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Sentenza 24 novembre 2024
Sentenza 24 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/11/2024, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 587/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 587/2024, nel Registro Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO EX ART. 473-BIS.
47 e 473-BIS. 51 C.P.C. PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AI
FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO” promosso, in via congiunta, da:
pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] (C.F.: , residente Parte_1 C.F._1
in La Maddalena, Via Indipendenza nr. 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo
Montella (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
difensore, in La Maddalena, Piazza Garibaldi nr. 7;
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._3
residente in [...], domiciliata e dimorante in Località
Punta Villa s.n.c., ove ha chiesto il trasferimento della residenza all'Anagrafe di La
Maddalena, rappresentata e difesa dall'Avv. Elvira Useli (C.F.: ), C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Cavour nr. 48;
ricorrenti in via congiunta
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
Per le parti: come in atti, e note scritte depositate in corso di causa;
Per il PM: nulla ha opposto rispetto alle condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti davano atto di avere intrapreso una stabile relazione sentimentale, con successiva convivenza more uxorio, dalla quale nasceva un figlio,
nato ad [...] il 15 ottobre del 2019. Persona_1
Le parti rilevavano che, in seguito alla nascita del figlio, il rapporto di coppia, a causa di incompatibilità caratteriali, subiva una forte compromissione, e la prosecuzione della convivenza diventava intollerabile, tanto che i ricorrenti, già dal mese di giugno 2023, interrompevano la loro relazione affettiva, per cui l' abbandonava l'immobile Pt_1
pagina 2 di 7 adibito a casa familiare, per stabilire la propria residenza presso l'abitazione sita in La
Maddalena, Via Indipendenza, adiacente a quella dei genitori, mentre la , Pt_2
unitamente alla prole minore, abitava nell'ampia casa di proprietà della sua famiglia, sita in La Maddalena, Località Punta Villa snc.
In particolare, la dava atto di abitare in un appartamento autonomo con il piccolo Pt_2
, mentre i nonni materni vivevano al piano superiore della predetta abitazione. Per_1
Ciò premesso, in seguito alla cessazione della loro relazione affettiva, i ricorrenti davano atto di volere regolamentare gli aspetti inerenti all'affidamento, collocazione, diritto di visita del genitore non collocatario, e mantenimento nei confronti del figlio minore, al fine di preservarne gli equilibri e la quotidianità, alle condizioni di cui al ricorso, presentato in via congiunta.
All'udienza del 13 novembre 2024, celebrata con la trattazione scritta, le parti si richiamavano alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.
Raccolto il parere del PM in sede, il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione della causa, spediva il procedimento in decisione, e riferiva la causa al collegio nella camera di consiglio telematica del 22 novembre 2024.
*****
Il Collegio prende atto delle condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta, che ritiene adeguate, con particolare riferimento al regime di affidamento della prole minore, alla collocazione della medesima, alle modalità attraverso le quali si è garantito il diritto di visita nei confronti del genitore non collocatario, ed al mantenimento indiretto a carico di quest'ultimo, in favore del figlio minore.
Pertanto, le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, in quanto le stesse, oltre a non apparire contrarie a norme pagina 3 di 7 imperative, o di diritto pubblico, si presentano conformi al superiore interesse della prole minore.
Vista la natura consensuale del presente procedimento, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
viso il parere del PM;
letto l'art. 473-bis 51 c.p.c.;
il Tribunale, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso presentato in via congiunta dai ricorrenti, alle seguenti:
CONDIZIONI
1. Il piccolo sarà affidato a entrambi i genitori secondo i principi Per_1
dell'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre, in La Maddalena in
Località Punta Villa snc.
2. In punto di frequentazione, i ricorrenti concordano di regolare il periodo di spettanza del padre (attesi anche gli impegni lavorativi) in modo da ripartire equamente i tempi di permanenza del bambino presso ciascun genitore, secondo il seguente prospetto:
pagina 4 di 7 A) PERIODO ESTIVO (GIUGNO-SETTEMBRE)
Nel periodo intercorrente tra il mese di giugno e quello di settembre, in concomitanza con la fine e l'inizio dell'anno scolastico, il padre, nelle giornate del lunedì- martedì- mercoledì, preleverà il bambino dal domicilio materno alle ore 9 e trascorrerà con lo stesso l'intera mattinata, fino al pranzo, e lo riaccompagnerà al domicilio materno entro le ore 14.
