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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 08/10/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 450/2023, promosso da:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Fabio Messina, che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente contro
, C.F. , elettivamente domiciliato in Tortolì, presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. Elena Marcella Lepori, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni nell'interesse della ricorrente Parte_1
“pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. ai sensi Controparte_1 dell'art. 151, comma 2, c.c.; di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari a euro
1.000,00 mensili, a far data dalla domanda giudiziale, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 1 di 8 di rigettare l'istanza di parte resistente di revoca/“riforma” dell'ordinanza istruttoria e ogni ulteriore istanza istruttoria, nonché la domanda riconvenzionale di addebito proposta dal resistente; con vittoria di spese e compensi professionali ”.
Conclusioni nell'interesse del resistente Controparte_1
“Preliminarmente, si chiede la revoca dell'ordinanza del 24/10/2024 che non ha ammesso i mezzi di prova dedotti dal convenuto nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 473-bis.17, comma
2, c.p.c. e, per l'effetto, l'ammissione dei mezzi di prova ivi dedotti;
si chiede che il Tribunale voglia pronunciare l'addebito della separazione in capo alla ricorrente;
si chiede altresì che il Tribunale voglia respingere la richiesta di condanna del convenuto al versamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie o, in subordine, fissarne
l'entità in misura non superiore a euro 500,00 mensili;
con vittoria di spese e compensi professionali”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha ricostruito la storia coniugale con il sig. dichiarando di aver contratto CP_1 matrimonio in data 29 aprile 1977 e di aver cresciuto tre figli, dedicandosi stabilmente alla famiglia.
Per tutta la durata del rapporto, la gestione economica si era basata prevalentemente sul reddito del marito, maresciallo dei Carabinieri oggi in pensione, mentre lei si era occupata della casa e dei figli senza percepire redditi propri, salvo saltuarie collaborazioni di molti anni addietro. Il marito non le aveva consentito, nel corso degli anni, di intraprendere un'occupazione stabile, costringendola di fatto ad assumere solo i compiti di cura familiare.
La crisi coniugale era stata determinata da una serie di episodi di infedeltà del resistente che si erano susseguiti sin dal 1994 fino alle più recenti condotte.
Ha dedotto in particolare una relazione con una certa (risultata essere poi Per_1 Persona_2 emersa dal ritrovamento nel 2020 di materiale fotografico nel computer del marito, dalle ripetute telefonate di quest'ultimo con la presunta amante (sentite ripetutamente dalla figlia e, da Per_3 ultimo, da un episodio del 7 agosto 2023 dove i due erano stati visti insieme nel parcheggio antistante la spiaggia di Santa Maria Navarrese.
La ricorrente aveva nel tempo sempre perdonato i comportamenti fedifraghi del coniuge per il bene dei figli, ma dopo l'episodio dell'agosto 2023 l'unione coniugale non poteva proseguire oltre.
Da qui la domanda di separazione.
pagina 2 di 8 La sig.ra ha proposto domanda di mantenimento deducendo di non disporre di entrate né di Pt_1 trattamenti pensionistici;
il marito, maresciallo dei Carabinieri in pensione, percepiva invece una pensione intorno a euro 2.300,00 mensili;
lo stesso inoltre aveva introiti spesso non dichiarati dall'attività di musicista.
Ha concluso chiedendo l'addebito della separazione in capo al resistente e la corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 1.000,00, commisurato al divario economico tra le parti e alle condizioni personali.
Il resistente si è costituito in giudizio e ha dedotto che la mancata attività lavorativa della moglie era dipesa da una scelta familiare condivisa e non da un suo divieto: la moglie non aveva mai manifestato nel corso del matrimonio l'aspirazione a un'occupazione extradomestica, né le si erano presentate concrete occasioni alle quali avrebbe rinunciato.
Per converso lui aveva sempre riversato nella famiglia lo stipendio e i proventi dell'attività musicale, lasciandone la gestione alla moglie, permettendo la costruzione e il mantenimento della casa familiare, che era intestata esclusivamente alla moglie perché costruita su un suo terreno (sebbene edificata con le disponibilità provenienti dal lavoro di lui).
