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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2364/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 7/10/2024 da , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
ANTONIO TUFARIELLO e DE RO AL, rappresentato e difeso dall'avv.to CLAUDIO
FUSCO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in SA MA UA ET (CE) in data 07/10/1995 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 5.02.1997) e (il Per_1 Per_2
28.03.2002); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) Assegni la casa coniugale sita in S. MA C.V., Via Arco Felice, Vico 3, n. 9, concessa in comodato gratuito ai coniugi, unitamente a tutti gli arredi, al sig. De AR TO.
2) I coniugi dichiarano reciprocamente che:
a) non sussistono debiti della comunione, o debiti personali nei confronti dei terzi, che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione. b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.”.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e DE RO Parte_1
AL, nato a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA MA UA ET (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 126, parte II, serie A, anno 1995;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in SA MA C.V. nella camera di consiglio del 24.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2364/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 7/10/2024 da , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
ANTONIO TUFARIELLO e DE RO AL, rappresentato e difeso dall'avv.to CLAUDIO
FUSCO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in SA MA UA ET (CE) in data 07/10/1995 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 5.02.1997) e (il Per_1 Per_2
28.03.2002); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) Assegni la casa coniugale sita in S. MA C.V., Via Arco Felice, Vico 3, n. 9, concessa in comodato gratuito ai coniugi, unitamente a tutti gli arredi, al sig. De AR TO.
2) I coniugi dichiarano reciprocamente che:
a) non sussistono debiti della comunione, o debiti personali nei confronti dei terzi, che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione. b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.”.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e DE RO Parte_1
AL, nato a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA MA UA ET (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 126, parte II, serie A, anno 1995;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in SA MA C.V. nella camera di consiglio del 24.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso