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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/07/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Federico Paciolla Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Spedizione- ha pronunciato seguente Trasporto (nazionale, internazionale, SENTENZA terrestre, aereo, marittimo..) nella causa civile di II grado iscritta sub n. 107/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. RICCIARDI VINCENZO giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA P.IVA_1
DELLO STATO DI TRENTO, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 254/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 30.03.2023
1 Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 17.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
A) in via preliminare, per le motivazioni di cui al corpo del presente atto, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.254/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Bolzano, dr.
Massimiliano Segarizzi, in data 30.03.2023, notificata in data
12.05.2023, pronunciata nella causa iscritta al n. 3696/22 RG,
ricorrendone sia il fumus che il periculum;
B) nel merito, accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi di appello esposti nel presente atto, avverso la sentenza impugnata, per tutte le motivazioni ivi contenute;
C) per l'effetto, accogliere in toto il presente appello e riformare la sentenza impugnata n.254/2023 emessa dal Giudice del
Tribunale di Bolzano, dr. Massimiliano Segarizzi, in data
30.03.2023, accogliendo, di conseguenza, le conclusioni rassegnate nel ricorso di primo grado, che si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte, annullando l'Ordinanza -
Ingiunzione di pagamento emessa dall' CP_1 [...]
Bolzano in data 4.10.2022 e Controparte_2 CP_3
notificata in data 18.10.2022, in quanto infondata in fatto e diritto;
D) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni appena esposte, cui comunque non si intende
2 rinunciare, a parziale riforma della sentenza impugnata,
applicare la disposizione di cui all'art. 2 L. n. 92/2001 e conseguentemente condannare il sig. al Parte_1
pagamento della somma minima di € 258,00 o di € 1.000,00 in luogo degli originari € 10.000,00 richiesti;
E) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del deducente procuratore antistatario.
Del procuratore di parte appellata:
Contrariis reiectis,
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte, con conferma integrale della sentenza di primo grado e dei provvedimenti opposti. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Tribunale di Bolzano ha definito la vertenza con sentenza n. 254/2023 del 30.03.2023, con la quale ha respinto il ricorso confermando l'ordinanza-ingiunzione opposta, emessa dall' Controparte_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Pt_1
3 lamentando in primo luogo che il Tribunale avrebbe Pt_1
errato nel considerare il tabacco, oggetto della presente causa,
“rinvenuto”, mentre invece a suo dire, sarebbe stato spontaneamente mostrato agli agenti della Guardia di Finanza
al momento del controllo.
Tale circostanza, secondo l'appellante, sarebbe dirimente per chiarire la differenza tra la “leggerezza” da lui commessa e l'attività criminale legata al contrabbando di Tabacco Lavorato
Estero.
Di conseguenza, con il terzo motivo d'impugnazione,
l'appellante lamenta la mancata considerazione dell'elemento soggettivo, asserendo di aver violato la norma in assoluta buona fede.
Con l'ultimo motivo, l'appellante sostiene la vigenza dell'art. 2 L. n. 92/2001, del quale chiede l'applicazione.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_1
contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo
[...]
il rigetto dell'appello con conferma della sentenza ritenuta corretta.
Su richiesta di parte appellante, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 17.01.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
La pretesa spontanea esibizione del tabacco da parte del signor è indimostrata e non trova riscontro nel verbale Pt_1
di sequestro redatto dai pubblici ufficiali della Guardia di
Finanza, che pacificamente, costituisce atto pubblico, facente prova dei fatti ivi riportati fino a querela di falso.
Oltretutto, l'argomento è stato sollevato dall'odierno appellante solamente in sede giurisdizionale, mentre non è
stato mai accennato prima, nemmeno in sede di controdeduzioni all'atto di contestazione.
2. Quanto alla definizione di contrabbando proposta dall'appellante, va ricordato che il contrabbando di tabacchi lavorati esteri è disciplinato dall'art. 291-bis D.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43 e di esso si rende colpevole chiunque introduce,
vende, trasporta, acquista o detiene all'interno del territorio dello Stato tabacchi lavorati esteri, prodotti succedanei dei prodotti da fumo o prodotti accessori a tabacchi da fumo per i quali non è stata regolarmente assolta la prevista fiscalità,
costituita da diritti di confine (composti sia da dazi veri e propri sia dalle accise o dalle imposte di consumo dovute) e dall'IVA.
Tale disciplina è applicabile ai soli tabacchi lavorati di estera provenienza, non importa se unionali o non unionali.
Quindi, affinché sia integrata una fattispecie di contrabbando, è necessario e sufficiente che si sia verificata
5 un'evasione dei diritti di confine, come è stato verificato nel caso di specie.
3. Per quanto riguarda l'esimente della buona fede invocata dall'appellante, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti,
ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n.
6018/2019).
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n.
20219/2018).
