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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/11/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1461/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gloria Valentini (C.F. , con domicilio eletto presso il suo studio n. 38122 Trento – via Galilei n. C.F._2 27, giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in 38017 CP_1 C.F._3 MB (TN) – via S. Francesco d'Assisi n. 8, (C.F. ) Controparte_2 C.F._4 nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...] S. Francesco d'Assisi n. 8; RESISTENTI CONTUMACI CONCLUSIONI DEL RICORRENTE Nel merito:
-in via principale: per le ragioni dedotte in narrativa, condannare i resistenti a restituire al ricorrente l'immobile in MB – via S. Francesco d'Assisi n. 8 (Codice Comune F187, Sez. urbana 232, p. ed. 763, sub 1, foglio 13, cat. A/2, Rendita € 402,84);
-in via subordinata, per le ragioni dedotte in narrativa, accertare e dichiarare, ex artt. 949 e 948 c.c., l'inesistenza di diritti dei resistenti sull'immobile ubicato in MB via S. Francesco d'Assisi n. 8 (Codice Comune F187, Sez. urbana 232, p. ed. 763, sub 1, foglio 13, cat. A/2, Rendita € 402,84) e condannare i resistenti alla liberazione e riconsegna di detto immobile al ricorrente;
-in ogni caso: per le ragioni dedotte in narrativa, condannare i resistenti, in via solidale, al risarcimento del danno, ex artt. 1590 e/o 2043 c.c., ossia di euro 1.000 (€ 5.500,00 - € 4.500,00) nonché di € / mese 500,00 dalla data odierna in avanti, oltre a interessi e rivalutazione;
-in via residuale: risolvere il contratto di locazione dell'1 aprile 2023 e ogni eventuale rapporto locativo per morosità e condannare i resistenti al pagamento di euro 1000 (€ 5.500,00 - € 4.500,00) nonché di €
/ mese 500,00 dalla data odierna in avanti.
pagina 1 di 4 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario, oltre a spese di mediazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 414 e 447 bis cpc datato 23.06.2025, depositato in pari data e notificato a CP_1
e rispettivamente, in data 21.08.2025 e 09.07.2025,
[...] Controparte_2 CP_3 Pt_1
chiedeva, nel merito, in via principale, condannare i resistenti a restituire al ricorrente
[...] l'immobile sito in MB (TN) - via S. Francesco d'Assisi n. 8 (Codice Comune F187, Sez. urbana 232, p. ed. 763, sub 1, foglio 13, cat. A/2, Rendita € 402,84); in via subordinata, accertare e dichiarare ex art. 949 e 948 c.c., l'inesistenza di diritti dei resistenti sul predetto immobile e condannare i resistenti, in via solidare, al risarcimento del danno, ex artt. 1590 e/o 2043 c.c., ossia € 1.000,00 (€ 5.500,00 - € 4.500,00), nonché € / mese 500,00 dalla data del ricorso in seguito, oltre interessi e rivalutazione;
in via residuale: risolvere il contratto di locazione dd. 01.04.2023 e ogni eventuale rapporto locativo per morosità e condannare i resistenti al pagamento di € 1.000,00 (€ 5.500,00 - € 4.500,00) nonché di € / mese 500,00 dalla data del ricorso in seguito;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare il a sostegno del ricorso: 1) che il padre del ricorrente era datore di Pt_1 lavoro di 2) che quest'ultimo era il compagno di ed entrambi, CP_1 Controparte_2 unitamente alla figlia della stessa, risiedevano nell'appartamento del ricorrente sito in CP_3 MB (TN) - via S. Francesco d'Assisi n. 8 (Codice Comune F187, Sez. urbana 232, p. ed. 763, sub 1, foglio 13, cat. A/2, Rendita € 402,84) (v. doc. 1 – certificato di stato di famiglia dd. 25.10.2024); 3) che in realtà detto appartamento era originariamente di proprietà di , Controparte_2 successivamente alienato al ricorrente (v. doc. 2 – contratto di compravendita e visura tavolare), e quindi locato all'ex compagno in virtù di contratto di locazione dd. 01.04.2023 (v. doc. 3), CP_1 regolarmente registrato (v. doc. 4); 4) che nel luglio 2024 si licenziava dal rapporto di CP_1 lavoro con il padre del ricorrente e dava disdetta al contratto (v. doc. 5), registrata all'Agenzia delle Entrate (v. doc. 6); 5) che alla data di redazione del ricorso (23.06.2025) l'immobile non risultava riconsegnato, ivi risiedendo e unitamente alla figlia, come si evinceva CP_1 Controparte_2 dal certificato di stato di famiglia dd. 25.10.2024 (v. doc. 1 cit.); 6) che né la diffida (v. doc. 7), né la mediazione (v. doc. 8) avevano sortito alcun effetto;
7) che con raccomandata dd. 23.10.2024 CP_2 contestava la richiesta di restituzione/liberazione, assumendo come il contratto fosse
