Articolo 2 della Legge 31 dicembre 1996, n. 678
Articolo 1Articolo 3
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25 gennaio 1997
Art. 2. 1. A decorrere dall'anno 1999 il contributo previsto dall'articolo 1 puo' essere rideterminato con le modalita' previste dall' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978 , recante riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio, cosi' come sostituito dall' art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a )- c ) (omissis) ;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".
Entrata in vigore il 25 gennaio 1997