TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/11/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. V.G. 1899/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17.07.2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana - Cod. Fisc. - CodiceFiscale_1
residente in [...] - Largo XX Settembre, 1 -
con l'Avv. Laura Damiani
e
2) Controparte_1
nato/a Como il 15.06.1982
cittadino: italiano - Cod. Fisc. - CodiceFiscale_2
residente in [...](Co) - Vicolo Dei Cedri, 8 - con l'Avv. Laura Damiani
1 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lomazzo (Co), in data 05.10.2012 (anno
2012, atto n. 12, reg. matrimonio, parte II, serie A) con il seguente figlio MINORE:
[...]
(Cod. Fisc. ), nato in [...] fermo Della Battaglia (CO) il Pt_2 CodiceFiscale_3
15.01.2020
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.07.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Pt_2 presso il padre.
3) L'abitazione coniugale, sita in Beregazzo Con GL (CO) – Vicolo Dei Cedri, 8 -, resterà assegnata, con tutto l'arredo ed il corredo ivi staggiti, al marito, che peraltro ne è già proprietario esclusivo, e che continuerà a risiedervi con il figlio.
Si precisa, altresì, che sul fabbricato di Vicolo Dei Cedri n.8 e n.10 grava un mutuo bancario, il cui onere, pari ad € 1.600,00 mensili, viene pagato dai due fratelli , comproprietari del fabbricato CP_1 stesso, sino all'inerente integrale estinzione.
4) I ricorrenti danno atto che la Sig.ra ha già provveduto a rilasciare la casa familiare, come Pt_1 sopra identificata, trasferendosi presso l'immobile di sua esclusiva proprietà, sito in OL (CO) –
Largo XX Settembre, 1 – e portando con sé i propri effetti personali. Si precisa che la Sig.ra ha Pt_1
già ivi fissato la propria residenza ed attualmente vi abita unitamente al suo nuovo compagno. Gli istanti precisano che anche sull'immobile di cui sopra, di titolarità esclusiva della Sig.ra grava Pt_1 un mutuo bancario, con ratei di € 400,00 mensili, intestato al Sig. . Al riguardo, i coniugi CP_1
concordano che il Sig. , sino a quando la Sig.ra non avrà rintracciato un impiego stabile CP_1 Pt_1
(la ricorrente, attualmente, è in prova presso - sede di Sant'Antonino - Lugano -, quale CP_2
selezionatrice di merci), provvederà ad anticipare personalmente i ratei del mutuo acceso per l'acquisto della suddetta abitazione di OL (CO) e che la moglie, sin da subito, si impegna a rimborsare al marito, quanto da lui anticipato come unico intestatario del mutuo anzidetto. Le parti prevedono che la restituzione dei ratei anticipati dal marito avvenga con decorrenza dal primo marzo
2025 ed i ratei successivi vengano rimborsati dalla moglie al marito entro e non oltre 10 giorni dal versamento alla banca.
5) La madre potrà intrattenersi con secondo le seguenti modalità: Pt_2
- Nei week end: la Sig.ra trascorrerà i fine settimana con il minore in alternanza con il Sig. Pt_1
2 . In particolare, per i primi quattro mesi - decorrenti dalla sottoscrizione del ricorso per la CP_1
separazione - ovvero per tutto il tempo che i genitori riterranno più opportuno, la madre preleverà il figlio dalla casa paterna o il sabato o la domenica (alternativamente) alle ore 09:00 del mattino per poi lì riportarlo alle ore 18:30 (prima di cena) dello stesso giorno. Trascorso l'arco temporale suddetto, verrà introdotto anche il pernottamento. Pertanto, in occasione del week end di competenza materna, la ricorrente preleverà il venerdì pomeriggio dalla scuola materna o dalla casa dei Pt_2
nonni paterni e resterà in compagnia del minore sino alle ore 18:30 (prima di cena) della domenica, preoccupandosi di riaccompagnarlo a casa del marito. In occasione, invece, del fine settimana di spettanza paterna, la Sig.ra sempre il venerdì pomeriggio, andrà a prendere il figlio all'uscita Pt_1 dalla scuola materna o presso l'abitazione dei nonni paterni e si intratterrà con lui sino alle ore 10:00 del sabato mattino, quando lo riaccompagnerà alla casa coniugale.
- Infrasettimanalmente: in considerazione degli attuali turni della Sig.ra (dal lunedì al venerdì, Pt_1 dalle ore 6:40 alle ore 14:20 e dalle ore 14:20 alle ore 21:20), si dispone che quest'ultima, nella settimana in cui svolge la propria attività lavorativa al mattino, preleverà nel pomeriggio Pt_2 all'uscita dalla scuola materna o presso la casa dei nonni paterni e resterà in compagnia del figlio sino alle ore 18:30 (prima di cena), allorquando si preoccuperà di riaccompagnarlo dal padre. Invece, nella settimana in cui svolge la propria attività lavorativa al pomeriggio, la ricorrente si recherà presso l'alloggio coniugale alle ore 06:15 del mattino, per accudire sino all'orario in cui lo preparerà Pt_2 per poi accompagnarlo all'asilo.
