la prima fase si configura come procedimento incidentale interno al processo esecutivo, introdotto con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e destinato a concludersi con ordinanza recante, da un lato, i provvedimenti relativi all'istanza di sospensione, nonché, da altro lato, le statuizioni sulla competenza;
la seconda invece è solo eventuale e dà luogo ad un vero e proprio giudizio di merito, che si svolge secondo le norme processuali che regolano il processo di cognizione. In particolare, l'art. 618 co. 2 c.p.c. – similmente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c. – dispone che, esaurita la fase sommaria, il giudice dell'esecuzione “fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà”. Tale disciplina è completata dall'art. 624 co. 3 c.p.c. ai sensi del quale “nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618”. Orbene, per quanto qui interessa, il merito del giudizio di opposizione si intende, quindi, tempestivamente introdotto ove entro il termine perentorio stabilito dal GE la parte interessata notifichi l'atto di citazione (ove tale giudizio soggiaccia al rito ordinario) ovvero depositi il ricorso (ove il giudizio sia soggetto al rito del lavoro) rilevando, viceversa, la data di iscrizione a ruolo soltanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 e 171 c.p.c.. A tale conclusione inducono il dato normativo ed i principi generali del processo civile. Sotto il primo profilo occorre osservare che gli artt. 616, 618 e 624 richiedono che entro il termine perentorio fissato dal g.e. la parte provveda alla “introduzione del giudizio di merito” (l'art. 616 c.p.c. aggiunge l'espressione “secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito”). Consequenzialmente, l'inizio del giudizio si determina alla data di notifica dell'atto di citazione (nei giudizi che iniziano con citazione) ovvero di deposito del ricorso (nei giudizi che iniziano con ricorso) come confermato dall'art. 39 co. 3 c.p.c., che a tale momento fa riferimento onde individuare il giudice competente nelle ipotesi di litispendenza. Tale conclusione trova conferma in ulteriori disposizioni disseminate sia nel codice di rito che nel codice civile, ove si consideri che: - l'art. 5 c.p.c. dispone che la giurisdizione e la competenza si determinano “con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda”; - l'art. 307 co. 1 c.p.c. prevede che, pur in ipotesi di mancata costituzione di entrambe le parti, il processo entra in una fase di quiescenza, alla quale segue l'estinzione in caso di mancata riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la costituzione del convenuto(ne deriva che il processo è pendente ancor prima della costituzione delle parti); - l'art. 164 co. 2 c.p.c. dispone che nei casi di rinnovazione di una citazione nulla per omissione o incertezza dei requisiti richiamati al precedente comma 1, “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione”; - l'art. 1283 c.c. consente l'anatocismo “dal giorno della domanda giudiziale”; - l'art. 2943 co. 1 c.c. dispone che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio”. Alla luce del suesposto quadro normativo è evidente come l'ordinamento ai fini sostanziali e processuali attribuisca esclusivo rilievo alla data in cui l'atto introduttivo venga notificato alla controparte, rilevando l'iscrizione a ruolo soltanto ai fini della costituzione in giudizio dell'attore quale momento in cui la lite – già pendente – viene portata a conoscenza del giudice. Ciò posto e venendo al caso in esame, deve rilevarsi che, nell'ambito della procedura esecutiva n. RGE 756/2021, parte attorea proponeva opposizione ex art. 615 cpc, avendo contestato l'an della esecuzione (facendo, invero, fatto questione di inesistenza/nullità del titolo azionato nonché di quantum precettato); di poi, introduceva con citazione, la presente fase di merito individuando il proprio interesse nel “diritto di dimostrare e far accertare con un provvedimento giudiziario definitivo, seguito da regolare istruttoria, che l'importo richiesto dalla sig.ra con l'atto di precetto opposto non era affatto dovuto” (cfr. pag. 1 della memoria del CP_1