Il venerdì mattina, ugualmente, il bambino starà con il padre dalle ore 9 alle ore 14, pranzo incluso.
Tutti i venerdì, inoltre, il bambino pernotterà col padre: al termine dell'orario di lavoro, indicativamente alle ore 20, il padre lo preleverà nuovamente dal domicilio materno e lo terrà con sé sino alle 11 del sabato mattina.
B) PERIODO INVERNALE (OTTOBRE-MAGGIO)
Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno scolastico e la fine dell'anno scolastico, la madre condurrà il bambino a scuola al mattino ed il padre, nelle giornate del lunedì e del mercoledì, lo preleverà all'orario di uscita e trascorrerà con lui l'intero pomeriggio fino alle ore 20, quando lo riporterà al domicilio materno. Compatibilmente con le richieste e le esigenze del bambino, verrà valutata la possibilità di far cenare lo stesso presso il padre, nel rispetto del predetto orario.
La giornata del venerdì, invece, viene confermata di comune accordo tra i genitori, come quella idonea per consentire al bambino di pernottare col padre. A tal riguardo, il padre preleverà il bambino da scuola e lo terrà continuativamente fino alle ore 15 del sabato, quando lo riporterà (a pranzo già consumato) presso il domicilio materno.
C) FESTIVITA'
Le festività solenni nel corso dell'anno verranno concordemente regolamentate nel principio dell'alternanza, ad eccezione delle giornate del 24 e del 25 dicembre. Queste ultime, infatti, vengono come di seguito concordate:
pagina 5 di 7 - 24 dicembre con la madre;
- 25 dicembre con il padre, che prenderà il bambino la mattina alle 11 e lo riporterà alla stessa alle ore 19.30.
D) VACANZE ESTIVE
Considerata l'età del bambino, i genitori concorderanno di volta in volta la regolamentazione di eventuali rispettivi periodi di vacanza da trascorrere anche lontano da La Maddalena, al fine di garantire al minore periodi continuativi di permanenza, inizialmente brevi, e via via più ampi, presso ciascun genitore, compatibilmente con i bisogni di crescita, le esigenze ed i desideri di . Per_1
Nel caso di sospensione imprevista della frequentazione tra il minore ed il padre, i genitori faranno in modo di accordarsi per il recupero nel periodo successivo.
Gli stessi reputano necessario sperimentare tempi di permanenza continuativa limitata
(di circa 2/3 giorni) presso il padre, tra i mesi di settembre ed ottobre del presente anno, senza allontanarsi dal luogo di residenza. Ciò al fine di consentire al bambino un agevole rientro dalla mamma, nel caso in cui lo stesso, ancora in tenera età, ne faccia richiesta, ed al contempo avendo cura di favorire l'adattamento a tempi più prolungati in compagnia del padre.
In tale prospettiva i genitori si impegnano a collaborare reciprocamente e fattivamente, nel superiore interesse del figlio, per garantirne il diritto alla bi genitorialità, nel rispetto dei tempi e delle capacità di adattamento di , il quale al momento manifesta, Per_1
come detto, alcune difficoltà a pernottare in luogo diverso da quello abituale, lontano dalla madre.
3. MANTENIMENTO
Il padre, come già avviene, provvederà al mantenimento del figlio con la corresponsione di un assegno mensile di 400,00 (quattrocento/00) euro rivalutabili su base ISTAT, che pagina 6 di 7 verserà in favore della madre a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese al seguente IBAN: [...], intestato alla sig.ra Pt_2
L'assegno unico universale verrà riscosso da entrambi i genitori, con ripartizione al 50%, come tutt'ora avviene.
Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, da individuarsi secondo le linee guida del CNF del 17.11.2017, e che dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario entro il giorno 5 del mese successivo alla richiesta di rimborso.
VALIDITA' DELLE CONDIZIONI CONCORDATE.
Il presente accordo avrà esecuzione dal momento della sottoscrizione.