Quanto alle accuse di infedeltà, il resistente ha negato recisamente ogni relazione extraconiugale.
Ha spiegato che la foto rinvenuta nel 2020 sul computer ritraeva l'amica di famiglia Persona_2 immortalata tramite “screenshot” di una videochiamata;
si era trattato di una foto colta per errore nella chiamata. Non vi era alcuna relazione extraconiugale in corso.
Con riferimento all'episodio del parcheggio a Santa Maria Navarrese nell'agosto 2023, ha precisato di essersi recato lì per salutare e i suoi familiari, giunti in Ogliastra per le vacanze;
era Persona_2 stata la figlia che, vista la donna, aveva tratto conclusioni errate impedendo al padre di Per_3 qualsiasi chiarimento.
La vita domestica dopo i suddetti fatti era diventata intollerabile perchè la moglie - convinta dell'infedeltà - lo aveva fatto allontanare dalla casa coniugale e gli aveva imposto di sistemarsi nel seminterrato, dove egli continuava a vivere isolato dal resto della famiglia e considerato solo per gli oneri economici che ancora gravavano su di lui (mantenimento moglie e spese ordinarie e straordinarie della casa).
Nel decidere sull'assegno di mantenimento, il Collegio doveva tener conto che la casa familiare, di proprietà della moglie, ben poteva essere messa a reddito;
la moglie avrebbe potuto poi accedere ai benefici sociali che le spettavano per l'età, per i quali non aveva mai avanzato domanda.
pagina 3 di 8 La causa è stata istruita con l'audizione dei coniugi e prova documentale. Sono state rigettate le istanze istruttoria presentate dalle parti (prova testimoniale).
***
Sulle prove
Il Collegio conferma l'ordinanza del 24 ottobre 2024 del Giudice istruttore con cui ha rigettato le istanze istruttorie (prova testimoniale) dedotte dalle parti “trattandosi di circostanze non contestate o irrilevanti ai fini della decisione sull'addebito”.
I capitoli testimoniali di cui al ricorso introduttivo sono stati formulati per ottenere la conferma di circostanze che le parti hanno introdotto in giudizio: (i) il rinvenimento della fotografia di cui al doc. 7 nel computer del sig. (ii) le telefonate udite dalla figlia tra il padre e una donna;
(iii) CP_1 Per_3
l'avvistamento del padre nel parcheggio con la medesima donna della foto.
Tali circostanze non sono state oggetto di specifica contestazione nella loro verificazione, essendo in disputa solo le spiegazioni che le parti ne hanno dato.
Salvo sollecitare al teste indebite valutazioni personali sul contenuto della fotografia, delle telefonate o dell'incontro (valutazioni che non spettano al teste), la loro conferma “oggettiva” è irrilevante ai fini del decidere.
Anche le richieste istruttorie del resistente attengono a profili valutativi o giustificativi dei diversi episodi, non alla ricostruzione del fatto in sé.
Pertanto, il Collegio conferma l'ordinanza di inammissibilità delle prove orali di cui sopra.
Sull'addebito a carico del sig. CP_1
In tema di addebito, il dato normativo di riferimento è l'art. 151, comma 2, c.c., che consente – nel pronunciare la separazione – di dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la crisi per violazione dei doveri matrimoniali di cui all'art. 143 c.c. (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e coabitazione); ne discende che il comportamento antidoveroso deve essere accertato in concreto e valutato nella sua incidenza causale sulla rottura del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sola violazione dei doveri coniugali (in specie dell'obbligo di fedeltà) non basta, occorrendo la rigorosa dimostrazione del nesso eziologico tra quella condotta e l'intollerabilità della convivenza: spetta al coniuge che chiede l'addebito provare sia i fatti costitutivi della violazione, sia che essi abbiano determinato la crisi.