14.04.2022). Si rileva, però, che l'opponente abbia, innanzitutto, attivato la fase di merito eludendo il termine perentorio fissato: infatti, con ordinanza dell'08.06.2021(comunicata in pari data) il giudice dell'esecuzione lo stesso era determinato in giorni sessanta per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, mentre la citazione de qua veniva notificata alla controparte a mezzo PEC in data 09.08.2021 (dunque dopo 63 giorni). Mette conto evidenziare che i termini perentori non siano prorogabili, né soggetti a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché resta a carico di chi non li rispetti il rischio delle conseguenze pregiudizievoli o delle decadenze conseguenti. Per cui, posto che sono “espressamente previsti dalla legge come perentori sia il termine di cui all'art.618, comma 1, c.p.c., per la notificazione del ricorso diretto al giudice dell'esecuzione ai fini dello svolgimento della fase sommaria davanti al medesimo, sia il termine di cui all'art.618, comma 2, c.p.c., per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena […]In entrambi i casi, il mancato rispetto di quel termine impedisce la proposizione ovvero la regolare prosecuzione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all'opposizione” (cfr. Cass. n. 9451/2024), la domanda proposta nel merito va dichiarata inammissibile per tardività. Peraltro, anche laddove tempestivamente proposta, la domanda si sarebbe rivelata carente sotto il profilo dell'interesse alla sua introduzione. Si evidenzia, infatti, come l'attore, una volta proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed ottenuta in data 08.06.2021 ordinanza di estinzione della procedura esecutiva opposta, abbia comunque introdotto il giudizio merito ex art. 616 c.p.c. che ci occupa, al fine (si ribadisce) di “far accertare con un provvedimento giudiziario definitivo, seguito da regolare istruttoria, che l'importo richiesto dalla sig.ra con l'atto di precetto opposto non era affatto dovuto”. CP_1
Orbene, l'art. 616 c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 58 comma 2 L. 18.6.09 n. 69, prevede che la causa di merito attinente al ricorso in opposizione proposto ex art. 615 c.p.c., venga introdotta dalla “parte interessata”. In caso di avvenuta estinzione dell'esecuzione ex art. 630 c.p.c., alla quale consegue la cancellazione della trascrizione del pignoramento ex art. 632 cpc, l'interesse concreto ed attuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. (ma anche più per reclamare siffatta ordinanza) si pone in capo al creditore, il quale altrimenti subisce l'effetto estintivo del pignoramento, evenienza che giova, invece, a parte debitrice. Al contrario, in caso di rigetto dell'opposizione, l'interesse alla introduzione del giudizio di merito si individua con riguardo al debitore, il quale ha l'interesse ad ottenere nel merito una pronuncia di inefficacia del pignoramento e degli atti esecutivi non riconosciuta in sede cautelare. Le considerazioni appena espresse risultano essere applicazione, invero, del principio generale di cui all'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre la domanda processuale la parte deve essere portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, costituendo tale requisito una condizione che deve sussistere fino al momento della decisione (c.f.r. Cassazione civile sez. III, 14/03/2018). Nella fattispecie deve ravvisarsi, dunque, non certo in capo al debitore esecutato (
[...]
l'interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a proseguire nel merito la Parte_1 interposta opposizione avverso il pignoramento, atteso che l'ordinanza pronunciata in sede di opposizione ha soddisfatto finanche in misura maggiore le richieste espresse con l'opposizione, considerato che, a fronte della richiesta sospensione, il medesimo ha ottenuto addirittura l'estinzione della procedura esecutiva pendente a suo carico. Conclusivamente, la domanda avanzata nel merito da va reietta Parte_1 perché tardiva, oltre che inammissibile. Circa il governo delle spese del presente procedimento, in ragione di quanto innanzi, posto che al rigetto della domanda consegue la condanna dell'opponente alle spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., che si liquidano in dispositivo in base al valore della domanda, con applicazione, in considerazione dell'attività svolta non di particolare complessità, dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014 – così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 - tenuto conto delle fasi espletate (studio, introduttiva e decisionale), con esclusione della fase istruttoria, non avendo questa avuto luogo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede: a) rigetta la domanda spiegata nel merito, ex art. 616 c.p.c., da Parte_1
[...]
