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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/01/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 3850/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Lisa Micochero
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3850 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
C.F. , E Parte_1 C.F._1 Parte_2
P.I.
[...] Parte_3 P.IVA_1
con l'Avv. VIANELLO UMBERTO
ATTORI
contro
, C.F. , contumace CP_1 C.F._2
, con l'Avv.to ANDREA GIRARDI CP_2
CONVENUTI
Conclusioni delle parti:
Per parte ATTRICE: Nel merito:
Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. per CP_1
la causazione del sinistro per cui è giudizio, condannarsi il medesimo e
Controparte_3
in solido tra loro, a rifondere al sig. nonché
[...] Parte_1
alla società in Parte_4
persona dei suoi legali rappresentanti, i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subìti a seguito dell'occorso, ed ammontanti, quanto al sig. nella somma di Euro 240.124,77 o nella Parte_1
diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e quanto alla società nella Parte_5
somma di Euro 46.249,00 o nella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi compensativi come in proemio determinati.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Disporsi, ai sensi dell'art. 93, primo comma, c.p.c. la distrazione delle spese di lite liquidate, a titolo di compensi professionali, in favore del sottoscritto difensore, Avv. Umberto Vianello, che si dichiara antistatario.
Per parte CONVENUTA : CP_2
In via principale: accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale ai sensi degli articoli 1127 e 2054 c.c. del sig. , conducente Parte_1
del motociclo targato EM09604, nel sinistro di data 05.09.2020, rigettare le domande svolte da parte attrice nei confronti di volte ad CP_2
Pag. 2 di 21 ottenere la condanna della predetta Compagnia al pagamento dell'integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori;
- in via subordinata: dedurre dall'importo eventualmente riconosciuto al sig. e alla società Parte_1 Parte_4
la somma già versata da ante causam in
[...] CP_2
favore degli attori pari a euro 45.000,00=;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e la società Parte_1
“ convenivano in Parte_4
giudizio e CP_1 [...]
Controparte_3
Esponevano che in data 5 settembre 2020, alle ore 7.15, , Parte_1
mentre percorreva via Pordelio, in località Cavallino Treporti (VE), con direzione Punta Sabbioni (VE), alla guida del proprio motociclo marca
Kimco, modello New Agility City, targato EM09604, era stato attinto dall'autovettura marca Peugeot, modello 208, targata EZ243FM, condotta da;
che l'auto del era stata urtata sulla Controparte_4 CP_4
fiancata destra dall'autovettura marca Porsche, modello Cayenne, targata
DH544FC, di proprietà e condotta da , il quale, provenendo CP_1
da un accesso laterale, si era immesso in via Pordelio senza accordare la dovuta precedenza;
che il veicolo del era andato a collidere con CP_1
l'auto del che, a seguito dell'urto, aveva invaso la CP_4
Pag. 3 di 21 semicarreggiata opposta e aveva urtato il ciclomotore condotto da Parte_1
; che a seguito di tale urto, quest'ultimo era caduto a terra
[...]
riportando danni fisici e materiali. Ciò premesso chiedevano la condanna di entrambi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori a seguito del sinistro stradale.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in CP_2
giudizio, contestando le domande attoree sia in relazione all'an, che al quantum, mentre era rimasto contumace, pur regolarmente CP_1
citato in giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e il Giudice disponeva C.T.U. medico-legale e C.T.U. contabile, espletate le quali, previa precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa era stata trattenuta in decisione.
Le domande degli attori sono fondate nei termini di seguito indicati.
1. La dinamica del sinistro, la responsabilità e la lesione subita.
1.1 La pretesa risarcitoria di parte attrice è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2054 c.c., per quanto concerne la responsabilità di
, e dell'art. 144 D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, per quanto CP_1
attiene alle richieste avanzate nei confronti di . CP_2
La dinamica del sinistro descritta da parte attrice non è contestata dalla convenuta e trova puntuale riscontro nella documentazione prodotta, in particolare nella relazione redatta dalla Polizia locale del comune di
Cavallino Treporti, intervenuta sul luogo dell'evento.
Pag. 4 di 21 Di conseguenza, è da ritenersi accertato che , immettendosi CP_1
sulla strada principale (via Pordelio) da un accesso laterale, ha omesso di accordare la dovuta precedenza al veicolo condotto da , Controparte_4
così collidendo con l'autovettura condotta da quest'ultimo. A causa della forza dell'impatto, il veicolo del ha invaso la semicarreggiata CP_4
opposta così scontrandosi con il motociclo condotto da Parte_1
che stava sopraggiungendo in quell'istante.
1.2 Non può essere ipotizzato alcun concorso di colpa nella causazione del sinistro a carico del Pt_1
Per giurisprudenza costante la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 II comma c.c. ha funzione meramente sussidiaria, pertanto opera esclusivamente nell'ipotesi in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in concreto la misura della responsabilità da attribuirsi a ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (vedi Cass. n.
22735/2019; Cass. n. 13540/2023).
Nel caso in esame la dinamica del sinistro è invece chiara e ciò esclude la possibilità di applicare la suddetta presunzione sancita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c..
Peraltro, diversamente da quanto affermato dalla compagnia assicuratrice, non sussistono elementi dai quali è possibile dedurre profili di negligenza nella condotta di . Questi infatti è stato urtato Parte_1
dall'autovettura del che stava percorrendo regolarmente la CP_4
medesima strada del nell'opposto senso di marcia, e che Pt_1
repentinamente è stato scaraventato nella semicarreggiata occupata dall'attore, a seguito dell'impatto con il veicolo del . CP_1
Pag. 5 di 21 Le immagini prodotte dalla convenuta e il fatto che gli agenti della Polizia
Locale intervenuti sul posto non abbiano rilevato segni di frenata dei veicoli coinvolti non sono sufficienti a dimostrare un concorso di colpa del
Pt_1
In primo luogo, dalla visione delle immagini estratte, attesa la loro intrinseca staticità, non è possibile in alcun modo ricostruire la reazione del al momento del sinistro. In secondo luogo, l'assenza dei segni di Pt_1
frenata attesta come il tutto sia avvenuto imprevedibilmente e in poche frazioni di secondo, senza che avesse il tempo di percepire il Pt_1
pericolo e attuare, ove possibile, le manovre necessarie ad evitare la collisione.