In conclusione, quindi, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea a ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso,
l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero ed è onere dell'interessato darne dimostrazione.
Nel caso in esame, non risulta che l'appellante abbia fornito la prova della propria buona fede nei termini sopra
6 descritti, anche al di là delle circostanze di fatto per cui: (i) è
indimostrato che il signor avrebbe spontaneamente Pt_1
consegnato il tabacco ai finanzieri;
(ii) la sua qualifica di autotrasportatore, che è senz'altro indicativa di pregresse esperienze con la normativa doganale.
4. Sul quarto motivo d'appello va osservato che anteriormente all'emanazione del D. Lgs. 8/2016, in caso di constatazione di un episodio di contrabbando avente ad oggetto tabacchi lavorati esteri per un quantitativo inferiore a 10 kg.
convenzionali, l' , oltre ad inviare la notizia Controparte_4
di reato alla Procura della Repubblica, era tenuto a dare avviso all'incolpato in ordine alla facoltà di estinzione del reato in via amministrativa ai sensi dell'art. 2 c. 5 L. 92/2001.
È evidente la finalità deflattiva della norma, che mirava a una più rapida definizione della fattispecie rispetto a quella demandata in sede penale.
Stante l'intervenuta depenalizzazione, a opera dell'art. 1
del D. Lgs. 8/2016, dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 291-bis c. 2 T.U.L.D., la procedura di definizione in via amministrativa sopra descritta, seppur non espunta in modo espresso dall'ordinamento, è divenuta di fatto non più praticabile.
Va condivisa, quindi la conclusione già adottata dal
Tribunale dell'abrogazione implicita di tale ipotesi estintiva ormai inapplicabile.
Di recente l'intento del legislatore è stato confermato
7 mediante l'abrogazione esplicita dell'art. 2 della L. n. 2/2001
(articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. n), D.Lgs. 26
settembre 2024, n. 141, a decorrere dal 4 ottobre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs.
n. 141/2024).
5. Rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata,
considerata la soccombenza di le spese del Parte_1
presente giudizio, da calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014,
per il valore dichiarato della causa, dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante all'
[...]
Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 254/2023 del 30.03.2023 del
[...]
Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere all' Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio Controparte_1
che liquida nell'importo complessivo di € 7.987,90 di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisionale, € 1.041,90 per
8 spese generali oltre IVA e CAP;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 12 marzo 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Federico Paciolla Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Spedizione- ha pronunciato seguente Trasporto (nazionale, internazionale, SENTENZA terrestre, aereo, marittimo..) nella causa civile di II grado iscritta sub n. 107/2023 R.G.
promossa
da
, c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. RICCIARDI VINCENZO giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA P.IVA_1
DELLO STATO DI TRENTO, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 254/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 30.03.2023
1 Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 17.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
A) in via preliminare, per le motivazioni di cui al corpo del presente atto, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.254/2023 emessa dal Giudice del Tribunale di Bolzano, dr.
Massimiliano Segarizzi, in data 30.03.2023, notificata in data
12.05.2023, pronunciata nella causa iscritta al n. 3696/22 RG,
ricorrendone sia il fumus che il periculum;
B) nel merito, accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi di appello esposti nel presente atto, avverso la sentenza impugnata, per tutte le motivazioni ivi contenute;
C) per l'effetto, accogliere in toto il presente appello e riformare la sentenza impugnata n.254/2023 emessa dal Giudice del
Tribunale di Bolzano, dr. Massimiliano Segarizzi, in data
30.03.2023, accogliendo, di conseguenza, le conclusioni rassegnate nel ricorso di primo grado, che si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte, annullando l'Ordinanza -
Ingiunzione di pagamento emessa dall' CP_1 [...]
Bolzano in data 4.10.2022 e Controparte_2 CP_3
notificata in data 18.10.2022, in quanto infondata in fatto e diritto;
D) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni appena esposte, cui comunque non si intende
2 rinunciare, a parziale riforma della sentenza impugnata,
applicare la disposizione di cui all'art. 2 L. n. 92/2001 e conseguentemente condannare il sig. al Parte_1
pagamento della somma minima di € 258,00 o di € 1.000,00 in luogo degli originari € 10.000,00 richiesti;
E) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del deducente procuratore antistatario.
Del procuratore di parte appellata:
Contrariis reiectis,
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte, con conferma integrale della sentenza di primo grado e dei provvedimenti opposti. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Tribunale di Bolzano ha definito la vertenza con sentenza n. 254/2023 del 30.03.2023, con la quale ha respinto il ricorso confermando l'ordinanza-ingiunzione opposta, emessa dall' Controparte_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Pt_1
3 lamentando in primo luogo che il Tribunale avrebbe Pt_1
errato nel considerare il tabacco, oggetto della presente causa,
“rinvenuto”, mentre invece a suo dire, sarebbe stato spontaneamente mostrato agli agenti della Guardia di Finanza
al momento del controllo.