b) pone a carico di le spese di lite, che liquida in favore di Parte_1 in complessivi €. 1700,00, con distrazione in favore dell'Avv. Controparte_1
FA La PA, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, 16.11.25 Il Giudice Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6505/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Anna BRANCACCIO (C.F. ) e Elodia CAPALDO C.F._2
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anna C.F._3
BRANCACCIO in Boscoreale (NA) alla via G. De Falco n. 113 attore-opponente contro (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. FA LA PADULA (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._5 presso lo studio del difensore in Salerno al Corso G. Garibaldi n. 235 convenuta-opposta OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) mobiliare
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Il presente giudizio inerisce alla fase di merito dell'opposizione svolta in sommaria nell'ambito del procedimento esecutivo rubricato all'R.G.E. 756/2021 interposta da avverso l'atto di pignoramento presso i terzi - Gesco Società Parte_1
Cooperativa Agricola nonché Banca di Credito Emiliano- notificatogli il 03.02.2021dalla creditrice procedente in forza di ordinanza presidenziale n. cronol. Controparte_1
3850/20, resa dall'intestato Tribunale nel giudizio di separazione personale coniugi RG 9213/19, finalizzato al pagamento dell'importo di € 9.015,00 (oltre spese successive), a titolo di assegni di mantenimento dovuti e non pagati nel periodo ottobre 2019/febbraio 2020 nonché il pagamento di ulteriori somme asseritamente dovute per il periodo marzo 2020/novembre 2020. Detta sommaria esitava nell'ordinanza resa in data 08.06.2021 e pubblicata in pari data, con cui il G.E., tra l'altro, dichiarava l'inesistenza giuridica del pignoramento e dei successivi atti esecutivi e, per l'effetto, estinta la procedura esecutiva, concedendo termine di sessanta giorni per l'introduzione del merito. 1.2 E così, con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. alla controparte in data 09.08.2021, l'opponente introduceva il presente giudizio di merito, domandando testualmente: “A) Per i motivi di cui alla narrativa, accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare illegittimo ed infondato il pignoramento presso terzi impugnato, in quanto basato su un titolo esecutivo inesistente e notificato per somme non dovute dal sig. B) Con vittoria di spese e Parte_1 compensi di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”. Sosteneva l'opponente che il titolo esecutivo su cui era stato fondato l'atto di precetto prodromico al pignoramento presso terzi non era più valido, in quanto modificato dalla ordinanza con cui la Corte d'Appello di Salerno aveva parzialmente accolto il reclamo avverso i provvedimenti provvisori resi dal Presidente riducendo, in via provvisoria, ad € 900,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico dell'opponente. Soggiungeva che la richiesta contenuta nell'atto di precetto fosse anche illegittima nella parte in cui ingiungeva gli arretrati nella misura originariamente prevista e che per il periodo ottobre 2019/febbraio 2020 nulla fosse dovuto, avendo l'opponente continuato a vivere nella casa coniugale ed a provvedere direttamente alle esigenze della prole. 1.3 Il contraddittorio si formalizzava con la costituzione di che, in via Controparte_1 preliminare ed assorbente, eccepiva la inammissibilità della azione proposta per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'attore, ritornato nella piena disponibilità dei beni pignorati in seguito dell'estinzione dell'intentata esecuzione presso terzi, nonché in ragione del mancato reclamo dell'ordinanza estintiva da parte del creditore. Evidenziava, peraltro, l'inutilizzabilità dell'originario titolo esecutivo (ordinanza del Tribunale di Salerno) che aveva fondato l'estinta esecuzione, dacché era stato sostituito dalla successiva ordinanza della Corte di Appello di Salerno. Per detti motivi, l'attore perseverava in un giudizio (quello per cui è causa) ormai totalmente caducato. 1.4 Il giudizio, istruito documentalmente, registrava lo scambio tra le parti delle autorizzate memorie ex 183 cpc, che nulla di nuovo aggiungevano alle spiegate difese. Perveniva, quindi, all'udienza del 24.09.2025, celebratasi ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale la causa veniva assegnata a sentenza con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di scritti conclusionali.