In base alle considerazioni svolte non si ravvisano profili di colpa in capo a e si deve quindi ritenere accertata la responsabilità Parte_1
esclusiva di nella causazione del sinistro. CP_1
1.3 A questo punto è possibile procedere alla liquidazione dei danni subiti dagli attori.
A tal riguardo, dall'esame della documentazione in atti e sulla base della valutazione compiuta dal dott. nella propria C.T.U. Persona_1
medico-legale, che questo Giudice ritiene di poter far propria, risulta che l'attore, a seguito del sinistro, ha riportato un “politraumatismo con specifico riferimento al rachide dorsale, ove si rilevò grave frattura dell'undicesima vertebra con severo decalage somatico (cuneizzazione) e significativa compromissione funzionale”.
2. La liquidazione del danno non patrimoniale a favore di Parte_1
.
[...]
Pag. 6 di 21 Accertata la natura della lesione subita da in conseguenze Parte_1
del sinistro si deve procedere alla liquidazione del c.d. danno non patrimoniale. Va ricordato che la Corte di Cassazione ha di recente affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. n.
7513/18), giungendo ad affermare che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere
Pag. 7 di 21 compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma
2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017 (Cass. n. 901/2018). Conseguentemente si è affermato che il danno morale, che consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Quanto poi alla valutazione della sua sussistenza, va osservato che, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. n.
6444/23). Tale valutazione, ad avviso di questo giudice, può essere correttamente operata con il ricorso alle ultime tabelle di Milano le quali, come precisato anche dalla Corte di cassazione, operano uno scomputo nel
Pag. 8 di 21 valore del punto della componente biologica e di quella relativa al danno morale.
Ne consegue in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento
(fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (Cass. n. 7892/24).
2.1 Per quanto attiene alla componente del danno permanente, il C.T.U. ha ritenuto che a causa del sinistro vi sia stata una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del nella misura del 13%. Pertanto, Pt_1
considerando tale parametro e l'età del danneggiato al momento del sinistro
(48 anni) l'ammontare del danno, applicando i parametri indicati nelle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile costituito presso il
Pag. 9 di 21 Tribunale di Milano (giugno 2024), è pari ad euro 29.557,00 in valori attuali.
2.2 Come chiarito da consolidata giurisprudenza, l'importo sopra indicato può essere adattato e individualizzato al fine di prendere in considerazione anche le conseguenze dei postumi nello svolgimento di specifiche attività relazionali e quotidiane. In particolare, la predetta personalizzazione può essere riconosciuta laddove le compromissioni subite determinino peculiari conseguenze sulla vita quotidiana del danneggiato, diverse da quelle generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, e pertanto non già ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente.
Nel caso in esame questo Giudice ritiene ricorrano i presupposti per riconoscere la personalizzazione del danno biologico, atteso che parte attrice ha allegato e provato l'incidenza della menomazione subita su specifici aspetti dinamico-relazionali personali. Nello specifico, Parte_1
ha allegato e sufficientemente provato l'impossibilità di continuare
[...]
il percorso didattico di formazione nell'utilizzo della batteria ed è evidente come il tipo di lesione subita incida sulla possibilità per lo stesso di continuare a suonare questo strumento.
L'attore inoltre ha allegato l'impossibilità di continuare a frequentare i locali da ballo cui era solito recarsi nei fine settimana, nonché di effettuare giri in bicicletta. In relazione ad entrambi questi aspetti non sono state effettuate specifiche contestazioni dalla convenuta e pertanto può ritenersi applicabile quanto disposto dall'art. 115 c.p.c.
Pag. 10 di 21 Sulla base di tali considerazioni si ritiene congrua una personalizzazione del danno permanente nella misura del 20%, considerando comunque la residua possibilità di esercizio, seppur compromessa, di alcune tra le attività sopra descritte.
A seguito della personalizzazione l'ammontare del danno permanente è pari ad euro 35.468,40 in valori attuali.
2.3 Non si ritiene invece sussistente anche la componente del danno morale in quanto non è stata sufficientemente provata la sussistenza di un particolare livello di sofferenza, tale da giustificare il riconoscimento dell'incremento percentuale previsto dalle Tabelle di Milano per la sofferenza soggettiva.
2.4 In merito all'invalidità temporanea il C.T.U. ha riconosciuto: un periodo di invalidità al 75% per 90 giorni;
un periodo di invalidità al 50% per 30 giorni;
un periodo di invalidità al 25% per 60 giorni. Inoltre, durante tale arco di tempo, il C.T.U. ha accertato un livello di sofferenza di entità medio-elevata per 90 giorni e di entità media per ulteriori 90 giorni.
In base a tali indicazioni si ritiene di liquidare il danno biologico temporaneo come segue.
Per il primo periodo di 90 giorni (con invalidità al 75%) è possibile riconoscere come valore monetario di liquidazione pro die pari ad euro
150,00, tenendo conto del grado di sofferenza medio-elevata riconosciuto dal C.T.U.
Per il secondo periodo di 90 giorni (con invalidità al 50% per 30 giorni, al
25% per 60 giorni e livello di sofferenza medio) è possibile attestarsi sul
Pag. 11 di 21 valore pari ad euro 115,00, considerando che in tale valore standard è già considerata la componente da sofferenza soggettiva interiore media.
Sulla scorta di tali considerazioni il danno biologico temporaneo deve essere liquidato come segue: per il periodo di invalidità al 75% per 90 giorni (con livello di sofferenza medio-alto), euro 10.125,00; per il periodo di invalidità al 50% per 30 giorni (con livello di sofferenza medio), euro
1.725,00; per il periodo di invalidità al 25% per 60 giorni (con livello di sofferenza medio), euro 1.725,00; per un totale pari ad euro 13.575,00 in valori attuali.
2.5 Il danno non patrimoniale subito da è liquidabile Parte_1
pertanto nella somma complessiva di euro 49.043,40 in valori attuali.
3. La liquidazione del danno patrimoniale a favore di . Parte_1
3.1 Per quanto attiene al profilo del danno patrimoniale, l'attore Parte_1
chiede anzitutto il risarcimento del danno conseguente alla
[...]
riduzione della capacità lavorativa specifica.
In relazione a tale profilo di danno, il Giudice ritiene che l'attore abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio di cui era gravato. Sulla scorta delle allegazioni di parte attrice, non contestate in modo specifico, è stata accertato che il svolgeva una professione, quale quella di mastro Pt_1
vetraio, che per comune esperienza richiede un non trascurabile impegno fisico, con particolare coinvolgimento della motricità assile dorsolombare, compromessa a seguito della lesione subita.