[...] sostanzialmente intestato ad entrambi (v. doc. 9); 8) che con nota dd. 28.10.2024 (v. doc. 10) la stessa chiedeva di subentrarvi, ex lege, quale parte conduttrice. I resistenti, ancorchè fossero stati loro ritualmente notificati il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, non provvedevano a costituirsi. Ciò premesso in fatto, l'esperita azione di restituzione dell'immobile si appalesa fondata, in quanto, venuto meno il contratto di locazione per effetto del recesso da parte di né questi né i suoi CP_1 familiari hanno provveduto a riconsegnare l'immobile, ove gli stessi risultano risiedere, occupandolo con i propri mobili. Nel richiamare al co. 1 dell'art. 1590 c.c., secondo cui “Il conduttore deve restituire la casa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta…”, nel caso di specie disatteso, giova rammentare che
“L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, prevista dall'art. 1590 c.c. resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, sicchè la mora e gli effetti dell'art. 1591 c.c. si producano anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore, a nulla rilevando che il rilascio sia avvenuto coattivamente ex art. 608 cpc, atteso che la formale chiusura del processo esecutivo non determina pagina 2 di 4 l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione” (v. Cass. n. 8675/2017). In termini analoghi Cass. nn. 6467/2017 e 1887/2013, secondo cui “L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato posta a carico del conduttore dall'art. 1590 c.c. non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una “incondizionata” restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore”. Contrariamente ai principi enunciati, alla data del ricorso, l'immobile non era stato restituito al locatore, attuale ricorrente, risultando esso occupato sia dai resistenti che dai loro beni. Né vale sostenere che il in ipotesi, avrebbe ottemperato all'obbligo di riconsegna, qualora CP_1 avesse abbandonato l'immobile lasciandovi la compagna e la di lei figlia, e ciò in quanto tenuto a restituire il bene al locatore non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, ponendolo nella condizione di disporre materialmente dello stesso, libero da persone e da beni. Sul punto giova rammentare che l'esperita azione di restituzione si fonda “sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede e dal suo dante causa e per questo ha natura personale ed è volta, previo accertamento della mancanza del titolo, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene” (v. Cass. n. 17321/2015). Né vale sostenere da parte della con nota dd. 28.10.2024 (v. doc. 10 cit.) che vi sia stato una CP_2 sorta di subentro nel contratto, laddove si consideri che il recesso, intercorso in data 31.07.2024 e registrato il 05.08.2024, ha estinto il rapporto negoziale, con conseguente obbligo di restituzione del bene, di talchè l'intenzione di proseguire il rapporto locativo espressa in data 28.10.2024, ovvero a distanza di circa tre mesi, non è produttiva di effetti, né può determinare la reviviscenza di un rapporto già venuto meno. D'altro canto preme sottolineare che l'art. 13 co. 1 D. Lvo n. 431/1998 impone l'obbligo di registrazione del contratto ed anche della sua estinzione nel rispetto del termine di gg 30, con la conseguenza che l'intenzione di proseguire va manifestata entro detto termine. L'illegittima occupazione dell'immobile comporta l'obbligo in capo ai resistenti, in via solidale, di risarcire il danno al locatore, da quantificarsi in € 500,00 mensili – corrispondente al canone di locazione – con decorrenza dall'agosto 2024 e sino all'effettiva liberazione, oltre ad interessi e rivalutazione. Sul punto vale richiamare Cass. Sez. Un. n. 33645/2022, secondo cui “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 4 co. 4 cpc;
-dichiara la contumacia dei resistenti;
-condanna i resistenti ex art. 1590 c.c. alla restituzione, in favore del ricorrente, dell'immobile sito in MB (TN) - via S. Francesco d'Assisi n. 8 (Codice Comune F187, Sez. urbana 232, p. ed. 763, sub 1, foglio 13, cat. A/2, Rendita € 402,84);
-condanna i resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 500,00 mensili dal mese di agosto 2024 sino all'effettiva restituzione, oltre ad interessi e rivalutazione;