Tale circostanza, secondo l'appellante, sarebbe dirimente per chiarire la differenza tra la “leggerezza” da lui commessa e l'attività criminale legata al contrabbando di Tabacco Lavorato
Estero.
Di conseguenza, con il terzo motivo d'impugnazione,
l'appellante lamenta la mancata considerazione dell'elemento soggettivo, asserendo di aver violato la norma in assoluta buona fede.
Con l'ultimo motivo, l'appellante sostiene la vigenza dell'art. 2 L. n. 92/2001, del quale chiede l'applicazione.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_1
contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo
[...]
il rigetto dell'appello con conferma della sentenza ritenuta corretta.
Su richiesta di parte appellante, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 17.01.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
La pretesa spontanea esibizione del tabacco da parte del signor è indimostrata e non trova riscontro nel verbale Pt_1
di sequestro redatto dai pubblici ufficiali della Guardia di
Finanza, che pacificamente, costituisce atto pubblico, facente prova dei fatti ivi riportati fino a querela di falso.
Oltretutto, l'argomento è stato sollevato dall'odierno appellante solamente in sede giurisdizionale, mentre non è
stato mai accennato prima, nemmeno in sede di controdeduzioni all'atto di contestazione.
2. Quanto alla definizione di contrabbando proposta dall'appellante, va ricordato che il contrabbando di tabacchi lavorati esteri è disciplinato dall'art. 291-bis D.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43 e di esso si rende colpevole chiunque introduce,
vende, trasporta, acquista o detiene all'interno del territorio dello Stato tabacchi lavorati esteri, prodotti succedanei dei prodotti da fumo o prodotti accessori a tabacchi da fumo per i quali non è stata regolarmente assolta la prevista fiscalità,
costituita da diritti di confine (composti sia da dazi veri e propri sia dalle accise o dalle imposte di consumo dovute) e dall'IVA.
Tale disciplina è applicabile ai soli tabacchi lavorati di estera provenienza, non importa se unionali o non unionali.
Quindi, affinché sia integrata una fattispecie di contrabbando, è necessario e sufficiente che si sia verificata
5 un'evasione dei diritti di confine, come è stato verificato nel caso di specie.
3. Per quanto riguarda l'esimente della buona fede invocata dall'appellante, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti,
ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n.
6018/2019).
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n.
20219/2018).
In conclusione, quindi, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea a ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso,
l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero ed è onere dell'interessato darne dimostrazione.
Nel caso in esame, non risulta che l'appellante abbia fornito la prova della propria buona fede nei termini sopra
6 descritti, anche al di là delle circostanze di fatto per cui: (i) è
indimostrato che il signor avrebbe spontaneamente Pt_1
consegnato il tabacco ai finanzieri;
(ii) la sua qualifica di autotrasportatore, che è senz'altro indicativa di pregresse esperienze con la normativa doganale.
4. Sul quarto motivo d'appello va osservato che anteriormente all'emanazione del D. Lgs. 8/2016, in caso di constatazione di un episodio di contrabbando avente ad oggetto tabacchi lavorati esteri per un quantitativo inferiore a 10 kg.
convenzionali, l' , oltre ad inviare la notizia Controparte_4
di reato alla Procura della Repubblica, era tenuto a dare avviso all'incolpato in ordine alla facoltà di estinzione del reato in via amministrativa ai sensi dell'art. 2 c. 5 L. 92/2001.
È evidente la finalità deflattiva della norma, che mirava a una più rapida definizione della fattispecie rispetto a quella demandata in sede penale.
Stante l'intervenuta depenalizzazione, a opera dell'art. 1
del D. Lgs. 8/2016, dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 291-bis c. 2 T.U.L.D., la procedura di definizione in via amministrativa sopra descritta, seppur non espunta in modo espresso dall'ordinamento, è divenuta di fatto non più praticabile.
Va condivisa, quindi la conclusione già adottata dal
Tribunale dell'abrogazione implicita di tale ipotesi estintiva ormai inapplicabile.
Di recente l'intento del legislatore è stato confermato
7 mediante l'abrogazione esplicita dell'art. 2 della L. n. 2/2001
(articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. n), D.Lgs. 26
settembre 2024, n. 141, a decorrere dal 4 ottobre 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs.
n. 141/2024).
5. Rigettato l'appello e confermata la sentenza impugnata,
considerata la soccombenza di le spese del Parte_1
presente giudizio, da calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014,
per il valore dichiarato della causa, dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante all'
[...]
Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 254/2023 del 30.03.2023 del
[...]
Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere all' Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio Controparte_1
che liquida nell'importo complessivo di € 7.987,90 di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisionale, € 1.041,90 per
8 spese generali oltre IVA e CAP;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 12 marzo 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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