L'attore ha altresì prodotto le proprie dichiarazioni dei redditi relative ai tre anni antecedenti alla data di verificazione dell'evento e quelle relative agli
Pag. 12 di 21 anni 2020 e 2021. Dalla lettura di dette dichiarazioni si evince come vi sia stata una drastica diminuzione del reddito nell'anno del sinistro e in quello successivo.
In particolare, nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta antecedenti al sinistro sono stati dichiarati redditi da partecipazione in società di persone (correlati all'attività professionale del rispettivamente per Pt_1
euro 27.795,00 per il 2017 (dichiarazione PF 2018, doc. 55 parte attrice), per euro 23.318,00 per il 2018 (dichiarazione PF 2019, doc. 55 parte attrice) e per euro 27.770,00 per il 2019 (dichiarazione PF 2020, doc. 55 parte attrice).
A seguito dell'evento dannoso, in relazione a tale voce di reddito sono stati invece dichiarati euro 5.310,00 per il periodo di imposta 2020
(dichiarazione PF 2021, doc. 60 parte attrice) ed euro 5.137,00 per il periodo di imposta 2021 (dichiarazione PF 2022, doc. 60 parte attrice).
Come osservato da parte convenuta, su tale evidente contrazione del reddito hanno sicuramente contribuito anche le misure adottate per contrastare la diffusione del virus COVID 19. Tuttavia è indubbio che la lesione subita dal abbia inciso in modo significativo sulla Pt_1
possibilità di svolgere la sua attività professionale e, infatti, sul punto, lo stesso C.T.U. ha riconosciuto “una netta riduzione della capacità lavorativa nelle mansioni specifiche e della capacità produttiva ovvero reddituale del paziente stimabile, in ambito medico-legale, in misura non inferiore ad 1/3 ovvero 33%”.
In base a tali considerazioni si può ritenere raggiunta la prova in ordine alla sussistenza della voce di danno patrimoniale in esame.
Pag. 13 di 21 Ai fini della quantificazione di tale voce di danno, l'art. 137 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 stabilisce che per i lavoratori autonomi è necessario prendere in considerazione il reddito netto più elevato dichiarato dal danneggiato nei tre anni antecedenti alla verificazione dell'evento. Nel caso in esame il parametro di riferimento è dunque pari ad euro 27.795,00, relativo al periodo di imposta 2017 (dichiarazione PF 2018), al quale deve essere applicato il coefficiente di capitalizzazione individuato sulla scorta delle Tabelle di Milano. Andrà infatti individuato sulla base dell'età del danneggiato al momento del sinistro (nel caso di specie 48) e della durata dell'invalidità, intesa come il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita (è presumibile che il abbia iniziato da giovane Pt_1
la propria attività e che quindi già all'età di 60 anni egli avrà raggiunto il minimo dei contributi per la pensione di anzianità per la categoria degli artigiani), il corretto coefficiente di capitalizzazione, che, nel caso di specie
è pari a 12,43. L'importo ottenuto andrà successivamente proporzionalmente ridotto in considerazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica attestata dal C.T.U., pari al 33%.
Il danno conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica è pertanto pari ad euro 114.012,31.
3.2 In secondo luogo, l'attore avanza la richiesta di risarcimento del danno conseguente all'inabilità lavorativa temporanea. Tuttavia questa voce di danno non è risarcibile direttamente al atteso che egli esercita la Pt_1
sua attività professionale in forma societaria. Infatti l'impossibilità per l'attore di dedicarsi, in tutto o in parte, al suo impiego ha cagionato, prima di tutto, un danno patrimoniale alla società Parte_4
Pag. 14 di 21 di cui egli è socio, come si avrà modo di Parte_3
precisare al successivo punto 5, e solo indirettamente al stesso. Pt_1
Ragionando diversamente si determinerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie, riconoscendo la medesima voce di danno tanto alla società, quanto al singolo socio. Nel caso di inabilità temporanea lavorativa relativa al lavoro prestato per una società da un socio, sia che si tratti di lavoro subordinato, sia che si tratti di conferimento di lavoro, a fronte del quale non vi sia retribuzione, ma solo partecipazione agli utili societari, il danno si ripercuote sulla società e potrà consistere in una diminuzione degli utili per la mancanza dell'apporto lavorativo del socio, che deve essere risarcita alla società dal danneggiante.
In base a tali considerazioni la domanda non può essere accolta.
3.3 chiede altresì il rimborso delle spese mediche Parte_1
sostenute.
Alla stregua della documentazione allegata riguardante visite e trattamenti conseguenti alle lesioni subite nel sinistro, accertate dal C.T.U., deve riconoscersi al a tale titolo l'importo di euro 3.386,15, rivalutato in Pt_1
euro 3.975,34. La rivalutazione della somma va fatta da una data individuata in base alla media delle date in cui sono state eseguite le varie prestazioni (da settembre 2020 a marzo 2021).
Non devono invece essere riconosciute le somme di euro 429,00 (per dispositivo per magnetoterapia) e di euro 149,00 (per tappetino per magnetoterapia) non essendo stata fornita, in relazione alle stesse, prova dell'effettivo esborso, ma è stato esclusivamente prodotto un mero preventivo di spesa (doc. 56 parte attrice). Come affermato dal C.T.U., allo
Pag. 15 di 21 stesso modo non possono essere riconosciute le somme portate dagli scontrini prodotti da parte attrice (doc. 56) non essendo possibile accertare che gli stessi siano effettivamente riferibili a medicinali connessi al trattamento delle lesioni subite in conseguenza del sinistro.
3.4 Devono invece essere riconosciute le spese sostenute in relazione all'attività svolta dal consulente di parte, dott.ssa , sia per la redazione Per_2
della perizia prodotta con l'atto introduttivo (doc. 64 parte attrice), sia per la funzione di C.T.P., (doc. 65 parte attrice) che ammontano complessivamente ad euro 3.050,00, rivalutati in euro 3.071,35.
Al contrario, non può essere accolta la richiesta dell'attore di rimborso delle spese relative all'attività svolta dal consulente di parte, dott. (per Per_3
complessivi euro 5.709,60). Invero, quest'ultimo ha svolto la propria attività professionale nell'interesse della società “
[...]
e infatti il professionista ha correttamente Parte_4
emesso le fatture intestandole alla società (cfr. doc. 61 e 63 parte attrice). Si tratta dunque di spese sostenute dalla società che, come tali, non possono essere risarcite al , quale persona fisica. Parte_1
3.5 Inoltre, nulla può essere rimborsato all'attore per l'asserito danneggiamento dei vestiti e di altri beni (orologio, occhiali) non essendovi prova del valore di tali oggetti e del fatto che fossero effettivamente indossati il giorno del sinistro.
