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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/08/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 05/05/2025 sub R.G. n.
5008/2025 presentato congiuntamente da:
, con il difensore avv. COSATTO LAURA, ed , con il Parte_1 Controparte_1 difensore avv. VIRGOLIN CRISTINA;
con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1) I figli minori ed vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la residenza materna che verrà da costei comunicata non appena avrà reperito un'adeguata sistemazione abitativa - essendo tuttora ospite presso l'abitazione dei propri genitori sita in Varmo (UD) Via Del Broi n.
4 - entro la data del 31.12.2026, permanendo, nelle more di un tanto la residenza anagrafica di costei e dei minori presso la casa familiare.
2) I genitori provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi
e tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali così come delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai minori di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione dei figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui i figli si troveranno al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
3) Il padre vedrà e terrà con se i figli nel corso della settimana per un giorno, da individuarsi sulla scorta degli impegni scolastici/extrascolastici dei predetti, dal termine delle lezioni sino alle ore 21.00 allorquando, consumata la cena, verranno dal predetto accompagnati presso l'abitazione materna e nei fine settimana, in alternanza con l'altro genitore, dal sabato, terminati gli impegni scolastici/extrascolastici sino alla domenica sera con accompagnamento presso la residenza materna entro le ore 21.00 a cena consumata, un tanto fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti in base alle eIGenze dei figli od ai propri impegni di lavoro. 1 4) Le parti concordano che il calendario di cui sopra abbia ad essere rispettato anche nel periodo estivo, fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori.
5) Durante le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre con accordi da scambiare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e con impegno dei genitori di comunicare luoghi e contatti di viaggi e soggiorni con i figli.
6) I figli trascorreranno ponti e festività nazionali nel rispetto del criterio dell'alternanza ed in ogni caso compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e nel rispetto dei loro desideri.
7) Salvo diversi accordi i figli trascorreranno con la madre il giorno del compleanno di questa e con il padre il giorno del compleanno di questo, dovendosi quindi sospendere per quel giorno l'ordinaria gestione come sopra disciplinata.
8) Quanto alle vacanze natalizie e pasquali, le parti, vista l'età dei minori, convengono di gestire le stesse accordandosi di volta in volta, tenendo conto della volontà dei figli, avendo cura, comunque, di alternare di anno in anno le maggiori festività in modo tale che ed abbiano a Per_1 Per_2 trascorrere il giorno di Natale, dell'ultimo dell'anno e di Pasqua con un genitore e quello di
[...]
, del primo dell'anno e di Pasquetta con l'altro. Per_3
9) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10) I genitori si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico, es. certificato Isee, iscrizioni scolastiche, iscrizioni attività extrascolastiche rilascio documenti si rendesse necessario nell'interesse dei figli.
11) Il IG. con decorrenza dal mese di marzo 2025 provvederà alla corresponsione Controparte_1 in favore della IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli della somma Parte_1 mensile di euro 200,00 (duecento//00) ciascuno, quindi pari a complessivi euro 400,00
(quattrocento//00), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata, annualmente, in base agli indici ISTAT ciò a far data dalla pubblicazione della sentenza emessa dall'intestato Tribunale.
12) Le parti si danno reciprocamente atto di aver già regolamentato gli aspetti economici relativi al mantenimento dei figli e al rimborso delle spese straordinarie sostenute per i medesimi fino al mese di aprile 2025.
13) Le parti convengono che l'assegno unico universale sia percepito in via unica ed esclusiva dalla IG.ra . Parte_1
14) Le spese straordinarie in favore dei figli minori individuate come da regolamento dell'osservatorio del diritto di famiglia sezione di Udine (prot. n. 1505/2015 del 28/08/15), che le parti danno atto di conoscere, verranno ripartite tra gli odierni ricorrenti pro quota al 50%.
15) Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
2 Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
16) Le parti prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per
l'espatrio per sé e per i figli minori.