Sul resistente incombe, invece, l'onere di provare l'anteriorità di una crisi già irrimediabile, idonea a spezzare il nesso causale (art. 2697 c.c.) di cui sopra e causa essa stessa della violazione dei doveri coniugali. pagina 4 di 8 La violazione dell'obbligo di fedeltà può emergere anche in forme “non consumate”: condotte soltanto apparenti o virtuali che sono idonee a integrare l'infedeltà rilevante ai fini dell'addebito se, per le modalità esteriori e il contesto, generano plausibili sospetti nell'ambiente di vita dei coniugi e ledono l'onore e la dignità dell'altro (cd. “risonanza sociale” dell'infedeltà).
Tali principi, ormai pacifici, presidiano sia il giudizio sul fatto (accertamento della condotta) sia quello sul nesso causale (idoneità della condotta a determinare la crisi).
Nel caso di specie e alla luce dei principi di cui sopra, il Collegio non ritiene che gli elementi allegati dalla ricorrente costituiscano prova della violazione dell'obbligo di fedeltà, idonea a fondare l'addebito.
In primo luogo, le evocazioni di presunte infedeltà risalenti agli anni '90 risultano meri accenni, privi di specificazione temporale e probatoria, comunque superati nella dinamica coniugale e, a distanza di circa trent'anni, non utilizzabili ai fini del nesso causale con l'attuale crisi.
Quanto alla vicenda i fatti storici acquisiti, anche valutati nel loro complesso, non presentano Per_2 il carattere di precisione e concordanza richiesto dall'onere della prova di cui sopra:
- la fotografia rinvenuta (doc. 7) mostra la donna nell'atto di coricarsi, senza che risulti neppure rivolta verso il resistente. Non può sostenersi con verosimile certezza che, in quel momento, i due stessero scambiando contenuti o atteggiamenti “virtuali” di natura intima;
- con riferimento alle telefonate che la figlia avrebbe udito tra il padre e una donna, non è stato dedotto alcunché sul tenore confidenziale o amoroso del contenuto;
la ricorrente ha solo dedotto – e così i capitoli di prova di cui al ricorso – che la figlia aveva percepito che il padre parlava con una donna, ma senza sapere del contenuto;
- l'incontro estivo in un parcheggio con la medesima donna della foto ( non è stato Per_2 accompagnato dalla descrizione di gesti o contesti di intimità; essendo avvenuto in luogo pubblico, in pieno giorno e nel periodo di massima affluenza balneare, si è svolto in circostanze oggettivamente poco compatibili con un appuntamento tra amanti segreti e, più verosimilmente, riconducibili a un semplice saluto tra conoscenti.
Per quanto sopra, anche considerati nel loro insieme, tali elementi non consentono di inferire, secondo un canone di elevata probabilità logica, l'esistenza di una relazione sentimentale o fisica, né raggiungono quella “risonanza” esteriore idonea, per modalità e contesto, a ledere l'onore e la dignità del coniuge. Non è stato dedotto, infatti che la presunta relazione sia emersa al di fuori del contesto familiare.
pagina 5 di 8 Difetta, dunque, sia la prova della condotta infedele, sia – a fortiori – il nesso eziologico con la crisi: la domanda di addebito proposta nei confronti del resistente è stata pertanto rigettata.
Sull'addebito a carico della sig.ra Pt_1
Il Collegio ritiene che l'allontanamento del resistente dagli spazi domestici deciso dalla sig.ra Pt_1 abbia trovato causa in uno stato di sofferenza e di allarme genuino, condiviso con la figlia, rispetto a condotte percepite come sospette del coniuge;
tale vissuto emotivo è risultato credibile e non strumentale.
E' emerso poi che la ricorrente non ha “cacciato” il marito dalla casa familiare, avendo piuttosto sospeso la convivenza diretta e consentito al resistente di continuare a vivere stabilmente nel seminterrato dello stesso immobile, che dalle foto di causa sembra comunque uno spazio bene ammobiliato e curato.
Non è emerso, inoltre, un quadro di isolamento o “demonizzazione” del coniuge atteso che dalle produzioni in atti (messaggi WhatsApp e foto) e dalle stesse deduzioni difensive risulta che i rapporti con figli e nipoti non sono stati azzerati e che il resistente ha mantenuto contatti con il nucleo familiare con momenti di condivisione domestica.