*** Tanto esposto in punto di fatto, il Tribunale ritiene di poter procedere alla delibazione della sentenza in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva preliminarmente e sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale"). Ebbene, calando il suesposto principio nel caso di specie, ritiene questo giudicante di poter direttamente rilevare l'inammissibilità della domanda posta da per Parte_1 essere stata tardivamente introdotta, prima ancora di essere anche carente nell'interesse a proporla. Onde addivenire a siffatta declaratoria, occorre, in apertura, rimarcare il tessuto normativo in cui si innestano le opposizioni esecutive. Gli artt. 615 e ss. c.p.c. definiscono i procedimenti di opposizione secondo una struttura bifasica: la prima fase si configura come procedimento incidentale interno al processo esecutivo, introdotto con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e destinato a concludersi con ordinanza recante, da un lato, i provvedimenti relativi all'istanza di sospensione, nonché, da altro lato, le statuizioni sulla competenza;
la seconda invece è solo eventuale e dà luogo ad un vero e proprio giudizio di merito, che si svolge secondo le norme processuali che regolano il processo di cognizione. In particolare, l'art. 618 co. 2 c.p.c. – similmente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c. – dispone che, esaurita la fase sommaria, il giudice dell'esecuzione “fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà”. Tale disciplina è completata dall'art. 624 co. 3 c.p.c. ai sensi del quale “nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618”. Orbene, per quanto qui interessa, il merito del giudizio di opposizione si intende, quindi, tempestivamente introdotto ove entro il termine perentorio stabilito dal GE la parte interessata notifichi l'atto di citazione (ove tale giudizio soggiaccia al rito ordinario) ovvero depositi il ricorso (ove il giudizio sia soggetto al rito del lavoro) rilevando, viceversa, la data di iscrizione a ruolo soltanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 e 171 c.p.c.. A tale conclusione inducono il dato normativo ed i principi generali del processo civile. Sotto il primo profilo occorre osservare che gli artt. 616, 618 e 624 richiedono che entro il termine perentorio fissato dal g.e. la parte provveda alla “introduzione del giudizio di merito” (l'art. 616 c.p.c. aggiunge l'espressione “secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito”). Consequenzialmente, l'inizio del giudizio si determina alla data di notifica dell'atto di citazione (nei giudizi che iniziano con citazione) ovvero di deposito del ricorso (nei giudizi che iniziano con ricorso) come confermato dall'art. 39 co. 3 c.p.c., che a tale momento fa riferimento onde individuare il giudice competente nelle ipotesi di litispendenza. Tale conclusione trova conferma in ulteriori disposizioni disseminate sia nel codice di rito che nel codice civile, ove si consideri che: - l'art. 5 c.p.c. dispone che la giurisdizione e la competenza si determinano “con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda”; - l'art. 307 co. 1 c.p.c. prevede che, pur in ipotesi di mancata costituzione di entrambe le parti, il processo entra in una fase di quiescenza, alla quale segue l'estinzione in caso di mancata riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la costituzione del convenuto(ne deriva che il processo è pendente ancor prima della costituzione delle parti); - l'art. 164 co. 2 c.p.c. dispone che nei casi di rinnovazione di una citazione nulla per omissione o incertezza dei requisiti richiamati al precedente comma 1, “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione”; - l'art. 1283 c.c. consente l'anatocismo “dal giorno della domanda giudiziale”; - l'art. 2943 co. 1 c.c. dispone che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio”. Alla luce del suesposto quadro normativo è evidente come l'ordinamento ai fini sostanziali e processuali attribuisca esclusivo rilievo alla data in cui l'atto introduttivo venga notificato alla controparte, rilevando l'iscrizione a ruolo soltanto ai fini della costituzione in giudizio dell'attore quale momento in cui la lite – già pendente – viene portata a conoscenza del giudice. Ciò posto e venendo al caso in esame, deve rilevarsi che, nell'ambito della procedura esecutiva n. RGE 756/2021, parte attorea proponeva opposizione ex art. 615 cpc, avendo contestato l'an della esecuzione (facendo, invero, fatto questione di inesistenza/nullità del titolo azionato nonché di quantum precettato); di poi, introduceva con citazione, la presente fase di merito individuando il proprio interesse nel “diritto di dimostrare e far accertare con un provvedimento giudiziario definitivo, seguito da regolare istruttoria, che l'importo richiesto dalla sig.ra con l'atto di precetto opposto non era affatto dovuto” (cfr. pag. 1 della memoria del CP_1