17) La IG.ra si impegna a cedere in piena proprietà di legge, nello stato di fatto e Parte_1 diritto in cui si trova, ben nota alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con il definitivo trasferimento della proprietà e del possesso, al IG. , che accetta e si impegna ad acquistare, ad ogni e qualsiasi Controparte_1 effetto di legge, a fronte del pagamento dell'importo concordato e convenuto tra le parti di euro
50.000,00, la quota di comproprietà pari alla metà (50%) delle seguenti unità immobiliare e relativa pertinenza site in Comune di Rivignano Teor (UD) Via Latisana e rilevate nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Rivignano Teor al Foglio 16, Particella 615, sub 17, piano 1, categoria A/2, Classe 1,
Consistenza vani 5,0, superficie catastale mq. 101, Rendita Euro 320,20 e Foglio 16, Particella 615, sub 34, piano T, cat. C/6, classe 5, mq. 15, rendita catastale Euro 26,34, comprese le inscindibili parti comuni condominiali di cui al complesso condominiale denominato “Residenza Erica”. Le parti convengono che il rogito notarile avente ad oggetto la cessione della quota di comproprietà dell'immobile in parola venga ad essere stipulato entro e non oltre la data del 31.08.2025, termine da considerarsi essenziale ed improrogabile nell'interesse della parte cedente, da notaio individuato
e scelto dal cessionario che si impegna ed obbliga sin d'ora, del pari, a sostenere tutti gli oneri, esborsi e spese connesse al suddetto adempimento ivi incluso il costo per l'ottenimento dell'attestato di prestazione energetica;
parimenti le parti convengono che il prezzo di euro 50.000,00
(cinquantamila//00) venga ad essere corrisposto dal IG. mediante bonifico Controparte_1 bancario da effettuarsi in favore della cedente alle coordinate bancarie già note nei seguenti termini: quanto ad euro 10.000,00 (diecimila//00) all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, euro
10.000,00 (diecimila//00) entro il termine di 8 (otto) giorni prima della data dell'udienza fissata innanzi all'intestato Tribunale, euro 30.000,00 (trentamila//00) alla data del rogito notarile.
18) Il IG. riconosce ed attribuisce, in via definitiva, in proprietà alla IG.ra Controparte_1 [...]
il mobilio della cucina, fatta eccezione per gli elettrodomestici che la compongono;
detti Parte_1 arredi oltre agli effetti personali della IG.ra , non ancora da costei prelevati, verranno asportati Pt_1 entro la data del 31.08.2025, previo accordo e relativa comunicazione al IG. ; resta inteso CP_1 che tutti i diversi mobili, suppellettili ed arredi e beni presenti nell'unità immobiliare rimarranno di proprietà esclusiva del IG. con esclusione di qualsivoglia pretesa economica da Controparte_1 parte della IG.ra . Parte_1
19) Spese e competenze della presente procedura integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F.” pronuncia la seguente
3 SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti sono nati i figli , il 29/09/2007, ed , il Per_1 Per_2
02/11/2013, entrambi minori e riconosciuti da entrambi i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento dei minori, alla loro collocazione e al loro mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali dei minori.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da ed e, per l'effetto, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) dispone che i figli minori ed rimangano affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna che verrà da costei comunicata non appena avrà reperito un'adeguata sistemazione abitativa - essendo tuttora ospite presso l'abitazione dei propri genitori sita in Varmo (UD) Via Del Broi n.
4 - entro la data del 31.12.2026, permanendo, nelle more di un tanto la residenza anagrafica di costei e dei minori presso la casa familiare.
2) Dà atto che i genitori provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi e tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali così come delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai minori di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione dei figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui i figli si troveranno al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
3) Dispone che il padre veda e tenga con sé i figli nel corso della settimana per un giorno, da individuarsi sulla scorta degli impegni scolastici/extrascolastici dei predetti, dal termine delle lezioni sino alle ore 21.00 allorquando, consumata la cena, verranno dal predetto accompagnati presso l'abitazione materna e nei fine settimana, in alternanza con l'altro genitore, dal sabato, terminati gli impegni scolastici/extrascolastici sino alla domenica sera con accompagnamento presso la residenza materna entro le ore 21.00 a cena consumata, un tanto fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti in base alle eIGenze dei figli od ai propri impegni di lavoro.