3.6 In conclusione, è possibile quantificare il danno patrimoniale subito da nella somma complessiva di euro 121.059,00 già Parte_1
rivalutata all'attualità.
Pag. 16 di 21
4. Liquidazione complessiva del danno subito da : Parte_1
rivalutazione e interessi compensativi
4.1 Sulla base delle considerazioni sopra svolte deve essere liquidata a favore di , a titolo di risarcimento del danno, la somma Parte_1
complessiva pari a 170.102,40 euro, da cui deve essere detratto l'acconto già versato dalla compagnia assicurativa, debitamente rivalutato. In particolare, risulta essere stata versata la somma di euro 45.000,00 a titolo di acconto, rivalutata, dall'epoca del versamento, ad euro 51.885,00.
Ne consegue che l'importo capitale dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da è pari ad Parte_1
euro 118.217,40 in valori attuali.
4.2 Quanto alle modalità di calcolo degli interessi sul capitale dalla data del sinistro al 27.1.2025, questo Giudice non può che uniformarsi al principio di diritto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi c.d. compensativi sulla somma rivalutata, hanno espresso nella sentenza n. 1712/95.
Stante l'indubbia - ed anzi pressoché insormontabile - difficoltà pratica nel calcolare i c.d. "interessi" (rectius, nel calcolare la misura equitativa del lucro cessante da ritardo) in relazione, volta per volta, ai "singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente", questo Giudice ritiene di poter comunque raggiungere un risultato in linea con quello avuto di mira dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, seppur in via equitativa, calcolando rivalutazione e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata.
Pag. 17 di 21 Ciò premesso, oltre all'importo complessivamente dovuto all'attrice, saranno dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, devalutata al giorno del sinistro, rivalutata poi di anno in anno sino alla data di pronuncia della presente sentenza, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta.
Su tale somma finale come sopra liquidata, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
5. La liquidazione del danno patrimoniale a favore della società
[...]
. Parte_4
5.1 La società Parte_4
(oltre indicata anche solo come “ ”) ha chiesto il risarcimento Parte_4
del danno patrimoniale subito tra il 6 settembre 2020 e il 31 marzo 2021, periodo durante il quale il non ha potuto prestare la propria attività Pt_1
lavorativa a causa delle lesioni subite a seguito del sinistro stradale in cui è stato coinvolto.
In merito a tale domanda è utile precisare che, in base a quanto allegato da parte attrice e non contestato dalla parte convenuta, la è una Parte_4
società a conduzione familiare che si occupa della produzione di oggetti in vetro, sia su incarico di altre imprese del settore, sia per la vendita diretta al dettaglio. I soci della società sono e la moglie Parte_1 Parte_4
[...]
Come sopra già accennato, svolge un ruolo fondamentale Parte_1
per l'impresa, quello di mastro vetraio, mentre l'attività della moglie è solo di supporto (attività amministrativa o di commercializzazione dei prodotti).
È perciò evidente, come affermato dal C.T.U., che l'assenza del ha Pt_1
Pag. 18 di 21 inciso significativamente sull'attività della società, che peraltro non risulta svolgesse attività di commercializzazione di prodotti di terzi.
5.2 Dall'esame della documentazione e della relazione del nominato
C.T.U., Prof. , qui da intendersi integralmente richiamata, Persona_4
risulta che, a causa dell'impossibilità del sig. di svolgere la propria Pt_1
attività professionale, la società ha subito un danno Parte_4
patrimoniale che si compone di due voci.
In primo luogo, l'astensione totale dal lavoro del dal 6 settembre Pt_1
2020 al 31 marzo 2021 ha determinato un danno da lucro cessante che il
C.T.U. ha quantificato in euro 24.373,00. Nella quantificazione il C.T.U. ha tenuto debitamente conto, in contraddittorio con i consulenti di parte, del particolare momento storico in cui si è verificato l'evento, caratterizzato dal perdurare della pandemia dovuta alla diffusione del virus COVID 19.
la seconda componente del danno patrimoniale subito dalla società è rappresentato dalla perdita del valore di avviamento della stessa. Sul punto il C.T.U. ha osservato che per il caso di specie tale danno si è verificato in conseguenza dell'assenza dal mercato della società nel periodo considerato, in particolare per quanto attiene ai rapporti con altre imprese del settore.
Tale voce di danno è stata quantificata dal C.T.U. in euro 21.876,00.
Il giudice non ritiene di doversi discostare dalle conclusioni del C.T.U., in quanto logicamente e congruamente motivate. Pertanto, è possibile quantificare il danno patrimoniale subito dalla società nella somma complessiva di euro 46.249,00.
Su tale somma finale come sopra liquidata, sono dovuti dalla data odierna gli interessi al tasso legale.
Pag. 19 di 21
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese delle C.T.U., già liquidate, vanno poste definitivamente a carico solidale dei convenuti, con obbligo di rifondere agli attori quanto da questi eventualmente già anticipato.
Le spese di lite del grado vanno interamente poste a carico solidale dei convenuti, stante la loro soccombenza, e sono liquidate nei limiti del decisum, nei valori medi dello scaglione di riferimento, con distrazione a favore dell'avv.to Umberto Vianello che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa
Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
- dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1
- condanna i convenuti in solido a versare all'attore Parte_1
l'importo capitale pari ad euro 118.217,40, oltre, previa devalutazione dell'importo all'epoca del sinistro, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data della presente sentenza, e gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna i convenuti in solido a versare alla società
[...]
l'importo capitale pari ad euro Parte_4
46.249,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi, aumentato
Pag. 20 di 21 del 30% ai sensi del co.1bis dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n.55 e di un ulteriore 30% ai sensi del co.2 dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n.55, per un totale complessivo pari ad euro 22.564,80, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge ed euro 1.241,00 per spese, con distrazione a favore del difensore avv.to Umberto Vianello ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico solidale dei convenuti le spese delle C.T.U.
e li condanna in solido a rifondere degli attori quanto da loro anticipato a tale titolo.
Così deciso in Venezia il 27 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.