Quanto, infine, al profilo dell'assistenza nei momenti di bisogno, la documentazione prodotta dal resistente colloca le vicende sanitarie per l'intervento al ginocchio al marzo 2023 (foglio di dimissioni), in un periodo in cui i coniugi vivevano ancora nella medesima casa, essendosi riavvicinati dopo i fatti del 2020.
L'allontanamento successivo si è avuto nell'agosto 2023, a seguito dell'episodio al parcheggio, in un momento in cui il resistente aveva sicuramente riacquistato la piena autonomia (tanto che la mattina andava al mare da solo).
Alla luce di tali elementi, il comportamento della moglie – pur segnato da una gestione domestica separata – non ha integrato violazione dei doveri coniugali di coabitazione e assistenza morale e materiale tale da fondare l'addebito, apparendo piuttosto una reazione determinata da circostanze soggettivamente idonee a incrinare la fiducia coniugale.
Sul mantenimento.
E' dato pacifico la ricorrente non percepisca redditi propri né trattamenti pensionistici.
Deve ritenersi che l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale potrebbe escluderla dall'accesso a prestazioni assistenziali, fondate su stringenti limiti di reddito.
La ricorrente è intestataria della casa familiare che, in astratto, potrebbe mettere a reddito sia nel seminterrato che nel piano superiore, dato oggi in comodato al figlio. pagina 6 di 8 Il Collegio ritiene, tuttavia, che la presenza del figlio al piano alto possa costituire per la madre un concreto supporto con l'avanzare dell'età; il comodato permetterebbe il mantenersi di un equilibrio familiare idoneo a giustificare, allo stato, la non destinazione locativa di tali spazi.
Si dà atto dell'assenza di realistiche possibilità di reinserimento lavorativo della ricorrente.
Per il resistente, si è ricostruito un reddito medio mensile di euro 2.400/2.500 netti derivanti dalla pensione e dai proventi di esibizioni musicali (zampogna), che tuttavia non hanno carattere stabile.
Si deve considerare che egli, pur avendo abitato sino ad ora nel seminterrato della casa familiare, possa essere invitato a lasciarlo a breve, dovendo quindi sostenere un canone di locazione e oneri di gestione.
In via prudenziale, si può stimare un costo abitativo pari a circa euro 400,00 al mese per un alloggio essenziale.
Si deve tener conto poi che il resistente è pensionato, di anni 73, e che i proventi da esibizioni, pur risultati costanti negli anni più recenti, presentano natura aleatoria e ragionevole tendenza alla contrazione con l'età e le condizioni di salute.
Alla luce di tali elementi comparativi il Collegio determina l'assegno di mantenimento in favore della moglie in euro 900,00 mensili, con decorrenza dalla domanda e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Conferma, per tutto il periodo in cui il resistente rimarrà a vivere nel seminterrato dell'abitazione della moglie, il riparto al 50% delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e
TARI).
Sulle spese di causa.
Il Collegio ritiene di compensare le spese di causa atteso che le domande di addebito reciprocamente proposte sono state rigettate ed entrambe le parti concordavano sul riconoscimento di un assegno di mantenimento, il cui quantum era rimesso alla decisione del Tribunale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- dato atto che, con sentenza parziale n. 201/2024 del 25 giugno 2024, è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente nei confronti del resistente e la domanda di addebito proposta dal resistente nei confronti della ricorrente;
- pone a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della sig.ra Controparte_1 [...] pari ad euro 900,00 (novecento/00) mensili, con decorrenza dalla domanda e con Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese;
pagina 7 di 8 - dispone che, per tutto il periodo in cui il resistente rimarrà a vivere nel seminterrato dell'abitazione di proprietà esclusiva della ricorrente, le spese relative alle utenze idrica, elettrica e TARI siano sopportate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
cessata tale permanenza, ciascuno farà fronte alle spese della propria abitazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 450/2023, promosso da:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Fabio Messina, che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente contro
, C.F. , elettivamente domiciliato in Tortolì, presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. Elena Marcella Lepori, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni nell'interesse della ricorrente Parte_1
“pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. ai sensi Controparte_1 dell'art. 151, comma 2, c.c.; di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari a euro
1.000,00 mensili, a far data dalla domanda giudiziale, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 1 di 8 di rigettare l'istanza di parte resistente di revoca/“riforma” dell'ordinanza istruttoria e ogni ulteriore istanza istruttoria, nonché la domanda riconvenzionale di addebito proposta dal resistente; con vittoria di spese e compensi professionali ”.