Nulla per le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 22 novembre 2024;
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO, Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 587/2024, nel Registro Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO EX ART. 473-BIS.
47 e 473-BIS. 51 C.P.C. PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AI
FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO” promosso, in via congiunta, da:
pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] (C.F.: , residente Parte_1 C.F._1
in La Maddalena, Via Indipendenza nr. 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo
Montella (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
difensore, in La Maddalena, Piazza Garibaldi nr. 7;
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._3
residente in [...], domiciliata e dimorante in Località
Punta Villa s.n.c., ove ha chiesto il trasferimento della residenza all'Anagrafe di La
Maddalena, rappresentata e difesa dall'Avv. Elvira Useli (C.F.: ), C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Cavour nr. 48;
ricorrenti in via congiunta
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
Per le parti: come in atti, e note scritte depositate in corso di causa;
Per il PM: nulla ha opposto rispetto alle condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti davano atto di avere intrapreso una stabile relazione sentimentale, con successiva convivenza more uxorio, dalla quale nasceva un figlio,
nato ad [...] il 15 ottobre del 2019. Persona_1
Le parti rilevavano che, in seguito alla nascita del figlio, il rapporto di coppia, a causa di incompatibilità caratteriali, subiva una forte compromissione, e la prosecuzione della convivenza diventava intollerabile, tanto che i ricorrenti, già dal mese di giugno 2023, interrompevano la loro relazione affettiva, per cui l' abbandonava l'immobile Pt_1
pagina 2 di 7 adibito a casa familiare, per stabilire la propria residenza presso l'abitazione sita in La
Maddalena, Via Indipendenza, adiacente a quella dei genitori, mentre la , Pt_2
unitamente alla prole minore, abitava nell'ampia casa di proprietà della sua famiglia, sita in La Maddalena, Località Punta Villa snc.
In particolare, la dava atto di abitare in un appartamento autonomo con il piccolo Pt_2
, mentre i nonni materni vivevano al piano superiore della predetta abitazione. Per_1
Ciò premesso, in seguito alla cessazione della loro relazione affettiva, i ricorrenti davano atto di volere regolamentare gli aspetti inerenti all'affidamento, collocazione, diritto di visita del genitore non collocatario, e mantenimento nei confronti del figlio minore, al fine di preservarne gli equilibri e la quotidianità, alle condizioni di cui al ricorso, presentato in via congiunta.
All'udienza del 13 novembre 2024, celebrata con la trattazione scritta, le parti si richiamavano alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.
Raccolto il parere del PM in sede, il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione della causa, spediva il procedimento in decisione, e riferiva la causa al collegio nella camera di consiglio telematica del 22 novembre 2024.
*****
Il Collegio prende atto delle condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta, che ritiene adeguate, con particolare riferimento al regime di affidamento della prole minore, alla collocazione della medesima, alle modalità attraverso le quali si è garantito il diritto di visita nei confronti del genitore non collocatario, ed al mantenimento indiretto a carico di quest'ultimo, in favore del figlio minore.
Pertanto, le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, in quanto le stesse, oltre a non apparire contrarie a norme pagina 3 di 7 imperative, o di diritto pubblico, si presentano conformi al superiore interesse della prole minore.
Vista la natura consensuale del presente procedimento, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
viso il parere del PM;
letto l'art. 473-bis 51 c.p.c.;
il Tribunale, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso presentato in via congiunta dai ricorrenti, alle seguenti:
CONDIZIONI
1. Il piccolo sarà affidato a entrambi i genitori secondo i principi Per_1
dell'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre, in La Maddalena in
Località Punta Villa snc.
2. In punto di frequentazione, i ricorrenti concordano di regolare il periodo di spettanza del padre (attesi anche gli impegni lavorativi) in modo da ripartire equamente i tempi di permanenza del bambino presso ciascun genitore, secondo il seguente prospetto:
pagina 4 di 7 A) PERIODO ESTIVO (GIUGNO-SETTEMBRE)
Nel periodo intercorrente tra il mese di giugno e quello di settembre, in concomitanza con la fine e l'inizio dell'anno scolastico, il padre, nelle giornate del lunedì- martedì- mercoledì, preleverà il bambino dal domicilio materno alle ore 9 e trascorrerà con lo stesso l'intera mattinata, fino al pranzo, e lo riaccompagnerà al domicilio materno entro le ore 14.