Federico Cavalli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 3850/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Lisa Micochero
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3850 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
C.F. , E Parte_1 C.F._1 Parte_2
P.I.
[...] Parte_3 P.IVA_1
con l'Avv. VIANELLO UMBERTO
ATTORI
contro
, C.F. , contumace CP_1 C.F._2
, con l'Avv.to ANDREA GIRARDI CP_2
CONVENUTI
Conclusioni delle parti:
Per parte ATTRICE: Nel merito:
Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. per CP_1
la causazione del sinistro per cui è giudizio, condannarsi il medesimo e
Controparte_3
in solido tra loro, a rifondere al sig. nonché
[...] Parte_1
alla società in Parte_4
persona dei suoi legali rappresentanti, i danni tutti patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subìti a seguito dell'occorso, ed ammontanti, quanto al sig. nella somma di Euro 240.124,77 o nella Parte_1
diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e quanto alla società nella Parte_5
somma di Euro 46.249,00 o nella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi compensativi come in proemio determinati.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Disporsi, ai sensi dell'art. 93, primo comma, c.p.c. la distrazione delle spese di lite liquidate, a titolo di compensi professionali, in favore del sottoscritto difensore, Avv. Umberto Vianello, che si dichiara antistatario.
Per parte CONVENUTA : CP_2
In via principale: accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale ai sensi degli articoli 1127 e 2054 c.c. del sig. , conducente Parte_1
del motociclo targato EM09604, nel sinistro di data 05.09.2020, rigettare le domande svolte da parte attrice nei confronti di volte ad CP_2
Pag. 2 di 21 ottenere la condanna della predetta Compagnia al pagamento dell'integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori;
- in via subordinata: dedurre dall'importo eventualmente riconosciuto al sig. e alla società Parte_1 Parte_4
la somma già versata da ante causam in
[...] CP_2
favore degli attori pari a euro 45.000,00=;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e la società Parte_1
“ convenivano in Parte_4
giudizio e CP_1 [...]
Controparte_3
Esponevano che in data 5 settembre 2020, alle ore 7.15, , Parte_1
mentre percorreva via Pordelio, in località Cavallino Treporti (VE), con direzione Punta Sabbioni (VE), alla guida del proprio motociclo marca
Kimco, modello New Agility City, targato EM09604, era stato attinto dall'autovettura marca Peugeot, modello 208, targata EZ243FM, condotta da;
che l'auto del era stata urtata sulla Controparte_4 CP_4
fiancata destra dall'autovettura marca Porsche, modello Cayenne, targata
DH544FC, di proprietà e condotta da , il quale, provenendo CP_1
da un accesso laterale, si era immesso in via Pordelio senza accordare la dovuta precedenza;
che il veicolo del era andato a collidere con CP_1
l'auto del che, a seguito dell'urto, aveva invaso la CP_4
Pag. 3 di 21 semicarreggiata opposta e aveva urtato il ciclomotore condotto da Parte_1
; che a seguito di tale urto, quest'ultimo era caduto a terra
[...]
riportando danni fisici e materiali. Ciò premesso chiedevano la condanna di entrambi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori a seguito del sinistro stradale.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in CP_2
giudizio, contestando le domande attoree sia in relazione all'an, che al quantum, mentre era rimasto contumace, pur regolarmente CP_1
citato in giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e il Giudice disponeva C.T.U. medico-legale e C.T.U. contabile, espletate le quali, previa precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa era stata trattenuta in decisione.
Le domande degli attori sono fondate nei termini di seguito indicati.
1. La dinamica del sinistro, la responsabilità e la lesione subita.
1.1 La pretesa risarcitoria di parte attrice è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2054 c.c., per quanto concerne la responsabilità di
, e dell'art. 144 D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, per quanto CP_1
attiene alle richieste avanzate nei confronti di . CP_2
La dinamica del sinistro descritta da parte attrice non è contestata dalla convenuta e trova puntuale riscontro nella documentazione prodotta, in particolare nella relazione redatta dalla Polizia locale del comune di
Cavallino Treporti, intervenuta sul luogo dell'evento.
Pag. 4 di 21 Di conseguenza, è da ritenersi accertato che , immettendosi CP_1
sulla strada principale (via Pordelio) da un accesso laterale, ha omesso di accordare la dovuta precedenza al veicolo condotto da , Controparte_4
così collidendo con l'autovettura condotta da quest'ultimo. A causa della forza dell'impatto, il veicolo del ha invaso la semicarreggiata CP_4
opposta così scontrandosi con il motociclo condotto da Parte_1
che stava sopraggiungendo in quell'istante.
1.2 Non può essere ipotizzato alcun concorso di colpa nella causazione del sinistro a carico del Pt_1
Per giurisprudenza costante la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 II comma c.c. ha funzione meramente sussidiaria, pertanto opera esclusivamente nell'ipotesi in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in concreto la misura della responsabilità da attribuirsi a ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (vedi Cass. n.
22735/2019; Cass. n. 13540/2023).
Nel caso in esame la dinamica del sinistro è invece chiara e ciò esclude la possibilità di applicare la suddetta presunzione sancita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c..
Peraltro, diversamente da quanto affermato dalla compagnia assicuratrice, non sussistono elementi dai quali è possibile dedurre profili di negligenza nella condotta di . Questi infatti è stato urtato Parte_1
dall'autovettura del che stava percorrendo regolarmente la CP_4
medesima strada del nell'opposto senso di marcia, e che Pt_1
repentinamente è stato scaraventato nella semicarreggiata occupata dall'attore, a seguito dell'impatto con il veicolo del . CP_1
Pag. 5 di 21 Le immagini prodotte dalla convenuta e il fatto che gli agenti della Polizia
Locale intervenuti sul posto non abbiano rilevato segni di frenata dei veicoli coinvolti non sono sufficienti a dimostrare un concorso di colpa del
Pt_1
In primo luogo, dalla visione delle immagini estratte, attesa la loro intrinseca staticità, non è possibile in alcun modo ricostruire la reazione del al momento del sinistro. In secondo luogo, l'assenza dei segni di Pt_1
frenata attesta come il tutto sia avvenuto imprevedibilmente e in poche frazioni di secondo, senza che avesse il tempo di percepire il Pt_1
pericolo e attuare, ove possibile, le manovre necessarie ad evitare la collisione.