4) Dispone che il calendario di cui sopra abbia ad essere rispettato anche nel periodo estivo, fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori.
5) Dispone che durante le vacanze estive i figli trascorrano 15 giorni anche non consecutivi con il padre con accordi da scambiare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e con impegno dei genitori di comunicare luoghi e contatti di viaggi e soggiorni con i figli.
4 6) Dispone che i figli trascorrano ponti e festività nazionali nel rispetto del criterio dell'alternanza ed in ogni caso compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e nel rispetto dei loro desideri.
7) Dispone che, salvo diversi accordi, i figli trascorrano con la madre il giorno del compleanno di questa e con il padre il giorno del compleanno di questo, dovendosi quindi sospendere per quel giorno l'ordinaria gestione come sopra disciplinata.
8) Dispone che, quanto alle vacanze natalizie e pasquali, le parti, vista l'età dei minori, si accordino di volta in volta, tenendo conto della volontà dei figli, avendo cura, comunque, di alternare di anno in anno le maggiori festività in modo tale che ed abbiano a trascorrere il giorno di Per_1 Per_2
Natale, dell'ultimo dell'anno e di Pasqua con un genitore e quello di , del primo Persona_3 dell'anno e di Pasquetta con l'altro.
9) Dà atto che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10) Dà atto che i genitori si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico, es. certificato Isee, iscrizioni scolastiche, iscrizioni attività extrascolastiche rilascio documenti si rendesse necessario nell'interesse dei figli.
11) Dispone che il IG. con decorrenza dal mese di marzo 2025 provveda alla Controparte_1 corresponsione in favore della IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 della somma mensile di euro 200,00 (duecento//00) ciascuno, quindi pari a complessivi euro 400,00
(quattrocento//00), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata, annualmente, in base agli indici ISTAT ciò a far data dalla pubblicazione della sentenza emessa dall'intestato Tribunale.
12) Dà atto che le parti si riconoscono reciprocamente di aver già regolamentato gli aspetti economici relativi al mantenimento dei figli e al rimborso delle spese straordinarie sostenute per i medesimi fino al mese di aprile 2025.
13) Dà atto che le parti convengono che l'assegno unico universale sia percepito in via unica ed esclusiva dalla IG.ra . Parte_1
14) Le spese straordinarie in favore dei figli minori individuate come da regolamento dell'osservatorio del diritto di famiglia sezione di Udine (prot. n. 1505/2015 del 28/08/15), che le parti danno atto di conoscere, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
15) Dà atto che le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
16) Dà atto che le parti prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio per sé e per i figli minori.