Conclusioni nell'interesse del resistente Controparte_1
“Preliminarmente, si chiede la revoca dell'ordinanza del 24/10/2024 che non ha ammesso i mezzi di prova dedotti dal convenuto nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 473-bis.17, comma
2, c.p.c. e, per l'effetto, l'ammissione dei mezzi di prova ivi dedotti;
si chiede che il Tribunale voglia pronunciare l'addebito della separazione in capo alla ricorrente;
si chiede altresì che il Tribunale voglia respingere la richiesta di condanna del convenuto al versamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie o, in subordine, fissarne
l'entità in misura non superiore a euro 500,00 mensili;
con vittoria di spese e compensi professionali”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha ricostruito la storia coniugale con il sig. dichiarando di aver contratto CP_1 matrimonio in data 29 aprile 1977 e di aver cresciuto tre figli, dedicandosi stabilmente alla famiglia.
Per tutta la durata del rapporto, la gestione economica si era basata prevalentemente sul reddito del marito, maresciallo dei Carabinieri oggi in pensione, mentre lei si era occupata della casa e dei figli senza percepire redditi propri, salvo saltuarie collaborazioni di molti anni addietro. Il marito non le aveva consentito, nel corso degli anni, di intraprendere un'occupazione stabile, costringendola di fatto ad assumere solo i compiti di cura familiare.
La crisi coniugale era stata determinata da una serie di episodi di infedeltà del resistente che si erano susseguiti sin dal 1994 fino alle più recenti condotte.
Ha dedotto in particolare una relazione con una certa (risultata essere poi Per_1 Persona_2 emersa dal ritrovamento nel 2020 di materiale fotografico nel computer del marito, dalle ripetute telefonate di quest'ultimo con la presunta amante (sentite ripetutamente dalla figlia e, da Per_3 ultimo, da un episodio del 7 agosto 2023 dove i due erano stati visti insieme nel parcheggio antistante la spiaggia di Santa Maria Navarrese.
La ricorrente aveva nel tempo sempre perdonato i comportamenti fedifraghi del coniuge per il bene dei figli, ma dopo l'episodio dell'agosto 2023 l'unione coniugale non poteva proseguire oltre.
Da qui la domanda di separazione.
pagina 2 di 8 La sig.ra ha proposto domanda di mantenimento deducendo di non disporre di entrate né di Pt_1 trattamenti pensionistici;
il marito, maresciallo dei Carabinieri in pensione, percepiva invece una pensione intorno a euro 2.300,00 mensili;
lo stesso inoltre aveva introiti spesso non dichiarati dall'attività di musicista.
Ha concluso chiedendo l'addebito della separazione in capo al resistente e la corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento di euro 1.000,00, commisurato al divario economico tra le parti e alle condizioni personali.
Il resistente si è costituito in giudizio e ha dedotto che la mancata attività lavorativa della moglie era dipesa da una scelta familiare condivisa e non da un suo divieto: la moglie non aveva mai manifestato nel corso del matrimonio l'aspirazione a un'occupazione extradomestica, né le si erano presentate concrete occasioni alle quali avrebbe rinunciato.
Per converso lui aveva sempre riversato nella famiglia lo stipendio e i proventi dell'attività musicale, lasciandone la gestione alla moglie, permettendo la costruzione e il mantenimento della casa familiare, che era intestata esclusivamente alla moglie perché costruita su un suo terreno (sebbene edificata con le disponibilità provenienti dal lavoro di lui).