14.04.2022). Si rileva, però, che l'opponente abbia, innanzitutto, attivato la fase di merito eludendo il termine perentorio fissato: infatti, con ordinanza dell'08.06.2021(comunicata in pari data) il giudice dell'esecuzione lo stesso era determinato in giorni sessanta per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, mentre la citazione de qua veniva notificata alla controparte a mezzo PEC in data 09.08.2021 (dunque dopo 63 giorni). Mette conto evidenziare che i termini perentori non siano prorogabili, né soggetti a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché resta a carico di chi non li rispetti il rischio delle conseguenze pregiudizievoli o delle decadenze conseguenti. Per cui, posto che sono “espressamente previsti dalla legge come perentori sia il termine di cui all'art.618, comma 1, c.p.c., per la notificazione del ricorso diretto al giudice dell'esecuzione ai fini dello svolgimento della fase sommaria davanti al medesimo, sia il termine di cui all'art.618, comma 2, c.p.c., per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena […]In entrambi i casi, il mancato rispetto di quel termine impedisce la proposizione ovvero la regolare prosecuzione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all'opposizione” (cfr. Cass. n. 9451/2024), la domanda proposta nel merito va dichiarata inammissibile per tardività. Peraltro, anche laddove tempestivamente proposta, la domanda si sarebbe rivelata carente sotto il profilo dell'interesse alla sua introduzione. Si evidenzia, infatti, come l'attore, una volta proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed ottenuta in data 08.06.2021 ordinanza di estinzione della procedura esecutiva opposta, abbia comunque introdotto il giudizio merito ex art. 616 c.p.c. che ci occupa, al fine (si ribadisce) di “far accertare con un provvedimento giudiziario definitivo, seguito da regolare istruttoria, che l'importo richiesto dalla sig.ra con l'atto di precetto opposto non era affatto dovuto”. CP_1
Orbene, l'art. 616 c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 58 comma 2 L. 18.6.09 n. 69, prevede che la causa di merito attinente al ricorso in opposizione proposto ex art. 615 c.p.c., venga introdotta dalla “parte interessata”. In caso di avvenuta estinzione dell'esecuzione ex art. 630 c.p.c., alla quale consegue la cancellazione della trascrizione del pignoramento ex art. 632 cpc, l'interesse concreto ed attuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. (ma anche più per reclamare siffatta ordinanza) si pone in capo al creditore, il quale altrimenti subisce l'effetto estintivo del pignoramento, evenienza che giova, invece, a parte debitrice. Al contrario, in caso di rigetto dell'opposizione, l'interesse alla introduzione del giudizio di merito si individua con riguardo al debitore, il quale ha l'interesse ad ottenere nel merito una pronuncia di inefficacia del pignoramento e degli atti esecutivi non riconosciuta in sede cautelare. Le considerazioni appena espresse risultano essere applicazione, invero, del principio generale di cui all'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre la domanda processuale la parte deve essere portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, costituendo tale requisito una condizione che deve sussistere fino al momento della decisione (c.f.r. Cassazione civile sez. III, 14/03/2018). Nella fattispecie deve ravvisarsi, dunque, non certo in capo al debitore esecutato (
[...]
l'interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a proseguire nel merito la Parte_1 interposta opposizione avverso il pignoramento, atteso che l'ordinanza pronunciata in sede di opposizione ha soddisfatto finanche in misura maggiore le richieste espresse con l'opposizione, considerato che, a fronte della richiesta sospensione, il medesimo ha ottenuto addirittura l'estinzione della procedura esecutiva pendente a suo carico. Conclusivamente, la domanda avanzata nel merito da va reietta Parte_1 perché tardiva, oltre che inammissibile. Circa il governo delle spese del presente procedimento, in ragione di quanto innanzi, posto che al rigetto della domanda consegue la condanna dell'opponente alle spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., che si liquidano in dispositivo in base al valore della domanda, con applicazione, in considerazione dell'attività svolta non di particolare complessità, dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014 – così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 - tenuto conto delle fasi espletate (studio, introduttiva e decisionale), con esclusione della fase istruttoria, non avendo questa avuto luogo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede: a) rigetta la domanda spiegata nel merito, ex art. 616 c.p.c., da Parte_1
[...]
b) pone a carico di le spese di lite, che liquida in favore di Parte_1 in complessivi €. 1700,00, con distrazione in favore dell'Avv. Controparte_1
FA La PA, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, 16.11.25 Il Giudice Alessia PECORARO