pagina 3 di 4 -condanna i resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 2.845,00, di cui € 2.300,00 per compensi professionali (€ 1.650,00 per fase di studio ed € 650,00 per fase introduttiva) ed € 545,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 29.10.2025 Dott. M. Morandini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gloria Valentini (C.F. , con domicilio eletto presso il suo studio n. 38122 Trento – via Galilei n. C.F._2 27, giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in 38017 CP_1 C.F._3 MB (TN) – via S. Francesco d'Assisi n. 8, (C.F. ) Controparte_2 C.F._4 nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...] S. Francesco d'Assisi n. 8; RESISTENTI CONTUMACI CONCLUSIONI DEL RICORRENTE Nel merito:
-in via principale: per le ragioni dedotte in narrativa, condannare i resistenti a restituire al ricorrente l'immobile in MB – via S. Francesco d'Assisi n. 8 (Codice Comune F187, Sez. urbana 232, p. ed. 763, sub 1, foglio 13, cat. A/2, Rendita € 402,84);
-in via subordinata, per le ragioni dedotte in narrativa, accertare e dichiarare, ex artt. 949 e 948 c.c., l'inesistenza di diritti dei resistenti sull'immobile ubicato in MB via S. Francesco d'Assisi n. 8 (Codice Comune F187, Sez. urbana 232, p. ed. 763, sub 1, foglio 13, cat. A/2, Rendita € 402,84) e condannare i resistenti alla liberazione e riconsegna di detto immobile al ricorrente;
-in ogni caso: per le ragioni dedotte in narrativa, condannare i resistenti, in via solidale, al risarcimento del danno, ex artt. 1590 e/o 2043 c.c., ossia di euro 1.000 (€ 5.500,00 - € 4.500,00) nonché di € / mese 500,00 dalla data odierna in avanti, oltre a interessi e rivalutazione;
-in via residuale: risolvere il contratto di locazione dell'1 aprile 2023 e ogni eventuale rapporto locativo per morosità e condannare i resistenti al pagamento di euro 1000 (€ 5.500,00 - € 4.500,00) nonché di €
/ mese 500,00 dalla data odierna in avanti.
pagina 1 di 4 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario, oltre a spese di mediazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 414 e 447 bis cpc datato 23.06.2025, depositato in pari data e notificato a CP_1
e rispettivamente, in data 21.08.2025 e 09.07.2025,
[...] Controparte_2 CP_3 Pt_1
chiedeva, nel merito, in via principale, condannare i resistenti a restituire al ricorrente
[...] l'immobile sito in MB (TN) - via S. Francesco d'Assisi n. 8 (Codice Comune F187, Sez. urbana 232, p. ed. 763, sub 1, foglio 13, cat. A/2, Rendita € 402,84); in via subordinata, accertare e dichiarare ex art. 949 e 948 c.c., l'inesistenza di diritti dei resistenti sul predetto immobile e condannare i resistenti, in via solidare, al risarcimento del danno, ex artt. 1590 e/o 2043 c.c., ossia € 1.000,00 (€ 5.500,00 - € 4.500,00), nonché € / mese 500,00 dalla data del ricorso in seguito, oltre interessi e rivalutazione;
in via residuale: risolvere il contratto di locazione dd. 01.04.2023 e ogni eventuale rapporto locativo per morosità e condannare i resistenti al pagamento di € 1.000,00 (€ 5.500,00 - € 4.500,00) nonché di € / mese 500,00 dalla data del ricorso in seguito;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare il a sostegno del ricorso: 1) che il padre del ricorrente era datore di Pt_1 lavoro di 2) che quest'ultimo era il compagno di ed entrambi, CP_1 Controparte_2 unitamente alla figlia della stessa, risiedevano nell'appartamento del ricorrente sito in CP_3 MB (TN) - via S. Francesco d'Assisi n. 8 (Codice Comune F187, Sez. urbana 232, p. ed. 763, sub 1, foglio 13, cat. A/2, Rendita € 402,84) (v. doc. 1 – certificato di stato di famiglia dd. 25.10.2024); 3) che in realtà detto appartamento era originariamente di proprietà di , Controparte_2 successivamente alienato al ricorrente (v. doc. 2 – contratto di compravendita e visura tavolare), e quindi locato all'ex compagno in virtù di contratto di locazione dd. 01.04.2023 (v. doc. 3), CP_1 regolarmente registrato (v. doc. 4); 4) che nel luglio 2024 si licenziava dal rapporto di CP_1 lavoro con il padre del ricorrente e dava disdetta al contratto (v. doc. 5), registrata all'Agenzia delle Entrate (v. doc. 6); 5) che alla data di redazione del ricorso (23.06.2025) l'immobile non risultava riconsegnato, ivi risiedendo e unitamente alla figlia, come si evinceva CP_1 Controparte_2 dal certificato di stato di famiglia dd. 25.10.2024 (v. doc. 1 cit.); 6) che né la diffida (v. doc. 7), né la mediazione (v. doc. 8) avevano sortito alcun effetto;
7) che con raccomandata dd. 23.10.2024 CP_2 contestava la richiesta di restituzione/liberazione, assumendo come il contratto fosse