- Festività Natalizie: il periodo delle Vacanze Natalizie verrà ripartito in egual misura tra i due genitori, i quali si alterneranno, di anno in anno, nella specifica attribuzione, considerando come periodi di intrattenimento quello dal 23 al 31 dicembre e quello dal primo al 6 gennaio. I Sigg. Pt_1
e precisano che, al genitore non collocatario nella settimana di Natale, dovrà comunque CP_1 essere sempre riservato uno spazio di intrattenimento con per il tradizionale scambio degli Pt_2 auguri e dei doni.
- Festività Pasquali: il minore trascorrerà, alternativamente, di anno in anno, la Domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
- Vacanze estive: i Sigg. e terranno con sé il figlio, nel corso del periodo estivo, per Pt_1 CP_1 quindici giorni ciascuno - anche non consecutivi -. Il periodo in questione verrà opportunamente concordato tra i ricorrenti entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, così da evitare spiacevoli sovrapposizioni e consentire ad entrambi le necessarie prenotazioni per le vacanze.
- Ponti ed ulteriori festività civili e religiose (Carnevale, 1° Maggio, Festa della Liberazione, ecc.): le ulteriori festività celebrate in Italia e le festività svizzere saranno dai genitori trascorse con Pt_2
3 secondo il principio dell'alternanza. Per i ponti, il figlio resterà con il genitore già collocatario per l'inerente festività.
- Ricorrenze familiari: il minore trascorrerà con la Sig.ra la Festa della Mamma ed il Pt_1 compleanno della stessa e con il Sig. la Festa del Papà ed il compleanno del medesimo;
il CP_1 compleanno del figlio sarà festeggiato, se possibile, alla presenza di entrambi i genitori.
- Ulteriori periodi di visita/frequentazione/vacanza con il minore potranno essere liberamente concordati tra gli esponenti, nel rispetto degli impegni personali di tutte le parti interessate.
Si ribadisce, in ogni caso, che i coniugi si accordano nel senso di considerare lo schema di cui sopra come un insieme di regole minime e flessibili, da modulare e variare su accordo degli stessi, in base alle esigenze ed ai desideri del figlio, nonché alle disponibilità dei due genitori. Tali eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto e con un congruo preavviso, permettendo così anche all'altro genitore di organizzarsi opportunamente. I coniugi, da ultimo, si impegnano reciprocamente a comunicarsi sempre preventivamente la località in cui si recheranno con il figlio in caso di pernottamento fuori dall'abitazione personale, rimanendo, comunque, ferma la disponibilità dell'altro genitore di contattare con una telefonata e/o una videochiamata al giorno. Pt_2
6) I coniugi stabiliscono che il padre provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio, senza che la madre sia tenuta a versare mensilmente per il minore alcun contributo indiretto.
7) Le spese straordinarie riguardanti di natura medica (non coperta dal S.S.N.), scolastica e Pt_2 ludico - sportiva, unitamente a quelle relative al vestiario e al costo della retta della scuola materna, saranno sostenute, nella misura del 50% ciascuno, da entrambi i genitori. Tale ripartizione avrà decorrenza dal momento della sottoscrizione del presente ricorso. Si specifica che, ai fini delle modalità di individuazione e di ripartizione delle suddette spese, i Sigg. e faranno Pt_1 CP_1 diretto riferimento ai criteri riportati nelle Linee Guida vigenti presso il Tribunale di Como, dagli stessi conosciuti, pienamente accettati e da intendersi qui integralmente trascritti.
8) Per quanto concerne l'Assegno Unico Universale (A.U.U.) e gli Assegni Familiari Svizzeri (o meglio, la differenza tra questi e l'importo versato dall'INPS a titolo di A.U.U.), i Sigg. e Pt_1
stabiliscono che verranno interamente percepiti dal padre. CP_1
9) Le parti si dichiarano tra loro reciprocamente autosufficienti e, pertanto, non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento.
10) I genitori si autorizzano, sin d'ora, alla presentazione di apposita istanza per far conseguire al figlio un proprio passaporto personale, in conformità alle vigenti disposizioni normative;
un'analoga autorizzazione varrà anche per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di competenza dei genitori e finalizzati all'espatrio.
4 11) Le spese dell'odierno procedimento di separazione resteranno integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.-
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3
[...