Quanto alle accuse di infedeltà, il resistente ha negato recisamente ogni relazione extraconiugale.
Ha spiegato che la foto rinvenuta nel 2020 sul computer ritraeva l'amica di famiglia Persona_2 immortalata tramite “screenshot” di una videochiamata;
si era trattato di una foto colta per errore nella chiamata. Non vi era alcuna relazione extraconiugale in corso.
Con riferimento all'episodio del parcheggio a Santa Maria Navarrese nell'agosto 2023, ha precisato di essersi recato lì per salutare e i suoi familiari, giunti in Ogliastra per le vacanze;
era Persona_2 stata la figlia che, vista la donna, aveva tratto conclusioni errate impedendo al padre di Per_3 qualsiasi chiarimento.
La vita domestica dopo i suddetti fatti era diventata intollerabile perchè la moglie - convinta dell'infedeltà - lo aveva fatto allontanare dalla casa coniugale e gli aveva imposto di sistemarsi nel seminterrato, dove egli continuava a vivere isolato dal resto della famiglia e considerato solo per gli oneri economici che ancora gravavano su di lui (mantenimento moglie e spese ordinarie e straordinarie della casa).
Nel decidere sull'assegno di mantenimento, il Collegio doveva tener conto che la casa familiare, di proprietà della moglie, ben poteva essere messa a reddito;
la moglie avrebbe potuto poi accedere ai benefici sociali che le spettavano per l'età, per i quali non aveva mai avanzato domanda.
pagina 3 di 8 La causa è stata istruita con l'audizione dei coniugi e prova documentale. Sono state rigettate le istanze istruttoria presentate dalle parti (prova testimoniale).
***
Sulle prove
Il Collegio conferma l'ordinanza del 24 ottobre 2024 del Giudice istruttore con cui ha rigettato le istanze istruttorie (prova testimoniale) dedotte dalle parti “trattandosi di circostanze non contestate o irrilevanti ai fini della decisione sull'addebito”.
I capitoli testimoniali di cui al ricorso introduttivo sono stati formulati per ottenere la conferma di circostanze che le parti hanno introdotto in giudizio: (i) il rinvenimento della fotografia di cui al doc. 7 nel computer del sig. (ii) le telefonate udite dalla figlia tra il padre e una donna;
(iii) CP_1 Per_3
l'avvistamento del padre nel parcheggio con la medesima donna della foto.
Tali circostanze non sono state oggetto di specifica contestazione nella loro verificazione, essendo in disputa solo le spiegazioni che le parti ne hanno dato.
Salvo sollecitare al teste indebite valutazioni personali sul contenuto della fotografia, delle telefonate o dell'incontro (valutazioni che non spettano al teste), la loro conferma “oggettiva” è irrilevante ai fini del decidere.
Anche le richieste istruttorie del resistente attengono a profili valutativi o giustificativi dei diversi episodi, non alla ricostruzione del fatto in sé.
Pertanto, il Collegio conferma l'ordinanza di inammissibilità delle prove orali di cui sopra.
Sull'addebito a carico del sig. CP_1
In tema di addebito, il dato normativo di riferimento è l'art. 151, comma 2, c.c., che consente – nel pronunciare la separazione – di dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la crisi per violazione dei doveri matrimoniali di cui all'art. 143 c.c. (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e coabitazione); ne discende che il comportamento antidoveroso deve essere accertato in concreto e valutato nella sua incidenza causale sulla rottura del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sola violazione dei doveri coniugali (in specie dell'obbligo di fedeltà) non basta, occorrendo la rigorosa dimostrazione del nesso eziologico tra quella condotta e l'intollerabilità della convivenza: spetta al coniuge che chiede l'addebito provare sia i fatti costitutivi della violazione, sia che essi abbiano determinato la crisi.