[...] sostanzialmente intestato ad entrambi (v. doc. 9); 8) che con nota dd. 28.10.2024 (v. doc. 10) la stessa chiedeva di subentrarvi, ex lege, quale parte conduttrice. I resistenti, ancorchè fossero stati loro ritualmente notificati il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, non provvedevano a costituirsi. Ciò premesso in fatto, l'esperita azione di restituzione dell'immobile si appalesa fondata, in quanto, venuto meno il contratto di locazione per effetto del recesso da parte di né questi né i suoi CP_1 familiari hanno provveduto a riconsegnare l'immobile, ove gli stessi risultano risiedere, occupandolo con i propri mobili. Nel richiamare al co. 1 dell'art. 1590 c.c., secondo cui “Il conduttore deve restituire la casa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta…”, nel caso di specie disatteso, giova rammentare che
“L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, prevista dall'art. 1590 c.c. resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, sicchè la mora e gli effetti dell'art. 1591 c.c. si producano anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore, a nulla rilevando che il rilascio sia avvenuto coattivamente ex art. 608 cpc, atteso che la formale chiusura del processo esecutivo non determina pagina 2 di 4 l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione” (v. Cass. n. 8675/2017). In termini analoghi Cass. nn. 6467/2017 e 1887/2013, secondo cui “L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato posta a carico del conduttore dall'art. 1590 c.c. non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una “incondizionata” restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore”. Contrariamente ai principi enunciati, alla data del ricorso, l'immobile non era stato restituito al locatore, attuale ricorrente, risultando esso occupato sia dai resistenti che dai loro beni. Né vale sostenere che il in ipotesi, avrebbe ottemperato all'obbligo di riconsegna, qualora CP_1 avesse abbandonato l'immobile lasciandovi la compagna e la di lei figlia, e ciò in quanto tenuto a restituire il bene al locatore non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, ponendolo nella condizione di disporre materialmente dello stesso, libero da persone e da beni. Sul punto giova rammentare che l'esperita azione di restituzione si fonda “sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede e dal suo dante causa e per questo ha natura personale ed è volta, previo accertamento della mancanza del titolo, ad attuare il diritto personale alla consegna del bene” (v. Cass. n. 17321/2015). Né vale sostenere da parte della con nota dd. 28.10.2024 (v. doc. 10 cit.) che vi sia stato una CP_2 sorta di subentro nel contratto, laddove si consideri che il recesso, intercorso in data 31.07.2024 e registrato il 05.08.2024, ha estinto il rapporto negoziale, con conseguente obbligo di restituzione del bene, di talchè l'intenzione di proseguire il rapporto locativo espressa in data 28.10.2024, ovvero a distanza di circa tre mesi, non è produttiva di effetti, né può determinare la reviviscenza di un rapporto già venuto meno. D'altro canto preme sottolineare che l'art. 13 co. 1 D. Lvo n. 431/1998 impone l'obbligo di registrazione del contratto ed anche della sua estinzione nel rispetto del termine di gg 30, con la conseguenza che l'intenzione di proseguire va manifestata entro detto termine. L'illegittima occupazione dell'immobile comporta l'obbligo in capo ai resistenti, in via solidale, di risarcire il danno al locatore, da quantificarsi in € 500,00 mensili – corrispondente al canone di locazione – con decorrenza dall'agosto 2024 e sino all'effettiva liberazione, oltre ad interessi e rivalutazione. Sul punto vale richiamare Cass. Sez. Un. n. 33645/2022, secondo cui “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 4 co. 4 cpc;
-dichiara la contumacia dei resistenti;
-condanna i resistenti ex art. 1590 c.c. alla restituzione, in favore del ricorrente, dell'immobile sito in MB (TN) - via S. Francesco d'Assisi n. 8 (Codice Comune F187, Sez. urbana 232, p. ed. 763, sub 1, foglio 13, cat. A/2, Rendita € 402,84);
-condanna i resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 500,00 mensili dal mese di agosto 2024 sino all'effettiva restituzione, oltre ad interessi e rivalutazione;
pagina 3 di 4 -condanna i resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 2.845,00, di cui € 2.300,00 per compensi professionali (€ 1.650,00 per fase di studio ed € 650,00 per fase introduttiva) ed € 545,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 29.10.2025 Dott. M. Morandini
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