[...]
che hanno contratto matrimonio in data 5.10.2012, in Lomazzo (Co)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lomazzo (Co)
(anno 2012, atto n. 12, reg. matr., parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
5 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lomazzo (Co) perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 19.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17.07.2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana - Cod. Fisc. - CodiceFiscale_1
residente in [...] - Largo XX Settembre, 1 -
con l'Avv. Laura Damiani
e
2) Controparte_1
nato/a Como il 15.06.1982
cittadino: italiano - Cod. Fisc. - CodiceFiscale_2
residente in [...](Co) - Vicolo Dei Cedri, 8 - con l'Avv. Laura Damiani
1 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lomazzo (Co), in data 05.10.2012 (anno
2012, atto n. 12, reg. matrimonio, parte II, serie A) con il seguente figlio MINORE:
[...]
(Cod. Fisc. ), nato in [...] fermo Della Battaglia (CO) il Pt_2 CodiceFiscale_3
15.01.2020
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.07.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Pt_2 presso il padre.
3) L'abitazione coniugale, sita in Beregazzo Con GL (CO) – Vicolo Dei Cedri, 8 -, resterà assegnata, con tutto l'arredo ed il corredo ivi staggiti, al marito, che peraltro ne è già proprietario esclusivo, e che continuerà a risiedervi con il figlio.
Si precisa, altresì, che sul fabbricato di Vicolo Dei Cedri n.8 e n.10 grava un mutuo bancario, il cui onere, pari ad € 1.600,00 mensili, viene pagato dai due fratelli , comproprietari del fabbricato CP_1 stesso, sino all'inerente integrale estinzione.
4) I ricorrenti danno atto che la Sig.ra ha già provveduto a rilasciare la casa familiare, come Pt_1 sopra identificata, trasferendosi presso l'immobile di sua esclusiva proprietà, sito in OL (CO) –
Largo XX Settembre, 1 – e portando con sé i propri effetti personali. Si precisa che la Sig.ra ha Pt_1
già ivi fissato la propria residenza ed attualmente vi abita unitamente al suo nuovo compagno. Gli istanti precisano che anche sull'immobile di cui sopra, di titolarità esclusiva della Sig.ra grava Pt_1 un mutuo bancario, con ratei di € 400,00 mensili, intestato al Sig. . Al riguardo, i coniugi CP_1
concordano che il Sig. , sino a quando la Sig.ra non avrà rintracciato un impiego stabile CP_1 Pt_1
(la ricorrente, attualmente, è in prova presso - sede di Sant'Antonino - Lugano -, quale CP_2
selezionatrice di merci), provvederà ad anticipare personalmente i ratei del mutuo acceso per l'acquisto della suddetta abitazione di OL (CO) e che la moglie, sin da subito, si impegna a rimborsare al marito, quanto da lui anticipato come unico intestatario del mutuo anzidetto. Le parti prevedono che la restituzione dei ratei anticipati dal marito avvenga con decorrenza dal primo marzo
2025 ed i ratei successivi vengano rimborsati dalla moglie al marito entro e non oltre 10 giorni dal versamento alla banca.
5) La madre potrà intrattenersi con secondo le seguenti modalità: Pt_2
- Nei week end: la Sig.ra trascorrerà i fine settimana con il minore in alternanza con il Sig. Pt_1
2 . In particolare, per i primi quattro mesi - decorrenti dalla sottoscrizione del ricorso per la CP_1
separazione - ovvero per tutto il tempo che i genitori riterranno più opportuno, la madre preleverà il figlio dalla casa paterna o il sabato o la domenica (alternativamente) alle ore 09:00 del mattino per poi lì riportarlo alle ore 18:30 (prima di cena) dello stesso giorno. Trascorso l'arco temporale suddetto, verrà introdotto anche il pernottamento. Pertanto, in occasione del week end di competenza materna, la ricorrente preleverà il venerdì pomeriggio dalla scuola materna o dalla casa dei Pt_2
nonni paterni e resterà in compagnia del minore sino alle ore 18:30 (prima di cena) della domenica, preoccupandosi di riaccompagnarlo a casa del marito. In occasione, invece, del fine settimana di spettanza paterna, la Sig.ra sempre il venerdì pomeriggio, andrà a prendere il figlio all'uscita Pt_1 dalla scuola materna o presso l'abitazione dei nonni paterni e si intratterrà con lui sino alle ore 10:00 del sabato mattino, quando lo riaccompagnerà alla casa coniugale.
- Infrasettimanalmente: in considerazione degli attuali turni della Sig.ra (dal lunedì al venerdì, Pt_1 dalle ore 6:40 alle ore 14:20 e dalle ore 14:20 alle ore 21:20), si dispone che quest'ultima, nella settimana in cui svolge la propria attività lavorativa al mattino, preleverà nel pomeriggio Pt_2 all'uscita dalla scuola materna o presso la casa dei nonni paterni e resterà in compagnia del figlio sino alle ore 18:30 (prima di cena), allorquando si preoccuperà di riaccompagnarlo dal padre. Invece, nella settimana in cui svolge la propria attività lavorativa al pomeriggio, la ricorrente si recherà presso l'alloggio coniugale alle ore 06:15 del mattino, per accudire sino all'orario in cui lo preparerà Pt_2 per poi accompagnarlo all'asilo.