5 17) Dà atto che la IG.ra si impegna a cedere in piena proprietà di legge, nello stato Parte_1 di fatto e diritto in cui si trova, ben nota alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con il definitivo trasferimento della proprietà e del possesso, al IG. , che accetta e si impegna ad acquistare, ad ogni Controparte_1
e qualsiasi effetto di legge, a fronte del pagamento dell'importo concordato e convenuto tra le parti di euro 50.000,00, la quota di comproprietà pari alla metà (50%) delle seguenti unità immobiliare e relativa pertinenza site in Comune di Rivignano Teor (UD) Via Latisana e rilevate nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di Rivignano Teor al Foglio 16, Particella 615, sub 17, piano 1, categoria A/2,
Classe 1, Consistenza vani 5,0, superficie catastale mq. 101, Rendita Euro 320,20 e Foglio 16,
Particella 615, sub 34, piano T, cat. C/6, classe 5, mq. 15, rendita catastale euro 26,34, comprese le inscindibili parti comuni condominiali di cui al complesso condominiale denominato “Residenza
Erica”. Le parti convengono che il rogito notarile avente ad oggetto la cessione della quota di comproprietà dell'immobile in parola venga ad essere stipulato entro e non oltre la data del
31.08.2025, termine da considerarsi essenziale ed improrogabile nell'interesse della parte cedente, da notaio individuato e scelto dal cessionario che si impegna ed obbliga, del pari, a sostenere tutti gli oneri, esborsi e spese connesse al suddetto adempimento ivi incluso il costo per l'ottenimento dell'attestato di prestazione energetica;
parimenti le parti convengono che il prezzo di euro 50.000,00
(cinquantamila//00) venga ad essere corrisposto dal IG. mediante bonifico Controparte_1 bancario da effettuarsi in favore della cedente alle coordinate bancarie già note nei seguenti termini: quanto ad euro 10.000,00 (diecimila//00) all'atto della sottoscrizione del ricorso, euro 10.000,00
(diecimila//00) entro il termine di 8 (otto) giorni prima della data dell'udienza fissata innanzi all'intestato Tribunale, euro 30.000,00 (trentamila//00) alla data del rogito notarile.
18) Dà atto che il IG. riconosce ed attribuisce, in via definitiva, in proprietà alla Controparte_1 IG.ra il mobilio della cucina, fatta eccezione per gli elettrodomestici che la Parte_1 compongono;
detti arredi oltre agli effetti personali della IG.ra , non ancora da costei prelevati, Pt_1 verranno asportati entro la data del 31.08.2025, previo accordo e relativa comunicazione al IG.
; resta inteso che tutti i diversi mobili, suppellettili ed arredi e beni presenti nell'unità CP_1 immobiliare rimarranno di proprietà esclusiva del IG. con esclusione di qualsivoglia Controparte_1 pretesa economica da parte della IG.ra . Parte_1
19) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConIGlio del 24/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott. Fabio Luongo
6
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 05/05/2025 sub R.G. n.
5008/2025 presentato congiuntamente da:
, con il difensore avv. COSATTO LAURA, ed , con il Parte_1 Controparte_1 difensore avv. VIRGOLIN CRISTINA;
con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1) I figli minori ed vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la residenza materna che verrà da costei comunicata non appena avrà reperito un'adeguata sistemazione abitativa - essendo tuttora ospite presso l'abitazione dei propri genitori sita in Varmo (UD) Via Del Broi n.
4 - entro la data del 31.12.2026, permanendo, nelle more di un tanto la residenza anagrafica di costei e dei minori presso la casa familiare.
2) I genitori provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi
e tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali così come delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai minori di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione dei figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui i figli si troveranno al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
3) Il padre vedrà e terrà con se i figli nel corso della settimana per un giorno, da individuarsi sulla scorta degli impegni scolastici/extrascolastici dei predetti, dal termine delle lezioni sino alle ore 21.00 allorquando, consumata la cena, verranno dal predetto accompagnati presso l'abitazione materna e nei fine settimana, in alternanza con l'altro genitore, dal sabato, terminati gli impegni scolastici/extrascolastici sino alla domenica sera con accompagnamento presso la residenza materna entro le ore 21.00 a cena consumata, un tanto fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti in base alle eIGenze dei figli od ai propri impegni di lavoro. 1 4) Le parti concordano che il calendario di cui sopra abbia ad essere rispettato anche nel periodo estivo, fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori.
5) Durante le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre con accordi da scambiare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e con impegno dei genitori di comunicare luoghi e contatti di viaggi e soggiorni con i figli.
6) I figli trascorreranno ponti e festività nazionali nel rispetto del criterio dell'alternanza ed in ogni caso compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e nel rispetto dei loro desideri.
7) Salvo diversi accordi i figli trascorreranno con la madre il giorno del compleanno di questa e con il padre il giorno del compleanno di questo, dovendosi quindi sospendere per quel giorno l'ordinaria gestione come sopra disciplinata.