In base alle considerazioni svolte non si ravvisano profili di colpa in capo a e si deve quindi ritenere accertata la responsabilità Parte_1
esclusiva di nella causazione del sinistro. CP_1
1.3 A questo punto è possibile procedere alla liquidazione dei danni subiti dagli attori.
A tal riguardo, dall'esame della documentazione in atti e sulla base della valutazione compiuta dal dott. nella propria C.T.U. Persona_1
medico-legale, che questo Giudice ritiene di poter far propria, risulta che l'attore, a seguito del sinistro, ha riportato un “politraumatismo con specifico riferimento al rachide dorsale, ove si rilevò grave frattura dell'undicesima vertebra con severo decalage somatico (cuneizzazione) e significativa compromissione funzionale”.
2. La liquidazione del danno non patrimoniale a favore di Parte_1
.
[...]
Pag. 6 di 21 Accertata la natura della lesione subita da in conseguenze Parte_1
del sinistro si deve procedere alla liquidazione del c.d. danno non patrimoniale. Va ricordato che la Corte di Cassazione ha di recente affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. n.
7513/18), giungendo ad affermare che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere
Pag. 7 di 21 compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma
2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017 (Cass. n. 901/2018). Conseguentemente si è affermato che il danno morale, che consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Quanto poi alla valutazione della sua sussistenza, va osservato che, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. n.
6444/23). Tale valutazione, ad avviso di questo giudice, può essere correttamente operata con il ricorso alle ultime tabelle di Milano le quali, come precisato anche dalla Corte di cassazione, operano uno scomputo nel
Pag. 8 di 21 valore del punto della componente biologica e di quella relativa al danno morale.
Ne consegue in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento
(fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (Cass. n. 7892/24).
2.1 Per quanto attiene alla componente del danno permanente, il C.T.U. ha ritenuto che a causa del sinistro vi sia stata una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del nella misura del 13%. Pertanto, Pt_1
considerando tale parametro e l'età del danneggiato al momento del sinistro
(48 anni) l'ammontare del danno, applicando i parametri indicati nelle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile costituito presso il
Pag. 9 di 21 Tribunale di Milano (giugno 2024), è pari ad euro 29.557,00 in valori attuali.
2.2 Come chiarito da consolidata giurisprudenza, l'importo sopra indicato può essere adattato e individualizzato al fine di prendere in considerazione anche le conseguenze dei postumi nello svolgimento di specifiche attività relazionali e quotidiane. In particolare, la predetta personalizzazione può essere riconosciuta laddove le compromissioni subite determinino peculiari conseguenze sulla vita quotidiana del danneggiato, diverse da quelle generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, e pertanto non già ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente.
Nel caso in esame questo Giudice ritiene ricorrano i presupposti per riconoscere la personalizzazione del danno biologico, atteso che parte attrice ha allegato e provato l'incidenza della menomazione subita su specifici aspetti dinamico-relazionali personali. Nello specifico, Parte_1
ha allegato e sufficientemente provato l'impossibilità di continuare
[...]
il percorso didattico di formazione nell'utilizzo della batteria ed è evidente come il tipo di lesione subita incida sulla possibilità per lo stesso di continuare a suonare questo strumento.
L'attore inoltre ha allegato l'impossibilità di continuare a frequentare i locali da ballo cui era solito recarsi nei fine settimana, nonché di effettuare giri in bicicletta. In relazione ad entrambi questi aspetti non sono state effettuate specifiche contestazioni dalla convenuta e pertanto può ritenersi applicabile quanto disposto dall'art. 115 c.p.c.
Pag. 10 di 21 Sulla base di tali considerazioni si ritiene congrua una personalizzazione del danno permanente nella misura del 20%, considerando comunque la residua possibilità di esercizio, seppur compromessa, di alcune tra le attività sopra descritte.
A seguito della personalizzazione l'ammontare del danno permanente è pari ad euro 35.468,40 in valori attuali.
2.3 Non si ritiene invece sussistente anche la componente del danno morale in quanto non è stata sufficientemente provata la sussistenza di un particolare livello di sofferenza, tale da giustificare il riconoscimento dell'incremento percentuale previsto dalle Tabelle di Milano per la sofferenza soggettiva.
2.4 In merito all'invalidità temporanea il C.T.U. ha riconosciuto: un periodo di invalidità al 75% per 90 giorni;
un periodo di invalidità al 50% per 30 giorni;
un periodo di invalidità al 25% per 60 giorni. Inoltre, durante tale arco di tempo, il C.T.U. ha accertato un livello di sofferenza di entità medio-elevata per 90 giorni e di entità media per ulteriori 90 giorni.
In base a tali indicazioni si ritiene di liquidare il danno biologico temporaneo come segue.
Per il primo periodo di 90 giorni (con invalidità al 75%) è possibile riconoscere come valore monetario di liquidazione pro die pari ad euro
150,00, tenendo conto del grado di sofferenza medio-elevata riconosciuto dal C.T.U.
Per il secondo periodo di 90 giorni (con invalidità al 50% per 30 giorni, al
25% per 60 giorni e livello di sofferenza medio) è possibile attestarsi sul
Pag. 11 di 21 valore pari ad euro 115,00, considerando che in tale valore standard è già considerata la componente da sofferenza soggettiva interiore media.
Sulla scorta di tali considerazioni il danno biologico temporaneo deve essere liquidato come segue: per il periodo di invalidità al 75% per 90 giorni (con livello di sofferenza medio-alto), euro 10.125,00; per il periodo di invalidità al 50% per 30 giorni (con livello di sofferenza medio), euro
1.725,00; per il periodo di invalidità al 25% per 60 giorni (con livello di sofferenza medio), euro 1.725,00; per un totale pari ad euro 13.575,00 in valori attuali.
2.5 Il danno non patrimoniale subito da è liquidabile Parte_1
pertanto nella somma complessiva di euro 49.043,40 in valori attuali.
3. La liquidazione del danno patrimoniale a favore di . Parte_1
3.1 Per quanto attiene al profilo del danno patrimoniale, l'attore Parte_1
chiede anzitutto il risarcimento del danno conseguente alla
[...]
riduzione della capacità lavorativa specifica.
In relazione a tale profilo di danno, il Giudice ritiene che l'attore abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio di cui era gravato. Sulla scorta delle allegazioni di parte attrice, non contestate in modo specifico, è stata accertato che il svolgeva una professione, quale quella di mastro Pt_1
vetraio, che per comune esperienza richiede un non trascurabile impegno fisico, con particolare coinvolgimento della motricità assile dorsolombare, compromessa a seguito della lesione subita.