Il venerdì mattina, ugualmente, il bambino starà con il padre dalle ore 9 alle ore 14, pranzo incluso.
Tutti i venerdì, inoltre, il bambino pernotterà col padre: al termine dell'orario di lavoro, indicativamente alle ore 20, il padre lo preleverà nuovamente dal domicilio materno e lo terrà con sé sino alle 11 del sabato mattina.
B) PERIODO INVERNALE (OTTOBRE-MAGGIO)
Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno scolastico e la fine dell'anno scolastico, la madre condurrà il bambino a scuola al mattino ed il padre, nelle giornate del lunedì e del mercoledì, lo preleverà all'orario di uscita e trascorrerà con lui l'intero pomeriggio fino alle ore 20, quando lo riporterà al domicilio materno. Compatibilmente con le richieste e le esigenze del bambino, verrà valutata la possibilità di far cenare lo stesso presso il padre, nel rispetto del predetto orario.
La giornata del venerdì, invece, viene confermata di comune accordo tra i genitori, come quella idonea per consentire al bambino di pernottare col padre. A tal riguardo, il padre preleverà il bambino da scuola e lo terrà continuativamente fino alle ore 15 del sabato, quando lo riporterà (a pranzo già consumato) presso il domicilio materno.
C) FESTIVITA'
Le festività solenni nel corso dell'anno verranno concordemente regolamentate nel principio dell'alternanza, ad eccezione delle giornate del 24 e del 25 dicembre. Queste ultime, infatti, vengono come di seguito concordate:
pagina 5 di 7 - 24 dicembre con la madre;
- 25 dicembre con il padre, che prenderà il bambino la mattina alle 11 e lo riporterà alla stessa alle ore 19.30.
D) VACANZE ESTIVE
Considerata l'età del bambino, i genitori concorderanno di volta in volta la regolamentazione di eventuali rispettivi periodi di vacanza da trascorrere anche lontano da La Maddalena, al fine di garantire al minore periodi continuativi di permanenza, inizialmente brevi, e via via più ampi, presso ciascun genitore, compatibilmente con i bisogni di crescita, le esigenze ed i desideri di . Per_1
Nel caso di sospensione imprevista della frequentazione tra il minore ed il padre, i genitori faranno in modo di accordarsi per il recupero nel periodo successivo.
Gli stessi reputano necessario sperimentare tempi di permanenza continuativa limitata
(di circa 2/3 giorni) presso il padre, tra i mesi di settembre ed ottobre del presente anno, senza allontanarsi dal luogo di residenza. Ciò al fine di consentire al bambino un agevole rientro dalla mamma, nel caso in cui lo stesso, ancora in tenera età, ne faccia richiesta, ed al contempo avendo cura di favorire l'adattamento a tempi più prolungati in compagnia del padre.
In tale prospettiva i genitori si impegnano a collaborare reciprocamente e fattivamente, nel superiore interesse del figlio, per garantirne il diritto alla bi genitorialità, nel rispetto dei tempi e delle capacità di adattamento di , il quale al momento manifesta, Per_1
come detto, alcune difficoltà a pernottare in luogo diverso da quello abituale, lontano dalla madre.
3. MANTENIMENTO
Il padre, come già avviene, provvederà al mantenimento del figlio con la corresponsione di un assegno mensile di 400,00 (quattrocento/00) euro rivalutabili su base ISTAT, che pagina 6 di 7 verserà in favore della madre a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese al seguente IBAN: [...], intestato alla sig.ra Pt_2
L'assegno unico universale verrà riscosso da entrambi i genitori, con ripartizione al 50%, come tutt'ora avviene.
Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, da individuarsi secondo le linee guida del CNF del 17.11.2017, e che dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario entro il giorno 5 del mese successivo alla richiesta di rimborso.
VALIDITA' DELLE CONDIZIONI CONCORDATE.
Il presente accordo avrà esecuzione dal momento della sottoscrizione.
Nulla per le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 22 novembre 2024;
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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