8) Quanto alle vacanze natalizie e pasquali, le parti, vista l'età dei minori, convengono di gestire le stesse accordandosi di volta in volta, tenendo conto della volontà dei figli, avendo cura, comunque, di alternare di anno in anno le maggiori festività in modo tale che ed abbiano a Per_1 Per_2 trascorrere il giorno di Natale, dell'ultimo dell'anno e di Pasqua con un genitore e quello di
[...]
, del primo dell'anno e di Pasquetta con l'altro. Per_3
9) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10) I genitori si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico, es. certificato Isee, iscrizioni scolastiche, iscrizioni attività extrascolastiche rilascio documenti si rendesse necessario nell'interesse dei figli.
11) Il IG. con decorrenza dal mese di marzo 2025 provvederà alla corresponsione Controparte_1 in favore della IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli della somma Parte_1 mensile di euro 200,00 (duecento//00) ciascuno, quindi pari a complessivi euro 400,00
(quattrocento//00), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata, annualmente, in base agli indici ISTAT ciò a far data dalla pubblicazione della sentenza emessa dall'intestato Tribunale.
12) Le parti si danno reciprocamente atto di aver già regolamentato gli aspetti economici relativi al mantenimento dei figli e al rimborso delle spese straordinarie sostenute per i medesimi fino al mese di aprile 2025.
13) Le parti convengono che l'assegno unico universale sia percepito in via unica ed esclusiva dalla IG.ra . Parte_1
14) Le spese straordinarie in favore dei figli minori individuate come da regolamento dell'osservatorio del diritto di famiglia sezione di Udine (prot. n. 1505/2015 del 28/08/15), che le parti danno atto di conoscere, verranno ripartite tra gli odierni ricorrenti pro quota al 50%.
15) Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
2 Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
16) Le parti prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per
l'espatrio per sé e per i figli minori.
17) La IG.ra si impegna a cedere in piena proprietà di legge, nello stato di fatto e Parte_1 diritto in cui si trova, ben nota alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con il definitivo trasferimento della proprietà e del possesso, al IG. , che accetta e si impegna ad acquistare, ad ogni e qualsiasi Controparte_1 effetto di legge, a fronte del pagamento dell'importo concordato e convenuto tra le parti di euro
50.000,00, la quota di comproprietà pari alla metà (50%) delle seguenti unità immobiliare e relativa pertinenza site in Comune di Rivignano Teor (UD) Via Latisana e rilevate nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Rivignano Teor al Foglio 16, Particella 615, sub 17, piano 1, categoria A/2, Classe 1,
Consistenza vani 5,0, superficie catastale mq. 101, Rendita Euro 320,20 e Foglio 16, Particella 615, sub 34, piano T, cat. C/6, classe 5, mq. 15, rendita catastale Euro 26,34, comprese le inscindibili parti comuni condominiali di cui al complesso condominiale denominato “Residenza Erica”. Le parti convengono che il rogito notarile avente ad oggetto la cessione della quota di comproprietà dell'immobile in parola venga ad essere stipulato entro e non oltre la data del 31.08.2025, termine da considerarsi essenziale ed improrogabile nell'interesse della parte cedente, da notaio individuato
e scelto dal cessionario che si impegna ed obbliga sin d'ora, del pari, a sostenere tutti gli oneri, esborsi e spese connesse al suddetto adempimento ivi incluso il costo per l'ottenimento dell'attestato di prestazione energetica;
parimenti le parti convengono che il prezzo di euro 50.000,00
(cinquantamila//00) venga ad essere corrisposto dal IG. mediante bonifico Controparte_1 bancario da effettuarsi in favore della cedente alle coordinate bancarie già note nei seguenti termini: quanto ad euro 10.000,00 (diecimila//00) all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, euro
10.000,00 (diecimila//00) entro il termine di 8 (otto) giorni prima della data dell'udienza fissata innanzi all'intestato Tribunale, euro 30.000,00 (trentamila//00) alla data del rogito notarile.