L'attore ha altresì prodotto le proprie dichiarazioni dei redditi relative ai tre anni antecedenti alla data di verificazione dell'evento e quelle relative agli
Pag. 12 di 21 anni 2020 e 2021. Dalla lettura di dette dichiarazioni si evince come vi sia stata una drastica diminuzione del reddito nell'anno del sinistro e in quello successivo.
In particolare, nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta antecedenti al sinistro sono stati dichiarati redditi da partecipazione in società di persone (correlati all'attività professionale del rispettivamente per Pt_1
euro 27.795,00 per il 2017 (dichiarazione PF 2018, doc. 55 parte attrice), per euro 23.318,00 per il 2018 (dichiarazione PF 2019, doc. 55 parte attrice) e per euro 27.770,00 per il 2019 (dichiarazione PF 2020, doc. 55 parte attrice).
A seguito dell'evento dannoso, in relazione a tale voce di reddito sono stati invece dichiarati euro 5.310,00 per il periodo di imposta 2020
(dichiarazione PF 2021, doc. 60 parte attrice) ed euro 5.137,00 per il periodo di imposta 2021 (dichiarazione PF 2022, doc. 60 parte attrice).
Come osservato da parte convenuta, su tale evidente contrazione del reddito hanno sicuramente contribuito anche le misure adottate per contrastare la diffusione del virus COVID 19. Tuttavia è indubbio che la lesione subita dal abbia inciso in modo significativo sulla Pt_1
possibilità di svolgere la sua attività professionale e, infatti, sul punto, lo stesso C.T.U. ha riconosciuto “una netta riduzione della capacità lavorativa nelle mansioni specifiche e della capacità produttiva ovvero reddituale del paziente stimabile, in ambito medico-legale, in misura non inferiore ad 1/3 ovvero 33%”.
In base a tali considerazioni si può ritenere raggiunta la prova in ordine alla sussistenza della voce di danno patrimoniale in esame.
Pag. 13 di 21 Ai fini della quantificazione di tale voce di danno, l'art. 137 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 stabilisce che per i lavoratori autonomi è necessario prendere in considerazione il reddito netto più elevato dichiarato dal danneggiato nei tre anni antecedenti alla verificazione dell'evento. Nel caso in esame il parametro di riferimento è dunque pari ad euro 27.795,00, relativo al periodo di imposta 2017 (dichiarazione PF 2018), al quale deve essere applicato il coefficiente di capitalizzazione individuato sulla scorta delle Tabelle di Milano. Andrà infatti individuato sulla base dell'età del danneggiato al momento del sinistro (nel caso di specie 48) e della durata dell'invalidità, intesa come il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita (è presumibile che il abbia iniziato da giovane Pt_1
la propria attività e che quindi già all'età di 60 anni egli avrà raggiunto il minimo dei contributi per la pensione di anzianità per la categoria degli artigiani), il corretto coefficiente di capitalizzazione, che, nel caso di specie
è pari a 12,43. L'importo ottenuto andrà successivamente proporzionalmente ridotto in considerazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica attestata dal C.T.U., pari al 33%.
Il danno conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica è pertanto pari ad euro 114.012,31.
3.2 In secondo luogo, l'attore avanza la richiesta di risarcimento del danno conseguente all'inabilità lavorativa temporanea. Tuttavia questa voce di danno non è risarcibile direttamente al atteso che egli esercita la Pt_1
sua attività professionale in forma societaria. Infatti l'impossibilità per l'attore di dedicarsi, in tutto o in parte, al suo impiego ha cagionato, prima di tutto, un danno patrimoniale alla società Parte_4
Pag. 14 di 21 di cui egli è socio, come si avrà modo di Parte_3
precisare al successivo punto 5, e solo indirettamente al stesso. Pt_1
Ragionando diversamente si determinerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie, riconoscendo la medesima voce di danno tanto alla società, quanto al singolo socio. Nel caso di inabilità temporanea lavorativa relativa al lavoro prestato per una società da un socio, sia che si tratti di lavoro subordinato, sia che si tratti di conferimento di lavoro, a fronte del quale non vi sia retribuzione, ma solo partecipazione agli utili societari, il danno si ripercuote sulla società e potrà consistere in una diminuzione degli utili per la mancanza dell'apporto lavorativo del socio, che deve essere risarcita alla società dal danneggiante.
In base a tali considerazioni la domanda non può essere accolta.
3.3 chiede altresì il rimborso delle spese mediche Parte_1
sostenute.
Alla stregua della documentazione allegata riguardante visite e trattamenti conseguenti alle lesioni subite nel sinistro, accertate dal C.T.U., deve riconoscersi al a tale titolo l'importo di euro 3.386,15, rivalutato in Pt_1
euro 3.975,34. La rivalutazione della somma va fatta da una data individuata in base alla media delle date in cui sono state eseguite le varie prestazioni (da settembre 2020 a marzo 2021).
Non devono invece essere riconosciute le somme di euro 429,00 (per dispositivo per magnetoterapia) e di euro 149,00 (per tappetino per magnetoterapia) non essendo stata fornita, in relazione alle stesse, prova dell'effettivo esborso, ma è stato esclusivamente prodotto un mero preventivo di spesa (doc. 56 parte attrice). Come affermato dal C.T.U., allo
Pag. 15 di 21 stesso modo non possono essere riconosciute le somme portate dagli scontrini prodotti da parte attrice (doc. 56) non essendo possibile accertare che gli stessi siano effettivamente riferibili a medicinali connessi al trattamento delle lesioni subite in conseguenza del sinistro.
3.4 Devono invece essere riconosciute le spese sostenute in relazione all'attività svolta dal consulente di parte, dott.ssa , sia per la redazione Per_2
della perizia prodotta con l'atto introduttivo (doc. 64 parte attrice), sia per la funzione di C.T.P., (doc. 65 parte attrice) che ammontano complessivamente ad euro 3.050,00, rivalutati in euro 3.071,35.
Al contrario, non può essere accolta la richiesta dell'attore di rimborso delle spese relative all'attività svolta dal consulente di parte, dott. (per Per_3
complessivi euro 5.709,60). Invero, quest'ultimo ha svolto la propria attività professionale nell'interesse della società “
[...]
e infatti il professionista ha correttamente Parte_4
emesso le fatture intestandole alla società (cfr. doc. 61 e 63 parte attrice). Si tratta dunque di spese sostenute dalla società che, come tali, non possono essere risarcite al , quale persona fisica. Parte_1
3.5 Inoltre, nulla può essere rimborsato all'attore per l'asserito danneggiamento dei vestiti e di altri beni (orologio, occhiali) non essendovi prova del valore di tali oggetti e del fatto che fossero effettivamente indossati il giorno del sinistro.