Sul resistente incombe, invece, l'onere di provare l'anteriorità di una crisi già irrimediabile, idonea a spezzare il nesso causale (art. 2697 c.c.) di cui sopra e causa essa stessa della violazione dei doveri coniugali. pagina 4 di 8 La violazione dell'obbligo di fedeltà può emergere anche in forme “non consumate”: condotte soltanto apparenti o virtuali che sono idonee a integrare l'infedeltà rilevante ai fini dell'addebito se, per le modalità esteriori e il contesto, generano plausibili sospetti nell'ambiente di vita dei coniugi e ledono l'onore e la dignità dell'altro (cd. “risonanza sociale” dell'infedeltà).
Tali principi, ormai pacifici, presidiano sia il giudizio sul fatto (accertamento della condotta) sia quello sul nesso causale (idoneità della condotta a determinare la crisi).
Nel caso di specie e alla luce dei principi di cui sopra, il Collegio non ritiene che gli elementi allegati dalla ricorrente costituiscano prova della violazione dell'obbligo di fedeltà, idonea a fondare l'addebito.
In primo luogo, le evocazioni di presunte infedeltà risalenti agli anni '90 risultano meri accenni, privi di specificazione temporale e probatoria, comunque superati nella dinamica coniugale e, a distanza di circa trent'anni, non utilizzabili ai fini del nesso causale con l'attuale crisi.
Quanto alla vicenda i fatti storici acquisiti, anche valutati nel loro complesso, non presentano Per_2 il carattere di precisione e concordanza richiesto dall'onere della prova di cui sopra:
- la fotografia rinvenuta (doc. 7) mostra la donna nell'atto di coricarsi, senza che risulti neppure rivolta verso il resistente. Non può sostenersi con verosimile certezza che, in quel momento, i due stessero scambiando contenuti o atteggiamenti “virtuali” di natura intima;
- con riferimento alle telefonate che la figlia avrebbe udito tra il padre e una donna, non è stato dedotto alcunché sul tenore confidenziale o amoroso del contenuto;
la ricorrente ha solo dedotto – e così i capitoli di prova di cui al ricorso – che la figlia aveva percepito che il padre parlava con una donna, ma senza sapere del contenuto;
- l'incontro estivo in un parcheggio con la medesima donna della foto ( non è stato Per_2 accompagnato dalla descrizione di gesti o contesti di intimità; essendo avvenuto in luogo pubblico, in pieno giorno e nel periodo di massima affluenza balneare, si è svolto in circostanze oggettivamente poco compatibili con un appuntamento tra amanti segreti e, più verosimilmente, riconducibili a un semplice saluto tra conoscenti.
Per quanto sopra, anche considerati nel loro insieme, tali elementi non consentono di inferire, secondo un canone di elevata probabilità logica, l'esistenza di una relazione sentimentale o fisica, né raggiungono quella “risonanza” esteriore idonea, per modalità e contesto, a ledere l'onore e la dignità del coniuge. Non è stato dedotto, infatti che la presunta relazione sia emersa al di fuori del contesto familiare.
pagina 5 di 8 Difetta, dunque, sia la prova della condotta infedele, sia – a fortiori – il nesso eziologico con la crisi: la domanda di addebito proposta nei confronti del resistente è stata pertanto rigettata.
Sull'addebito a carico della sig.ra Pt_1
Il Collegio ritiene che l'allontanamento del resistente dagli spazi domestici deciso dalla sig.ra Pt_1 abbia trovato causa in uno stato di sofferenza e di allarme genuino, condiviso con la figlia, rispetto a condotte percepite come sospette del coniuge;
tale vissuto emotivo è risultato credibile e non strumentale.
E' emerso poi che la ricorrente non ha “cacciato” il marito dalla casa familiare, avendo piuttosto sospeso la convivenza diretta e consentito al resistente di continuare a vivere stabilmente nel seminterrato dello stesso immobile, che dalle foto di causa sembra comunque uno spazio bene ammobiliato e curato.
Non è emerso, inoltre, un quadro di isolamento o “demonizzazione” del coniuge atteso che dalle produzioni in atti (messaggi WhatsApp e foto) e dalle stesse deduzioni difensive risulta che i rapporti con figli e nipoti non sono stati azzerati e che il resistente ha mantenuto contatti con il nucleo familiare con momenti di condivisione domestica.