18) Il IG. riconosce ed attribuisce, in via definitiva, in proprietà alla IG.ra Controparte_1 [...]
il mobilio della cucina, fatta eccezione per gli elettrodomestici che la compongono;
detti Parte_1 arredi oltre agli effetti personali della IG.ra , non ancora da costei prelevati, verranno asportati Pt_1 entro la data del 31.08.2025, previo accordo e relativa comunicazione al IG. ; resta inteso CP_1 che tutti i diversi mobili, suppellettili ed arredi e beni presenti nell'unità immobiliare rimarranno di proprietà esclusiva del IG. con esclusione di qualsivoglia pretesa economica da Controparte_1 parte della IG.ra . Parte_1
19) Spese e competenze della presente procedura integralmente compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F.” pronuncia la seguente
3 SENTENZA
Dalla relazione sentimentale tra le parti sono nati i figli , il 29/09/2007, ed , il Per_1 Per_2
02/11/2013, entrambi minori e riconosciuti da entrambi i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento dei minori, alla loro collocazione e al loro mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali dei minori.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da ed e, per l'effetto, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) dispone che i figli minori ed rimangano affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna che verrà da costei comunicata non appena avrà reperito un'adeguata sistemazione abitativa - essendo tuttora ospite presso l'abitazione dei propri genitori sita in Varmo (UD) Via Del Broi n.
4 - entro la data del 31.12.2026, permanendo, nelle more di un tanto la residenza anagrafica di costei e dei minori presso la casa familiare.
2) Dà atto che i genitori provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi e tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali così come delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai minori di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione dei figli. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui i figli si troveranno al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
3) Dispone che il padre veda e tenga con sé i figli nel corso della settimana per un giorno, da individuarsi sulla scorta degli impegni scolastici/extrascolastici dei predetti, dal termine delle lezioni sino alle ore 21.00 allorquando, consumata la cena, verranno dal predetto accompagnati presso l'abitazione materna e nei fine settimana, in alternanza con l'altro genitore, dal sabato, terminati gli impegni scolastici/extrascolastici sino alla domenica sera con accompagnamento presso la residenza materna entro le ore 21.00 a cena consumata, un tanto fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti in base alle eIGenze dei figli od ai propri impegni di lavoro.
4) Dispone che il calendario di cui sopra abbia ad essere rispettato anche nel periodo estivo, fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori.
5) Dispone che durante le vacanze estive i figli trascorrano 15 giorni anche non consecutivi con il padre con accordi da scambiare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno e con impegno dei genitori di comunicare luoghi e contatti di viaggi e soggiorni con i figli.
4 6) Dispone che i figli trascorrano ponti e festività nazionali nel rispetto del criterio dell'alternanza ed in ogni caso compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e nel rispetto dei loro desideri.
7) Dispone che, salvo diversi accordi, i figli trascorrano con la madre il giorno del compleanno di questa e con il padre il giorno del compleanno di questo, dovendosi quindi sospendere per quel giorno l'ordinaria gestione come sopra disciplinata.
8) Dispone che, quanto alle vacanze natalizie e pasquali, le parti, vista l'età dei minori, si accordino di volta in volta, tenendo conto della volontà dei figli, avendo cura, comunque, di alternare di anno in anno le maggiori festività in modo tale che ed abbiano a trascorrere il giorno di Per_1 Per_2
Natale, dell'ultimo dell'anno e di Pasqua con un genitore e quello di , del primo Persona_3 dell'anno e di Pasquetta con l'altro.
9) Dà atto che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10) Dà atto che i genitori si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico, es. certificato Isee, iscrizioni scolastiche, iscrizioni attività extrascolastiche rilascio documenti si rendesse necessario nell'interesse dei figli.