- Festività Natalizie: il periodo delle Vacanze Natalizie verrà ripartito in egual misura tra i due genitori, i quali si alterneranno, di anno in anno, nella specifica attribuzione, considerando come periodi di intrattenimento quello dal 23 al 31 dicembre e quello dal primo al 6 gennaio. I Sigg. Pt_1
e precisano che, al genitore non collocatario nella settimana di Natale, dovrà comunque CP_1 essere sempre riservato uno spazio di intrattenimento con per il tradizionale scambio degli Pt_2 auguri e dei doni.
- Festività Pasquali: il minore trascorrerà, alternativamente, di anno in anno, la Domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
- Vacanze estive: i Sigg. e terranno con sé il figlio, nel corso del periodo estivo, per Pt_1 CP_1 quindici giorni ciascuno - anche non consecutivi -. Il periodo in questione verrà opportunamente concordato tra i ricorrenti entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, così da evitare spiacevoli sovrapposizioni e consentire ad entrambi le necessarie prenotazioni per le vacanze.
- Ponti ed ulteriori festività civili e religiose (Carnevale, 1° Maggio, Festa della Liberazione, ecc.): le ulteriori festività celebrate in Italia e le festività svizzere saranno dai genitori trascorse con Pt_2
3 secondo il principio dell'alternanza. Per i ponti, il figlio resterà con il genitore già collocatario per l'inerente festività.
- Ricorrenze familiari: il minore trascorrerà con la Sig.ra la Festa della Mamma ed il Pt_1 compleanno della stessa e con il Sig. la Festa del Papà ed il compleanno del medesimo;
il CP_1 compleanno del figlio sarà festeggiato, se possibile, alla presenza di entrambi i genitori.
- Ulteriori periodi di visita/frequentazione/vacanza con il minore potranno essere liberamente concordati tra gli esponenti, nel rispetto degli impegni personali di tutte le parti interessate.
Si ribadisce, in ogni caso, che i coniugi si accordano nel senso di considerare lo schema di cui sopra come un insieme di regole minime e flessibili, da modulare e variare su accordo degli stessi, in base alle esigenze ed ai desideri del figlio, nonché alle disponibilità dei due genitori. Tali eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto e con un congruo preavviso, permettendo così anche all'altro genitore di organizzarsi opportunamente. I coniugi, da ultimo, si impegnano reciprocamente a comunicarsi sempre preventivamente la località in cui si recheranno con il figlio in caso di pernottamento fuori dall'abitazione personale, rimanendo, comunque, ferma la disponibilità dell'altro genitore di contattare con una telefonata e/o una videochiamata al giorno. Pt_2
6) I coniugi stabiliscono che il padre provvederà al mantenimento ordinario diretto del figlio, senza che la madre sia tenuta a versare mensilmente per il minore alcun contributo indiretto.
7) Le spese straordinarie riguardanti di natura medica (non coperta dal S.S.N.), scolastica e Pt_2 ludico - sportiva, unitamente a quelle relative al vestiario e al costo della retta della scuola materna, saranno sostenute, nella misura del 50% ciascuno, da entrambi i genitori. Tale ripartizione avrà decorrenza dal momento della sottoscrizione del presente ricorso. Si specifica che, ai fini delle modalità di individuazione e di ripartizione delle suddette spese, i Sigg. e faranno Pt_1 CP_1 diretto riferimento ai criteri riportati nelle Linee Guida vigenti presso il Tribunale di Como, dagli stessi conosciuti, pienamente accettati e da intendersi qui integralmente trascritti.
8) Per quanto concerne l'Assegno Unico Universale (A.U.U.) e gli Assegni Familiari Svizzeri (o meglio, la differenza tra questi e l'importo versato dall'INPS a titolo di A.U.U.), i Sigg. e Pt_1
stabiliscono che verranno interamente percepiti dal padre. CP_1
9) Le parti si dichiarano tra loro reciprocamente autosufficienti e, pertanto, non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di contributo al proprio mantenimento.
10) I genitori si autorizzano, sin d'ora, alla presentazione di apposita istanza per far conseguire al figlio un proprio passaporto personale, in conformità alle vigenti disposizioni normative;
un'analoga autorizzazione varrà anche per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di competenza dei genitori e finalizzati all'espatrio.
4 11) Le spese dell'odierno procedimento di separazione resteranno integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.-
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3
[...
[...]
che hanno contratto matrimonio in data 5.10.2012, in Lomazzo (Co)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lomazzo (Co)
(anno 2012, atto n. 12, reg. matr., parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
5 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lomazzo (Co) perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 19.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
6