3.6 In conclusione, è possibile quantificare il danno patrimoniale subito da nella somma complessiva di euro 121.059,00 già Parte_1
rivalutata all'attualità.
Pag. 16 di 21
4. Liquidazione complessiva del danno subito da : Parte_1
rivalutazione e interessi compensativi
4.1 Sulla base delle considerazioni sopra svolte deve essere liquidata a favore di , a titolo di risarcimento del danno, la somma Parte_1
complessiva pari a 170.102,40 euro, da cui deve essere detratto l'acconto già versato dalla compagnia assicurativa, debitamente rivalutato. In particolare, risulta essere stata versata la somma di euro 45.000,00 a titolo di acconto, rivalutata, dall'epoca del versamento, ad euro 51.885,00.
Ne consegue che l'importo capitale dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da è pari ad Parte_1
euro 118.217,40 in valori attuali.
4.2 Quanto alle modalità di calcolo degli interessi sul capitale dalla data del sinistro al 27.1.2025, questo Giudice non può che uniformarsi al principio di diritto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi c.d. compensativi sulla somma rivalutata, hanno espresso nella sentenza n. 1712/95.
Stante l'indubbia - ed anzi pressoché insormontabile - difficoltà pratica nel calcolare i c.d. "interessi" (rectius, nel calcolare la misura equitativa del lucro cessante da ritardo) in relazione, volta per volta, ai "singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente", questo Giudice ritiene di poter comunque raggiungere un risultato in linea con quello avuto di mira dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, seppur in via equitativa, calcolando rivalutazione e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata.
Pag. 17 di 21 Ciò premesso, oltre all'importo complessivamente dovuto all'attrice, saranno dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, devalutata al giorno del sinistro, rivalutata poi di anno in anno sino alla data di pronuncia della presente sentenza, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta.
Su tale somma finale come sopra liquidata, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
5. La liquidazione del danno patrimoniale a favore della società
[...]
. Parte_4
5.1 La società Parte_4
(oltre indicata anche solo come “ ”) ha chiesto il risarcimento Parte_4
del danno patrimoniale subito tra il 6 settembre 2020 e il 31 marzo 2021, periodo durante il quale il non ha potuto prestare la propria attività Pt_1
lavorativa a causa delle lesioni subite a seguito del sinistro stradale in cui è stato coinvolto.
In merito a tale domanda è utile precisare che, in base a quanto allegato da parte attrice e non contestato dalla parte convenuta, la è una Parte_4
società a conduzione familiare che si occupa della produzione di oggetti in vetro, sia su incarico di altre imprese del settore, sia per la vendita diretta al dettaglio. I soci della società sono e la moglie Parte_1 Parte_4
[...]
Come sopra già accennato, svolge un ruolo fondamentale Parte_1
per l'impresa, quello di mastro vetraio, mentre l'attività della moglie è solo di supporto (attività amministrativa o di commercializzazione dei prodotti).
È perciò evidente, come affermato dal C.T.U., che l'assenza del ha Pt_1
Pag. 18 di 21 inciso significativamente sull'attività della società, che peraltro non risulta svolgesse attività di commercializzazione di prodotti di terzi.
5.2 Dall'esame della documentazione e della relazione del nominato
C.T.U., Prof. , qui da intendersi integralmente richiamata, Persona_4
risulta che, a causa dell'impossibilità del sig. di svolgere la propria Pt_1
attività professionale, la società ha subito un danno Parte_4
patrimoniale che si compone di due voci.
In primo luogo, l'astensione totale dal lavoro del dal 6 settembre Pt_1
2020 al 31 marzo 2021 ha determinato un danno da lucro cessante che il
C.T.U. ha quantificato in euro 24.373,00. Nella quantificazione il C.T.U. ha tenuto debitamente conto, in contraddittorio con i consulenti di parte, del particolare momento storico in cui si è verificato l'evento, caratterizzato dal perdurare della pandemia dovuta alla diffusione del virus COVID 19.
la seconda componente del danno patrimoniale subito dalla società è rappresentato dalla perdita del valore di avviamento della stessa. Sul punto il C.T.U. ha osservato che per il caso di specie tale danno si è verificato in conseguenza dell'assenza dal mercato della società nel periodo considerato, in particolare per quanto attiene ai rapporti con altre imprese del settore.
Tale voce di danno è stata quantificata dal C.T.U. in euro 21.876,00.
Il giudice non ritiene di doversi discostare dalle conclusioni del C.T.U., in quanto logicamente e congruamente motivate. Pertanto, è possibile quantificare il danno patrimoniale subito dalla società nella somma complessiva di euro 46.249,00.
Su tale somma finale come sopra liquidata, sono dovuti dalla data odierna gli interessi al tasso legale.
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6. Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese delle C.T.U., già liquidate, vanno poste definitivamente a carico solidale dei convenuti, con obbligo di rifondere agli attori quanto da questi eventualmente già anticipato.
Le spese di lite del grado vanno interamente poste a carico solidale dei convenuti, stante la loro soccombenza, e sono liquidate nei limiti del decisum, nei valori medi dello scaglione di riferimento, con distrazione a favore dell'avv.to Umberto Vianello che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa
Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
- dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1
- condanna i convenuti in solido a versare all'attore Parte_1
l'importo capitale pari ad euro 118.217,40, oltre, previa devalutazione dell'importo all'epoca del sinistro, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data della presente sentenza, e gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna i convenuti in solido a versare alla società
[...]
l'importo capitale pari ad euro Parte_4
46.249,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi, aumentato
Pag. 20 di 21 del 30% ai sensi del co.1bis dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n.55 e di un ulteriore 30% ai sensi del co.2 dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n.55, per un totale complessivo pari ad euro 22.564,80, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge ed euro 1.241,00 per spese, con distrazione a favore del difensore avv.to Umberto Vianello ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico solidale dei convenuti le spese delle C.T.U.
e li condanna in solido a rifondere degli attori quanto da loro anticipato a tale titolo.
Così deciso in Venezia il 27 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.
Federico Cavalli
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