11) Dispone che il IG. con decorrenza dal mese di marzo 2025 provveda alla Controparte_1 corresponsione in favore della IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 della somma mensile di euro 200,00 (duecento//00) ciascuno, quindi pari a complessivi euro 400,00
(quattrocento//00), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata, annualmente, in base agli indici ISTAT ciò a far data dalla pubblicazione della sentenza emessa dall'intestato Tribunale.
12) Dà atto che le parti si riconoscono reciprocamente di aver già regolamentato gli aspetti economici relativi al mantenimento dei figli e al rimborso delle spese straordinarie sostenute per i medesimi fino al mese di aprile 2025.
13) Dà atto che le parti convengono che l'assegno unico universale sia percepito in via unica ed esclusiva dalla IG.ra . Parte_1
14) Le spese straordinarie in favore dei figli minori individuate come da regolamento dell'osservatorio del diritto di famiglia sezione di Udine (prot. n. 1505/2015 del 28/08/15), che le parti danno atto di conoscere, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
15) Dà atto che le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
16) Dà atto che le parti prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio per sé e per i figli minori.
5 17) Dà atto che la IG.ra si impegna a cedere in piena proprietà di legge, nello stato Parte_1 di fatto e diritto in cui si trova, ben nota alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con il definitivo trasferimento della proprietà e del possesso, al IG. , che accetta e si impegna ad acquistare, ad ogni Controparte_1
e qualsiasi effetto di legge, a fronte del pagamento dell'importo concordato e convenuto tra le parti di euro 50.000,00, la quota di comproprietà pari alla metà (50%) delle seguenti unità immobiliare e relativa pertinenza site in Comune di Rivignano Teor (UD) Via Latisana e rilevate nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di Rivignano Teor al Foglio 16, Particella 615, sub 17, piano 1, categoria A/2,
Classe 1, Consistenza vani 5,0, superficie catastale mq. 101, Rendita Euro 320,20 e Foglio 16,
Particella 615, sub 34, piano T, cat. C/6, classe 5, mq. 15, rendita catastale euro 26,34, comprese le inscindibili parti comuni condominiali di cui al complesso condominiale denominato “Residenza
Erica”. Le parti convengono che il rogito notarile avente ad oggetto la cessione della quota di comproprietà dell'immobile in parola venga ad essere stipulato entro e non oltre la data del
31.08.2025, termine da considerarsi essenziale ed improrogabile nell'interesse della parte cedente, da notaio individuato e scelto dal cessionario che si impegna ed obbliga, del pari, a sostenere tutti gli oneri, esborsi e spese connesse al suddetto adempimento ivi incluso il costo per l'ottenimento dell'attestato di prestazione energetica;
parimenti le parti convengono che il prezzo di euro 50.000,00
(cinquantamila//00) venga ad essere corrisposto dal IG. mediante bonifico Controparte_1 bancario da effettuarsi in favore della cedente alle coordinate bancarie già note nei seguenti termini: quanto ad euro 10.000,00 (diecimila//00) all'atto della sottoscrizione del ricorso, euro 10.000,00
(diecimila//00) entro il termine di 8 (otto) giorni prima della data dell'udienza fissata innanzi all'intestato Tribunale, euro 30.000,00 (trentamila//00) alla data del rogito notarile.
18) Dà atto che il IG. riconosce ed attribuisce, in via definitiva, in proprietà alla Controparte_1 IG.ra il mobilio della cucina, fatta eccezione per gli elettrodomestici che la Parte_1 compongono;
detti arredi oltre agli effetti personali della IG.ra , non ancora da costei prelevati, Pt_1 verranno asportati entro la data del 31.08.2025, previo accordo e relativa comunicazione al IG.
; resta inteso che tutti i diversi mobili, suppellettili ed arredi e beni presenti nell'unità CP_1 immobiliare rimarranno di proprietà esclusiva del IG. con esclusione di qualsivoglia Controparte_1 pretesa economica da parte della IG.ra . Parte_1
19) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConIGlio del 24/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott. Fabio Luongo
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