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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 08/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3481/2024 R.G.N.C., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa da
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
BALDONI ALESSANDRO
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 4.2.2025. il P.M. ha espresso parere favorevole.
Fatto e Diritto
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 2.9.2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Morrovalle, atto n. 6, parte 1ª, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 20.10.2022 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 7.10.2024, data di presentazione del presente ricorso, è sicuramente trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ribadita anche all'udienza del 4.2.2025. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative alle figlie minori rispondenti al loro superiore interesse.
Deve precisarsi che l'importo del contributo al mantenimento delle figlie dovuto dal padre, pari ad € 100,00 per ciascuna figlia, può ritenersi adeguato (benché inferiore rispetto a quello che questo Tribunale reputa congruo porre a carico di un genitore, benché disoccupato ma dotato di capacità lavorativa) alla luce della non integra capacità lavorativa del che – come riferito Parte_1 all'udienza svoltasi dinanzi al giudice relatore senza alcuna smentita da parte della coniuge – è affetto da problematiche di carattere fisico che limitano la sua capacità di reperire un impiego.
Nulla va disposto sulle spese, stante la natura congiunta del ricorso, proposto con il ministero di un unico difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e in conformità alle condizioni di cui al ricorso;
Parte_2
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 6 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala' Pag. 3 a 3