TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5875 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale , in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 17.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta
D A app e dif dall'avv ADAMO MICHELA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del ministro pro tempore, rapp. e dif ex art. 417 – bis c.p.c. dal Controparte_1 dirigente dott. dalla dott.ssa Consiglia Serena Alfano e dalla dott.ssa Francesca Ciancio Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Carta docenti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/12/2024 parte ricorrente ha chiesto condannare il convenuto al pagamento in suo favore degli importi previsti dalla “carta elettronica CP_1 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” per gli anni scolastici in cui aveva lavorato a tempo determinato indicati nell'atto introduttivo;
instauratosi il contraddittorio si è costituita la parte convenuta eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione parziale dei crediti e concludendo nel merito per il rigetto della domanda;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La “carta docente”, introdotta dalla legge 107/2015, è stata prevista allo scopo di curare e supportare la formazione e l'aggiornamento del personale docente di ruolo per l'importo fisso di euro 500,00 per anno scolastico;
Secondo la S.C., adita in sede di rinvio pregiudiziale al fine della decisione di questioni di diritto analoghe a quelle da valutare nel presente giudizio (cfr sentenza n. 29961 del 2023 del 4.10.23) il fatto che il legislatore abbia costruito il beneficio della “Carta docente” con riferimento all'anno scolastico importa, per il principio di parità di trattamento, che la Carta docente debba essere riconosciuta anche ai “docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” in quanto “la volontà legislativa di fornire supporto alla didattica annua.. impedisce che quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
La S.C, ha in particolare ritenuto che la sovrapponibilità di condizioni di impiego sussista nel caso delle supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica di cui all'art
4 comma 1 e comma 2 L 124/1999 ritenendo in questi casi “certo… il nesso tra la formazione del docente che viene supportata attraverso la carta docenti e la funzionalità rispetto ai discenti..” evidenziando anche che il dato normativo dei 180 giorni (valorizzato da alcune norme del sistema scolastico) non poteva esser ritenuto idoneo a tal fine in quanto riferito a specifici fenomeni “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettati, a costituire un valido metro di paragone per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”
La S.C. ha inoltre precisato il diritto all'adempimento in forma specifica dei docenti che al momento della pronuncia giudiziale siano interni al sistema delle docenze scolastiche (con prescrizione nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito) ed il diritto al risarcimento del danno dei docenti fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale (con prescrizione decennale decorrente dalla data della loro definitiva fuoriuscita dal sistema scolastico).
Tanto premesso, e ritenuto di dover fare applicazione dei principi affermati dalla S.C. ed innanzi richiamati, l'eccezione di prescrizione sollevata va accolta con riferimento agli a.s.
2017/2018 e 2018/2019 in quanto il diritto all'accredito sorgeva all'atto della stipula del contratto a tempo determinato e la messa in mora è intervenuta oltre il quinquennio (ovvero in data 4.3.24)
Il ricorso va per il resto accolto considerando che parte ricorrente è inserita nel sistema scolastico ed ha dimostrato di avere stipulato contratti di supplenza di cui all'art 4, comma
2, L. n. 124 del 1999 per gli a.s. 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022, 2022/2023
Le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente tenendo conto del valore della controversia, della sua serialità e della minima attività processuale svolta
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio NRG 5875 /2024
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna il convenuto CP_1 all'attribuzione di 2.000,00 euro «tramite la Carta » per gli a.s. indicati in parte CP_2
motiva oltre accessori come per legge;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 500,00 per compensi oltre accessori e contributo (se versato) con attribuzione
Nocera Inferiore, li 17/04/2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott.ssa Raffaella Caporale )