Quanto, infine, al profilo dell'assistenza nei momenti di bisogno, la documentazione prodotta dal resistente colloca le vicende sanitarie per l'intervento al ginocchio al marzo 2023 (foglio di dimissioni), in un periodo in cui i coniugi vivevano ancora nella medesima casa, essendosi riavvicinati dopo i fatti del 2020.
L'allontanamento successivo si è avuto nell'agosto 2023, a seguito dell'episodio al parcheggio, in un momento in cui il resistente aveva sicuramente riacquistato la piena autonomia (tanto che la mattina andava al mare da solo).
Alla luce di tali elementi, il comportamento della moglie – pur segnato da una gestione domestica separata – non ha integrato violazione dei doveri coniugali di coabitazione e assistenza morale e materiale tale da fondare l'addebito, apparendo piuttosto una reazione determinata da circostanze soggettivamente idonee a incrinare la fiducia coniugale.
Sul mantenimento.
E' dato pacifico la ricorrente non percepisca redditi propri né trattamenti pensionistici.
Deve ritenersi che l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale potrebbe escluderla dall'accesso a prestazioni assistenziali, fondate su stringenti limiti di reddito.
La ricorrente è intestataria della casa familiare che, in astratto, potrebbe mettere a reddito sia nel seminterrato che nel piano superiore, dato oggi in comodato al figlio. pagina 6 di 8 Il Collegio ritiene, tuttavia, che la presenza del figlio al piano alto possa costituire per la madre un concreto supporto con l'avanzare dell'età; il comodato permetterebbe il mantenersi di un equilibrio familiare idoneo a giustificare, allo stato, la non destinazione locativa di tali spazi.
Si dà atto dell'assenza di realistiche possibilità di reinserimento lavorativo della ricorrente.
Per il resistente, si è ricostruito un reddito medio mensile di euro 2.400/2.500 netti derivanti dalla pensione e dai proventi di esibizioni musicali (zampogna), che tuttavia non hanno carattere stabile.
Si deve considerare che egli, pur avendo abitato sino ad ora nel seminterrato della casa familiare, possa essere invitato a lasciarlo a breve, dovendo quindi sostenere un canone di locazione e oneri di gestione.
In via prudenziale, si può stimare un costo abitativo pari a circa euro 400,00 al mese per un alloggio essenziale.
Si deve tener conto poi che il resistente è pensionato, di anni 73, e che i proventi da esibizioni, pur risultati costanti negli anni più recenti, presentano natura aleatoria e ragionevole tendenza alla contrazione con l'età e le condizioni di salute.
Alla luce di tali elementi comparativi il Collegio determina l'assegno di mantenimento in favore della moglie in euro 900,00 mensili, con decorrenza dalla domanda e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Conferma, per tutto il periodo in cui il resistente rimarrà a vivere nel seminterrato dell'abitazione della moglie, il riparto al 50% delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e
TARI).
Sulle spese di causa.
Il Collegio ritiene di compensare le spese di causa atteso che le domande di addebito reciprocamente proposte sono state rigettate ed entrambe le parti concordavano sul riconoscimento di un assegno di mantenimento, il cui quantum era rimesso alla decisione del Tribunale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- dato atto che, con sentenza parziale n. 201/2024 del 25 giugno 2024, è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente nei confronti del resistente e la domanda di addebito proposta dal resistente nei confronti della ricorrente;
- pone a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della sig.ra Controparte_1 [...] pari ad euro 900,00 (novecento/00) mensili, con decorrenza dalla domanda e con Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese;
pagina 7 di 8 - dispone che, per tutto il periodo in cui il resistente rimarrà a vivere nel seminterrato dell'abitazione di proprietà esclusiva della ricorrente, le spese relative alle utenze idrica, elettrica e TARI siano sopportate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
cessata tale permanenza, ciascuno farà fronte alle spese della propria abitazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
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